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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ME
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Caleca, in esito alla riserva assunta all'udienza del 14 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3654 / 2022 promossa da:
l' in persona del Direttore Generale, P.IVA Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Coco , legale interno e presso la stessa P.IVA_1 Pt_1
elett. te dom.to in Via E.L. Pellegrino 176 ,
ATTORE contro
Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ME, P.IVA_2 ed ivi elettivamente domiciliata in ME, presso lo studio dell'Avv. Stellario Crisafulli, dal quale
è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che separatamente all'Avv. Carmela Dom. Maria Ruvolo
, in virtù di procura in atti.
CONVENUTO
Fatto e diritto
Con atto di citazione datato 15.07.2021, l' intimava sfratto per morosità nei confronti della Pt_1 CP_1 relativamente all'immobile costituito dalle botteghe M e L, sito in ME via Ugo Bassi
[...] isolato n. 288, concesso in locazione ad uso diverso dall'abitativo, con contratti n. 42 e n. 43 del
25.10.2016, regolarmente registrati, per i canoni di locazione rispettivamente di euro 7.500,00 ed euro
4.500,00 annui;
riferiva che la ditta si era resa morosa per il periodo compreso dal mese di novembre
2016 e fino al mese di giugno 2021, chiedeva la convalida dello sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo per euro 11.151,68, oltre spese e competenze. Con memoria datata 21 settembre 2021, la ditta proponeva opposizione all'intimato sfratto, eccependo preliminarmente l'irritualità della CP_1 procedura, atteso che alla prima udienza svoltasi in data 01.09.2021 la parte intimante non era presente , l'irregolarità della procura e nel merito l'insussistenza della morosità; produceva copia dei bonifici effettuati dalla ditta in favore dell'istituto nel periodo contestato, chiedeva il rigetto della domanda. La procedura di sfratto, su richiesta delle parti, veniva rinviata per la verifica dei conteggi e per il deposito di note di precisazione del credito. Con ordinanza del 28.07.2022, il Gop tenuto conto della documentazione versata agli atti in questa fase sommaria;
considerato che
la proposta opposizione, fondata su prova scritta, preclude l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto;
esaminati i contratti di locazione in atti, regolarmente registrati;
ritenuto che
le domande e le eccezioni formulate dalle parti meritano un più ampio approfondimento nella successiva fase del giudizio;
considerato che
non ricorrono i presupposti di legge per emettere l' ordinanza di rilascio, chiesta in subordine ai sensi dell'art. 665 Cpc. Dall'Istituto intimante;
P.Q.M.
Visto l'art. 667 Cpc, ai sensi dell'art. 426 Cpc , dispone il mutamento di rito del presente giudizio, che proseguirà nelle forme del rito speciale per l'esame delle eccezioni sollevate dal convenuto, trattandosi di contestazioni relative al corrente rapporto locatizio;
assegna alla parte intimante il termine di gg.
15 a decorrere dal 12 settembre 2022 per l'avvio del procedimento di mediazione innanzi al competente Organismo di Mediazione, ai sensi dell'art.5 D.Lgs n. 28\2010.; fissa per la prosecuzione del giudizio e per gli adempimenti di cui all'art. 420 Cpc l'udienza del 04 febbraio 2023, ore 12.00, assegnando alle parti termine fino al 20 gennaio 2023 per integrare gli atti e depositare documenti
e memorie .
Conclusasi con esito negativo la procedura di mediazione, con memoria difensiva integrativa datata 18 gennaio 2023, la ditta FA si costituiva nella presente fase del giudizio entro il termine assegnato per insistere nelle eccezioni preliminari già sollevate nella fase sommaria e per chiedere il rigetto di tutte le avverse domande. Produceva copie dei bonifici eseguiti in favore dell'Istituto fino a dicembre 2022 e deduceva : che non sussiste alcuna morosità, il conduttore non è affatto inadempiente, per come rappresentato dall'intimante, semmai è quest'ultimo che, non avendo tenuto una corretta contabilità, ha incoato un'azione nei confronti dell'odierno convenuto, in via del tutto temeraria ed illegittima.
Con note scritte di udienza datate 02.02.2023 , l'IACP: insiste(VA), quindi, per l'emissione del provvedimento di convalida di sfratto e del decreto ingiuntivo delle somme residue ancora dovute all'Ente con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione;
per poi chiarire con memorie datate 18 aprile 2024, che la posizione debitoria nasce da un residuo di somme tra i due vecchi contratti e quelli attuali…..Controparte dimentica che ha effettuato ulteriori pagamenti nel corso della procedura che sono andati a “coprire” l'iniziale morosità….. quali differenze canoni non versati in ragione di una precedente transazione su un cambio di contratti che sono stati rinnovati alla scadenza con un canone che deve rispettare quanto stabilito dal regolamento e dalla legge al riguardo. E con note difensive conclusive datate 21.11.2024 lo IACP precisa(VA) che le differenze richieste sono proprio riferibili a somme dovute per differenza canoni locazioni e accessori come da contratto, oltre che per indennità di occupazione nei periodi di riferimento in cui è stata effettuata una modifica contrattuale di riduzione canoni e la stipula di una nuova posizione contrattuale a cui sono stati addebitati i nuovi importi dovuti nel periodo di cosiddetto “buco contrattuale” che non ha comportato a carico della ditta alcun danno. Insisteva nelle formulate richieste .
La causa veniva discussa oralmente dalle parti all'udienza del 06 dicembre 2024 e quindi rimessa per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 14 febbraio 2025, svoltasi a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Si rigettano le eccezioni preliminari sollevate dalla , con riferimento alla ritualità del CP_1
procedimento di sfratto e alla regolarità della procura, atteso che la prima udienza fissata per la data del 01 settembre 2021 si è svolta innanzi al Giudice feriale, che ha correttamente chiuso il verbale alle ore 11:46, su istanza di rinvio dell'intimante che con nota trasmessa telematicamente ha comunicato la difficoltà a raggiungere in tempo la sede di ME, per avere appreso la data dell'udienza nella stessa giornata in cui questa si è svolta . Mentre la procura risulta rilasciata in calce all'atto di intimazione, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell' n. 339 del Pt_1
23.12.2020 , in favore dell'Avv. Francesca La Malfa, la quale ha autenticato la firma del funzionario sottoscrittore, come per legge .
Nel merito, va rilevato che – per un parte della giurisprudenza - nel procedimento locatizio disciplinato secondo il rito speciale del lavoro, per il combinato disposto degli att 667 e 426 c.p.c., una volta che il giudice ha pronunciato o negato i provvedimenti previsti dagli artt 665 e 666 cpc, il giudizio, che è unico ed inizia con l'esercizio da parte del locatore di una azione di condanna nella forma speciale della citazione per la convalida, prosegue dinanzi al giudice con la facoltà delle parti di depositare memorie integrative che non possono contenere domande nuove a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dalla accettazione del contraddittorio sul punto, col solo limite della formazione del giudicato Cass. n. 8411.2003 . E' comunque indubbio ed incontestato che , nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato da luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis cpc con la conseguenza che il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cpc . Si evidenzia ancora come, per giurisprudenza di legittimità assolutamente maggioritaria, è concesso alle parti formulare domande nuove nelle memorie ex ar. 426 c.p.c. a seguito del mutamento di rito successivo all'opposizione del conduttore alla convalida di sfratto;
ciò in quanto, nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665, c.p.c., determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un giudizio, nuovo ed autonomo, a cognizione piena. (Si veda, sul punto Cass.,
Civ., ord. n. 7430/2017 che nella parte motiva precisa quanto segue: “Nonostante alcuni arresti in senso contrario (fra i quali Cass. 27 maggio 2003, n. 8411 e Sentenza n. 334/2018 pubbl. il
15/03/2018 RG n. 683/2016 Repert. n. 619/2018 del 15/03/2018 e 9 maggio 2005, n. 11596),
l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte e' stata nel senso che nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, alla cui base vi è l'ordinaria domanda di accertamento e di condanna, e nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di proporre una domanda nuova (Cass. 3 maggio 2004, n. 8336;
29 settembre 2006, n. 21242; 9 novembre 2006, n. 23908; 28 giugno 2010, n. 15399 – si tratta di un orientamento che risale a Cass. 16 giugno 1972, n. 1879 e che si è mantenuto costante negli anni successivi, nonostante i menzionati arresti contrari). Si è affermato in questo quadro che nel procedimento per convalida di sfratto l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'articolo 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtu' della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'articolo 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle (Cass. 20 maggio 2013, n. 12247; 16 dicembre 2014, n. 26356). Consequenzialmente al convenuto è consentito proporre la domanda riconvenzionale entro il termine per il deposito della memoria integrativa (Cass.
30 giugno 2005, n. 13963). L'argomento che secondo Cass. 27 maggio 2003, n. 8411 preclude l'introduzione di nova con la memoria integrativa è che a partire dall'ordinanza di mutamento del rito scattano le preclusioni del rito del lavoro. La norma di cui all'articolo 426 c.p.c. contempla il passaggio al rito speciale con riferimento a una causa relativa a uno dei rapporti previsti dall'articolo
409 promossa con il rito ordinario, per la quale si impone l'accesso al rito speciale e la riconduzione nei binari previsti dal codice processuale, come accade per le controversie di lavoro.
Nel caso in esame, il procedimento sommario è stato correttamente introdotto nelle forme della convalida di sfratto, con la quale parte intimante ha chiesto la condanna della ditta al rilascio dell'immobile e l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 11151,68, poi ripetutamente modificata in corso del presente giudizio, a seguito delle verifiche dei conteggi da parte dell' Pt_1 Allorquando L' ha depositato le note scritte per l'udienza del 04 febbraio 2023, le Pt_1
preclusioni del rito lavoristico erano già scattate per non avere essa parte depositato la memoria integrativa ai sensi dell'articolo 426 c.p.c., nel termine perentorio alla stessa assegnato. Per quanto sopra riportato, l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti , deve correlarsi alle decadenze di cui agli articoli 414 e 416 c.p.c. (Cass. 22 aprile 2010, n. 9550 e 30 dicembre 2014, n. 27519)
Tornando ad esaminare le domande inizialmente proposte dall'Istituto, si rileva che, mentre l'intimante non ha dimostrato il suo credito - il cui importo è stato ripetutamente modificato a seguito delle verifiche dei conteggi effettuate dall' , per poi ancorarlo non al periodo di cui ai contratti di Pt_1 locazione , per il quale si è proceduto con l'intimazione, bensì ad un asserito periodo di occupazione, non dimostrata, quindi con un diverso petitum ed una diversa causa petendi - la ditta intimata ha provato in corso di causa che la morosità non sussiste;
ciò attraverso prova documentale fornita dalle ricevute dei versamenti effettuati con riferimento ai contratti vigenti, conformemente a quanto ammesso anche da parte avversa con le note datate 02/02/2023, nelle quali testualmente leggesi : “i pagamenti dell'ultimo anno trascorso appaiono regolari”.
Pertanto, non essendo l'asserito inadempimento riferito ai contratti di locazione vigenti e non sussistendo alcun titolo da cui derivi la debenza di dette somme, non può quindi essere in alcun modo accolta la richiesta di convalida dello sfratto e di ingiunzione di pagamento, né quella tardiva di risoluzione contrattuale, stante il dimostrato regolare pagamento dei canoni per tutto il rapporto locativo per cui è causa.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento della proposta opposizione , si rigettano le domande avanzate dall' nella fase sommaria e si dichiarano inammissibili le domande proposte Pt_1
nella fase di merito.
Stante la reciproca soccombenza, si compensano fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di ME , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
rigetta le domande di condanna al rilascio immobile e al pagamento dei canoni avanzate dall' nei Pt_1
confronti della e dichiara inammissibili le domande proposte nella fase di merito;
CP_1
Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dalla;
CP_1
compensa fra le parti le spese di lite . Così deciso , lì 25 febbraio 2025
Il Giudice
Emilia Caleca