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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8754/2024
TRA
AN RI, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso
Laudando Basile ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via G.T. Blanch 22 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto in Napoli alla via De Gasperi 55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2024 l'istante in epigrafe esponeva che in data 24 maggio 2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 9911/23) onde ottenere il riconoscimento delle provvidenze di invalidità civile, ma il ctu, nominato dal
Tribunale non aveva riconosciuto i benefici
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' Inps al pagamento delle prestazioni.
L'Inps si costituiva contestando la domanda.
Veniva disposto il rinnovo della ctu. e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Dalla ctu redatta in sede di opposizione è emerso come la parte ricorrente sia affetta da spondiloartrite sieronegativa, obesità con complicanze artrosiche, ipertensione arteriosa, mrge, diverticolosi del colon e poliposi del signa, gozzo tiroideo multinodulare ed ipertono oculare. Da tali patologie deriva a giudizio del consulente una invalidità nella misura del 75% da aprile
2023.
Le risultanze delle ctu, redatta da uno specialista in medicina legale, appaiono pienamente conformi alla documentazione in atti e possono essere fatte proprie dallo scrivente anche perché non risultano specificamente contestate dalle parti.
Per contro la ctu redatta in sede di accertamento tecnico preventivo aveva completamente omesso la valutazione dell'obesità pur riscontrata.
Il riconoscimento del requisito sanitario da un momento successivo alla domanda amministrativa giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.
Spese di ctu a carico dell'Inps
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in capo alla ricorrente da aprile
2023
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'Inps.
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8754/2024
TRA
AN RI, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso
Laudando Basile ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via G.T. Blanch 22 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto in Napoli alla via De Gasperi 55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2024 l'istante in epigrafe esponeva che in data 24 maggio 2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 9911/23) onde ottenere il riconoscimento delle provvidenze di invalidità civile, ma il ctu, nominato dal
Tribunale non aveva riconosciuto i benefici
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' Inps al pagamento delle prestazioni.
L'Inps si costituiva contestando la domanda.
Veniva disposto il rinnovo della ctu. e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Dalla ctu redatta in sede di opposizione è emerso come la parte ricorrente sia affetta da spondiloartrite sieronegativa, obesità con complicanze artrosiche, ipertensione arteriosa, mrge, diverticolosi del colon e poliposi del signa, gozzo tiroideo multinodulare ed ipertono oculare. Da tali patologie deriva a giudizio del consulente una invalidità nella misura del 75% da aprile
2023.
Le risultanze delle ctu, redatta da uno specialista in medicina legale, appaiono pienamente conformi alla documentazione in atti e possono essere fatte proprie dallo scrivente anche perché non risultano specificamente contestate dalle parti.
Per contro la ctu redatta in sede di accertamento tecnico preventivo aveva completamente omesso la valutazione dell'obesità pur riscontrata.
Il riconoscimento del requisito sanitario da un momento successivo alla domanda amministrativa giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.
Spese di ctu a carico dell'Inps
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile in capo alla ricorrente da aprile
2023
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'Inps.
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio