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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2141/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2141 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. GALEAZZI ROBERTO ed elettivamente
[...] domiciliati presso il suo studio, indirizzo telematico in atti, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore convenuta- contumace
Oggetto: azione di esatto adempimento della transazione
Conclusioni delle parti: gli attori hanno concluso come note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, CP_1
ogni contraria istanza disattesa e respinta, previo accertamento dell'inadempimento da parte
della convenuta degli accordi per l'esecuzione della sentenza n.467/2022 contenuti nella
scrittura firmata il 15 e il 20 settembre 2022, emettere condanna a carico della CP_1
per il pagamento in favore degli attori dell'importo complessivo di €.33.369,28, di
[...]
cui €. 29.621,48, già stabilito nella sentenza prodotta ed espressamente indicato come
obbligo di restituzione o riaccredito nell'accordo di esecuzione del 15/20 settembre 2022, ed €.3.747,80 relativi al rimborso delle spese legali come liquidate in sentenza, comprensive di
quota parte delle spese di registrazione, oltre al risarcimento del danno derivante dal
ritardato adempimento delle obbligazioni sopra indicate, pari agli interessi legali sulle
somme dovute. Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi comprese le spese di
registrazione della transazione” .
A fondamento della domanda esponevano quanto segue: con sentenza n.467/2022 del
29.5.2022, pubblicata il 30.5.2022, emessa nel proc.to n.1100/2020 RG, il Tribunale di Terni
dichiarava l'inefficacia dell'operazione di storno dell'importo di € 29.621,48, eseguita da il 07.2.2020 sul conto bancario della filiale di Terni della stessa Controparte_1 CP_1
n.1000/11142, intestato agli attori e , disponendo di conseguenza la Pt_1 Parte_2
restituzione agli odierni ricorrenti del predetto importo, con condanna alla rifusione delle spese legali;
la suddetta sentenza passava in giudicato e la banca soccombente non sollevava alcuna obiezione circa la portata della sentenza;
con scrittura privata, firmata separatamente e scambiata tra i legali delle parti, la e e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
raggiungevano un accordo circa le modalità di esecuzione della sentenza sottoscritto dagli attori e dal loro difensore in data 15.9.22 e da e dal suo difensore in data CP_2
20.9.22; la transazione prevedeva la rinuncia della banca a proporre appello, l'impegno a riaccreditare la somma di €. 29.621,48 sul cc n.1000/11142 degli istanti;
la revoca dello scoperto su detto conto, illegittimamente addebitato risultante alla data del 8.9.22, pari a €.
36.452,56; l'obbligo di di revocare e/o stornare gli interessi passivi e le spese di tenuta CP_1
conto illegittimamente addebitate sul conto degli n.1000/11142, il pagamento in Parte_1
favore degli attori della somma di €. 3.747,80, pari al 50% dei compensi legali, comprensiva di €. 100,00 per spese di registrazione sentenza, con effetto dalla data del 7.2.20 fino all'esecuzione effettiva, da eseguirsi entro gg.10 dalle firme di accettazione della scrittura,
quindi entro il 30.9.22; la non rispettava gli obblighi assunti nella scrittura CP_3
privata e, in violazione degli stessi e di quanto stabilito nella sentenza n.467/2022, passata in giudicato, non versava sul conto degli attori gli importi concordati, non procedeva allo storno totale di ogni spesa e addebito, con effetto dal 7.2.2020 e della imputazione di interessi passivi e spesa di tenuta conto con effetto dal 1.3.2020, non eseguiva il versamento della somma di € 29.621,48 e addebitava una spesa ingiustificata con data successiva alla sentenza e alla scrittura di accordo, come si evince dall'estratto conto del cc.1000/11142 del
10.10.2022 prodotto;
la banca non si presentava alla procedura di mediazione che ha preceduto l'instaurazione del giudizio, senza addurre alcuna giustificazione.
Gli attori assumevano dunque di avere diritto all'accertamento dell'inadempimento della parte convenuta agli accordi transattivi assunti con la scrittura firmata in data 15 e il 20 settembre
2022 e alla emissione di una sentenza di condanna a carico della stessa convenuta per l'importo complessivo di €. 33.369,28, di cui euro 29.621,48 stabilito in sentenza ed espressamente indicato come obbligo di restituzione o rimborso nell'accordo di esecuzione del 15/20 settembre 2022 ed euro 3.747,80, relativi al rimborso delle spese legali liquidate in sentenza e a quota parte della registrazione, ovvero in subordine per l'importo ritenuto di giustizia, oltre al risarcimento del danno derivante dal ritardato adempimento delle obbligazioni sopra indicate, pari agli interessi legali sulle somme dovute.
Dichiarata la contumacia della parte convenuta e concessi i termini ex art. 189 cpc la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
II)La domanda attorea è fondata.
Parte attrice ha prodotto in giudizio la transazione novativa, perfezionata mediante scambio di proposta e accettazione, che prevedeva la rinuncia all'appello della sentenza n. 467/2022
emessa dal Tribunale di Terni, il riaccredito da parte dell'istituto di credito entro 10 giorni dalla accettazione della proposta transattiva della somma di euro 29.621,48, la revoca dello scoperto addebitato il 7.2.2020, la revoca degli interessi passivi addebitati dalla banca, la revoca delle spese di tenuta conto dal 1.3.2020 fino alla estinzione chiesta dagli intestatari nel febbraio 2020, nonché il pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di euro 3.747,80, comprensiva di una parte delle spese di registrazione della sentenza (all. 3 e 4 alla citazione).
E' provato documentalmente che la a seguito di una serie di operazioni non coerenti CP_3
con gli impegni assunti nell'accordo transattivo, non ha riaccreditato sul cc. 1000/11142
intestato agli attori l'importo di €. 29.621,48 indicato nella transazione;
ha addebitato con operazione registrata in data 06.10.2022 la somma di €. 5.392,04, in violazione dell'obbligo assunto con la transazione di eliminare interessi passivi e spese del conto corrente;
ha accreditato in data 26.9.22 l'importo di €. 3.747,80 per spese legali ma di fatto lo stornava a fronte dell'illegittimo addebito per competenze infruttifere di €.5.392,04 eseguito in data
6.10.22; in data 6.10.22 chiudeva il conto n.1000/11142 con saldo zero (si veda la seconda voce “azzeramento saldo per estinzione”.
Tali operazioni contrastano con gli impegni assunti nella transazione atteso che in base ad essa il conto corrente avrebbe dovuto presentare un saldo attivo pari ad euro 33.369,28,
equivalente alla somma indicata nella transazione di € 29.621,48 per la sorte ed euro
€.3.747,80 a titolo di spese legali (si vedano all.ti 4 e 5 alla citazione).
Alla luce delle argomentazioni che precedono ed in assenza di una diversa prospettazione di parte convenuta idonea a superare le evidenze documentali richiamate, il Tribunale ritiene che la non abbia onorato le obbligazioni assunte con la transazione e avendo gli attori agito CP_3
per l'esatto adempimento, la domanda degli stessi deve essere accolta e per l'effetto parte convenuta deve essere condannata al pagamento in loro favore della somma di euro
33.369,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con decorrenza dalla notifica della citazione avvenuta a mezzo pec in data 18.10.2023.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia, che in ragione delle esiguità degli incombenti istruttori espletati e della mancata comparizione della controparte, può essere contenuta in misura prossima al minimo dei valori di riferimento.
Debbono essere poste a carico di parte convenuta le spese di registrazione della transazione azionata nel presente giudizio sostenute da parte attrice che agendo in giudizio per il suo adempimento ha così fatto uso della stessa, nonché una quota pari al contributo unificato previsto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 8, co. 4-bis d.lgs. 28/2010, da versare al bilancio dello Stato, in ragione della mancata comparizione della Banca all'incontro di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo (si veda verbale di mediazione negativo-
all. 7 alla citazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-accertato l'inadempimento di agli obblighi assunti con la Controparte_1
transazione sottoscritta in data 15-20 settembre 2022 oggetto di causa, la condanna al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di euro 33.369,28, oltre interessi legali con decorrenza dal 18.10.2023;
-condanna alla rifusione in favore degli attori delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in € 548,50 a titolo di esborsi ed euro 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché al rimborso delle spese di registrazione della transazione ove anticipate dagli attori;
-condanna , ai sensi dell'art. 8, co. 4-bis d.lgs. 28/2010, al Controparte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 518,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Terni, 27/02/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2141 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. GALEAZZI ROBERTO ed elettivamente
[...] domiciliati presso il suo studio, indirizzo telematico in atti, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore convenuta- contumace
Oggetto: azione di esatto adempimento della transazione
Conclusioni delle parti: gli attori hanno concluso come note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, CP_1
ogni contraria istanza disattesa e respinta, previo accertamento dell'inadempimento da parte
della convenuta degli accordi per l'esecuzione della sentenza n.467/2022 contenuti nella
scrittura firmata il 15 e il 20 settembre 2022, emettere condanna a carico della CP_1
per il pagamento in favore degli attori dell'importo complessivo di €.33.369,28, di
[...]
cui €. 29.621,48, già stabilito nella sentenza prodotta ed espressamente indicato come
obbligo di restituzione o riaccredito nell'accordo di esecuzione del 15/20 settembre 2022, ed €.3.747,80 relativi al rimborso delle spese legali come liquidate in sentenza, comprensive di
quota parte delle spese di registrazione, oltre al risarcimento del danno derivante dal
ritardato adempimento delle obbligazioni sopra indicate, pari agli interessi legali sulle
somme dovute. Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi comprese le spese di
registrazione della transazione” .
A fondamento della domanda esponevano quanto segue: con sentenza n.467/2022 del
29.5.2022, pubblicata il 30.5.2022, emessa nel proc.to n.1100/2020 RG, il Tribunale di Terni
dichiarava l'inefficacia dell'operazione di storno dell'importo di € 29.621,48, eseguita da il 07.2.2020 sul conto bancario della filiale di Terni della stessa Controparte_1 CP_1
n.1000/11142, intestato agli attori e , disponendo di conseguenza la Pt_1 Parte_2
restituzione agli odierni ricorrenti del predetto importo, con condanna alla rifusione delle spese legali;
la suddetta sentenza passava in giudicato e la banca soccombente non sollevava alcuna obiezione circa la portata della sentenza;
con scrittura privata, firmata separatamente e scambiata tra i legali delle parti, la e e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
raggiungevano un accordo circa le modalità di esecuzione della sentenza sottoscritto dagli attori e dal loro difensore in data 15.9.22 e da e dal suo difensore in data CP_2
20.9.22; la transazione prevedeva la rinuncia della banca a proporre appello, l'impegno a riaccreditare la somma di €. 29.621,48 sul cc n.1000/11142 degli istanti;
la revoca dello scoperto su detto conto, illegittimamente addebitato risultante alla data del 8.9.22, pari a €.
36.452,56; l'obbligo di di revocare e/o stornare gli interessi passivi e le spese di tenuta CP_1
conto illegittimamente addebitate sul conto degli n.1000/11142, il pagamento in Parte_1
favore degli attori della somma di €. 3.747,80, pari al 50% dei compensi legali, comprensiva di €. 100,00 per spese di registrazione sentenza, con effetto dalla data del 7.2.20 fino all'esecuzione effettiva, da eseguirsi entro gg.10 dalle firme di accettazione della scrittura,
quindi entro il 30.9.22; la non rispettava gli obblighi assunti nella scrittura CP_3
privata e, in violazione degli stessi e di quanto stabilito nella sentenza n.467/2022, passata in giudicato, non versava sul conto degli attori gli importi concordati, non procedeva allo storno totale di ogni spesa e addebito, con effetto dal 7.2.2020 e della imputazione di interessi passivi e spesa di tenuta conto con effetto dal 1.3.2020, non eseguiva il versamento della somma di € 29.621,48 e addebitava una spesa ingiustificata con data successiva alla sentenza e alla scrittura di accordo, come si evince dall'estratto conto del cc.1000/11142 del
10.10.2022 prodotto;
la banca non si presentava alla procedura di mediazione che ha preceduto l'instaurazione del giudizio, senza addurre alcuna giustificazione.
Gli attori assumevano dunque di avere diritto all'accertamento dell'inadempimento della parte convenuta agli accordi transattivi assunti con la scrittura firmata in data 15 e il 20 settembre
2022 e alla emissione di una sentenza di condanna a carico della stessa convenuta per l'importo complessivo di €. 33.369,28, di cui euro 29.621,48 stabilito in sentenza ed espressamente indicato come obbligo di restituzione o rimborso nell'accordo di esecuzione del 15/20 settembre 2022 ed euro 3.747,80, relativi al rimborso delle spese legali liquidate in sentenza e a quota parte della registrazione, ovvero in subordine per l'importo ritenuto di giustizia, oltre al risarcimento del danno derivante dal ritardato adempimento delle obbligazioni sopra indicate, pari agli interessi legali sulle somme dovute.
Dichiarata la contumacia della parte convenuta e concessi i termini ex art. 189 cpc la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
II)La domanda attorea è fondata.
Parte attrice ha prodotto in giudizio la transazione novativa, perfezionata mediante scambio di proposta e accettazione, che prevedeva la rinuncia all'appello della sentenza n. 467/2022
emessa dal Tribunale di Terni, il riaccredito da parte dell'istituto di credito entro 10 giorni dalla accettazione della proposta transattiva della somma di euro 29.621,48, la revoca dello scoperto addebitato il 7.2.2020, la revoca degli interessi passivi addebitati dalla banca, la revoca delle spese di tenuta conto dal 1.3.2020 fino alla estinzione chiesta dagli intestatari nel febbraio 2020, nonché il pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di euro 3.747,80, comprensiva di una parte delle spese di registrazione della sentenza (all. 3 e 4 alla citazione).
E' provato documentalmente che la a seguito di una serie di operazioni non coerenti CP_3
con gli impegni assunti nell'accordo transattivo, non ha riaccreditato sul cc. 1000/11142
intestato agli attori l'importo di €. 29.621,48 indicato nella transazione;
ha addebitato con operazione registrata in data 06.10.2022 la somma di €. 5.392,04, in violazione dell'obbligo assunto con la transazione di eliminare interessi passivi e spese del conto corrente;
ha accreditato in data 26.9.22 l'importo di €. 3.747,80 per spese legali ma di fatto lo stornava a fronte dell'illegittimo addebito per competenze infruttifere di €.5.392,04 eseguito in data
6.10.22; in data 6.10.22 chiudeva il conto n.1000/11142 con saldo zero (si veda la seconda voce “azzeramento saldo per estinzione”.
Tali operazioni contrastano con gli impegni assunti nella transazione atteso che in base ad essa il conto corrente avrebbe dovuto presentare un saldo attivo pari ad euro 33.369,28,
equivalente alla somma indicata nella transazione di € 29.621,48 per la sorte ed euro
€.3.747,80 a titolo di spese legali (si vedano all.ti 4 e 5 alla citazione).
Alla luce delle argomentazioni che precedono ed in assenza di una diversa prospettazione di parte convenuta idonea a superare le evidenze documentali richiamate, il Tribunale ritiene che la non abbia onorato le obbligazioni assunte con la transazione e avendo gli attori agito CP_3
per l'esatto adempimento, la domanda degli stessi deve essere accolta e per l'effetto parte convenuta deve essere condannata al pagamento in loro favore della somma di euro
33.369,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con decorrenza dalla notifica della citazione avvenuta a mezzo pec in data 18.10.2023.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia, che in ragione delle esiguità degli incombenti istruttori espletati e della mancata comparizione della controparte, può essere contenuta in misura prossima al minimo dei valori di riferimento.
Debbono essere poste a carico di parte convenuta le spese di registrazione della transazione azionata nel presente giudizio sostenute da parte attrice che agendo in giudizio per il suo adempimento ha così fatto uso della stessa, nonché una quota pari al contributo unificato previsto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 8, co. 4-bis d.lgs. 28/2010, da versare al bilancio dello Stato, in ragione della mancata comparizione della Banca all'incontro di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo (si veda verbale di mediazione negativo-
all. 7 alla citazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-accertato l'inadempimento di agli obblighi assunti con la Controparte_1
transazione sottoscritta in data 15-20 settembre 2022 oggetto di causa, la condanna al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di euro 33.369,28, oltre interessi legali con decorrenza dal 18.10.2023;
-condanna alla rifusione in favore degli attori delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in € 548,50 a titolo di esborsi ed euro 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché al rimborso delle spese di registrazione della transazione ove anticipate dagli attori;
-condanna , ai sensi dell'art. 8, co. 4-bis d.lgs. 28/2010, al Controparte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 518,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Terni, 27/02/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)