Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10944/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to LAURICELLA PIETRO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Esseneto 111/B 92100 Agrigento ITALIA;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
SERAFINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docenti
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/09/2024, il ricorrente conveniva in giudizio il Parte_2 Controparte_2 premettendo di essere insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
[...]
resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti Controparte_2 anni scolastici e per i seguenti periodi:
- A.S. 2019/2020 - contratto dal 12/09/2019 al 30/06/2020, presso l'Istituto Prof. Industria e artigianato “Cernusco sul Naviglio” di Cernusco sul Naviglio (cfr. allegato 2);
- A.S. 2020/2021 - contratto dal 22/09/2020 al 31/08/2021, presso l'Istituto Superiore “Giorgi” di
Milano e contratto dal 09/10/2020 al 31/08/2021, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Torricelli” di Milano (cfr. allegati 3 e 4);
- A.S. 2021/2022 - contratto dal 04/10/2020 al 31/08/2022, presso l'Istituto Tecnico Industriale
“Feltrinelli” di Milano (cfr. allegato 5);
- A.S. 2022/2023 - contratto dal 12/09/2022 al 31/08/2023, presso l'Istituto di Istruzione Superiore
“Torricelli” di Milano e contratto dal 27/09/2022 al 31/08/2023, presso l'Istituto Superiore “G.
Galilei” di Milano (cfr. allegati 6 e 7).
Lamentava che la P.A., nel dare attuazione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, costitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui), aveva chiaramente escluso i precari dal vantaggio, riservato solo ai docenti a tempo indeterminato, negando tale diritto a soggetti che vantavano plurimi contratti a tempo determinato presso lo stesso nello svolgimento delle medesime funzioni ed attività funzionali CP_2 attribuite al corpo docente (che svolge attività didattica, anche online, nell'articolazione oraria stabilita, è assegnataria di un registro elettronico, partecipa ai consigli docenti, tiene i colloqui con i genitori degli alunni).
Posta la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro, della Direttiva CE n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, concludeva chiedendo:
1. Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art.
1, comma 121, della L. 107/2015 e conseguentemente
1. Accertare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015;
2
2. Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 2.000,00, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e conseguentemente
3. Condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 per le ragioni meglio spiegate nella parte motiva, a mettere a disposizione del ricorrente, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il contributo alla formazione del ricorrente pari ad € 2.000,00, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari.
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni Parte_1 di seguito enunciate ed esposte.
In diritto viene in rilievo l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 il quale così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
3 Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
***
4 In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di CP_2 escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i CP_4 precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Va, per altro, osservato come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha con pronuncia del 27 ottobre 2023, enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In merito all'eccezione svolta dalla difesa di parte resistente, che contesta il diritto al beneficio di cui si tratta con riferimento all'a.s. 2019/2020, in cui il ricorrente avrebbe svolto attività di supplente con contratto di lavoro con orario inferiore al 50% dell'orario previsto per il tipo di classe di concorso, la stessa appare infondata.
Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n.
1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”, non distinguendo la quantità di lavoro parziale necessaria alla maturazione del diritto al beneficio in questione.
Per altro, negare il beneficio per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50% integrerebbe una violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori part time, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna
6 decurtazione può giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore (Trib. Ancona, 22 marzo
2023).
In merito all'eccezione di prescrizione svolta dal per la medesima annualità, si osserva CP_2 come il contratto di lavoro per l'A.S. in questione è stato sottoscritto dal ricorrente in data 12/09/2019
e che lo stesso ha provveduto, in data 05/09/2024, ad inviare la diffida al resistente (cfr. CP_2 allegato n. 8), interrompendo il termine quinquennale di prescrizione e decadenza.
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto del ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di €
2.000,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Per quanto sopra esposto, l'accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto CP_2 al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e, per l'effetto, accerta e Parte_1 dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di € 2.000,00, e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, Controparte_2 che liquida in € 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 28/01/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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