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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2552/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 8.10.2024
DA
(Cod. Fisc. , con gli avv. e dom. Parte_1 C.F._1
Alessandra Pascolo e Michaela Ceraulo del Foro di Udine, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo.
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale e contestuale domanda di cessazione pagina 1 di 3 degli effetti civili del matrimonio.
Casa trattenuta in decisione all'udienza del 11.2.2025, dove la ricorrente sig.ra ha insistito per la pronuncia di separazione Parte_1 personale a spese compensate e per la successiva domanda di divorzio, una volta decorsi i termini di legge ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha premesso in fatto: a) di Parte_1 essersi unita in matrimonio concordatario con il Controparte_1
5.6.1977 presso il Comune di Udine;
b) che l'atto di matrimonio era stato trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune dell'anno 1977,
n. 126, parte 2, serie ufficio A;
c) che il rapporto coniugale quale era CP_2 nata la figlia , oggi maggiorenne e del tutto autosufficiente- si era Per_1 ben presto deteriorato, tanto che il sig. ebbe a depositare un CP_1 primo ricorso per separazione, poi archiviato in data 27.10.1983; d) che, da allora, per decisione concorde dei coniugi, gli stessi vivono separati di fatto e non hanno più alcun tipo di contatto e rapporto tra loro.
La ricorrente ha chiesto, quindi, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con la compensazione delle spese.
Il sig. non si costituiva in giudizio e all'udienza del Controparte_1
11.2.2025 il Giudice delegato, dichiarata la sua contumacia della parte, nel ritenere la causa matura per la decisione, invitava la ricorrente a precisare le proprie conclusioni. La sig.ra pertanto, insisteva per Pt_1
l'accoglimento sia della domanda di separazione, a spese compensate, che della successiva domanda di divorzio, una volta decorsi i termini di legge, ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata la separazione tra e , essendosi appurato Parte_1 Controparte_1
l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei pagina 2 di 3 succitati coniugi. Null'altro essendoci da decidere, neppure sotto il profilo economico, essendo i coniugi titolari di adeguati redditi propri ed in difetto di domanda in tal senso, la causa andrà comunque rimessa sul ruolo del giudice istruttore, dovendosi affrontare, allo scadere del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e secondo la previsione contenuta nel novellato art. 473-bis.49 cod. proc. civ., l'ulteriore domanda di divorzio, non essendo quest'ultima, allo stato, ancora procedibile.
La statuizione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in data 5.6.1977 presso il Controparte_1
Comune di Udine;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Udine di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel
Registro dei Matrimoni del predetto Comune dell'anno 1977, numero
126, parte 2, serie A);
3) NULLA per spese di mantenimento.
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice istruttore.
5) SPESE alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25.2.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2552/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 8.10.2024
DA
(Cod. Fisc. , con gli avv. e dom. Parte_1 C.F._1
Alessandra Pascolo e Michaela Ceraulo del Foro di Udine, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo.
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale e contestuale domanda di cessazione pagina 1 di 3 degli effetti civili del matrimonio.
Casa trattenuta in decisione all'udienza del 11.2.2025, dove la ricorrente sig.ra ha insistito per la pronuncia di separazione Parte_1 personale a spese compensate e per la successiva domanda di divorzio, una volta decorsi i termini di legge ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha premesso in fatto: a) di Parte_1 essersi unita in matrimonio concordatario con il Controparte_1
5.6.1977 presso il Comune di Udine;
b) che l'atto di matrimonio era stato trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune dell'anno 1977,
n. 126, parte 2, serie ufficio A;
c) che il rapporto coniugale quale era CP_2 nata la figlia , oggi maggiorenne e del tutto autosufficiente- si era Per_1 ben presto deteriorato, tanto che il sig. ebbe a depositare un CP_1 primo ricorso per separazione, poi archiviato in data 27.10.1983; d) che, da allora, per decisione concorde dei coniugi, gli stessi vivono separati di fatto e non hanno più alcun tipo di contatto e rapporto tra loro.
La ricorrente ha chiesto, quindi, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con la compensazione delle spese.
Il sig. non si costituiva in giudizio e all'udienza del Controparte_1
11.2.2025 il Giudice delegato, dichiarata la sua contumacia della parte, nel ritenere la causa matura per la decisione, invitava la ricorrente a precisare le proprie conclusioni. La sig.ra pertanto, insisteva per Pt_1
l'accoglimento sia della domanda di separazione, a spese compensate, che della successiva domanda di divorzio, una volta decorsi i termini di legge, ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata la separazione tra e , essendosi appurato Parte_1 Controparte_1
l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei pagina 2 di 3 succitati coniugi. Null'altro essendoci da decidere, neppure sotto il profilo economico, essendo i coniugi titolari di adeguati redditi propri ed in difetto di domanda in tal senso, la causa andrà comunque rimessa sul ruolo del giudice istruttore, dovendosi affrontare, allo scadere del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e secondo la previsione contenuta nel novellato art. 473-bis.49 cod. proc. civ., l'ulteriore domanda di divorzio, non essendo quest'ultima, allo stato, ancora procedibile.
La statuizione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in data 5.6.1977 presso il Controparte_1
Comune di Udine;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Udine di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel
Registro dei Matrimoni del predetto Comune dell'anno 1977, numero
126, parte 2, serie A);
3) NULLA per spese di mantenimento.
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice istruttore.
5) SPESE alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25.2.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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