Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 16/06/2025, n. 11781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11781 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11781/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12525/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12525 del 2024, proposto da EM BB, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Chieti-Pescara “G D’Annunzio”, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Milano “Bicocca”, Università degli Studi del Molise, Università del Piemonte Orientale, Università della Calabria e Università Politecnica delle Marche, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
OR GE e PP CI, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l’a.a. 2024/2025”;
- del D.M. n. 472/2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente ed in contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018;
- dell’allegato A al D.M. n. 472/2024 riportante i “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)”;
- del D.M. n. 472/2024 e del relativo Allegato A nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso;
- dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
- dell’Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domandeap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 28 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025;
- del Decreto Ministeriale n. 756 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”;
- del Decreto Ministeriale n. 757 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”;
- dell’Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2024/2024 di cui è causa;
- dell’Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 30 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025;
- del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024 recante “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese” e relativi allegati;
- dell’Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell’a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025 ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.;
- del Decreto Ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 recante “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024)” e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 984 dell’8 luglio 2024 recante “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili” con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024;
- del Decreto Ministeriale n. 1098 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024” e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 1099 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024” e relativi allegati;
- dell’Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati “quartini” (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l’anno accademico 2024/2025;
- del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025 dell’Università in epigrafe;
- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’11 luglio 2024, Rep. atti n. 130/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2024- 2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2024/2025” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati con particolare riferimento alla domanda errata di cui si dirà nel prosieguo;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;
- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (convertito con Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.) nella parte in cui ha consentito ai candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai Cdl in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria nell’a.a. 2023/2024 di “presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264”;
e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, dell’Università degli Studi di Brescia, dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara “G D’Annunzio”, dell’Università degli Studi di Catania, dell’Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, dell’Università degli Studi di Ferrara, dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Foggia, dell’Università degli Studi di Genova, dell’Università degli Studi dell’Aquila, dell’Università degli Studi di Messina, dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi di Padova, dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Università degli Studi di Parma, dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università degli Studi di Pisa, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Università degli Studi del Salento, dell’Università degli Studi di Sassari, dell’Università degli Studi di Siena, dell’Università degli Studi di Torino, dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università degli Studi di Trento, dell’Università degli Studi di Udine, dell’Università degli Studi di Verona, dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Università degli Studi della Basilicata, dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, dell’Università degli Studi del Molise, dell’Università del Piemonte Orientale, dell’Università della Calabria e dell’Università Politecnica delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025, conseguendo il punteggio di 70,70 punti, non utile, all’atto della proposizione del ricorso, per l’immatricolazione ad alcuno degli Atenei dalla stessa indicati.
2. La ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a cinque differenti motivi, ha impugnato il provvedimento di mancata ammissione al corso di laurea di interesse per l’a.a. 24/25 in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato – anche previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 3- bis , del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 – chiedendo altresì l’accertamento del suo diritto ad essere ammessa al corso di laurea in medicina e chirurgia.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3–bis, del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge del 29 aprile 2024, n. 56. Violazione del principio di par condicio ”.
La ricorrente, con tale mezzo di gravame, ha innanzitutto evidenziato che il legislatore, con particolare riferimento alla tornata concorsuale per cui è causa, ha introdotto una particolare modalità di inserimento nella graduatoria nazionale per i c.d. “quartini”, ovverosia coloro che hanno partecipato al test di ammissione TOLC/MED e TOLC/VET pur essendo iscritti al quarto anno delle scuole secondarie.
Segnatamente, l’articolo 18, comma 3- bis , del d.-l. n. 19/2024 ha previsto che “ nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati […] che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell’immatricolazione nell’anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l’inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell’ambito dei posti definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264 ”.
Il secondo periodo del citato comma 3- bis ha poi disposto che “ con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell’individuazione del punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell’anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l’immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell’ambito della programmazione nazionale per l’anno accademico 2024/2025 ”.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, tale disposizione legislativa non prevedrebbe il diritto all’immatricolazione dei c.d. quartini, introducendo in loro favore il mero “ diritto all’inserimento ” in graduatoria, fermo restando che l’immatricolazione sarebbe spettata solo “ ai candidati di cui al primo periodo [vale a dire, quelli collocati in posizione utile nella graduatoria 2023/2024, n.d.r.] che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l’immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo ”, dove per punteggio minimo utile deve intendersi quello previsto per il 2024/2025 tenendo conto del contingente complessivo di posti.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (“ Mur ”), invece, avrebbe violato lettera e ratio della legge, stabilendo, con il decreto n. 760 del 27 maggio 2024, che “ In considerazione della data di entrata in vigore (1° maggio 2024) della legge n. 56 del 29 aprile 2024 citata in premessa, il punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025 ai corsi di cui al comma 1, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell’anno accademico 2023/2024, è individuato con riferimento alla data dell’8 maggio 2024, data chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l’anno accademico 2023/2024, successivo all’entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024 ”.
In sostanza, tale gravato decreto ministeriale ha previsto che tutti coloro che avevano ottenuto in esito alla prova di accesso per l’anno accademico 2023/2024 un punteggio pari ad almeno 56,59 avrebbero avuto diritto ad immatricolarsi al corso di laurea in medicina e chirurgia e che tutti coloro che avevano ottenuto un punteggio pari ad almeno 53,24 avrebbero avuto diritto ad immatricolarsi al corso di laurea in medicina veterinaria, per l’effetto consentendo a 2.592 quartini dell’anno 2023/2024 di immatricolarsi a tali corsi di laurea nonostante questi abbiano conseguito punteggi inferiori (e un conseguente collocamento in graduatoria in posizione deteriore) rispetto ad altri candidati che avevano svolto la medesima prova di accesso per l’immatricolazione ai corsi di laurea dell’anno accademico 2024/2025.
La legittimità dei gravati atti e provvedimenti, quindi, non solo sarebbe inficiata dalla sussistenza del vizio di violazione di legge, ma anche perché gli stessi si porrebbero in contrasto con i principi di par condicio , ragionevolezza e parità di accesso all’Università.
2.1.1. Con il secondo motivo di ricorso è stata prospettata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 3- bis , del d.-l. n. 19/2024 per violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e dell’arbitrarietà, nonché per violazione dei principi del favor partecipationis , del legittimo affidamento e della parità di trattamento.
Ove il contestato operato ministeriale dovesse ritenersi conforme alle previsioni dettate da tale disposizione normativa, l’articolo 18, comma 3- bis , del d.-l. n. 19/2024 dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, avendo determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che appartengono alla medesima categoria e che hanno lo stesso percorso formativo.
Invero, sia i c.d. candidati quartini, sia gli altri candidati che, come la ricorrente, hanno partecipato al test di ammissione per cui è causa sarebbero, in effetti, studenti in possesso del diploma di maturità e aspiranti medici, odontoiatri e medici veterinari.
Entrambe le suddette “categorie” di soggetti, inoltre, si sarebbero collocate in posizione utile nell’ambito della graduatoria nazionale rispetto al contingente complessivo di posti messo a disposizione (anche la ricorrente, infatti, sarebbe collocata in posizione utile se si prescindesse dalla riserva in favore dei quartini).
Di conseguenza, la previsione di un trattamento diversificato e più vantaggioso per i candidati quartini risulterebbe sfornita di una valida giustificazione.
In questa prospettiva, andrebbe anche considerato che le modalità di svolgimento del test di ammissione svolto dai candidati quartini nella sessione di prova 2023/2024 e quelle relative al test del corrente anno accademico sono nettamente diverse, con la conseguenza che non avrebbe senso consentire a coloro che hanno partecipato al TOLC di beneficiare di una riserva di posti e di accedere ai corsi di laurea in questione nell’a.a. 2024/2025 senza svolgere il relativo test .
Né tale trattamento più favorevole per i candidati quartini potrebbe essere giustificato dalle previsioni di cui al d.m. n. 1107/2022 e al d.d. n. 1925/2022, le quali, nell’ambito della precedente tornata concorsuale, consentivano a tali soggetti di partecipare al test di ammissione previsto per l’a.a. 2023/2024 e di presentare, se del caso, la domanda di immatricolazione solamente per il successivo anno accademico (ossia per il 2024/2025), non potendo essi, in assenza di diploma, procedere alla immatricolazione per l’anno accademico relativo al quale si riferiva la prova sostenuta.
Tali previsioni, infatti, avrebbero fatto sorgere, in capo ai quartini, una mera aspettativa ad essere inseriti nella diversa graduatoria relativa all’annualità 2024/2025, senza avere, peraltro, alcuna certezza sul fatto che tale collocamento avrebbe poi consentito loro di ottenere l’immatricolazione alla luce dei risultati complessivi della prova di ammissione ai corsi di laurea in questione per la tornata 2024/2025.
Se l’intento del legislatore fosse stato effettivamente quello di consentire l’immatricolazione all’a.a. 2023/2024 in favore di tutti i quartini che avevano ottenuto un punteggio utile all’esito della prova di ammissione svolta in relazione al medesimo anno accademico 2023/2024, nel bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti sarebbe stato necessario aumentare il contingente di posti resi disponibili di un numero di unità corrispondente a quello dei quartini.
2.1.2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione dell’art. 34, comma 3 e 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei candidati ‘migliori’ e ‘favor partecipationis’ nelle selezioni pubbliche. Violazione e/o falsa applicazione della Legge 2 agosto 1999 n. 264. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato A al D.M. 472/2024. Violazione della direttiva n. 3 del 24/04/2018. Violazione e/o falsa applicazione del principio di par condicio tra i candidati. Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità; per illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento ”.
La ricorrente ha, in proposito, evidenziato che con la nuova procedura di ammissione introdotta dal Mur con il d.m. n. 472/2024 per l’accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025, è stata prevista la predisposizione, da parte del Cineca, di un’apposita banca dati composta da 7.000 domande con le relative risposte corrette. A tale proposito, è stato previsto che la prima metà delle domande della banca dati avrebbe dovuto essere pubblicata almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024, mentre la restante metà almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la scelta dell’amministrazione di costituire la predetta banca dati e di pubblicarla prima dello svolgimento delle prove, tuttavia, sarebbe illegittima in quanto:
- non rispecchierebbe il primario obiettivo di ogni procedura concorsuale, vale a dire quello di verificare la reale capacità dei candidati e la loro preparazione sugli argomenti oggetto del test , privilegiando esclusivamente lo studio mnemonico delle sole domande pubblicate;
- sarebbe in contrasto anche con i principi di cui alla direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (linee guida di indirizzo sullo svolgimento delle prove concorsuali), i quali sarebbero stati delineati con il preciso intento di favorire nelle selezioni pubbliche metodologie finalizzate a reclutare i migliori candidati.
2.1.3. Con il quarto motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., nonché dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifest a”.
L’operato dell’amministrazione sarebbe censurabile anche per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza dirette a impedire ai candidati l’introduzione, nonché l’utilizzo in aula, di smartphone , smartwatch e dispositivi simili, ossia di apparecchiature che consentano ai candidati di riprodurre il contenuto, anche parziale, della banca dati.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, in seguito alla pubblicazione dei punteggi riportati dai partecipanti al termine della prima sessione d’esame è emerso che negli Atenei del Sud Italia sono stati registrati risultati migliori e medie più alte, con un’alta concentrazione di candidati che hanno conseguito 90 punti, ossia il punteggio massimo previsto per il test di ammissione per cui è causa.
Di conseguenza, l’omissione delle cautele necessarie per assicurare l’oggettività e l’imparzialità della procedura selettiva avrebbe consentito a molti candidati, durante lo svolgimento della prova, di utilizzare vari dispositivi elettronici contenenti riproduzioni delle risposte ai quesiti somministrati, violando in tal modo i fondamentali principi di trasparenza e di par condicio .
Ne conseguirebbe un nesso di causa-effetto tra la dedotta illiceità della condotta tenuta da taluni concorrenti e la mancata schermatura delle aule con predisposizione dei metal-detector da parte dell’Ateneo e il risultato raggiunto dalla parte ricorrente in termini di punteggio conseguito.
Pertanto, la prova svolta dalla parte ricorrente risulterebbe viziata, con conseguente illegittimità della graduatoria unica nazionale relativa all’a.a. 2024/2025.
2.1.4. Con il quinto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato a al D.M. del 24 giugno 2022, n. 583. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa. Violazione del principio della par condicio tra i candidati ”.
Secondo la tesi della ricorrente la prova di ammissione di cui si tratta risulterebbe viziata a causa della presenza di un quesito manifestamente errato e/o fuorviante somministrato nella sessione di luglio.
Segnatamente, si tratterebbe del quesito n. 43 della matrice ministeriale, appartenente alla categoria “chimica” (corrispondente alla domanda n. 50 della banca dati e n. 34 del compito di parte ricorrente). Tale quesito, invero, sarebbe sostanzialmente analogo a quello di cui al n. 642 della banca dati – seppur formulato in maniera diversa – che, per converso, recherebbe l’indicazione di una risposta esatta di diverso tenore, presente anche tra le alternative di risposta indicate per il quesito n. 50 in cui, però, la stessa risposta è stata considerata errata dall’amministrazione.
In ragione della sussistenza di due quesiti sostanzialmente analoghi, ma per i quali la risposta corretta risulta differente, la parte ricorrente ha assunto di essere stata indotta in errore, come si evince dal fatto di aver risposto in maniera giudicata errata dal Cineca, con conseguente perdita di 1,5 punti che, invece, le dovrebbero essere attribuiti.
2.2. Le amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza e hanno depositato relazioni di causa, prendendo posizione sulle censure articolate dalla parte ricorrente.
2.3. La parte ricorrente, con memorie del 13 dicembre 2024 e 10 gennaio 2025, ha specificato le proprie doglianze e ha instato per l’accoglimento della domanda cautelare e del ricorso nella sua interezza.
2.4. All’udienza camerale del 13 gennaio 2025 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.4.1. La Sezione, con ordinanza n. 297 del 17 gennaio 2025, ha disposto una verificazione al fine di acquisire elementi conoscitivi di carattere tecnico in ordine alla correttezza della risposta indicata come tale in relazione al quesito n. 50 della matrice ministeriale (ossia quello somministrato alla parte ricorrente nel test svolto durante la sessione di luglio), anche rispetto a quella inerente al quesito n. 642 della banca dati pubblica di cui all’articolo 3, comma 3, del d.m. n. 472/2024.
2.5. L’organo verificatore, in data 25 marzo 2025, ha depositato la relazione tecnica in adempimento dell’incombente istruttorio disposto dal Collegio.
2.6. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 11 aprile 2024, ha contestato le conclusioni dell’organo verificatore, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
2.7. All’udienza camerale del 16 aprile 2025 la causa è stata discussa.
Il Collegio, nel corso della discussione, ha dato avviso alle parti di possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
4. Occorre preliminarmente ricordare che questo Tribunale, con sentenza n. 863 del 17 gennaio 2024, aveva dichiarato l’illegittimità della selezione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, censurando il meccanismo del c.d. equalizzatore.
Ne era derivato l’annullamento della graduatoria unica nazionale, con salvezza, peraltro, delle immatricolazioni già effettuate e di quelle conseguenti alla sessione di scorrimenti in corso alla data di pubblicazione della sentenza.
4.1. Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 1286 del 10 aprile 2024, aveva successivamente sospeso l’efficacia e l’esecutività di tale sentenza, con conseguente reviviscenza della graduatoria concorsuale annullata in primo grado, in ragione della ritenuta coerenza del criterio statistico utilizzato con le esigenze di omogeneità della selezione.
4.2. A fronte degli esiti, ancorché non ancora definitivi, del predetto contenzioso, l’Autorità politica si era medio tempore determinata nel senso di modificare i criteri per l’accesso ai corsi di laurea di area medica per il successivo anno accademico, reintroducendo il tradizionale test d’ingresso, ma in tal modo sostanzialmente impedendo ai candidati che avevano partecipato alla procedura per l’anno accademico 2023/2024 di far valere i punteggi conseguiti ai fini dell’inserimento in graduatoria nella tornata successiva.
Tale possibilità era, infatti, prevista per la generalità dei canditati nel sistema TOLC, ma non avrebbe evidentemente potuto essere ulteriormente consentita, de iure condito , a fronte dell’introduzione di una diversa modalità di selezione che avrebbe reso impossibile il confronto tra prove disciplinate da criteri di determinazione dei punteggi del tutto differenti.
4.3. È in tale contesto che la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del d.-l. n. 19/2024, ha introdotto nel corpo dell’articolo 18 di detto decreto-legge il comma 3- bis , prevedendo che “ Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell’anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264 ”.
Il medesimo comma 3- bis ha, altresì, previsto che “ Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell’individuazione del punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l’anno accademico 2024/2025 ”.
4.4. Dal chiaro tenore testuale della citata disposizione si ricava che il Ministero dell’università e della ricerca avrebbe dovuto individuare il punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025, “ tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024 ”, e definire “ i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo ”.
La portata dispositiva dell’articolo 18, comma 3- bis , è, quindi, pacifica nel senso di prevedere:
- il diritto dei candidati in esso contemplati a essere inseriti nella graduatoria per l’anno accademico 2024/2025;
- una riserva di posti per detti candidati;
- l’individuazione dei posti riservati in funzione dei punteggi che, nell’anno accademico 2023/2024, avrebbero consentito a tali candidati di essere immatricolati.
5. Tanto premesso, risulta infondato il primo motivo di ricorso, in quanto la diversa interpretazione sostenuta da parte ricorrente in relazione all’articolo 18, comma 3- bis , del d.-l. n. 19/2024 – in base alla quale tale disposizione normativa avrebbe contemplato il mero diritto a essere inseriti in graduatoria, ferma restando la necessità che fosse conseguito, ai fini della successiva immatricolazione, il punteggio minimo a ciò necessario secondo i risultati dei test dell’anno accademico 2024/2025 – da un lato si pone in palese contrasto con il dato letterale e con la ratio dell’intervento normativo e, dall’altro lato, determinerebbe conseguenze del tutto irrazionali.
5.1. Sotto un primo profilo, infatti, la tesi sostenuta nel ricorso implicherebbe la totale obliterazione del criterio di individuazione del punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025 fissato dal legislatore, il quale ha chiaramente previsto che ciò avvenga “ tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell’anno accademico 2023/2024 ”.
Pertanto, la tesi propugnata dalla parte ricorrente condurrebbe a una interpretatio abrogans del dettato normativo recato dal parametro di legittimità che si assume violato con il primo mezzo di gravame.
Ne risulterebbe, inoltre, frustrata anche la finalità dell’intervento normativo, cha ha inteso rimediare alla sopravvenuta impossibilità di utilizzare i punteggi conseguiti al test di ammissione al quale i quartini hanno partecipato (ossia quello relativo all’a.a. 2023/2024) rispetto alla immatricolazione ai corsi di laurea per cui è causa per l’a.a. 2024/2025, in ragione delle previste modifiche al sistema di selezione per l’accesso ai corsi di laure a numero chiuso in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, come puntualmente evidenziato in precedenza.
5.2. Per ciò che concerne il secondo profilo, la prospettazione della parte ricorrente implicherebbe la coesistenza, nell’ambito della medesima graduatoria, di candidati che hanno conseguito punteggi determinati secondo criteri del tutto disomogenei e, quindi, in alcun modo comparabili, con conseguente impossibilità di ordinare i suddetti punteggi sulla base di un principio di merito.
Ne discenderebbe, a prescindere da quale categoria di candidati ne risulterebbe avvantaggiata, la palese violazione dei principi di par condicio e di equità della selezione, delle finalità della procedura concorsuale e di ogni possibile declinazione del principio di ragionevolezza.
Ciò avvalora, dunque, l’infondatezza delle censure articolate con il primo motivo di ricorso.
6. Il Collegio ritiene manifestamente infondata che la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 3- bis , del citato d.-l. n. 19/2024, in relazione agli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione.
6.1. A questo riguardo, va in primo luogo rilevato che il Consiglio di Stato, con sentenze n. 6928 del 1° agosto 2024 e n. 8005 del 4 ottobre 2024 (quest’ultima, tra l’altro, anche in accoglimento di appello incidentale proposto dai candidati rientranti nella categoria dei c.d. “quartini”), ha definitivamente rigettato i ricorsi promossi avverso la selezione per l’accesso ai corsi di area medica per l’anno accademico 2023/2024.
La posizione dei soggetti destinatari della riserva prevista dalla legge (ossia, i quartini) è, quindi, quella di candidati che hanno legittimamente conseguito, nel corso della suddetta selezione, un’aspettativa al godimento dell’utilità rinveniente dall’intervenuta partecipazione alla selezione ( i.e. , la possibilità di utilizzare il punteggio conseguito alla prova di ammissione per l’a.a. 2023/2024 ai fini dell’inserimento nella graduatoria nazionale relativa all’a.a. 2024/2025).
6.2. I predetti candidati hanno anche realizzato, a seguito delle prove svolte per l’anno accademico 2023/2024, un punteggio che li ha collocati, nella relativa graduatoria, in una posizione utile ai fini dell’immatricolazione, cui tuttavia non hanno potuto provvedere in mancanza del titolo di accesso costituito dal diploma di scuola secondaria superiore, trattandosi di studenti iscritti al quarto anno di tale ciclo di studi.
6.3. Se è vero che, nell’ambito del sistema TOLC, la ridetta aspettativa non costituiva garanzia di immatricolazione, in quanto la lex specialis della selezione consentiva soltanto di utilizzare il punteggio conseguito nelle prove per l’anno accademico 2023/2024 anche ai fini della selezione condotta in quello successivo, è altrettanto vero che, avendo l’Autorità politica deciso di modificare il sistema di accesso ai corsi di laurea in parola per l’anno accademico 2024/2025 secondo criteri incompatibili con quelli precedentemente utilizzati (eliminando il meccanismo del c.d. equalizzatore), una tale aspettativa sarebbe venuta del tutto a mancare nel nuovo assetto, stante l’evidente impossibilità, in assenza di una precipua disposizione normativa, di instaurare un qualsivoglia confronto competitivo tra prove valutate secondo modalità di computo dei punteggi affatto differenti.
6.4. Al cospetto di tale situazione e a fronte di statuizioni giurisdizionali contrastanti, l’ultima delle quali, sia pure adottata in sede cautelare dal Consiglio di Stato, deponente nel senso della legittimità del sistema TOLC, l’Autorità politica è intervenuta da un lato attivandosi per modificare i criteri per l’accesso ai predetti corsi di laurea per l’anno accademico 2024/2025 e, dall’altro lato, configurando la riserva di posti censurata nel presente giudizio, al fine di tutelare l’aspettativa dei soggetti appartenenti alla categoria dei c.d. quartini.
6.5. La riserva in questione non si è tradotta, peraltro, in un accesso indiscriminato di tali candidati interessati all’immatricolazione a danno di tutti gli altri concorrenti.
Sulla base delle indicazioni normative, infatti, il Ministero dell’università e della ricerca ha provveduto:
- a individuare il punteggio minimo di accesso ai corsi “ con riferimento alla data dell’8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l’anno accademico 2023/2024, successivo all’entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024 ” (articolo 2, comma 2, del d.m. n. 760/2024);
- a prevedere ulteriormente che “ I candidati potranno concorrere sulle sedi in relazione alle quali hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello ivi indicato per ciascun Ateneo ” (articolo 2, comma 4, del d.m. n. 760/2024) e, cioè, al punteggio dell’ultimo immatricolato, a quella data, per ciascuna sede (allegato 1 al predetto decreto ministeriale).
6.6. Ne consegue che, in conformità alla lettera e allo spirito della norma, la riserva di posti è stata assicurata esclusivamente ai candidati che, se fossero stati in possesso del titolo di accesso al corso di laurea, avrebbero avuto il diritto di immatricolarsi e soltanto per le sedi in cui, in ragione del punteggio conseguito, ciò sarebbe stato possibile.
6.7. Rispetto alla dedotta menomazione delle aspettative della generalità degli altri candidati, che sarebbe derivata dal mancato aumento del contingente di posti disponibili onde ospitare la riserva così introdotta, va rilevato il Mur ha determinato i posti disponibili in n. 20.867 unità per medicina e chirurgia (di cui 19.467 per i candidati UE e non UE residenti in Italia) e in n. 1.535 (1.419 per studenti UE e non UE residenti Italia) per odontoiatria e protesi dentaria, con un incremento, rispetto all’anno precedente, di n. 1.231 posti per medicina e chirurgia (1.136 per studenti UE e non UE residenti in Italia) e di n. 149 (143 per studenti UE e non UE residenti in Italia) per odontoiatria e protesi dentaria.
La quota di posti riservata ai c.d. quartini è stata, quindi, assorbita per oltre il 40% dall’incremento dei posti messi a bando per il corrente anno accademico.
Questi ultimi, peraltro, sono stati determinati, anche “ VISTO l’art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ”, in misura pari all’intera offerta formativa disponibile (cfr. il d.m. n. 756/2024) e superiore, per quanto riguarda il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fabbisogno definito in sede di Conferenza permanente, individuato in 19.286 unità.
6.8. L’implementazione della riserva di posti si è, dunque, tradotta:
- nell’enucleazione, nell’ambito della più vasta platea dei soggetti potenzialmente interessati, di una più circoscritta coorte qualificata e differenziata, in quanto costituita da quei candidati che, in ragione dei punteggi conseguiti nell’anno accademico 2023/2024, avrebbe avuto diritto a immatricolarsi (ove in possesso del titolo di studio);
- nell’attribuzione a tali soggetti di un diritto condizionato, in quanto esercitabile esclusivamente con riferimento alle sedi rispetto alle quali il punteggio conseguito dall’ultimo candidato immatricolato alla data dell’8 maggio 2024 fosse uguale o inferiore a quello riportato dai riservatari;
- nella considerazione della riserva ai fini della determinazione dei posti da mettere a bando, con parziale assorbimento della stessa per effetto dell’incremento del numero di posti programmati rispetto al precedente anno accademico.
6.9. Alla luce di quanto sopra, non è possibile ritenere, come invece dedotto nel ricorso, che l’introduzione della riserva abbia determinato “ un arbitrario e irragionevole sacrificio della parità di trattamento ” (cfr. pag. 20 del ricorso).
La parte ricorrente, infatti, ha affermato che “ Sia i c.d. candidati quartini sia coloro che […] hanno partecipato al test di ingresso in contestazione sono, in effetti, studenti in possesso del diploma di maturità e aspiranti medici, odontoiatri e medici veterinari. Entrambe le suddette “categorie” di soggetti, inoltre, si sono collocate in posizione utile nell’ambito della graduatoria della prova a cui hanno preso parte rispetto al contingente complessivo di posti messo a disposizione ” (cfr. pag. 17 del ricorso), così istituendo una relazione di equipollenza tra dette categorie.
Ad avviso del Collegio una siffatta prospettazione non risulta corretta in quanto poggia sull’erroneo assunto secondo il quale ove la contestata riserva di posti non fosse esistita la ricorrente avrebbe avuto diritto ad uno dei posti disponibili, con la conseguenza che l’esistenza della riserva non potrebbe condurre alla sua discriminazione rispetto ai candidati per i quali è stata prevista dal legislatore.
Invero, se l’intento del legislatore fosse stato effettivamente quello di consentire a tutti i quartini che avevano ottenuto in esito alla prova svolta in relazione all’a.a. 2023/2024 un punteggio utile ai fini dell’immatricolazione per tale anno accademico il diritto ad immatricolarsi nella successiva tornata concorsuale (2024/2025), nel bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti essa avrebbe allora dovuto essere prevista in aumento rispetto al contingente di posti effettivamente stanziato.
6.10. Il ragionamento svolto dalla ricorrente, tuttavia, potrebbe essere replicato all’infinito, in un circolo vizioso che disvela tutta la sua inconsistenza: se anche il legislatore avesse aumentato i posti disponibili al fine di ospitare integralmente il contingente di riserva, infatti, il candidato collocato oltre detti posti, ma entro la quota di incremento dovuta alla riserva, avrebbe potuto sostenere che, se essa non fosse stata prevista, anch’egli sarebbe rientrato nel contingente e avrebbe avuto diritto a immatricolarsi, con il che si verrebbe a negare la stessa configurabilità di una riserva di posti.
Sotto quest’ultimo profilo, va ribadito che i candidati c.d. quartini, destinatari della riserva, non sono tutti i soggetti che hanno conseguito l’idoneità alla prova di ammissione per l’anno accademico 2023/2024 (i.e. coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria), bensì solo quelli che hanno superato la prova di ammissione realizzando un punteggio tale da assicurare, nell’ambito dei posti disponibili per detto anno accademico, il diritto all’immatricolazione (cui tuttavia non hanno potuto provvedere in mancanza del necessario titolo di accesso).
Si tratta, ad avviso del Collegio, di una perimetrazione non irragionevole, rientrante nelle prerogative proprie del legislatore, cui spetta la selezione degli interessi da tutelare nell’ambito delle coordinate emergenti dal quadro costituzionale: vi si riscontra, da un lato, il rispetto del principio del merito quale pietra angolare dei sistemi di selezione per l’accesso ai corsi di laurea oggetto di programmazione e, dall’altro lato, la legittima finalità di risolvere, ab imis fundamentis , un potenziale conflitto di interesse tra le platee interessate, anche in ottica di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.
6.11. Le determinazioni assunte in sede di programmazione dei posti sopra illustrate, per altro verso, attestano l’intervenuta considerazione degli interessi contrapposti, cui è stato senz’altro imposto un sacrificio, ma con modalità che non trasmodano in un regolamento irrazionale o manifestamente ingiusto e che sfuggono, pertanto, alle censure formulate nel ricorso.
7. Il Collegio ritiene che anche il terzo motivo di ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Le doglianze in esso articolate sono, innanzitutto, inammissibili laddove la parte ricorrente, pur dichiarandosi “ consapevole che la scelta tra i due criteri (anticipata pubblicazione o meno dei quesiti) è riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione ” (cfr. pag. 24 del ricorso), afferma che “ una scelta finalizzata a privilegiare un livello di preparazione più solido e maggiormente esteso è senza dubbio quella più opportuna, specialmente in una procedura in cui la selezione dei candidati più capaci e meritevoli attraverso la previsione di test d’ingresso rappresenta il pilastro fondamentale della limitazione del diritto all’istruzione ” (cfr. pag. 24 del ricorso).
L’opportunità dell’azione amministrativa, infatti, non è suscettibile di costituire, sotto alcun profilo, oggetto del sindacato di legittimità del giudice amministrativo, esprimendosi in valutazioni che pertengono al merito dell’azione amministrativa e che, pertanto, al di fuori dei particolari casi di giurisdizione estesa al merito, rientrano nello spettro delle valutazioni riservate all’Amministrazione.
7.1. Tali censure sono, in ogni caso, anche infondate.
In primo luogo – al di là dell’inconferente richiamo, contenuto a pag. 23 del ricorso, alla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (che reca linee guida riguardanti le procedure concorsuali per l’assunzione nei ruoli delle Amministrazioni pubbliche e che non attengono, pertanto, al tema specifico per cui è controversia) – va evidenziato, in primo luogo e come pure ricordato dalla parte ricorrente, che ai sensi dell’Allegato A al d.m. n. 472 del 2024, “ per l’ammissione ai corsi sono richieste le capacità di comprendere e analizzare testi scritti di varia tipologia, di condurre ragionamenti logico-matematici, nonché conoscenze di cultura generale, con speciale riguardo all’ambito storico, geografico, sociale e istituzionale e disciplinari in matematica, chimica, fisica e biologia ”.
L’accesso ai corsi di laurea in questione esige, pertanto, l’accertamento di “conoscenze” e, quindi, di nozioni, che inevitabilmente implica la necessità di testare (anche) la capacità mnemonica dei candidati che ne costituisce l’evidente presupposto.
Le predette nozioni, d’altra parte, costituiscono anche gli strumenti attraverso i quali devono essere condotti l’analisi e la comprensione del testo come pure il ragionamento logico-matematico, sicché la radicale contrapposizione tra test nozionistici e test “di ragionamento” risulta, a ben vedere, una falsa prospettiva.
7.2. In secondo luogo, l’assunto in base al quale la previa pubblicazione della banca dati consentirebbe il superamento del test mediante la semplice memorizzazione dei quesiti, disgiunta da un’applicazione ragionata delle nozioni acquisite, si risolve in una petizione di principio, che non tiene conto dell’ampiezza della banca dati (ben 7.000 quiz, pubblicati in due tranche di 3.500 domande) e del ridotto lasso temporale tra la data di pubblicazione e le prove (20 giorni).
Né la parte ricorrente ha fornito alcun elemento, relativo alla tipologia di domande somministrate, che consenta di corroborare tale assunto, che rimane solo genericamente enunciato e, come tale, è inidoneo a costituire finanche un principio di prova dell’esistenza dei vizi denunciati.
8. Il Collegio ritiene che anche il quarto motivo di ricorso non sia meritevole di pregio e vada respinto.
La ricorrente, come già esposto in precedenza, ha sostenuto che l’amministrazione abbia omesso l’adozione di idonee misure di sicurezza dirette a impedire ai candidati l’introduzione, nonché l’utilizzo in aula, di smartphone , smartwatch e dispositivi elettronici similari, ossia di apparecchiature che consentano ai candidati riprodurre il contenuto, anche parziale, della sopra menzionata banca dati.
Ad avviso della ricorrente, la circostanza che negli atenei del Sud Italia si sarebbero registrati risultati migliori e le medie più alte, con un’alta concentrazione di 90, ossia il punteggio massimo conseguibile, dimostrerebbe che l’omissione dell’amministrazione avrebbe consentito a molti candidati, durante lo svolgimento della prova, di utilizzare vari dispositivi elettronici contenenti riproduzioni delle risposte ai quesiti somministrati.
8.1. La censura in esame si risolve, a ben vedere, in una mera illazione.
La parte ricorrente, in effetti, non ha addotto alcun avvenimento concreto, alcuna riscontrata e provata irregolarità che avrebbe caratterizzato le prove, introducendo un sillogismo in cui le premesse (omessa adozione di misure di sicurezza e punteggi elevati conseguiti in talune sedi) non sono, né necessariamente, né probabilmente, conducenti alla conclusione (utilizzo di dispositivi elettronici da parte di taluni candidati) e che non possiede, pertanto, alcuna validità sotto il profilo della logica dimostrativa.
Il mezzo di gravame in esame mira a contestare la legittimità dei gravati atti e provvedimenti sulla scorta di un risultato che deriva da una fallacia argomentativa che non merita alcuna adesione, donde l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso.
8.2. Va ulteriormente rilevato che l’allegato 1 al d.m. n. 472/2024 precisava, al punto 8, lett. d) , che “ È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione ”.
La disposizione in analisi, dunque, nell’introdurre un espresso divieto d’introduzione di tali apparecchiature, non stabiliva anche, quale modalità di controllo indefettibile, quello della schermatura delle aule ovvero l’adozione di metal detector , con la conseguenza che l’impiego di tale particolare cautela rappresentava una mera facoltà e non un obbligo cogente da assolvere in relazione a tutte le sedi concorsuali.
Il necessario rispetto del principio della par condicio non implicava, nel caso di specie, l’adozione delle specifiche misure precauzionali invocate dalla parte ricorrente, ma ben poteva essere assicurato con qualsiasi sistema idoneo a garantire il regolare svolgimento delle prove, la cui irregolarità non è stata in alcun modo provata nel corso del giudizio.
9. Ad avviso del Collegio anche il quinto motivo di ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
9.1. Dalla relazione di verificazione è emerso che il quesito n. 50 della sezione di chimica della banca dati aveva ad oggetto l’esatto significato che, nella terminologia degli ossidi nell’ambito della nomenclatura tradizionale, assume il suffisso –ico.
Come risulta dalla relazione, la “nomenclatura tradizionale” costituisce un ben preciso insieme di regole codificate per l’assegnazione dei nomi alle sostanze chimiche, ancora talvolta impiegato per quanto, attualmente, non raccomandato dallo IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
Viceversa, il quesito n. 642 fa riferimento alla “terminologia comune”, cioè a una prassi accettata nella comunità chimica, sebbene non pienamene codificata.
9.2. La parte ricorrente, nel corso del giudizio, ha rilevato che “la nomenclatura tradizionale non costituisce un corpus normativo univoco, ma è essa stessa espressione della prassi storicamente sedimentata, ossia proprio di quella ‘terminologia comune’ cui si pretende di contrapporla” (, costituendo peraltro “un ‘vecchio sistema’ non raccomandato dalla IUPAC e non formalmente normato” cfr. pag. 4 della memoria depositata in data 11 aprile 2025).
Tali rilievi, tuttavia, travisano del tutto le conclusioni dell’organo verificatore.
La circostanza che la nomenclatura tradizionale possa essere emersa quale “codificazione” di una prassi in passato accolta dalla comunità scientifica è del tutto irrilevante ai fini della presente controversia. Ciò che rileva, infatti, è che essa risponda a criteri di precisa riconducibilità a un sistema di regole ben definito, ciò che la parte ricorrente non è riuscita in nessun modo a contrastare, riducendosi le contrarie allegazioni in asserzioni meramente apodittiche.
Né la parte ricorrente ha fornito alcun principio di prova in ordine al fatto che la risposta indicata come corretta dal Ministero resistente fosse, sulla base di detta nomenclatura, sostanzialmente errata.
9.3. Quanto al rapporto con il quesito n. 642, va rilevato che proprio il riferimento, contenuto nei testi scientifici esaminati dai verificatori, alla nomenclatura tradizionale come un “vecchio sistema” esclude che esso possa essere identificato con la “terminologia comune” (concetto che ne sottintende un’ampia utilizzazione).
Quest’ultima locuzione, d’altra parte, evoca l’impiego di un registro linguistico che non assurge al carattere di una vera e propria nomenclatura (intesa quale complesso sistematico di termini tecnici, ordinati secondo norme convenzionali), il che è coerente con le conclusioni della relazione di verificazione, in cui si fa ad essa riferimento come a “ un linguaggio più colloquiale ”.
9.4. Le suesposte conclusioni escludono che la compresenza dei due quesiti nell’ambito della banca dati possa essere assunta a motivo di illegittimità della somministrazione del quiz n. 50, che reca una risposta della quale non è stata dimostrata, sul piano scientifico, la non veridicità e che fa riferimento a convenzioni linguistiche ben definite non suscettibili di essere confuse con il linguaggio comune cui fa riferimento il quesito n. 642.
10. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto, stante la sua infondatezza.
11. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
Deve, tuttavia, escludersi, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, c.p.c. e tenuto conto dell’imputabilità dei relativi oneri istruttori all’infruttuosa collaborazione manifestata nel corso del giudizio dal Ministero dell’università e della ricerca – con riferimento alle insufficienti indicazioni contenute nella relazione del Cineca alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Sezione in analoghi giudizi e di cui è stato espressamente dato conto con l’ordinanza n. 297/2025 – la ripetizione delle spese anticipate dal Ministero dell’università e della ricerca per l’esecuzione della verificazione, che rimarranno definitivamente a suo carico in esito alla liquidazione da effettuarsi, su richiesta dell’organo verificatore, con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle amministrazioni resistenti, quantificate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, mentre va esclusa, ai sensi dell’articolo 92, co. 1, c.p.c., la ripetizione delle spese anticipate dall’amministrazione per l’esecuzione della verificazione, che rimarranno definitivamente a suo carico in esito alla liquidazione da effettuarsi, su richiesta dell’organo verificatore, con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO