CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/10/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO –
n.574/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 574 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Alessandro Capursi;
Appellante
E
, in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, nonché rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Enrico Giannattasio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Bari;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 08.04.2024 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, l'odierno appellante conveniva in giudizio il in epigrafe CP_1 indicato, l' nonché il Controparte_4 [...]
chiedendo al giudice adito di Controparte_5 pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi presupposti e consequenziali che hanno disposto la non valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di nomina - e precisamente del decreto pubblicato in data 11/08/2021 con prot. n.2964 dal
[...]
di Bisceglie, istituzione scolastica di Controparte_5 destinazione e trattamento della domanda, vista la comunicazione dell'
[...] la provincia di Bari inerente la pubblicazione Controparte_6 delle Graduatorie Definitive, emessa in data 06/08/2021 con prot. n.19969, la graduatoria definitiva di Circolo e di istituto III fascia del personale A.T.A. - Triennio aa.ss. 2012/22-2023/24, ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali, dipartimentali
e/o direttoriali di riferimento connessi e/o consequenziali anche ove non conosciuti - in quanto illegittimi, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, accogliere la domanda
e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere il servizio militare prestato dal ricorrente ai fini del computo del punteggio spettante nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Circolo e di Istituto III Fascia del personale ATA –profilo di A.A. e C.S.-, per l'Ambito Territoriale della provincia di
Bari, con correlata attribuzione del maggior punteggio complessivo pari a 8,5 punti;
c. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento ed attribuzione, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dal di Bisceglie, valide Controparte_5 per il triennio scolastico 2021/2023, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di:
16,67 - per il profilo di Assistente Amministrativo;
15,67 - per il profilo di
Collaboratore TI, d. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del
(ex , in persona del legale rappresentante p.t., nella parte in cui ha CP_7 CP_8 escluso il riconoscimento del servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza di nomina ai fini del computo del punteggio spettante al ricorrente nelle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze di Circolo e di Istituto III Fascia del personale ATA – profilo di A.A. e C.S. – per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari, Triennio
AA.SS. 2021/2023, con correlata attribuzione del maggior punteggio complessivo pari a
8,5 punti;
e. conseguentemente, ordinare alle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio integralmente (8,5 punti) del servizio militare dichiarato in domanda, per
l'ambito provinciale di Bari e quindi di correggere aggiornando la graduatoria per cui
è causa, rielaborando il punteggio complessivamente spettante al ricorrente indicato al punto c), ovvero in quello differente che verrà ritenuto di giustizia, e ricollocandolo con effetto retroattivo nella corretta e più favorevole posizione della Graduatoria
Provinciale per le Supplenze di Circolo e di Istituto III^ Fascia del personale ATA – profilo di A.A. e C.S.-, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari, valida per gli
AA.SS. 2020-2023, ed in quelle a valere per i successivi periodi di aggiornamento;
f. ordinare alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente sig. se, a fronte del maggior Parte_1 punteggio ottenuto dal ricalcolo e conseguente scorrimento in graduatoria, lo stesso avrà diritto all'assegnazione di incarichi a tempo determinato in uno degli Istituti
pag. 2/9 Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento presentata per il triennio scolastico
2021/2023, con condanna in solido tra loro e nelle rispettive qualità al risarcimento dei danni tutti (biologici, professionali, patrimoniali e non patrimoniali) patiti dall'istante in conseguenza diretta dell'illegittima condotta datoriale;
g. adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente che l'Ill.mo G.L. riterrà di giustizia;
h. condannare le parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva:
- di aver presentato, in data 30 marzo 2021, domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. – profili di Assistente Amministrativo (A.A.) e Collaboratore
TI (C.S.) – per il triennio scolastico 2021/2024, attraverso il portale telematico predisposto dal , ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 e Controparte_1 della nota ministeriale n. 9256 del 18 marzo 2021, che disciplinavano le modalità e i termini di presentazione delle istanze (scadenza: 22 aprile 2021);
-di essere in possesso dei titoli di accesso previsti per entrambi i profili richiesti, ovvero: diploma di maturità di Ragioniere e Perito commerciale, conseguito in data 10 luglio 1985; attestato di perfezionamento professionale in “Gestione informatizzata tecniche d'ufficio” (rilasciato dallo – sede di Trani – in data 19 Controparte_9 gennaio 1990), titolo rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 845/1978 e dell'art. 2 della legge regionale Puglia n. 54/1978, valutabile per il punteggio nel solo profilo di
Assistente Amministrativo;
-di aver altresì dichiarato, tra i titoli di servizio, di aver prestato servizio militare di leva obbligatorio dal 2 maggio 1986 al 30 settembre 1987, servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di studio, e dunque valutabile – ai sensi della normativa vigente – ai fini del punteggio in entrambi i profili (A.A. e C.S.); - che, con decreto prot. n. 2964 dell'11 agosto 2021, il Controparte_5 di Bisceglie, quale istituzione scolastica di riferimento,
[...] pubblicava le graduatorie definitive di III fascia, nelle quali il ricorrente risultava collocato: alla posizione n. 3622 per il profilo di A.A., con punteggio complessivo di
9,07; alla posizione n. 2874 per il profilo di C.S., con punteggio complessivo di 8,07;
-che i suddetti punteggi non tenevano conto della corretta valutazione del servizio militare di leva, il quale era stato computato con punteggio ridotto (0,90 punti totali), in base all'erronea applicazione delle disposizioni del D.M. n. 50/2021, che non distinguono tra servizio prestato in costanza o meno di nomina;
- di aver chiesto, con formale istanza inviata a mezzo PEC in data 16 novembre 2022 (prot. n. 32752), la pag. 3/9 rettifica del punteggio e l'attribuzione del punteggio corretto di 8,5 punti per i 17 mesi di servizio militare prestato, nelle graduatorie provinciali e di istituto per la provincia di
Bari; -che, nonostante tale richiesta, l'Amministrazione non ha fornito riscontro né proceduto alla rettifica richiesta, rendendo pertanto necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per il riconoscimento del diritto leso.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione convenuta contestava integralmente le avverse pretese.
2. Con sentenza n. 1074/2025 resa in data 17.03.2025 il Tribunale di Bari, rigettava integralmente la domanda e compensava le spese di lite.
Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
, disattendeva la domanda richiamando la decisione della Corte di Cassazione, CP_1
Sezione Lavoro, sentenza n. 22429/2024, la quale aveva affermato la legittimità in tema di impiego scolastico, per la formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, del D.M. n. 50 del 2021, nella parte in cui esso prevede un punteggio differenziato per il servizio militare a seconda che lo stesso sia stato prestato in costanza o meno di rapporto di lavoro, attribuendo un punteggio maggiore a chi abbia prestato servizio militare o civile in costanza di rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione rispetto a chi l'abbia prestato autonomamente al di fuori di un tale rapporto.
In proposito, il Tribunale evidenziava come l'amministrazione avesse tenuto conto del servizio di leva, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010, al contempo differenziandolo dal servizio di leva svolto in costanza di rapporto, distinzione non contrastante né coi principi della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, né col disposto del richiamato art. 2050
d.lgs. 66/2010.
Precisava, infatti, che non poteva ritenersi illegittimo il minor valore attribuito al servizio militare prestato in assenza di un rapporto lavorativo in corso, atteso che l'invocato riconoscimento del punteggio pieno, in quanto compensativo di un effettivo pregiudizio arrecato alla posizione del lavoratore, può risultare giustificato soltanto dall'operatività in concreto di una causa di sospensione del rapporto lavorativo indipendente dalla volontà del lavoratore stesso.
Alla luce di quanto evidenziato, il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea, essendo pacifico che il ricorrente aveva svolto il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di lavoro.
3. Avverso detta pronuncia l' ha interposto appello, dolendosi della sua Pt_1 erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in pag. 4/9 riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente accolta.
Il , costituitosi con memoria depositata in data 23.09.2025, ha resistito CP_1 al gravame, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la condanna alle spese del presente giudizio.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 6 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5.Con un unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva obbligatorio, prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso ai profili ATA, ma non in costanza di nomina.
A dire dell'appellante, la sentenza impugnata recepisce acriticamente la previsione del D.M. n. 50/2021, che limita la piena valutazione del servizio militare obbligatorio ai soli casi in cui esso sia stato prestato in costanza di nomina presso un'istituzione scolastica.
Ritiene la limitazione contenuta nel D.M. 50/2021, nella parte in cui attribuisce solo 0,6 punti annui al servizio militare non prestato in costanza di nomina in contrasto con l'art. 52 della Costituzione, nonché con normativa primaria vigente in materia
(Legge n. 282/1969, L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 569, comma 3 del d. lgs n.
297/1994- Testo unico della Scuola, art. 485, comma 7 del D. lgs n. 297/1994).
Richiama in proposito quanto disposto dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 in tema di valutazione del servizio di leva obbligatorio come titolo nei concorsi pubblici.
Confuta la ricostruzione operata dal primo giudice in ossequio al disposto del
D.M. n. 50/2021, opponendovi una lettura integrata dei primi due commi del citato art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 che, in coerenza col dettato dell'art. 485 co. 7 d.lgs. n. 297/94, veicolerebbe il principio per cui il servizio di leva obbligatorio è sempre utilmente valutabile.
Di conseguenza ritiene che la disposizione del D.M. n. 50/2021 deve essere disapplicata con conseguente diritto dell'appellante all'ottenimento del punteggio pieno per il servizio di leva prestato, nella misura di 6,00 punti per anno di servizio, (nel caso specifico 8,5) e con ogni effetto utile in termini di ricollocazione in graduatoria.
6.Così sinteticamente ripercorse le censure esposte nell'atto di impugnazione, ritiene questa Corte che esse non consentano di sovvertire la decisione adottata dal
Tribunale.
7.A fini di chiarezza espositiva va preliminarmente rimarcato che la questione oggetto di controversia non attiene, come alcuni passaggi degli atti introduttivi del pag. 5/9 ricorrente e parte della giurisprudenza ivi richiamata adombrerebbero, al mancato riconoscimento tout court del servizio militare svolto non in costanza di rapporto bensì alla attribuzione di punteggi differenziati a seconda se il servizio militare sia stato svolto in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
E' infatti pacifico – e di tanto dà atto anche l'appellante nei medesimi scritti - che allo stesso sia stato riconosciuto - per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto dal 2 maggio 1986 al 30 settembre 1987 - 0,60 punti annui in luogo dei 6,00 annui rivendicati.
7.1.Ciò posto, deve allora osservarsi che su tale specifica questione si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sentenza n. 22429 dell'08.08.2024, nonché, in senso conforme, sentenza n. 22432/2024 e ordinanze n.
9738/2025 e n. 13705/2025), fornendo un'esaustiva e condivisibile disamina della disciplina di cui trattasi, sfavorevole alla tesi dell'odierno appellante.
7.2. Deve premettersi, come già anticipato, che la vicenda in esame riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare (o al servizio civile sostitutivo), a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7.3. Va intanto precisato come non possa essere utilmente richiamato il disposto dell'art. 485, co. 7 del d.lgs. n. 297 del 1994 pure richiamato da parte appellante, che riguarda in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, bensì il “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del
1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta, infatti, di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.4. Va poi rilevato come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA
e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
pag. 6/9 - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) e in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino a un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente,
0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 annui.
Orbene, la Suprema Corte nella sentenza citata (n. 22429/2024), ha statuito che
“l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati”.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
pag. 7/9 Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso a un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto a interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde a evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va certamente valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio e assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica e un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale pag. 8/9 munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, sulla base di argomentazioni non significativamente dissimili, è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
8. Sulla scorta delle precedenti considerazioni l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione in contestazione tra le parti.
9.Quanto al regime delle spese del presente grado, le incertezze interpretative sulla questione oggetto di giudizio, dissipate solo dai recenti interventi nomofilattici della Suprema Corte, ne giustificano l'integrale compensazione fra le parti.
10. Infine, alla luce dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2 luglio 2025 da Parte_1 nei confronti del avverso la Controparte_1 sentenza n. 1074/2025 resa dal Tribunale di Bari il 17 marzo2025, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del D.P.R. n.115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari il 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 9/9
- SEZIONE LAVORO –
n.574/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 574 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Alessandro Capursi;
Appellante
E
, in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, nonché rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Enrico Giannattasio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Bari;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 08.04.2024 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, l'odierno appellante conveniva in giudizio il in epigrafe CP_1 indicato, l' nonché il Controparte_4 [...]
chiedendo al giudice adito di Controparte_5 pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi presupposti e consequenziali che hanno disposto la non valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di nomina - e precisamente del decreto pubblicato in data 11/08/2021 con prot. n.2964 dal
[...]
di Bisceglie, istituzione scolastica di Controparte_5 destinazione e trattamento della domanda, vista la comunicazione dell'
[...] la provincia di Bari inerente la pubblicazione Controparte_6 delle Graduatorie Definitive, emessa in data 06/08/2021 con prot. n.19969, la graduatoria definitiva di Circolo e di istituto III fascia del personale A.T.A. - Triennio aa.ss. 2012/22-2023/24, ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali, dipartimentali
e/o direttoriali di riferimento connessi e/o consequenziali anche ove non conosciuti - in quanto illegittimi, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, accogliere la domanda
e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere il servizio militare prestato dal ricorrente ai fini del computo del punteggio spettante nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Circolo e di Istituto III Fascia del personale ATA –profilo di A.A. e C.S.-, per l'Ambito Territoriale della provincia di
Bari, con correlata attribuzione del maggior punteggio complessivo pari a 8,5 punti;
c. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento ed attribuzione, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dal di Bisceglie, valide Controparte_5 per il triennio scolastico 2021/2023, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di:
16,67 - per il profilo di Assistente Amministrativo;
15,67 - per il profilo di
Collaboratore TI, d. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del
(ex , in persona del legale rappresentante p.t., nella parte in cui ha CP_7 CP_8 escluso il riconoscimento del servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza di nomina ai fini del computo del punteggio spettante al ricorrente nelle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze di Circolo e di Istituto III Fascia del personale ATA – profilo di A.A. e C.S. – per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari, Triennio
AA.SS. 2021/2023, con correlata attribuzione del maggior punteggio complessivo pari a
8,5 punti;
e. conseguentemente, ordinare alle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio integralmente (8,5 punti) del servizio militare dichiarato in domanda, per
l'ambito provinciale di Bari e quindi di correggere aggiornando la graduatoria per cui
è causa, rielaborando il punteggio complessivamente spettante al ricorrente indicato al punto c), ovvero in quello differente che verrà ritenuto di giustizia, e ricollocandolo con effetto retroattivo nella corretta e più favorevole posizione della Graduatoria
Provinciale per le Supplenze di Circolo e di Istituto III^ Fascia del personale ATA – profilo di A.A. e C.S.-, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari, valida per gli
AA.SS. 2020-2023, ed in quelle a valere per i successivi periodi di aggiornamento;
f. ordinare alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente sig. se, a fronte del maggior Parte_1 punteggio ottenuto dal ricalcolo e conseguente scorrimento in graduatoria, lo stesso avrà diritto all'assegnazione di incarichi a tempo determinato in uno degli Istituti
pag. 2/9 Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento presentata per il triennio scolastico
2021/2023, con condanna in solido tra loro e nelle rispettive qualità al risarcimento dei danni tutti (biologici, professionali, patrimoniali e non patrimoniali) patiti dall'istante in conseguenza diretta dell'illegittima condotta datoriale;
g. adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente che l'Ill.mo G.L. riterrà di giustizia;
h. condannare le parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva:
- di aver presentato, in data 30 marzo 2021, domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. – profili di Assistente Amministrativo (A.A.) e Collaboratore
TI (C.S.) – per il triennio scolastico 2021/2024, attraverso il portale telematico predisposto dal , ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 e Controparte_1 della nota ministeriale n. 9256 del 18 marzo 2021, che disciplinavano le modalità e i termini di presentazione delle istanze (scadenza: 22 aprile 2021);
-di essere in possesso dei titoli di accesso previsti per entrambi i profili richiesti, ovvero: diploma di maturità di Ragioniere e Perito commerciale, conseguito in data 10 luglio 1985; attestato di perfezionamento professionale in “Gestione informatizzata tecniche d'ufficio” (rilasciato dallo – sede di Trani – in data 19 Controparte_9 gennaio 1990), titolo rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 845/1978 e dell'art. 2 della legge regionale Puglia n. 54/1978, valutabile per il punteggio nel solo profilo di
Assistente Amministrativo;
-di aver altresì dichiarato, tra i titoli di servizio, di aver prestato servizio militare di leva obbligatorio dal 2 maggio 1986 al 30 settembre 1987, servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di studio, e dunque valutabile – ai sensi della normativa vigente – ai fini del punteggio in entrambi i profili (A.A. e C.S.); - che, con decreto prot. n. 2964 dell'11 agosto 2021, il Controparte_5 di Bisceglie, quale istituzione scolastica di riferimento,
[...] pubblicava le graduatorie definitive di III fascia, nelle quali il ricorrente risultava collocato: alla posizione n. 3622 per il profilo di A.A., con punteggio complessivo di
9,07; alla posizione n. 2874 per il profilo di C.S., con punteggio complessivo di 8,07;
-che i suddetti punteggi non tenevano conto della corretta valutazione del servizio militare di leva, il quale era stato computato con punteggio ridotto (0,90 punti totali), in base all'erronea applicazione delle disposizioni del D.M. n. 50/2021, che non distinguono tra servizio prestato in costanza o meno di nomina;
- di aver chiesto, con formale istanza inviata a mezzo PEC in data 16 novembre 2022 (prot. n. 32752), la pag. 3/9 rettifica del punteggio e l'attribuzione del punteggio corretto di 8,5 punti per i 17 mesi di servizio militare prestato, nelle graduatorie provinciali e di istituto per la provincia di
Bari; -che, nonostante tale richiesta, l'Amministrazione non ha fornito riscontro né proceduto alla rettifica richiesta, rendendo pertanto necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per il riconoscimento del diritto leso.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione convenuta contestava integralmente le avverse pretese.
2. Con sentenza n. 1074/2025 resa in data 17.03.2025 il Tribunale di Bari, rigettava integralmente la domanda e compensava le spese di lite.
Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
, disattendeva la domanda richiamando la decisione della Corte di Cassazione, CP_1
Sezione Lavoro, sentenza n. 22429/2024, la quale aveva affermato la legittimità in tema di impiego scolastico, per la formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, del D.M. n. 50 del 2021, nella parte in cui esso prevede un punteggio differenziato per il servizio militare a seconda che lo stesso sia stato prestato in costanza o meno di rapporto di lavoro, attribuendo un punteggio maggiore a chi abbia prestato servizio militare o civile in costanza di rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione rispetto a chi l'abbia prestato autonomamente al di fuori di un tale rapporto.
In proposito, il Tribunale evidenziava come l'amministrazione avesse tenuto conto del servizio di leva, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010, al contempo differenziandolo dal servizio di leva svolto in costanza di rapporto, distinzione non contrastante né coi principi della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, né col disposto del richiamato art. 2050
d.lgs. 66/2010.
Precisava, infatti, che non poteva ritenersi illegittimo il minor valore attribuito al servizio militare prestato in assenza di un rapporto lavorativo in corso, atteso che l'invocato riconoscimento del punteggio pieno, in quanto compensativo di un effettivo pregiudizio arrecato alla posizione del lavoratore, può risultare giustificato soltanto dall'operatività in concreto di una causa di sospensione del rapporto lavorativo indipendente dalla volontà del lavoratore stesso.
Alla luce di quanto evidenziato, il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea, essendo pacifico che il ricorrente aveva svolto il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di lavoro.
3. Avverso detta pronuncia l' ha interposto appello, dolendosi della sua Pt_1 erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in pag. 4/9 riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente accolta.
Il , costituitosi con memoria depositata in data 23.09.2025, ha resistito CP_1 al gravame, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la condanna alle spese del presente giudizio.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 6 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5.Con un unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva obbligatorio, prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso ai profili ATA, ma non in costanza di nomina.
A dire dell'appellante, la sentenza impugnata recepisce acriticamente la previsione del D.M. n. 50/2021, che limita la piena valutazione del servizio militare obbligatorio ai soli casi in cui esso sia stato prestato in costanza di nomina presso un'istituzione scolastica.
Ritiene la limitazione contenuta nel D.M. 50/2021, nella parte in cui attribuisce solo 0,6 punti annui al servizio militare non prestato in costanza di nomina in contrasto con l'art. 52 della Costituzione, nonché con normativa primaria vigente in materia
(Legge n. 282/1969, L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 569, comma 3 del d. lgs n.
297/1994- Testo unico della Scuola, art. 485, comma 7 del D. lgs n. 297/1994).
Richiama in proposito quanto disposto dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 in tema di valutazione del servizio di leva obbligatorio come titolo nei concorsi pubblici.
Confuta la ricostruzione operata dal primo giudice in ossequio al disposto del
D.M. n. 50/2021, opponendovi una lettura integrata dei primi due commi del citato art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 che, in coerenza col dettato dell'art. 485 co. 7 d.lgs. n. 297/94, veicolerebbe il principio per cui il servizio di leva obbligatorio è sempre utilmente valutabile.
Di conseguenza ritiene che la disposizione del D.M. n. 50/2021 deve essere disapplicata con conseguente diritto dell'appellante all'ottenimento del punteggio pieno per il servizio di leva prestato, nella misura di 6,00 punti per anno di servizio, (nel caso specifico 8,5) e con ogni effetto utile in termini di ricollocazione in graduatoria.
6.Così sinteticamente ripercorse le censure esposte nell'atto di impugnazione, ritiene questa Corte che esse non consentano di sovvertire la decisione adottata dal
Tribunale.
7.A fini di chiarezza espositiva va preliminarmente rimarcato che la questione oggetto di controversia non attiene, come alcuni passaggi degli atti introduttivi del pag. 5/9 ricorrente e parte della giurisprudenza ivi richiamata adombrerebbero, al mancato riconoscimento tout court del servizio militare svolto non in costanza di rapporto bensì alla attribuzione di punteggi differenziati a seconda se il servizio militare sia stato svolto in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
E' infatti pacifico – e di tanto dà atto anche l'appellante nei medesimi scritti - che allo stesso sia stato riconosciuto - per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto dal 2 maggio 1986 al 30 settembre 1987 - 0,60 punti annui in luogo dei 6,00 annui rivendicati.
7.1.Ciò posto, deve allora osservarsi che su tale specifica questione si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sentenza n. 22429 dell'08.08.2024, nonché, in senso conforme, sentenza n. 22432/2024 e ordinanze n.
9738/2025 e n. 13705/2025), fornendo un'esaustiva e condivisibile disamina della disciplina di cui trattasi, sfavorevole alla tesi dell'odierno appellante.
7.2. Deve premettersi, come già anticipato, che la vicenda in esame riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare (o al servizio civile sostitutivo), a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7.3. Va intanto precisato come non possa essere utilmente richiamato il disposto dell'art. 485, co. 7 del d.lgs. n. 297 del 1994 pure richiamato da parte appellante, che riguarda in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, bensì il “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del
1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta, infatti, di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.4. Va poi rilevato come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA
e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
pag. 6/9 - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) e in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino a un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente,
0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 annui.
Orbene, la Suprema Corte nella sentenza citata (n. 22429/2024), ha statuito che
“l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati”.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
pag. 7/9 Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso a un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto a interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde a evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va certamente valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio e assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica e un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale pag. 8/9 munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, sulla base di argomentazioni non significativamente dissimili, è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
8. Sulla scorta delle precedenti considerazioni l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione in contestazione tra le parti.
9.Quanto al regime delle spese del presente grado, le incertezze interpretative sulla questione oggetto di giudizio, dissipate solo dai recenti interventi nomofilattici della Suprema Corte, ne giustificano l'integrale compensazione fra le parti.
10. Infine, alla luce dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2 luglio 2025 da Parte_1 nei confronti del avverso la Controparte_1 sentenza n. 1074/2025 resa dal Tribunale di Bari il 17 marzo2025, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del D.P.R. n.115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari il 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 9/9