Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3709/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024 da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Porto Torres, alla via Ponte Romano n°71 presso e nello Studio dell'Avv. Sara Dettori
(C.F. ) che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso C.F._2 introduttivo,
e nato a [...] [...] (C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3 in Sassari via Cavour n. 48, presso e nello studio dell'avv. Bachisio Basoli (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18/11/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo:
pagina 1 di 5
- Le parti rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti;
- Il figlio minorenne viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso il domicilio paterno. La madre vedrà e terrà con se liberamente ogni volta Per_1 che il figlio vorrà e stante l'età si accorderà con il predetto, fermo restando che salvo diverso accordo, trascorrerà con il minore i week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera e durante la settimana per almeno due giorni a settimana quando il week end starà con la madre, ed in Per_1 almeno tre volte a settimana, quando il ragazzo trascorrerà il week end con il padre;
- Il figlio , maggiorenne, ma non indipendente economicamente vivrà presso il domicilio Per_2 materno ed il padre verserà alla SIa a titolo di mantenimento per il figlio la somma mensile Pt_1 di € 300.00 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
- I coniugi parteciperanno nella misura del 50% a tutte le spese che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, richiamando in questa sede il Protocollo del CNF Forense;
- La casa coniugale sita in Porto Torres alla via Lungomare Balai n. 10/B viene assegnata al SI
e sarà liberata dalla nel tempo necessario per portare via i suoi (e del figlio ) Pt_2 Pt_1 Per_2 effetti personali, nonché parte degli arredi e oggetti acquistati durante il matrimonio.
- i GNi e , contestualmente, onde evitare future controversie che Parte_1 Parte_2 influirebbero negativamente, così stabiliscono relativamente al bene immobile che ne fa parte:
- la GN , cede in favore del GN , la quota pari al 50% della Parte_1 Parte_2 proprietà della predetta, dell'immobile sito in Porto Torres nella via Lungomare Balai n. 10 meglio identificato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 8 con mappale 3408 sub 17, lungomare Balai Zona Censuaria 1, categoria A/2 classe 1, vani 5.5 superficie catastale mq. 107, piano 3 scala B rendita euro 511.29; il posto auto al piano terra della superficie complessiva di mq 12 circa, risultante nono a sinistra per chi dal Lungomare Balai percorre la corsia di accesso ai posti auto, confinante con spazio di manovra, con proprietà o aventi causa e con altro posto Per_3 auto, salvo altri;
distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Porto Torres al foglio 8 con il mappale: 3408 sub .33 lungomare Balai Zona Censuaria 1 categoria C/6 classe 1, consistenza mq. 12 superficie catastale mq 12 piano T, rendita € 26.65. Sono altresì comprese il diritto alla comproprietà
pagina 2 di 5 delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte la porzione che si vende cosi come previsto dagli articoli 1117 e ss C.C.
La SIa cede in favore del SI anche la proprio quota pari al 50% Pt_1 Pt_2 dell''autorimessa al piano terra della palazzina “A” della consistenza di mq 20 e precisamente la penultima per chi provenendo da via Principessa Giovanna procede nel cortile dal lato sinistro della palazzina in senso antiorario, distinta nel Catasto dei fabbricati del Comune di Porto Torres alla
Traversa Lungomare Balai via Principessa Giovanna n. 13 identificata al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Porto Torres al foglio 8 mappale 4294 sub, 14 via Balai, Zona Censuaria 1 categoria C/6 classe 3, consistenza mq 20 piano T, rendita euro 61.97 con la precisazione che il mappale 4294 sub.
14 deriva dalla soppressione del mappale 922 sub. 15 in ditta catastale esattamente intestata e conforme alle risultanze dei Registri immobiliari.
Il GN , accetta la cessione della quota pari al 50% della proprietà dell'immobile e Parte_2 delle pertinenze suddette, acquisisce la piena ed esclusiva proprietà ed il pieno ed esclusivo possesso sia di fatto che di diritto della stessa;
Il SI , si impegna a versare in favore della SIa , in ragione della Parte_2 Parte_1 presente cessione, la somma di € 82.000,00 (ottantadue) che verrà corrisposta con le seguenti modalità:
€ 41.000,00 (quarantunomila) entro e non oltre la 25 sottoscrizione del presente Ricorso con bonifico bancario intestato alla SIa € 41.000,00 (quarantunomila) entro e non oltre l'udienza Pt_1 fissata per la separazione.
La GN in qualità di cedente, dichiara che la quota di un mezzo del suindicato immobile, è Pt_1
a lei pervenuta in data 16 ottobre 2006 in regime di separazione dei beni con il coniuge, in virtù di compravendita a rogito del Notaio Dottor (Rep. N. 6130) trascritto in Sassari il 18 Persona_4 ottobre 2006 ai n. Reg. Gen. 17932 N. Reg. Part. 11513.
La SIa nella qualità di cedente dichiara ai sensi dell'art. 40 L. 28.02.85 n° 47 che Pt_1
l'immobile de-quo, è fabbricato edificato conforme a progetto regolarmente approvato, non di lusso, ed edificato in esecuzione e conformità della pratica e concessione edilizia n° 132/97 rilasciata dal
Comune di Porto Torres in data 10 novembre 1997 prorogata con autorizzazione dello stesso Comune in data 15 gennaio 2001 e in virtù delle concessioni edilizie n. 101/2000 del 30 agosto 2000 e n.
103/2001 del 5 settembre 2001;
pagina 3 di 5 Ai sensi dell'art. 3 co. 13 ter D.L. 27.04.1990 n° 90, convertito con modificazioni in L. 26.06.1990 n°15 della responsabilità penale cui andrebbe incontro in caso di dichiarazioni mendaci, che il reddito della quota ideale del 50% dell'immobile oggetto della presente cessione, è stato dichiarato nella sua ultima dichiarazione dei redditi;
La GN nella qualità di cedente, garantisce la piena ed esclusiva proprietà della quota Pt_1 oggetto della presente cessione e la libertà della stessa da trascrizioni pregiudizievoli, libera da diritti di terzi in genere anche di natura fiscale e dichiara di cederla con ogni accessione, servitù e con i diritti condominiali proporzionali all'intero complesso edilizio di cui fa parte ai sensi dell'art. 1117 e ss c.c. e comunque nello stato di fatto e di diritto in cui 25 si trova;
Le parti, consapevoli della responsabilità scaturente dalle dichiarazioni mendaci e/o non veritiere, dichiarano che la presente cessione è avvenuta senza l'ausilio di intermediatori immobiliari;
l'autovettura 500 L tg EP158 HV intestata al SI rimarrà in uso alla SIa Parte_2 Pt_1 che formalizzerà il passaggio di proprietà, mentre l'autovettura Fiat Panda tg. FA637 YT di proprietà del SI , rimarrà in uso al predetto. Pt_2
- Le spese legali restano compensate tra le parti. I difensori sottoscrivono il presente atto, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art 68 L.P.".
All'udienza dell'06 maggio 2025 i coniugi, comparsi personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate e ad integrazione delle stesse hanno concordato nel prevedere a carico della madre un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad euro 150,00, da corrispondere al domicilio Per_1
del con modalità concordate entro il giorno 5 di ogni mese e nello stabilire che l'Assegno Unico Pt_2
in favore del figlio minore sia percepito al 50% da entrambi i genitori. È stato quindi allegato al verbale telematico il verbale cartaceo relativo al trasferimento immobiliare concordato tra le parti.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo di cui al verbale cartaceo d'udienza del 06/05/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in data 10 Parte_1 Parte_2
settembre 2005 in STINTINO (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2005, Atto N. 4, P. 2, Serie C, volume UNICO dalla cui unione sono nati i figli, Per_5
in Sassari il 06.02.2004, maggiorenne non economicamente indipendente, e in
[...] Persona_6
Sassari il 18.12.2007 minore di età.
pagina 4 di 5 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ) residente in [...], e C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Porto Torres alla via Lungomare Balai n. 10, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/09/2005 in Stintino (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune per l'anno 2005, Atto N. 4, P. 2, Serie C, volume UNICO, alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 6 maggio 2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stintino (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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