TAR
Sentenza 9 marzo 2026
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01471/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 00342 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01471/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2025, proposto da
IM IA RL s.r.l. (già IM IAcarlo s.a.s. di Sicrom s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
EN Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via A. Diaz n.
13/c;
contro
Comune di Visano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via
Romanino n. 16;
nei confronti N. 01471/2025 REG.RIC.
LM F.LI di LM GI & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, IApaolo Sina
e SI RI, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, via A. Diaz n.
9;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 355 del 24.4.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Visano e della LM F.LI di LM GI & C. s.n.c.;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AL DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La controversia riguarda due capannoni in aderenza, l'uno situato a nord, nel mappale 51 del foglio 12, e appartenente alla LM F.LI, realizzato in forza di concessione edilizia del 1992, e l'altro situato a sud, nel mappale 45, appartenente alla
IM IAcarlo, realizzato in forza di permesso di costruire del 2016.
2.- Tra le due società ci sono stati due giudizi civili riguardanti i capannoni:
a) un primo giudizio possessorio per violazione, da parte del capannone a sud della
IM IAcarlo, della distanza di 5 metri dal confine imposta dall'art. 10.3 N. 01471/2025 REG.RIC.
delle norme tecniche di attuazione (“NTA”) del piano di governo del territorio
(“PGT”), approvate nel 2012, conclusosi con la condanna della IM IAcarlo all'arretramento della costruzione realizzata, fino alla suddetta distanza;
b) un secondo giudizio petitorio nel quale il Tribunale ordinario di Brescia, con sentenza n. 588/2025 dell'11.2.2025, ha accertato che la LM F.LI ha acquisito, per usucapione ventennale, il diritto di mantenere il proprio fabbricato sul confine, e ha rigettato la domanda della IM IAcarlo di accertare il suo diritto di costruire in aderenza al fabbricato della LM F.LI.
3.- Sotto il profilo del diritto amministrativo, invece, la IM IAcarlo ha contestato la conformità del fabbricato della LM F.LI alla concessione edilizia in forza della quale è stato realizzato (n. 956 del 10.4.1992), e ha pertanto chiesto al
Comune, in data 11.10.2022, di adottare un provvedimento repressivo del denunciato abuso edilizio ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001.
4.- Non avendo il Comune adottato alcun provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio, conclusosi con sentenza n. 9262/2023 del Consiglio di
Stato, che ha ordinato al Comune di provvedere sull'istanza.
5.- La ricorrente, con pec del 27.10.2023 del suo difensore, ha sollecitato il Comune a dare esecuzione alla sentenza d'appello, ma il Comune, con provvedimento prot. n.
5526/FP del 20.11.2023, ha decretato di archiviare la segnalazione presentata dalla ricorrente, di non emettere un ordine di demolizione in quanto a suo avviso l'opera realizzata era conforme alla concessione edilizia del 1992, e di non annullare in autotutela tale concessione, perché ha ritenuto: a) che la sua illegittimità non fosse certa, ma eventuale; b) che fossero decorsi i termini di cui all'art. 21 nonies l. 241/1990 per l'annullamento in autotutela; c) che comunque il bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello delle parti private coinvolte giustificasse la conservazione del titolo edilizio. N. 01471/2025 REG.RIC.
6.- La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti a questo Tribunale, e il ricorso è stato accolto con sentenza di questa Sezione n. 355 del 24.4.2025, la quale:
a) ha accertato che la costruzione della LM F.LI non è difforme dalla concessione edilizia;
b) ha accertato che tale concessione edilizia era illegittima per violazione dell'art. 31.4 delle NTA del PRG vigenti all'epoca del suo rilascio, che prevedeva l'obbligo di distacco tra fabbricati di almeno 5 metri e il divieto di costruzione sul confine, senza possibilità di deroga, nemmeno nell'ipotesi di accordo tra i proprietari finitimi;
c) ha affermato che l'annullamento in autotutela della concessione edilizia non è soggetto al termine di 12 mesi di cui all'art. 21 nonies l. 241/1990, essendovi stata una falsa rappresentazione del confine da parte della LM F.LI, e che non può nemmeno ritenersi decorso un termine ragionevole, poiché - come chiarito da Cons.
Stato, Ad. Pl., 8/2017 – esso può computarsi soltanto dal momento in cui l'amministrazione è venuta concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dell'atto, cosa che nella specie è avvenuta l'11.10.2022, con l'esposto presentato dalla ricorrente (al quale è seguito prima l'illegittimo silenzio del Comune, e poi il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela del 20.11.2023);
d) ha affermato, alla luce di Ad. Pl. 8/2017, che l'interesse pubblico concreto e attuale che giustifica l'annullamento in autotutela non può ritenersi sussistente in re ipsa ma deve essere accertato in concreto, e che tuttavia la falsa rappresentazione del confine fornita dalla LM F.LI va necessariamente valutata nell'apprezzamento di tale interesse;
e) ha escluso che possa ravvisarsi un affidamento legittimo della LM F.LI sul mantenimento della concessione edilizia;
f) ha quindi annullato il provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui ha negato l'annullamento in autotutela della concessione edilizia del 1992, N. 01471/2025 REG.RIC.
confermandolo invece nella parte in cui ha negato la sussistenza di una difformità della costruzione della LM F.LI rispetto alla suddetta concessione.
In merito agli obblighi conformativi, la sentenza ha statuito quanto segue:
«6.1.- Ne discende che il Comune, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, dovrà rideterminarsi sull'annullamento in autotutela di quella concessione.
6.1.1.- Non spetta a questo giudice stabilire alcunché sul contenuto della nuova decisione, inerente a poteri non ancora esercitati (art. 34, II comma, c.p.a.), ma non
è revocabile in dubbio che il Comune dovrà conformarsi ai principi e alle regole stabiliti in questa sentenza: così, non potrà più mettere in discussione la falsa rappresentazione della posizione del confine a suo tempo fornita da quella società nella domanda di concessione edilizia, e a causa di tale falsa rappresentazione non potrà ravvisare un legittimo affidamento di quella società al mantenimento, dopo oltre trent'anni, dell'edificio come autorizzato ed edificato.
6.1.2.- In ogni caso, l'eventuale interesse pubblico all'annullamento del permesso di costruire andrà stabilito in relazione alla situazione di fatto e di diritto attuale, tenendo dunque conto sia della disciplina urbanistica vigente, sia della sentenza n.
588/2025 del Tribunale ordinario di Brescia dell'11.2.2025 (che s'ignora se passata in giudicato), la quale, come noto, ha accertato l'intervenuta usucapione, da parte della LM F.LI, del diritto di servitù avente ad oggetto proprio il mantenimento sul confine della costruzione realizzata in forza della concessione edilizia in questione».
7.- La sentenza è stata impugnata dalla LM F.LI, senza richiesta di sospensione della sua esecutività, e il giudizio d'appello è ancora pendente.
8.- Non avendo il Comune adottato alcun provvedimento entro il termine fissato dalla sentenza, la IM IAcarlo gli ha inviato una diffida in data 1.10.2025, ma il
Comune ha risposto con nota del 10.11.2025 affermando che “La vicenda processuale N. 01471/2025 REG.RIC.
non è conclusa. Pertanto, per evitare duplicazioni, sovrapposizioni o l'assunzione di atti in contrasto con quanto deciderà il Consiglio di Stato, si rende necessario rinviare ogni atto alla emissione della sentenza dello stesso”.
9.- La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 24.11.2025
e depositato il 2.12.2025, evidenziando che la sentenza di questo Tribunale, ancorché non passata in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, c.p.a., e che l'adozione del provvedimento da parte del Comune non determinerebbe alcuna sovrapposizione, duplicazione o atto contrario all'eventuale decisione del Consiglio di Stato che dovesse accogliere l'appello.
10.- A quel punto la LM F.LI ha proposto istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a., che però è stata respinta dal Consiglio di
Stato, sez. II, con ordinanza n. 94 del 14.1.2026, per “la non sussistenza di un attuale pericolo di pregiudizio concreto ed effettivo in danno dell'istante a causa dell'esecuzione della gravata pronuncia”, in quanto “L'amministrazione comunale non si è allo stato rideterminata (come previsto dal T.a.r. con un vincolo conformativo ad esito non obbligato) e … il ricorso per l'ottemperanza della sentenza impugnata non è stato ancora deciso”.
11.- In questo giudizio il Comune si è costituito e ha poi depositato una replica ex art. 73 c.p.a. Anche la LM F.LI si è costituita, resistendo al ricorso e riferendo che la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che ha definito il giudizio petitorio è passata in giudicato ed è stata trascritta.
12.- All'udienza camerale dell'11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Va anzitutto rilevato che la memoria di replica depositata dal Comune è inammissibile, perché la ricorrente non ha depositato alcuna memoria ai sensi dell'art. 73, 1° comma, c.p.a., e “Nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in N. 01471/2025 REG.RIC.
via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito, con la conseguenza che ove quest'ultima facoltà non sia stata esercitata non può consentirsi la produzione di memoria – definita solo formalmente di replica - dilatando il termine di produzione della memoria conclusionale, pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell'udienza, riservato dal menzionato art. 73 c.p.a. alle repliche (ex multis, Cons.
Stato, Sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610; Sez. V, 03 aprile 2023, n. 3434)” (Cons. Stato, sez. IV, 11.8.2025 n. 7018; nel presente giudizio ovviamente si applicano invece i termini dimidiati, ai sensi dell'art. 87, 3° comma, c.p.a.).
2.- Sempre in via preliminare, va evidenziato che il passaggio in giudicato della sentenza civile che ha accertato l'acquisto per usucapione, da parte della LM
F.LI, del diritto di mantenere il proprio fabbricato sul confine, non fa venire meno l'interesse della IM IAcarlo ad ottenere l'annullamento della concessione edilizia in forza della quale quel fabbricato è stato realizzato, e la conseguente demolizione di esso. Infatti, se la costruzione a confine della LM F.LI è legittima sotto il profilo civilistico, non lo è sotto quello edilizio, poiché la concessione edilizia contrasta con le NTA vigenti all'epoca del suo rilascio, come accertato nella sentenza ottemperanda: i due piani, civilistico e amministrativistico, sono distinti.
3.- Né può ritenersi insussistente l'interesse ad agire della IM IAcarlo per il fatto che l'art. 1.9 delle NTA attualmente vigenti (a differenza dell'art. 31.4 delle
NTA vigenti all'epoca della concessione edilizia del 1992) permette la costruzione a confine tra due diverse proprietà, previa costituzione di apposita servitù. Tale elemento, infatti, dovrà rilevare in sede di valutazione, da parte del Comune, sull'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento della concessione edilizia (come previsto dagli obblighi conformativi fissati dalla sentenza ottemperanda, che impone espressamente di tenere conto, in tale valutazione, della disciplina urbanistica oggi vigente), ma non implica che il Comune sia vincolato a N. 01471/2025 REG.RIC.
negare quell'annullamento: l'obbligo conformativo discendente dalla sentenza ottemperanda, infatti, è ad esito non obbligato, e tale rimane a seguito del passaggio in giudicato della sentenza civile che ha accertato l'intervenuta costituzione per usucapione ventennale di una servitù di mantenere la costruzione della LM F.LI sul confine.
4.- Precisato quanto sopra, il ricorso va accolto.
4.1.- La sentenza di questo Tribunale n. 355/2025, della quale viene chiesta l'ottemperanza, è esecutiva ex art. 33, comma 2, c.p.a., e la sua esecutività non è stata sospesa in appello ex art. 98 c.p.a., perché la relativa istanza è stata respinta dal
Consiglio di Stato.
La sentenza ha stabilito l'obbligo per il Comune di rideterminarsi sull'annullamento in autotutela della concessione edilizia rilasciata nel 1992 alla LM F.LI, secondo i vincoli conformativi ricordati sopra nel paragrafo 6 dell'esposizione dei fatti; per l'adempimento di tale obbligo la sentenza ha fissato il termine di novanta giorni dalla sua comunicazione, avvenuta il 24.4.2025, termine che è ampiamente decorso senza che il Comune abbia provveduto.
4.2.- A giustificazione della mancata adozione del provvedimento, il Comune ha addotto (nella nota del 10.11.2025 in risposta alla diffida della ricorrente) l'esistenza del rischio che il provvedimento che venisse adottato possa risultare poi in contrasto con la decisione che assumerà il Consiglio di Stato.
Questo rischio, però, non può legittimare l'inerzia del Comune nell'ottemperare all'obbligo conformativo imposto dalla sentenza di primo grado, giacché il sistema del processo amministrativo non solo conferisce efficacia esecutiva alle sentenze di primo grado pur se impugnate, ma ammette espressamente il rimedio dell'ottemperanza per dare esecuzione ad esse (art. 112, comma 2, lett. b, c.p.a.).
Quanto agli effetti giuridici del provvedimento da emettere in ottemperanza alla sentenza di primo grado, va ricordato che, con l'eventuale riforma in appello di quella N. 01471/2025 REG.RIC.
sentenza, detto provvedimento verrebbe automaticamente caducato in virtù dell'effetto espansivo esterno del giudicato di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c.
(applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a.), il quale comporta che i provvedimenti emessi in esecuzione, spontanea o coattiva, della sentenza di primo grado, vengono automaticamente travolti per effetto dell'accoglimento dell'appello avverso quella sentenza, in quanto rimasti privi di giustificazione (ex multis Cons. Stato, sez. VII, 16.7.2025 n. 6260 e sez. IV, 9.10.2017
n. 4670).
Quanto invece agli effetti materiali del provvedimento da emettere, occorre ricordare che l'art. 114, comma 4, lett. c, c.p.a., prevede che, nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, il giudice dell'ottemperanza “determina le modalità esecutive”, e pertanto in questa sede va precisato che il provvedimento che il Comune dovrà emettere non potrà comportare la produzione di effetti materiali irreversibili, tali da non consentire il ripristino della situazione anteriore al provvedimento stesso nel caso in cui la sua base giuridica, costituita dalla sentenza di primo grado, dovesse venire meno per effetto di una riforma in appello.
5.- In conclusione, va assegnato al Comune un termine di trenta giorni per provvedere conformemente alla sentenza ottemperanda, scaduto il quale senza esito, la ricorrente potrà senz'altro richiedere la nomina di un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento, nomina che allo stato non pare necessaria.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto ordina al Comune di Visano di provvedere in conformità a quanto statuito dalla N. 01471/2025 REG.RIC.
sentenza in epigrafe, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Condanna il Comune di Visano e la controinteressata, in solido, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
AL DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL DE NG RI
IL SEGRETARIO N. 01471/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 00342 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01471/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2025, proposto da
IM IA RL s.r.l. (già IM IAcarlo s.a.s. di Sicrom s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
EN Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via A. Diaz n.
13/c;
contro
Comune di Visano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via
Romanino n. 16;
nei confronti N. 01471/2025 REG.RIC.
LM F.LI di LM GI & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, IApaolo Sina
e SI RI, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, via A. Diaz n.
9;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 355 del 24.4.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Visano e della LM F.LI di LM GI & C. s.n.c.;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AL DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La controversia riguarda due capannoni in aderenza, l'uno situato a nord, nel mappale 51 del foglio 12, e appartenente alla LM F.LI, realizzato in forza di concessione edilizia del 1992, e l'altro situato a sud, nel mappale 45, appartenente alla
IM IAcarlo, realizzato in forza di permesso di costruire del 2016.
2.- Tra le due società ci sono stati due giudizi civili riguardanti i capannoni:
a) un primo giudizio possessorio per violazione, da parte del capannone a sud della
IM IAcarlo, della distanza di 5 metri dal confine imposta dall'art. 10.3 N. 01471/2025 REG.RIC.
delle norme tecniche di attuazione (“NTA”) del piano di governo del territorio
(“PGT”), approvate nel 2012, conclusosi con la condanna della IM IAcarlo all'arretramento della costruzione realizzata, fino alla suddetta distanza;
b) un secondo giudizio petitorio nel quale il Tribunale ordinario di Brescia, con sentenza n. 588/2025 dell'11.2.2025, ha accertato che la LM F.LI ha acquisito, per usucapione ventennale, il diritto di mantenere il proprio fabbricato sul confine, e ha rigettato la domanda della IM IAcarlo di accertare il suo diritto di costruire in aderenza al fabbricato della LM F.LI.
3.- Sotto il profilo del diritto amministrativo, invece, la IM IAcarlo ha contestato la conformità del fabbricato della LM F.LI alla concessione edilizia in forza della quale è stato realizzato (n. 956 del 10.4.1992), e ha pertanto chiesto al
Comune, in data 11.10.2022, di adottare un provvedimento repressivo del denunciato abuso edilizio ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001.
4.- Non avendo il Comune adottato alcun provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio, conclusosi con sentenza n. 9262/2023 del Consiglio di
Stato, che ha ordinato al Comune di provvedere sull'istanza.
5.- La ricorrente, con pec del 27.10.2023 del suo difensore, ha sollecitato il Comune a dare esecuzione alla sentenza d'appello, ma il Comune, con provvedimento prot. n.
5526/FP del 20.11.2023, ha decretato di archiviare la segnalazione presentata dalla ricorrente, di non emettere un ordine di demolizione in quanto a suo avviso l'opera realizzata era conforme alla concessione edilizia del 1992, e di non annullare in autotutela tale concessione, perché ha ritenuto: a) che la sua illegittimità non fosse certa, ma eventuale; b) che fossero decorsi i termini di cui all'art. 21 nonies l. 241/1990 per l'annullamento in autotutela; c) che comunque il bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello delle parti private coinvolte giustificasse la conservazione del titolo edilizio. N. 01471/2025 REG.RIC.
6.- La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti a questo Tribunale, e il ricorso è stato accolto con sentenza di questa Sezione n. 355 del 24.4.2025, la quale:
a) ha accertato che la costruzione della LM F.LI non è difforme dalla concessione edilizia;
b) ha accertato che tale concessione edilizia era illegittima per violazione dell'art. 31.4 delle NTA del PRG vigenti all'epoca del suo rilascio, che prevedeva l'obbligo di distacco tra fabbricati di almeno 5 metri e il divieto di costruzione sul confine, senza possibilità di deroga, nemmeno nell'ipotesi di accordo tra i proprietari finitimi;
c) ha affermato che l'annullamento in autotutela della concessione edilizia non è soggetto al termine di 12 mesi di cui all'art. 21 nonies l. 241/1990, essendovi stata una falsa rappresentazione del confine da parte della LM F.LI, e che non può nemmeno ritenersi decorso un termine ragionevole, poiché - come chiarito da Cons.
Stato, Ad. Pl., 8/2017 – esso può computarsi soltanto dal momento in cui l'amministrazione è venuta concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dell'atto, cosa che nella specie è avvenuta l'11.10.2022, con l'esposto presentato dalla ricorrente (al quale è seguito prima l'illegittimo silenzio del Comune, e poi il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela del 20.11.2023);
d) ha affermato, alla luce di Ad. Pl. 8/2017, che l'interesse pubblico concreto e attuale che giustifica l'annullamento in autotutela non può ritenersi sussistente in re ipsa ma deve essere accertato in concreto, e che tuttavia la falsa rappresentazione del confine fornita dalla LM F.LI va necessariamente valutata nell'apprezzamento di tale interesse;
e) ha escluso che possa ravvisarsi un affidamento legittimo della LM F.LI sul mantenimento della concessione edilizia;
f) ha quindi annullato il provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui ha negato l'annullamento in autotutela della concessione edilizia del 1992, N. 01471/2025 REG.RIC.
confermandolo invece nella parte in cui ha negato la sussistenza di una difformità della costruzione della LM F.LI rispetto alla suddetta concessione.
In merito agli obblighi conformativi, la sentenza ha statuito quanto segue:
«6.1.- Ne discende che il Comune, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, dovrà rideterminarsi sull'annullamento in autotutela di quella concessione.
6.1.1.- Non spetta a questo giudice stabilire alcunché sul contenuto della nuova decisione, inerente a poteri non ancora esercitati (art. 34, II comma, c.p.a.), ma non
è revocabile in dubbio che il Comune dovrà conformarsi ai principi e alle regole stabiliti in questa sentenza: così, non potrà più mettere in discussione la falsa rappresentazione della posizione del confine a suo tempo fornita da quella società nella domanda di concessione edilizia, e a causa di tale falsa rappresentazione non potrà ravvisare un legittimo affidamento di quella società al mantenimento, dopo oltre trent'anni, dell'edificio come autorizzato ed edificato.
6.1.2.- In ogni caso, l'eventuale interesse pubblico all'annullamento del permesso di costruire andrà stabilito in relazione alla situazione di fatto e di diritto attuale, tenendo dunque conto sia della disciplina urbanistica vigente, sia della sentenza n.
588/2025 del Tribunale ordinario di Brescia dell'11.2.2025 (che s'ignora se passata in giudicato), la quale, come noto, ha accertato l'intervenuta usucapione, da parte della LM F.LI, del diritto di servitù avente ad oggetto proprio il mantenimento sul confine della costruzione realizzata in forza della concessione edilizia in questione».
7.- La sentenza è stata impugnata dalla LM F.LI, senza richiesta di sospensione della sua esecutività, e il giudizio d'appello è ancora pendente.
8.- Non avendo il Comune adottato alcun provvedimento entro il termine fissato dalla sentenza, la IM IAcarlo gli ha inviato una diffida in data 1.10.2025, ma il
Comune ha risposto con nota del 10.11.2025 affermando che “La vicenda processuale N. 01471/2025 REG.RIC.
non è conclusa. Pertanto, per evitare duplicazioni, sovrapposizioni o l'assunzione di atti in contrasto con quanto deciderà il Consiglio di Stato, si rende necessario rinviare ogni atto alla emissione della sentenza dello stesso”.
9.- La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 24.11.2025
e depositato il 2.12.2025, evidenziando che la sentenza di questo Tribunale, ancorché non passata in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, c.p.a., e che l'adozione del provvedimento da parte del Comune non determinerebbe alcuna sovrapposizione, duplicazione o atto contrario all'eventuale decisione del Consiglio di Stato che dovesse accogliere l'appello.
10.- A quel punto la LM F.LI ha proposto istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a., che però è stata respinta dal Consiglio di
Stato, sez. II, con ordinanza n. 94 del 14.1.2026, per “la non sussistenza di un attuale pericolo di pregiudizio concreto ed effettivo in danno dell'istante a causa dell'esecuzione della gravata pronuncia”, in quanto “L'amministrazione comunale non si è allo stato rideterminata (come previsto dal T.a.r. con un vincolo conformativo ad esito non obbligato) e … il ricorso per l'ottemperanza della sentenza impugnata non è stato ancora deciso”.
11.- In questo giudizio il Comune si è costituito e ha poi depositato una replica ex art. 73 c.p.a. Anche la LM F.LI si è costituita, resistendo al ricorso e riferendo che la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che ha definito il giudizio petitorio è passata in giudicato ed è stata trascritta.
12.- All'udienza camerale dell'11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Va anzitutto rilevato che la memoria di replica depositata dal Comune è inammissibile, perché la ricorrente non ha depositato alcuna memoria ai sensi dell'art. 73, 1° comma, c.p.a., e “Nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in N. 01471/2025 REG.RIC.
via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito, con la conseguenza che ove quest'ultima facoltà non sia stata esercitata non può consentirsi la produzione di memoria – definita solo formalmente di replica - dilatando il termine di produzione della memoria conclusionale, pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell'udienza, riservato dal menzionato art. 73 c.p.a. alle repliche (ex multis, Cons.
Stato, Sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610; Sez. V, 03 aprile 2023, n. 3434)” (Cons. Stato, sez. IV, 11.8.2025 n. 7018; nel presente giudizio ovviamente si applicano invece i termini dimidiati, ai sensi dell'art. 87, 3° comma, c.p.a.).
2.- Sempre in via preliminare, va evidenziato che il passaggio in giudicato della sentenza civile che ha accertato l'acquisto per usucapione, da parte della LM
F.LI, del diritto di mantenere il proprio fabbricato sul confine, non fa venire meno l'interesse della IM IAcarlo ad ottenere l'annullamento della concessione edilizia in forza della quale quel fabbricato è stato realizzato, e la conseguente demolizione di esso. Infatti, se la costruzione a confine della LM F.LI è legittima sotto il profilo civilistico, non lo è sotto quello edilizio, poiché la concessione edilizia contrasta con le NTA vigenti all'epoca del suo rilascio, come accertato nella sentenza ottemperanda: i due piani, civilistico e amministrativistico, sono distinti.
3.- Né può ritenersi insussistente l'interesse ad agire della IM IAcarlo per il fatto che l'art. 1.9 delle NTA attualmente vigenti (a differenza dell'art. 31.4 delle
NTA vigenti all'epoca della concessione edilizia del 1992) permette la costruzione a confine tra due diverse proprietà, previa costituzione di apposita servitù. Tale elemento, infatti, dovrà rilevare in sede di valutazione, da parte del Comune, sull'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento della concessione edilizia (come previsto dagli obblighi conformativi fissati dalla sentenza ottemperanda, che impone espressamente di tenere conto, in tale valutazione, della disciplina urbanistica oggi vigente), ma non implica che il Comune sia vincolato a N. 01471/2025 REG.RIC.
negare quell'annullamento: l'obbligo conformativo discendente dalla sentenza ottemperanda, infatti, è ad esito non obbligato, e tale rimane a seguito del passaggio in giudicato della sentenza civile che ha accertato l'intervenuta costituzione per usucapione ventennale di una servitù di mantenere la costruzione della LM F.LI sul confine.
4.- Precisato quanto sopra, il ricorso va accolto.
4.1.- La sentenza di questo Tribunale n. 355/2025, della quale viene chiesta l'ottemperanza, è esecutiva ex art. 33, comma 2, c.p.a., e la sua esecutività non è stata sospesa in appello ex art. 98 c.p.a., perché la relativa istanza è stata respinta dal
Consiglio di Stato.
La sentenza ha stabilito l'obbligo per il Comune di rideterminarsi sull'annullamento in autotutela della concessione edilizia rilasciata nel 1992 alla LM F.LI, secondo i vincoli conformativi ricordati sopra nel paragrafo 6 dell'esposizione dei fatti; per l'adempimento di tale obbligo la sentenza ha fissato il termine di novanta giorni dalla sua comunicazione, avvenuta il 24.4.2025, termine che è ampiamente decorso senza che il Comune abbia provveduto.
4.2.- A giustificazione della mancata adozione del provvedimento, il Comune ha addotto (nella nota del 10.11.2025 in risposta alla diffida della ricorrente) l'esistenza del rischio che il provvedimento che venisse adottato possa risultare poi in contrasto con la decisione che assumerà il Consiglio di Stato.
Questo rischio, però, non può legittimare l'inerzia del Comune nell'ottemperare all'obbligo conformativo imposto dalla sentenza di primo grado, giacché il sistema del processo amministrativo non solo conferisce efficacia esecutiva alle sentenze di primo grado pur se impugnate, ma ammette espressamente il rimedio dell'ottemperanza per dare esecuzione ad esse (art. 112, comma 2, lett. b, c.p.a.).
Quanto agli effetti giuridici del provvedimento da emettere in ottemperanza alla sentenza di primo grado, va ricordato che, con l'eventuale riforma in appello di quella N. 01471/2025 REG.RIC.
sentenza, detto provvedimento verrebbe automaticamente caducato in virtù dell'effetto espansivo esterno del giudicato di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c.
(applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a.), il quale comporta che i provvedimenti emessi in esecuzione, spontanea o coattiva, della sentenza di primo grado, vengono automaticamente travolti per effetto dell'accoglimento dell'appello avverso quella sentenza, in quanto rimasti privi di giustificazione (ex multis Cons. Stato, sez. VII, 16.7.2025 n. 6260 e sez. IV, 9.10.2017
n. 4670).
Quanto invece agli effetti materiali del provvedimento da emettere, occorre ricordare che l'art. 114, comma 4, lett. c, c.p.a., prevede che, nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, il giudice dell'ottemperanza “determina le modalità esecutive”, e pertanto in questa sede va precisato che il provvedimento che il Comune dovrà emettere non potrà comportare la produzione di effetti materiali irreversibili, tali da non consentire il ripristino della situazione anteriore al provvedimento stesso nel caso in cui la sua base giuridica, costituita dalla sentenza di primo grado, dovesse venire meno per effetto di una riforma in appello.
5.- In conclusione, va assegnato al Comune un termine di trenta giorni per provvedere conformemente alla sentenza ottemperanda, scaduto il quale senza esito, la ricorrente potrà senz'altro richiedere la nomina di un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento, nomina che allo stato non pare necessaria.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto ordina al Comune di Visano di provvedere in conformità a quanto statuito dalla N. 01471/2025 REG.RIC.
sentenza in epigrafe, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Condanna il Comune di Visano e la controinteressata, in solido, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
AL DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL DE NG RI
IL SEGRETARIO N. 01471/2025 REG.RIC.