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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2023, n. 10414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10414 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10042/2018 R.G. proposto da IE CE, in qualità di erede di IE MA e in proprio, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Pisenti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via del Banco di S. Spirito, nnum. 42 – ricorrente – contro Consorzio di bonifica dell’AG ON, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto La OM presso lo studio SA La OM & Partners”, in Roma, Lungotevere della Vittoria, n. 9; Oggetto: tributi locali Civile Sent. Sez. 5 Num. 10414 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 18/04/2023 2
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina n. 5433/19/17 depositata il 22 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere NI LL Letta la requisitoria del Procuratore Generale FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un avviso di pagamento (n. 09720140269029182) nei confronti di IE MA, dante causa di IE CE (d’ora in poi ricorrente), per il pagamento di quote consortili relative all’anno 2013 in favore del Consorzio di bonifica dell’AG ON (d’ora in poi controricorrente) per l’importo di € 5980,88 riguardanti immobili siti nel comune di Cori. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dal dante causa dell’odierna ricorrente, per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - «L'obbligo del versamento dei contributi deriva dalla legge la quale considera essenziale la partecipazione alle spese di tutti i consociati non avendo rilievo che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari collettivamente o individualmente dalle opere di bonifica»; - qualora la cartella di pagamento emessa per la riscossione dei contributi consortili sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento, ovvero il suo contenuto, nessun onere probatorio gravando sul consorzio in difetto di specifica contestazione;
di conseguenza andava contestata la legittimità del provvedimento regionale e non il singolo avviso di accertamento;
3 - la contestazione sull'esistenza del beneficio è generica, in quanto il ricorrente si è limitato a negare che siano state effettuate opere di bonifica sul fondo e che egli non ne abbia tratto beneficio;
oltre a non essere concettualmente corretta, in quanto il beneficio può derivare da interventi non eseguiti direttamente sul fondo, ed è comunque contraddetta dalle controdeduzioni dell'ufficio nelle quali sono ampiamente illustrati gli interventi sul territorio e la stretta correlazione tra il governo delle acque superficiali e il mantenimento della fertilità dei terreni agricoli;
- la regimazione e lo smaltimento delle acque in eccesso richiedono un progetto globale di manutenzione con interventi pluriennali a cadenza periodica da monte a valle e il coinvolgimento congiunto di più proprietari;
nella specie gli interventi vanno a beneficio di tutti i terreni rientranti nel bacino idrografico, compreso quello del ricorrente;
- «tale conclusione di fatto rafforza l'accennata conclusione della debenza dei tributi consortili perché in assenza delle opere del consorzio il fondo in virtù dell'attività di bonifica può beneficiare del reticolo idraulico e fare confluire gli scoli fino al mare». La ricorrente propone ricorso, fondato su sei motivi, il controricorrente si è costituito con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per quanto riguarda l'illegittima inclusione dei beni del ricorrente nel territorio del consorzio e nel perimetro di contribuenza e la disapplicazione delle deliberazioni del consiglio regionale del Lazio 31 gennaio 1990 n. 1112 e 22 luglio 1993 n. 754, nonché del piano di classificazione approvato con delibera 4 della giunta Regione Lazio n. 909 del 28 giugno 2001. Si duole che: a) a fronte di una precisa domanda di disapplicazione, la sentenza abbia solo implicitamente risposto senza entrare nel merito della doglianza con violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato;
b) la sentenza abbia affermato che andava contestata la legittimità del provvedimento regionale e non il singolo avviso di accertamento e, quindi, pretermesso qualsiasi esame circa la fondatezza della pretesa contributiva, nonostante sia stata chiaramente contestata, in entrambi i gradi del giudizio, la mancanza del presupposto (realizzazione delle opere di bonifica che comportino un beneficio diretto e specifico ai terreni della ricorrente affinché questi fossero inclusi nel perimetro del consorzio ovvero nel perimetro di contribuenza); 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'illegittima inclusione dei beni del ricorrente nel territorio del consorzio e nel perimetro di contribuenza e alla disapplicazione delle deliberazioni del consiglio regionale del Lazio 31 gennaio 1990 n. 1112 e 22 luglio 1993 n. 754, nonché del piano di classificazione approvato con delibera della giunta Regione Lazio n. 909 del 28 giugno 2001 e di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi presupposti e conseguenti. Si duole della affermata sussistenza del presupposto impositivo, smentita dalle relazioni di consulenza tecnica dalla stessa prodotte che avrebbero certamente condotto alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Contesta che la sentenza impugnata si sia limitata a 5 respingere la domanda di esclusione dei terreni di proprietà della ricorrente dal perimetro di contribuenza omettendo totalmente qualunque esame delle perizie di parte depositate in primo grado. 4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e dell’art. 2967 cod. civ., nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti. Contesta che la CTR abbia ritenuto irrilevante il mancato rispetto dell'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza. 5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 860 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 11, comma 2, l. regione Lazio 21 gennaio 1984, n.
4. Contesta che la sentenza abbia ritenuto la sussistenza di un vantaggio o beneficio diretto sul proprio bene per effetto delle opere di bonifica poste in essere dal consorzio ed esclude che il vantaggio o il beneficio possa essere presunto dalla semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio, sostenendo, viceversa, la necessità della prova di un beneficio concreto. Precisa, inoltre, di avere rilevato che l'esecuzione di opere di bonifica era avvenuta in località nemmeno lontanamente limitrofe ai fondi di sua proprietà. 6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione della legge 27 luglio 2000, n. 212 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccezione del difetto di motivazione della cartella di pagamento. 6 7. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate con il controricorso. Con la prima il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente impugnare gli atti amministrativi deliberativi, quali il piano di classifica e il piano di riparto. Rileva che la sentenza impugnata ha avallato tale impostazione sostenendo che «Andava dunque contestata la legittimità del provvedimento regionale e non il singolo avviso di accertamento». Eccepisce che nel ricorso per Cassazione non è stata sollevata nessuna censura in relazione a tale affermazione, sulla quale ritiene sia formato il cosiddetto giudicato interno, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. L’eccezione è priva di pregio. Deve essere ribadito il principio per il quale, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale «minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno» individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass. Sez. 6 - 3, n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 – 01; Sez.
6 - L, n. 24783 del 08/10/2018, Rv. 650927 – 01; Sez. 2, n. 10760 del 17/04/2019, Rv. 653408 – 01, Sez. 3, n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050 - 01). 7 Si ritiene che tali principi, espressi in relazione a pronunce di secondo grado, possano essere applicati anche al giudizio in cassazione con riferimento a statuizioni del giudice di appello, nel rispetto delle regole del giudizio di legittimità. Nel caso in esame la ricorrente, riprendendo nel ricorso per cassazione le contestazioni relativamente alle ragioni dell’inclusione dei propri beni nel perimetro di contribuenza del consorzio (primo e secondo motivo), lamentando la violazione di norme di legge sulla ripartizione dell’onere probatorio rispetto alla trascrizione del piano di contribuenza (quarto motivo) e contestando la sussistenza di un beneficio diretto e specifico derivante ai propri beni dalle opere di bonifica del consorzio (quinto motivo), impone una cognizione sull’intera statuizione, ovviamente nei limiti e secondo i parametri del giudizio di legittimità, che preclude la formazione dell’invocato giudicato interno. Con la seconda eccezione contesta l'ammissibilità del ricorso per la regola della cosiddetta doppia conforme, ritenendo che con il primo motivo di impugnazione la ricorrente abbia sollevato contestazioni attinenti più alla valutazione della relazione tecnica di parte depositata in corso di causa, piuttosto che all'effettiva violazione delle richiamate norme di diritto. Tale eccezione verrà esaminata più avanti unitamente al primo e al secondo motivo di impugnazione. Con la terza il controricorrente eccepisce la formazione del cosiddetto giudicato esterno costituito dalla sentenza emessa dalla CTR di Roma, sezione staccata di Latina, intercorsa fra le stesse parti e avente ad oggetto una questione analoga al caso di specie, ma relativa a contributi consortili riferiti ad annualità diverse, anni 2004 - 2009. 8 Tale eccezione è infondata. Ritiene, infatti, il Collegio ribadire il principio di legittimità per cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. Sez. 5, n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418 – 01; Cass., Sez. 5 n. 7417 del 15/03/2019, Rv. 653514 – 01; Cass., Sez. 6 - 5, n. 17760 del 06/07/2018, Rv. 649640 – 01). Nel caso in esame il presupposto del contributo consortile è costituito dalla sussistenza di opere di bonifica e di attività di manutenzione, circostanza di fatto suscettibile di variare nel tempo, priva del connotato della permanenza richiesto dalla giurisprudenza per la sussistenza del giudicato esterno. 8. Con riferimento al ricorso occorre esaminare preliminarmente il sesto motivo (v. punto 6 della presente ordinanza), nel rispetto del principio della trattazione delle questioni secondo un ordine logico, fissato dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., il quale solleva una questione formale, concernente il difetto di motivazione dell’atto impositivo che, se accolta, è preclusiva dell’esame del merito. Con esso (punto 6 della presente ordinanza) si contesta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccezione 9 del difetto di motivazione della cartella di pagamento. Il motivo è infondato. Si osserva che la richiamata CTP aveva affermato che «La richiesta di pagamento è motivata sulla semplice base dell'obbligatorietà del pagamento del contributo consortile previsto per legge e facente capo a tutti gli immobili che rientrano nel cosiddetto perimetro di contribuenza come previsto dall'art. 3 del r.d. num. 215 del 1933». La CTR, nella parte relativa allo svolgimento del processo, ha fatto esplicito riferimento all'eccezione sollevata dalla ricorrente relativa all'illegittimità della cartella in quanto priva di motivazione, mentre nella parte riguardante le ragioni della decisione, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla cartella di pagamento motivata con riferimento al piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale e, poi si è riportata alle ragioni del giudice di primo grado. Deve, dunque, ritenersi che, avendone dato conto nello svolgimento del processo ed essendosi, poi, nella parte motiva riportata alla giurisprudenza di legittimità relativa alla motivazione della cartella di pagamento, nonché alle ragioni della decisione di primo grado, la sentenza abbia implicitamente confermato anche il capo di sentenza ora riportato. Diversamente, ove l’avesse ritenuta da accogliere, avrebbe dovuto respingere l’appello sulla base di quel motivo, in forza dell’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., essendo questione assorbente rispetto al merito. 9. Il primo motivo e il secondo motivo sono infondati e, stante la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente. Con essi (v. punti 1 e 2 della presente ordinanza) si contesta che la sentenza impugnata: a) abbia implicitamente risposto alle doglianze relative all’inclusione dell’immobile nel perimetro di 10 contribuenza e nel piano di classifica;
b) abbia affermato che andava contestata la legittimità del provvedimento regionale e non il singolo avviso di accertamento e quindi pretermesso qualsiasi esame circa la fondatezza della pretesa contributiva;
c) non abbia preso in considerazione, ai fini del decidere, le relazioni di consulenza tecnica dalla stessa prodotte che avrebbero certamente condotto alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi. 9.1 Occorre preliminarmente ribadire il principio consolidato per il quale, in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi, se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (ex multis Cass. Sez., n. 6839 del 11/03/2020, Rv. 657453 – 01; Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21176, Rv. 633055 - 01 Sez. 5, n. 17066 del 21/07/2010, Rv. 614684 - 01). 11 In tal senso la sentenza impugnata deve, quindi essere corretta, laddove ha affermato che andava contestata la legittimità del provvedimento regionale e non il singolo avviso di accertamento. Si deve affermare, tuttavia, l’infondatezza del motivo, in quanto sul merito della questione i giudici di secondo grado si sono pronunciati, laddove hanno, rilevato la genericità della contestazione relativa alla sussistenza del beneficio. In proposito, i giudici di secondo grado hanno rilevato, in via generale, che il beneficio può anche derivare da interventi non eseguiti direttamente sul fondo e, in concreto, hanno ritenuto che gli interventi realizzati dal controricorrente fossero idonei a provare il presupposto impositivo. Nello specifico hanno fatto riferimento, da un lato, alla correlazione tra il governo delle acque superficiali e il mantenimento della fertilità dei terreni agricoli e, dall'altro, alla regimazione e allo smaltimento delle acque in eccesso che richiedono un progetto globale di manutenzione con interventi pluriennali a cadenza periodica da monte a valle e il coinvolgimento congiunto di più proprietari. La sentenza ha, poi, concluso il proprio accertamento in fatto affermando che il beneficio è a vantaggio di tutti i terreni rientranti nel bacino idrografico per cui è causa, compresi quelli della ricorrente. Con tali affermazioni la sentenza ha implicitamente risposto alle doglianze relative all’inclusione del perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, avendo effettuato un accertamento in concreto in ordine all’effettivo beneficio derivante agli immobili della ricorrente per effetto delle opere di bonifica. Correttamente, pertanto, la sentenza ha richiamato il principio di legittimità per cui, quando la cartella esattoriale emessa per la 12 riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica. Tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria (Cass. Sez. 5, num. 17066 del 21/07/2010, Rv. 614684 – 01, cit.). Nel caso in esame la pronuncia impugnata, infatti, è entrata nel merito, accertando in concreto la sussistenza dei benefici sugli immobili della ricorrente. Essa, dunque, correttamente si è uniformata al consolidato principio di legittimità secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che i fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l'onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ. all'ente che richieda i contributi consortili (Cass. sez. 6-5, 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010). Nell’esercizio dei propri poteri di accertamento ha, tuttavia, ritenuto, in linea con il giudice di primo grado, di fondare il proprio 13 convincimento, sugli atti e sugli esiti della consulenza di parte del controricorrente. Ritiene il Collegio, in proposito, di ribadire che, in tema di contributi di bonifica, ove il consorziato contesti la debenza del tributo, il giudice può fondare la propria decisione su relazioni tecniche prodotte dal Consorzio, purché fornisca adeguata motivazione di tale valutazione, perché (salvi i divieti espressamente previsti dalla legge) l'ordinamento non pone preclusione all'utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che quelle relazioni siano state redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, siccome tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l'atipicità postula l'assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova. Si aggiunga, inoltre, che il principio secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso non determina la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte processuale (Cass. Sez. 5, n. 9099 del 06/06/2012, Rv. 622991 - 01). Il motivo, infine, presenta profili di inammissibilità laddove intende sollevare contestazioni attinenti alla valutazione della relazione tecnica di parte depositata in corso di causa, piuttosto che all'effettiva violazione delle richiamate norme di diritto. 10. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso si lamenta (punto 3 della presente ordinanza) l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nelle relazioni tecniche di parte. Si osserva che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, 14 alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01, cit.). Si richiama, inoltre, il consolidato principio di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. Sez. 6 - 1, n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01, Sez. 1, n. 2568 del 12/10/1973, Rv. 366025 - 01). Da tale assunto si è fatto derivare che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può 15 legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. 5, n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 - 01). Nel caso di specie la sentenza sul punto ha esplicitato in modo logico le ragioni su cui ha fondato la propria decisione e da ciò consegue l’inammissibilità del motivo in esame. 11. Il quarto motivo (punto 4 della presente ordinanza), vertente sul profilo dell’omessa trascrizione del perimetro di contribuenza, è infondato. E’, infatti, condiviso dal Collegio il principio per cui, in tema di contributi di bonifica, poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi deriva direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta ex se l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass. Sez. 6 - 5, n. 16524 del 20/06/2019, Rv. 654725 - 01). La giurisprudenza di legittimità in modo del tutto condivisibile ne ha fatto conseguire che, non costituendo la forma di pubblicità prescritta «principio fondamentale» ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost., le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale diverse, idonee 16 al raggiungimento dello scopo (quale, nella specie, la pubblicazione sul BURL del provvedimento amministrativo della Giunta regionale del piano di classifica e riparto, volto alla delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo) (Cass. Sez. 5, n. 7364 del 11/05/2012, Rv. 622899 - 01). 12. Il quinto motivo è infondato. Con esso (punto 5 della presente ordinanza) si contesta che la sentenza abbia ritenuto la sussistenza di un vantaggio o beneficio diretto sul proprio bene per effetto delle opere di bonifica. Come già chiarito al punto 9 della presente ordinanza, il riferimento contenuto nella cartella esattoriale ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale realizza una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure, così che nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica. Tale inversione dell'onere probatorio non fa, tuttavia, venire il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria. Nel caso di specie la sentenza, come sopra già evidenziato, la sentenza ha ritenuto fondate le difese del consorzio, affermando che gli immobili della ricorrente traggono utilità dagli interventi per il governo delle acque superficiali e per lo smaltimento e la regimazione delle acque in eccesso. Prive di pregio, se non inammissibili, le deduzioni circa la distanza degli immobili della ricorrente dai terreni in cui sono stati realizzati gli interventi di bonifica, in quanto tendenti ad indurre una rivisitazione delle circostanze di fatto preclusa in questa sede. Con riferimento, infine, al capoverso della sentenza «tale conclusione di fatto rafforza l'accennata conclusione della debenza dei tributi consortili perché in assenza delle opere del consorzio il 17 fondo in virtù dell'attività di bonifica può beneficiare del reticolo idraulico e fare confluire gli scoli fino al mare», si osserva che è evidente alla luce di tutta la motivazione, nelle ragioni, sia antecedenti che successive a tale affermazione, che si tratti di un errore materiale e che le parole «in assenza» debbano essere lette «in presenza». In altri termini, la frase deve essere intesa come una conferma di quanto prima esposto, ovvero che gli immobili della ricorrente possono beneficiare «del reticolo idraulico e fare confluire gli scoli fino al mare», proprio in forza degli interventi effettuati dal consorzio, 13. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. num. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. num. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Il Consigliere relatore NI LL Il Presidente RI NO
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina n. 5433/19/17 depositata il 22 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere NI LL Letta la requisitoria del Procuratore Generale FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un avviso di pagamento (n. 09720140269029182) nei confronti di IE MA, dante causa di IE CE (d’ora in poi ricorrente), per il pagamento di quote consortili relative all’anno 2013 in favore del Consorzio di bonifica dell’AG ON (d’ora in poi controricorrente) per l’importo di € 5980,88 riguardanti immobili siti nel comune di Cori. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dal dante causa dell’odierna ricorrente, per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - «L'obbligo del versamento dei contributi deriva dalla legge la quale considera essenziale la partecipazione alle spese di tutti i consociati non avendo rilievo che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari collettivamente o individualmente dalle opere di bonifica»; - qualora la cartella di pagamento emessa per la riscossione dei contributi consortili sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento, ovvero il suo contenuto, nessun onere probatorio gravando sul consorzio in difetto di specifica contestazione;
di conseguenza andava contestata la legittimità del provvedimento regionale e non il singolo avviso di accertamento;
3 - la contestazione sull'esistenza del beneficio è generica, in quanto il ricorrente si è limitato a negare che siano state effettuate opere di bonifica sul fondo e che egli non ne abbia tratto beneficio;
oltre a non essere concettualmente corretta, in quanto il beneficio può derivare da interventi non eseguiti direttamente sul fondo, ed è comunque contraddetta dalle controdeduzioni dell'ufficio nelle quali sono ampiamente illustrati gli interventi sul territorio e la stretta correlazione tra il governo delle acque superficiali e il mantenimento della fertilità dei terreni agricoli;
- la regimazione e lo smaltimento delle acque in eccesso richiedono un progetto globale di manutenzione con interventi pluriennali a cadenza periodica da monte a valle e il coinvolgimento congiunto di più proprietari;
nella specie gli interventi vanno a beneficio di tutti i terreni rientranti nel bacino idrografico, compreso quello del ricorrente;
- «tale conclusione di fatto rafforza l'accennata conclusione della debenza dei tributi consortili perché in assenza delle opere del consorzio il fondo in virtù dell'attività di bonifica può beneficiare del reticolo idraulico e fare confluire gli scoli fino al mare». La ricorrente propone ricorso, fondato su sei motivi, il controricorrente si è costituito con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per quanto riguarda l'illegittima inclusione dei beni del ricorrente nel territorio del consorzio e nel perimetro di contribuenza e la disapplicazione delle deliberazioni del consiglio regionale del Lazio 31 gennaio 1990 n. 1112 e 22 luglio 1993 n. 754, nonché del piano di classificazione approvato con delibera 4 della giunta Regione Lazio n. 909 del 28 giugno 2001. Si duole che: a) a fronte di una precisa domanda di disapplicazione, la sentenza abbia solo implicitamente risposto senza entrare nel merito della doglianza con violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato;
b) la sentenza abbia affermato che andava contestata la legittimità del provvedimento regionale e non il singolo avviso di accertamento e, quindi, pretermesso qualsiasi esame circa la fondatezza della pretesa contributiva, nonostante sia stata chiaramente contestata, in entrambi i gradi del giudizio, la mancanza del presupposto (realizzazione delle opere di bonifica che comportino un beneficio diretto e specifico ai terreni della ricorrente affinché questi fossero inclusi nel perimetro del consorzio ovvero nel perimetro di contribuenza); 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'illegittima inclusione dei beni del ricorrente nel territorio del consorzio e nel perimetro di contribuenza e alla disapplicazione delle deliberazioni del consiglio regionale del Lazio 31 gennaio 1990 n. 1112 e 22 luglio 1993 n. 754, nonché del piano di classificazione approvato con delibera della giunta Regione Lazio n. 909 del 28 giugno 2001 e di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi presupposti e conseguenti. Si duole della affermata sussistenza del presupposto impositivo, smentita dalle relazioni di consulenza tecnica dalla stessa prodotte che avrebbero certamente condotto alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Contesta che la sentenza impugnata si sia limitata a 5 respingere la domanda di esclusione dei terreni di proprietà della ricorrente dal perimetro di contribuenza omettendo totalmente qualunque esame delle perizie di parte depositate in primo grado. 4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e dell’art. 2967 cod. civ., nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti. Contesta che la CTR abbia ritenuto irrilevante il mancato rispetto dell'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza. 5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 860 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 11, comma 2, l. regione Lazio 21 gennaio 1984, n.
4. Contesta che la sentenza abbia ritenuto la sussistenza di un vantaggio o beneficio diretto sul proprio bene per effetto delle opere di bonifica poste in essere dal consorzio ed esclude che il vantaggio o il beneficio possa essere presunto dalla semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio, sostenendo, viceversa, la necessità della prova di un beneficio concreto. Precisa, inoltre, di avere rilevato che l'esecuzione di opere di bonifica era avvenuta in località nemmeno lontanamente limitrofe ai fondi di sua proprietà. 6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione della legge 27 luglio 2000, n. 212 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccezione del difetto di motivazione della cartella di pagamento. 6 7. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate con il controricorso. Con la prima il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente impugnare gli atti amministrativi deliberativi, quali il piano di classifica e il piano di riparto. Rileva che la sentenza impugnata ha avallato tale impostazione sostenendo che «Andava dunque contestata la legittimità del provvedimento regionale e non il singolo avviso di accertamento». Eccepisce che nel ricorso per Cassazione non è stata sollevata nessuna censura in relazione a tale affermazione, sulla quale ritiene sia formato il cosiddetto giudicato interno, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. L’eccezione è priva di pregio. Deve essere ribadito il principio per il quale, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale «minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno» individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass. Sez. 6 - 3, n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 – 01; Sez.
6 - L, n. 24783 del 08/10/2018, Rv. 650927 – 01; Sez. 2, n. 10760 del 17/04/2019, Rv. 653408 – 01, Sez. 3, n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050 - 01). 7 Si ritiene che tali principi, espressi in relazione a pronunce di secondo grado, possano essere applicati anche al giudizio in cassazione con riferimento a statuizioni del giudice di appello, nel rispetto delle regole del giudizio di legittimità. Nel caso in esame la ricorrente, riprendendo nel ricorso per cassazione le contestazioni relativamente alle ragioni dell’inclusione dei propri beni nel perimetro di contribuenza del consorzio (primo e secondo motivo), lamentando la violazione di norme di legge sulla ripartizione dell’onere probatorio rispetto alla trascrizione del piano di contribuenza (quarto motivo) e contestando la sussistenza di un beneficio diretto e specifico derivante ai propri beni dalle opere di bonifica del consorzio (quinto motivo), impone una cognizione sull’intera statuizione, ovviamente nei limiti e secondo i parametri del giudizio di legittimità, che preclude la formazione dell’invocato giudicato interno. Con la seconda eccezione contesta l'ammissibilità del ricorso per la regola della cosiddetta doppia conforme, ritenendo che con il primo motivo di impugnazione la ricorrente abbia sollevato contestazioni attinenti più alla valutazione della relazione tecnica di parte depositata in corso di causa, piuttosto che all'effettiva violazione delle richiamate norme di diritto. Tale eccezione verrà esaminata più avanti unitamente al primo e al secondo motivo di impugnazione. Con la terza il controricorrente eccepisce la formazione del cosiddetto giudicato esterno costituito dalla sentenza emessa dalla CTR di Roma, sezione staccata di Latina, intercorsa fra le stesse parti e avente ad oggetto una questione analoga al caso di specie, ma relativa a contributi consortili riferiti ad annualità diverse, anni 2004 - 2009. 8 Tale eccezione è infondata. Ritiene, infatti, il Collegio ribadire il principio di legittimità per cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. Sez. 5, n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418 – 01; Cass., Sez. 5 n. 7417 del 15/03/2019, Rv. 653514 – 01; Cass., Sez. 6 - 5, n. 17760 del 06/07/2018, Rv. 649640 – 01). Nel caso in esame il presupposto del contributo consortile è costituito dalla sussistenza di opere di bonifica e di attività di manutenzione, circostanza di fatto suscettibile di variare nel tempo, priva del connotato della permanenza richiesto dalla giurisprudenza per la sussistenza del giudicato esterno. 8. Con riferimento al ricorso occorre esaminare preliminarmente il sesto motivo (v. punto 6 della presente ordinanza), nel rispetto del principio della trattazione delle questioni secondo un ordine logico, fissato dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., il quale solleva una questione formale, concernente il difetto di motivazione dell’atto impositivo che, se accolta, è preclusiva dell’esame del merito. Con esso (punto 6 della presente ordinanza) si contesta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccezione 9 del difetto di motivazione della cartella di pagamento. Il motivo è infondato. Si osserva che la richiamata CTP aveva affermato che «La richiesta di pagamento è motivata sulla semplice base dell'obbligatorietà del pagamento del contributo consortile previsto per legge e facente capo a tutti gli immobili che rientrano nel cosiddetto perimetro di contribuenza come previsto dall'art. 3 del r.d. num. 215 del 1933». La CTR, nella parte relativa allo svolgimento del processo, ha fatto esplicito riferimento all'eccezione sollevata dalla ricorrente relativa all'illegittimità della cartella in quanto priva di motivazione, mentre nella parte riguardante le ragioni della decisione, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla cartella di pagamento motivata con riferimento al piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale e, poi si è riportata alle ragioni del giudice di primo grado. Deve, dunque, ritenersi che, avendone dato conto nello svolgimento del processo ed essendosi, poi, nella parte motiva riportata alla giurisprudenza di legittimità relativa alla motivazione della cartella di pagamento, nonché alle ragioni della decisione di primo grado, la sentenza abbia implicitamente confermato anche il capo di sentenza ora riportato. Diversamente, ove l’avesse ritenuta da accogliere, avrebbe dovuto respingere l’appello sulla base di quel motivo, in forza dell’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., essendo questione assorbente rispetto al merito. 9. Il primo motivo e il secondo motivo sono infondati e, stante la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente. Con essi (v. punti 1 e 2 della presente ordinanza) si contesta che la sentenza impugnata: a) abbia implicitamente risposto alle doglianze relative all’inclusione dell’immobile nel perimetro di 10 contribuenza e nel piano di classifica;
b) abbia affermato che andava contestata la legittimità del provvedimento regionale e non il singolo avviso di accertamento e quindi pretermesso qualsiasi esame circa la fondatezza della pretesa contributiva;
c) non abbia preso in considerazione, ai fini del decidere, le relazioni di consulenza tecnica dalla stessa prodotte che avrebbero certamente condotto alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi. 9.1 Occorre preliminarmente ribadire il principio consolidato per il quale, in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi, se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (ex multis Cass. Sez., n. 6839 del 11/03/2020, Rv. 657453 – 01; Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21176, Rv. 633055 - 01 Sez. 5, n. 17066 del 21/07/2010, Rv. 614684 - 01). 11 In tal senso la sentenza impugnata deve, quindi essere corretta, laddove ha affermato che andava contestata la legittimità del provvedimento regionale e non il singolo avviso di accertamento. Si deve affermare, tuttavia, l’infondatezza del motivo, in quanto sul merito della questione i giudici di secondo grado si sono pronunciati, laddove hanno, rilevato la genericità della contestazione relativa alla sussistenza del beneficio. In proposito, i giudici di secondo grado hanno rilevato, in via generale, che il beneficio può anche derivare da interventi non eseguiti direttamente sul fondo e, in concreto, hanno ritenuto che gli interventi realizzati dal controricorrente fossero idonei a provare il presupposto impositivo. Nello specifico hanno fatto riferimento, da un lato, alla correlazione tra il governo delle acque superficiali e il mantenimento della fertilità dei terreni agricoli e, dall'altro, alla regimazione e allo smaltimento delle acque in eccesso che richiedono un progetto globale di manutenzione con interventi pluriennali a cadenza periodica da monte a valle e il coinvolgimento congiunto di più proprietari. La sentenza ha, poi, concluso il proprio accertamento in fatto affermando che il beneficio è a vantaggio di tutti i terreni rientranti nel bacino idrografico per cui è causa, compresi quelli della ricorrente. Con tali affermazioni la sentenza ha implicitamente risposto alle doglianze relative all’inclusione del perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, avendo effettuato un accertamento in concreto in ordine all’effettivo beneficio derivante agli immobili della ricorrente per effetto delle opere di bonifica. Correttamente, pertanto, la sentenza ha richiamato il principio di legittimità per cui, quando la cartella esattoriale emessa per la 12 riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica. Tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria (Cass. Sez. 5, num. 17066 del 21/07/2010, Rv. 614684 – 01, cit.). Nel caso in esame la pronuncia impugnata, infatti, è entrata nel merito, accertando in concreto la sussistenza dei benefici sugli immobili della ricorrente. Essa, dunque, correttamente si è uniformata al consolidato principio di legittimità secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che i fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l'onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ. all'ente che richieda i contributi consortili (Cass. sez. 6-5, 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010). Nell’esercizio dei propri poteri di accertamento ha, tuttavia, ritenuto, in linea con il giudice di primo grado, di fondare il proprio 13 convincimento, sugli atti e sugli esiti della consulenza di parte del controricorrente. Ritiene il Collegio, in proposito, di ribadire che, in tema di contributi di bonifica, ove il consorziato contesti la debenza del tributo, il giudice può fondare la propria decisione su relazioni tecniche prodotte dal Consorzio, purché fornisca adeguata motivazione di tale valutazione, perché (salvi i divieti espressamente previsti dalla legge) l'ordinamento non pone preclusione all'utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che quelle relazioni siano state redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, siccome tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l'atipicità postula l'assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova. Si aggiunga, inoltre, che il principio secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso non determina la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte processuale (Cass. Sez. 5, n. 9099 del 06/06/2012, Rv. 622991 - 01). Il motivo, infine, presenta profili di inammissibilità laddove intende sollevare contestazioni attinenti alla valutazione della relazione tecnica di parte depositata in corso di causa, piuttosto che all'effettiva violazione delle richiamate norme di diritto. 10. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso si lamenta (punto 3 della presente ordinanza) l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nelle relazioni tecniche di parte. Si osserva che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, 14 alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01, cit.). Si richiama, inoltre, il consolidato principio di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. Sez. 6 - 1, n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01, Sez. 1, n. 2568 del 12/10/1973, Rv. 366025 - 01). Da tale assunto si è fatto derivare che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può 15 legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. 5, n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 - 01). Nel caso di specie la sentenza sul punto ha esplicitato in modo logico le ragioni su cui ha fondato la propria decisione e da ciò consegue l’inammissibilità del motivo in esame. 11. Il quarto motivo (punto 4 della presente ordinanza), vertente sul profilo dell’omessa trascrizione del perimetro di contribuenza, è infondato. E’, infatti, condiviso dal Collegio il principio per cui, in tema di contributi di bonifica, poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi deriva direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta ex se l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass. Sez. 6 - 5, n. 16524 del 20/06/2019, Rv. 654725 - 01). La giurisprudenza di legittimità in modo del tutto condivisibile ne ha fatto conseguire che, non costituendo la forma di pubblicità prescritta «principio fondamentale» ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost., le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale diverse, idonee 16 al raggiungimento dello scopo (quale, nella specie, la pubblicazione sul BURL del provvedimento amministrativo della Giunta regionale del piano di classifica e riparto, volto alla delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo) (Cass. Sez. 5, n. 7364 del 11/05/2012, Rv. 622899 - 01). 12. Il quinto motivo è infondato. Con esso (punto 5 della presente ordinanza) si contesta che la sentenza abbia ritenuto la sussistenza di un vantaggio o beneficio diretto sul proprio bene per effetto delle opere di bonifica. Come già chiarito al punto 9 della presente ordinanza, il riferimento contenuto nella cartella esattoriale ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale realizza una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure, così che nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica. Tale inversione dell'onere probatorio non fa, tuttavia, venire il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria. Nel caso di specie la sentenza, come sopra già evidenziato, la sentenza ha ritenuto fondate le difese del consorzio, affermando che gli immobili della ricorrente traggono utilità dagli interventi per il governo delle acque superficiali e per lo smaltimento e la regimazione delle acque in eccesso. Prive di pregio, se non inammissibili, le deduzioni circa la distanza degli immobili della ricorrente dai terreni in cui sono stati realizzati gli interventi di bonifica, in quanto tendenti ad indurre una rivisitazione delle circostanze di fatto preclusa in questa sede. Con riferimento, infine, al capoverso della sentenza «tale conclusione di fatto rafforza l'accennata conclusione della debenza dei tributi consortili perché in assenza delle opere del consorzio il 17 fondo in virtù dell'attività di bonifica può beneficiare del reticolo idraulico e fare confluire gli scoli fino al mare», si osserva che è evidente alla luce di tutta la motivazione, nelle ragioni, sia antecedenti che successive a tale affermazione, che si tratti di un errore materiale e che le parole «in assenza» debbano essere lette «in presenza». In altri termini, la frase deve essere intesa come una conferma di quanto prima esposto, ovvero che gli immobili della ricorrente possono beneficiare «del reticolo idraulico e fare confluire gli scoli fino al mare», proprio in forza degli interventi effettuati dal consorzio, 13. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. num. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. num. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Il Consigliere relatore NI LL Il Presidente RI NO