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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2024, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 8248/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
N. 12889/2019, pubblicata in data 18.06.2019, proposto con atto notificato in data
18.12.2019, da: (C.F., P.Iva n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Antonio CASTELLO (C.F. n. ), come da procura alle liti in atti. C.F._1
Appellante
Contro
(C.F., P.Iva n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t..
Appellata-contumace
All'udienza cartolare del 02.11/23, l'appellante ha concluso come da nota scritta in atti,
1 da intendersi qui integralmente riportata e trascritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado l' ha citato innanzi al Tribunale di Roma Parte_2
l'odierna appellante, e ha dedotto di aver con questa concluso sia un CP_2
contratto di collaborazione (per l'organizzazione della gara di motonautica, inserita nel campionato italiano offshore formula 3000, tenutasi a Cagliari tra il 17 ed il 19 giugno
2011) sia un contratto pubblicitario (da eseguirsi nel più ampio periodo compreso tra il 1
maggio ed il 30 ottobre 2011), rimasti entrambi inadempiuti per fatto ascrivibile alla convenuta;
per cui, ha chiesto la condanna dell'associazione al pagamento Parte_1
sia del saldo del corrispettivo originariamente pattuito per l'esecuzione del contratto di pubblicità, sia delle somme di cui quest'ultima avrebbe indebitamente beneficiato in occasione dell'organizzazione dell'evento sportivo tenutosi a Cagliari nonché di una somma a titolo di risarcimento del danno che l'attrice avrebbe subito in conseguenza dell'utilizzo -ritenuto eccedente i termini contrattuali- del logo di sua proprietà e di alcune riproduzioni fotografiche, avvenuto nel sito internet attivato dall'odierna appellante in esecuzione del summenzionato contratto pubblicitario.
1.1-Nella resistenza dell'associazione convenuta, che ha contestato ogni avverso dedotto,
il primo giudice ha accolto la domanda solo quanto al pagamento del residuo importo del corrispettivo relativo al secondo dei citati contratti, ritenuto ancora dovuto e ha così
testualmente statuito: <<-condanna la convenuta
[...]
a pagare all' Parte_1 [...]
la somma di € Controparte_3
13.333,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed I.V.A. nella percentuale dovuto per legge;
- rigetta per il resto le domande;
2 - pone il 40% delle spese di lite, liquidate per tale quota in € 2.785,02, di cui € 186,02 per anticipazioni esenti, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge, a carico della convenuta,
dichiarandone il residuo compensato tra le parti>>.
§2-La decisione è stata impugnata dall' con atto di appello alla cui CP_2
integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi, in sintesi, individuabili come segue: 1) In via pregiudiziale, sul difetto
di capacità processuale e sull'errata indicazione dei dati identificativi di parte attrice.
L'atto di citazione del 18.05.2012 reca, a margine, la procura alle liti conferita da un soggetto in realtà privo del potere rappresentativo sostanziale e processuale (o meglio,
sostanziale nel processo). Infatti, a far data dalla costituzione dell'associazione
[...]
(29.09.2010) e fino al 08.07.2014 (prod. 3), il potere di rappresentanza CP_1
legale era attribuito per statuto alla sig.ra e non al sig. Parte_3 Controparte_4
(effettivo firmatario della procura a margine dell'atto introduttivo) del cui potere di rappresentare anche nel processo la predetta associazione, non è stata fornita alcuna prova in primo grado.
2) In rito, in via preliminare, sull'ammissibilità dei mezzi istruttori di cui alle seconde
memorie 183, comma sesto, c.p.c., essendo fondata su evidente errore di valutazione l'ordinanza dell'1.08.2013 con la quale il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità
dei mezzi istruttori dedotti nelle seconde memorie ex art.183 comma sesto c.p.c., in quanto depositate dall'associazione presso altra sezione del Tribunale di Parte_1
Roma e ricevute da assistente giudiziario, invece che da cancelliere, in quanto tale non abilitato alla ricezione stessa;
il che ha compromesso il corretto svolgimento dell'istruttoria processuale, condizionando l'esito del giudizio.
3 Il tribunale, a fronte della contestazione della controparte, ben avrebbe potuto e dovuto rimettere in termini l'odierna appellante, consentendole di allegare le difese e richieste istruttorie formulate nella ridetta memoria.
3) Nel merito, sull'inadempimento al contratto “di pubblicità”.
Il primo addebito di inadempimento alla riguarda l'assenza di CP_1
applicazioni del logo e del nome della solo su una delle due Org_1
imbarcazioni di sua proprietà, come attestato dall'esame del video e della documentazione fotografica.
Il primo giudice, errando, ha ritenuto che “l'uso del singolare nel testo contrattuale”
(pag. 11 della sentenza) giustificasse la mancata applicazione dei segni distintivi dello sponsor su una delle due imbarcazioni e perciò ha escluso il lamentato inadempimento dell'associazione appellata.
3.a) Il dedotto contratto, rispetto a cui l'odierna appellante ha lamentato l'inadempimento,
tale da escludere la fondatezza della richiesta di pagamento parzialmente accolta dal primo giudice, è da inquadrarsi secondo lo schema legale del contratto di sponsorizzazione, atipico, nell'ambito del quale riveste fondamentale ruolo il principio di buona fede, inteso come clausola generale dalla quale sorgono obblighi integrativi o limiti rispetto a quanto espressamente previsto dalle parti nel regolamento contrattuale stesso.
Peraltro, l'importanza ricoperta dalla buona fede emerge altresì dalle peculiarità della sponsorizzazione, la quale si configura come rapporto di durata ed è contraddistinta dal carattere fiduciario della prestazione dello sponsee, perché sono l'identità e le qualità di quest'ultimo a determinare il consenso dello sponsor. E' evidente, pertanto, che la scelta di di sponsorizzare (tramite utilizzo del nome e logo della Parte_1 Org_1
la sia dipesa in primo luogo dalla fiducia (mal)riposta
[...] CP_1
nella serietà di tale associazione, sia sotto il profilo tecnico che disciplinare. Di contro,
4 risulta agli atti che in occasione sia della tappa di Cagliari sia di quella di Napoli il pilota del team abbia tenuto gravi comportamenti antisportivi, consistiti, CP_1
il primo nella partecipazione ad una rissa scoppiata nell'area portuale di Cagliari, il secondo, nel danneggiamento di un'ambulanza (parcheggiata nei pressi dell'area di gara a Napoli) alla quale il pilota, sferzando un pugno in preda ad un accesso d'ira, aveva rotto il vetro;
a ciò si aggiungano le discutibili dichiarazioni sulla qualità dell'imbarcazione sponsorizzata, rese dallo stesso pilota in occasione della gara di Ostuni, così ledendo l'onorabilità e l'immagine dell'associazione appellante.
4) Nel merito, sull'inadempimento al contratto di collaborazione e sulla
compensazione. Sulla base di tale contratto, la ha rivendicato il CP_1
pagamento “di tutte le somme, dovute ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della
predetta scrittura privata quali rimanenze delle contribuzioni regionali e comunali di cui
la ha beneficiato in occasione dell'organizzazione dell'evento sportivo offshore Parte_1
tenutosi a Cagliari nel giugno 2011”.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di parte attrice, rilevando correttamente che “l'accordo delle parti non verteva sulla spartizione del contributo regionale (o di
altri introiti) e non faceva quindi sorgere, di per sé, un diritto della CP_1
al versamento della metà del contributo, ma prevedeva la spartizione delle sole
<<eventuali rimanenze>>, una volta assolti gli oneri economici dell'organizzazione”,
tuttavia, ha escluso la chiesta compensazione, erroneamente ritenendo: “di non poter affermare che gli esborsi siano stati preventivamente assoggettati ad approvazione congiunta delle parti”, così come contrattualmente convenuto.
In effetti, se il tribunale avesse ritenuto ammissibile la memoria istruttoria erroneamente esclusa e avesse adeguatamente vagliato tutta la copiosa documentazione alla stessa
5 allegata avrebbe constatato l'accordo raggiunto attraverso il continuo scambio di mail,
idoneo e sufficiente a far ritenere tutti gli esborsi sopportati come concordati.
5) Sull'utilizzo del sito internet. “In corso di giudizio la ha dato prova di Parte_1
aver creato il sito internet con l'unica finalità di rispettare l'art. 2 della scrittura privata di collaborazione, ed ottenere altresì la concessione del contributo di cui alla Legge Regione
Sardegna n. 17/99 (liquidato solo in data 13.07.2012 previa verifica dell'esistenza del sito). Le deposizioni dei testi escussi non hanno provato la fondatezza delle richieste di parte attrice, la quale ha perfino omesso di allegare e provare il pregiudizio di cui ha chiesto il ristoro.
Vi è da ribadire inoltre l'eccezione, già formulata in sede di memorie e d'esame, circa l'incapacità a deporre del teste (direttamente coinvolto nei fatti di causa) o Tes_1
comunque la sua inattendibilità, considerato il suo rapporto di subordinazione di fatto con la . CP_1
L'appellante ha quindi così concluso: <<1. in via pregiudiziale, accertare il difetto di capacità processuale della (cod.fisc. o p.iva ) Controparte_1 P.IVA_2
per assenza di potere rappresentativo in capo al soggetto firmatario della procura ad litem
a margine dell'atto introduttivo e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tutti gli atti del giudizio;
2. in via preliminare in rito, sospendere ai sensi dell'art. 283 cod.proc.civ. la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per la sussistenza del fumus boni iuris e del
periculum in mora meglio individuati nella parte espositiva;
3. sempre in via preliminare in rito, ammettere i mezzi istruttori dedotti dall' (cod.fisc. o p.iva Parte_1
) con le proprie memorie ex art. 183 cod.proc.civ. nn. 2 e 3 nonché il P.IVA_1
documento 185 prodotto con la memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2;
6 4. in via principale nel merito, rigettare le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto;
5. in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la convenuta tenuta alla prestazione di cui al contratto di pubblicità
proporzionalmente ridotta in virtù della mancata esecuzione delle gare di La Maddalena
e della Sicilia e di tutti gli ulteriori inadempimenti contrattuali sopra esposti;
6. ancora in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la convenuta tenuta alla prestazione del contratto di pubblicità
proporzionalmente ridotta in virtù degli inadempimenti contrattuali dell'attrice così come accertati in corso di causa esposti;
7. ancora in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare estinta per compensazione, ai sensi degli art. 1241 c.c., per i motivi esposti in narrativa, l'obbligazione imputabile all' , Parte_1
comunque ridotta in accoglimento delle domande sub 2) e sub 3) che precedono;
8. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>.
§2.1-La corte, rigettata la richiesta di sospensiva, ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni in epigrafe indicata, all'esito della quale l'ha riservata in decisione, concessi i termini di gg. 60 più gg. 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§3-L'appello è infondato e non merita accoglimento, apparendo corretta e ben argomentata la sentenza impugnata, non scalfita dalle deduzioni, per lo più generiche e apodittiche, svolte dalla parte appellante attraverso i motivi di gravame innanzi indicati.
3.1-Quanto al primo dei citati motivi, va considerato che in primo grado la convenuta, qui appellante, mai ha eccepito di difetto di legittimazione processuale dell'attrice-appellata
7 contumace e il difetto di valida procura alle liti riguardo al difensore della stessa, per essere stata rilasciata da soggetto non munito dei necessari poteri rappresentativi dell'ente associativo rappresentato. Conseguentemente, mai la questione è stata dibattuta tra le parti, tant'è che l'appellante solo in questo grado di giudizio produce, per la prima volta,
visura contenente l'indicazione delle vicende rappresentative che hanno riguardato l'associazione dalla sua costituzione al momento della instaurazione CP_1
della lite, così evidentemente introducendo nuova documentazione, in spregio del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e un nuovo tema di indagine.
In proposito non può che concordarsi con la giurisprudenza di legittimità ove segnala come tardiva la contestazione della qualità di rappresentante mossa per la prima volta
in grado di appello nei confronti di chi, quale organo di una società, abbia conferito
mandato a difensore per il primo e secondo grado di un giudizio (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 1750 del 28/01/2005) e ulteriormente considerarsi che il principio del
giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111, primo comma, Cost. impone di
discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero
comunque ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell'interesse della
controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di
consentire che si pervenga ad una decisione di merito (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 10963 del 09/06/2004; Sez. L, Sentenza n. 5505 del 14/03/2006).
3.2-Il secondo motivo è infondato, dovendo prima di ogni altra cosa segnalarsi che la parte appellante non ha, neppure in puto di mera allegazione difensiva, specificato da quale evento – anomalo e/o eccezionale, imprevisto e imprevedibile – sia dipeso l'irrituale deposito della memoria istruttoria, facoltizzata dal secondo termine dell'art. 183, VI
comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, presso una cancelleria di una sezione civile del Tribunale di Roma, diversa da quella presso cui è stato incardinato il
8 procedimento in esame. Il che già di per sé rende non conferenti tutte le deduzioni esposte sul punto nell'atto di appello.
In più va considerato che all'epoca dei fatti in esame il deposito degli atti giudiziari doveva avvenire necessariamente in forma cartacea, presso la cancelleria del giudice adito, sì da ottenere l'attestazione di depositato del cancelliere. E, dunque,
l'individuazione della cancelleria della sezione presso cui effettuare il deposito non avrebbe potuto essere fuorviata o resa particolarmente difficile da inconvenienti telematici, come di seguito nella pratica talvolta accaduto.
Ancora va osservato che il primo giudice ha fornito puntuale disamina dell'atto difensivo in questione nei seguenti termini: <<…nel fascicolo cartaceo è presente una seconda memoria ex art. 183 CPC, di parte convenuta, priva, nell'intestazione, di qualsiasi riferimento al presente procedimento (non è indicato né il numero di ruolo, né la Sezione,
né il nominativo del giudice) e recante in calce il timbro di deposito datato 8/2/2013 e la firma dell'Assistente giudiziario sig. Ranieri Genovese;
sulla prima pagina, nell'angolo in alto a sinistra, si rinviene, a matita, il seguente appunto: «NO VIIa RG 34605/12 – Sez.
XIa»;
- con la terza memoria, parte attrice ha rilevato l'anomalia ed ha contestato la tempestività
e la ritualità del deposito, chiedendo lo stralcio della memoria avversaria;
parte convenuta si è opposta>> e dedursi che sono state anche le modalità di redazione dell'atto difensivo che non hanno permesso di evitare l'irrituale deposito, essendo mancata la precisa indicazione del numero di iscrizione del procedimento di riferimento, sì da consentire anche l'individuazione della sezione deputata alla sua trattazione. E, diversamente opinare, significherebbe ammettere che la mera ricezione di un atto difensivo, presso una qualunque articolazione dell'ufficio giudiziario adito deve equivalere a rituale deposito,
9 sebbene ciò possa pregiudicare il sollecito svolgimento del giudizio e un contraddittorio integro.
Risolutivamente deve poi evidenziarsi che il secondo motivo in esame soffre di una insanabile carenza argomentativa, non essendo stato specificato come le deduzioni e le richieste – nelle ridette note istruttorie contenute – avrebbero potuto sovvertire l'esito del giudizio, anche considerando la mancanza di pregio del quarto motivo di appello, che in quanto connesso a quello appena esaminato deve essere trattato prima del terzo.
In relazione a questo, infatti, devono pienamente condividersi le valutazioni espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata: <
infine, anche l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.
Essa, invero, ha soltanto parzialmente provato le spese sostenute, depositando una alquanto disordinata congerie di fatture e contabili di pagamento ed una altrettanto confusa quantità di scambi epistolari elettronici (il cui scopo sembra essere di dimostrare la preventiva approvazione congiunta delle spese, sebbene nella comparsa di costituzione non si faccia cenno a questo profilo, sollevato spontaneamente dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.).
Osserva il Tribunale che la documentazione contabile non appare tutta di adeguato valore probante (vi sono, ad esempio, scontrini fiscali, asseritamente pagati con assegni non prodotti in copia e dei quali risulta soltanto l'addebito in conto corrente, senza che sia possibile dedurne il beneficiario, e talvolta anche di importo non corrispondente, sia pure per poco, allo scontrino), e che gli scambi di mail (spesso con soggetti apparentemente estranei e la cui identità e funzione nella vicenda non è precisata) non sempre riguardano questioni economiche ovvero non recano importi, o non sono corredate dai preventivi che si dice esservi allegati (vi è, per esempio, una mail con cui il pilota propone ad Tes_1
una nota soubrette di fare da madrina all'evento, chiedendole di quantificare il compenso,
10 ma nulla si sa dell'esito). In assenza, poi, di uno schema o prospetto riepilogativo, risulta impossibile stabilire una corrispondenza biunivoca significativa tra singoli messaggi e singoli documenti contabili (fatture, contratti o pagamenti).
D'altra parte, lo scambio epistolare non avviene mai tra l' e la Parte_1 [...]
in persona di un soggetto del quale sia riconosciuta o riconoscibile la CP_1
legittimazione ad impegnare quest'ultima associazione. Anzi, gran parte dello scambio avviene con lo il cui ruolo nell'associazione, che la convenuta alquanto Tes_1
apoditticamente ed in termini del tutto generici definisce «rilevante», non risulta, al di là
della sua competenza tecnica e del suo coinvolgimento di fatto in quanto pilota dell'imbarcazione che doveva gareggiare, in alcun modo definito e provato.
Non può quindi affermarsi che le spese siano state, come contrattualmente previsto,
preventivamente assoggettate ad approvazione congiunta delle parti, ma neppure che esse non siano state affrontate o non fossero utili all'organizzazione dell'evento, né che la vi abbia preso parte. Ed in tal senso deve ritenersi, come già CP_1
precedentemente accennato, che il contratto è rimasto sotto questo profilo ineseguito, con le conseguenze già evidenziate>>.
In effetti, la documentazione da cui l'appellante pretende far discendere la prova delle spese da rimborsare mediante compensazione con le somme pretese e riconosciute in favore dell'appellata società quale corrispettivo non solo non risulta probante del preventivo accordo, come impone il dedotto contratto di collaborazione, ma, a monte, non può valere allo scopo avuto di mira, poiché è indefinito l'importo di cui si chiede il rimborso, mai avendo specificato l'appellante, neppure in punto di mera allegazione difensiva, tale profilo, unitamente alle circostanze di tempo e di luogo in cui le spese sostenute sarebbero state preventivate e decise.
11 La parte appellante, piuttosto, pretende che questo collegio assuma per fondate le sue deduzioni, provvedendo ad una autonoma individuazione d'ufficio sia degli importi pretesi che della prova del loro concordamento ed esborso, ricercando fra la copiosa documentazione allegata in atti, pur essendo quest'ultima costituita, come già dal primo giudice evidenziato, da una serie di fatture e mail, nemmeno con certezza riferibili ai legali rappresentanti o soggetti in qualche modo legittimati a impegnare le parti coinvolte nella vicenda in esame.
Il tutto non senza sottolineare che manca qualsivoglia prova della misura ed entità dei contributi percepiti dalla regione le cui rimanenze, unitamente alle spese Org_1
concordate, avrebbero dovuto essere spartite in ragione della metà ciascuna in favore delle associazioni in lite.
In definitiva il secondo come il quarto motivo di appello si caratterizzano per la generica e confusa riproposizione delle tesi difensive già illustrate in primo grado, senza nessuna specifica indicazione delle circostanze di fatto e di diritto idonee a sovvertire il condivisibile giudizio espresso in proposito dal primo giudice, sicuramente non potendo a ciò servire la prolissa indicazione delle ragioni per le quali il pilota pur non Tes_1
Contr rivestendo il ruolo di legale rappresentante dell' appellata, avrebbe avuto il potere di impegnarla.
3.3-Tornando all'esame del terzo motivo di appello, deve analogamente segnalarsi la condivisibilità della valutazione compiuta dal tribunale, allorché ha escluso l'inadempimento al dedotto contratto di pubblicità, in più dovendosi preliminarmente evidenziare che anche rispetto a tale motivo la parte appellante ha allegato una congerie di fatti, costituenti generiche invettive contro l'associazione appellata e il suo pilota,
senza mai indicare gli oggettivi elementi di prova che possano far Controparte_5
12 assurgere le ridette invettive a riscontro della gravità dell'inadempimento stesso, tale da giustificare l'eccezione inadimpleti non est adimplendum di cui all'art. 1460 c.c..
Conviene quindi richiamare la motivazione resa dal primo giudice sul punto:
Cont
<ATLANTIDE ascrive a colpa di , innanzitutto, il posizionamento, asseritamente
non conforme ai patti, del logo della sullo scafo dell'imbarcazione, Org_1
sulle tute dei piloti e sul “motorhome”, nonché l'accostamento ad esso di altri simboli di
«sconosciuti sponsor locali».
Cont Ora, il contratto di pubblicità si limita a porre a carico della l'obbligazione di
eseguire la sponsorizzazione «per mezzo di apposizione del Nome o Logo della Org_1
, su imbarcazione, su Trasporto, su su , su
[...] Org_2 Org_3 Org_4 [...]
. Esso non contiene né l'individuazione di specifici spazi per il collocamento del Org_5
logo o del nome, né alcuna clausola di esclusiva che impedisca l'uso contemporaneo dei
segni distintivi di altri sponsor. Anzi: al contrario, la seconda “premessa” del contratto,
nella quale esprime la propria intenzione di pubblicizzare il nome e il logo Parte_1
regionali, espressamente chiarisce che ciò sarà fatto «mediante la sponsorizzazione e
Cont pubblicità non in forma esclusiva, negli spazi messi a disposizione dall'
[...]
». CP_1
Come si è potuto verificare, in particolare, con l'osservazione del materiale fotografico
prodotto dalla stessa convenuta su supporto digitale e visionato nelle forme
dell'esperimento giudiziale (vedasi, in particolare, la sottocartella denominata
« »), l'imbarcazione ivi riprodotta recava in maniera ben visibile sia la scritta Org_1
multicolore « », lo slogan «cuore d'acqua» con l'indirizzo web della pagina Org_1
«www.sardegnaturismo.it» e il ben noto stemma ufficiale della Regione autonoma.
Altrettanto può dirsi della tuta del pilota raffigurato nell'ultima foto della serie. Gli stessi
loghi e le stesse scritte sono presenti – in posizioni che appaiono invero perfettamente
13 identiche alle precedenti – anche sull'imbarcazione raffigurata nelle foto della
sottocartella denominata « » ed in quelle della sottocartella «Napoli» (dove Org_6
si vedono anche sul furgone accanto alla barca). In ogni caso, l'eventuale loro
spostamento in altre collocazioni (oltre a costituire una spesa aggiuntiva che non si vede
per quale autolesionistica ragione la avrebbe dovuto affrontare a CP_1
dispetto dell' ) sarebbe del tutto irrilevante, non essendo contrattualmente Parte_1
individuate specifiche collocazioni per tali elementi pubblicitari.
Parimenti irrilevante è pure la compresenza di altri loghi o scritte pubblicitarie, dal
momento che il contratto non prevedeva, ed anzi espressamente negava, l'esclusiva.
Né, infine, può darsi peso alle deduzioni della convenuta riguardanti una seconda
imbarcazione, pure della a quanto sembra di capire, che non CP_1
avrebbe avuto le applicazioni pubblicitarie: infatti, il contratto pubblicitario riguardava
soltanto un'imbarcazione, come testimonia l'uso del singolare nel testo contrattuale.
Altra contestazione della convenuta riguarda taluni comportamenti impropri che
sarebbero stati tenuti dal pilota dell'imbarcazione della recante i CP_1
loghi e le scritte pubblicitarie della , nelle manifestazioni sportive di Cagliari, Org_1
Ostuni e Napoli. L'unico episodio compiutamente documentato dal video esaminato in
contraddittorio è quello di Napoli: vi si vede un'imbarcazione, che manifestamente non
è quella con loghi e scritte pubblicitarie della , capovolta in acqua, che viene Org_1
recuperata con mezzi meccanici e della quale il cineoperatore riprende qualche dettaglio
delle avarie e dei danni. Durante il video, si vede una persona – che le parti
concordemente hanno identificato con il pilota – che in evidente stato Controparte_5
di collera sferra un pugno al vetro di un'autoambulanza parcheggiata e lo rompe. Gli
altri episodi (la partecipazione ad una rissa a Cagliari, la «reazione esagerata [dello
conseguente ad un problema tecnico dell'imbarcazione riportante, appunto, i Tes_1
14 loghi della » e certe dichiarazioni lesive dell'immagine dell'imbarcazione) non Org_1
sono documentate, se non dalla stampa di una pagina Facebook riferibile allo Tes_1
in cui quest'ultimo sembra intervenire in una polemica già in corso ed esprime – sia pure
in termini manifestamente irritati, ma senza travalicare (anche tenendo conto della sede
e del linguaggio corrente sui social networks) i limiti del diritto di critica, sia pure accesa
– apprezzamenti negativi, argomentati con specifici rilievi fattuali e tecnici, sulla qualità
costrittiva delle barche di un certo fabbricante.
Non è compito di questo Ufficio esprimere giudizi sul grado di urbanità di soggetti
estranei alla controversia. È invece necessario e sufficiente osservare che, dal video
dell'episodio napoletano, non emerge con evidenza il legame – peraltro indiretto – tra lo
e la , e che le dichiarazioni pubblicate su Tes_1 Organizzazione_7
Facebook (che comunque sembrano riferirsi a fatti storici reali, non soltanto a mere
opinioni soggettive) non contengono riferimenti chiari che le colleghino alla barca
sponsorizzata.
D'altra parte, lo stesso difensore della convenuta, nello scambio epistolare con la
controparte prodotto in atti, menziona una responsabilità «indiretta» che la
[...]
avrebbe nella vicenda, ed evoca, in termini però del tutto generici, una CP_1
posizione «rilevante» che lo avrebbe rivestito in seno all'associazione. Ora, il Tes_1
Tribunale non vede in che modo l'associazione potrebbe ritenersi responsabile dei
comportamenti individuali di una persona fisica – fosse pure un suo socio – che non ne
ha la rappresentanza e che non agisce e non si esprime in suo nome. Di certo non
potrebbe trattarsi di una culpa in eligendo, poiché emerge con evidenza dagli atti che,
sin da epoca precedente la conclusione del contratto, era ben nota alle parti la persona
del pilota che avrebbe partecipato alle gare;
né potrebbe invocarsi 1228 cod. civ., non
essendo lo qualificabile come “ausiliario” della Tes_1 Parte_4
[.. nell'esecuzione della prestazione;
né, infine, sembrerebbe adeguato un riferimento
all'art. 2049 cod. civ. (peraltro, la responsabilità aquiliana non viene neppure invocata),
non essendo la posizione dello assimilabile a quella dei soggetti ivi menzionati. Tes_1
Sotto altro aspetto, deve poi rilevarsi che l' configura la condotta dello Parte_1
come un inadempimento dell'associazione attrice, che legittimerebbe il rifiuto Tes_1
di pagamento ex art. 1460 cod. civ., e non come un fatto produttivo di un danno. Invero,
il danno è ventilato come meramente possibile ed eventuale, sub specie di richiesta
risarcitoria che avrebbe potuto provenire dalla (eventualità che non Org_1
risulta essersi mai concretata).
Ora, sul piano contrattuale, non è dato rinvenire alcuna clausola che in qualsiasi modo,
anche indirettamente o implicitamente, elevi le condotte personali dei piloti o di altri
appartenenti alla ad oggetto di un'obbligazione che sarebbe CP_1
rimasta inadempiuta, sicché non pare possibile discorrere di un inadempimento
contrattuale che legittimerebbe l'eccezione inadimplenti non est adimplendum. Mentre,
sul piano del danno, non si può che costatare che esso è presentato come ipotetico e
meramente eventuale e che non vi né allegazione né prova del suo essersi verificato.
Da ultimo, la difesa di parte convenuta sostiene che il corrispettivo ancora dovuto
andrebbe comunque ridotto in quanto le ultime due gare previste del campionato non
furono poi disputate e, perciò, il contratto pubblicitario ebbe solo parziale esecuzione.
L' non menziona l'annullamento delle gare nel quadro degli inadempimenti Parte_1
che addebita alla ma la invoca come fatto oggettivo che avrebbe CP_1
ridotto la durata e l'impegno pubblicitario oggetto del relativo contratto.
In sostanza, pur senza enunciare esplicitamente il riferimento normativo, la convenuta
chiede una riduzione del corrispettivo in relazione ad una parziale impossibilità
sopravvenuta dell'oggetto del contratto, ex art. 1464 cod. civ.
16 Il contratto pubblicitario delimitava l'àmbito degli impegni assunti da
[...]
mediante due riferimenti: uno relativo al contesto («nel campionato italiano CP_1
offshore formula 3000»), l'altro meramente cronologico («per il periodo dal 01/05/11 al
30/10/11»). Inoltre, esso descriveva le modalità materiali della sponsorizzazione
(l'apposizione di particolari segni distintivi su imbarcazioni, tute, ecc.), specificava
alcune ulteriori obbligazioni riferite soltanto ad una specifica gara (quella di Cagliari,
che non fu annullata e che è quindi irrilevante ai fini che qui interessano) e dettava i
contesti in cui loghi e scritte riferibili alla avrebbero potuto (e dovuto) Org_1
apparire (articoli sportivi, pubblicazioni periodiche, trasmissioni radiotelevisive,
interviste, filati, esposizioni, ecc.). Infine, autorizzava l' ad utilizzare Parte_1
l'immagine della ed a qualificarsi come suo sponsor per il periodo CP_1
di validità del contratto. Sebbene ciò non sia espressamente scritto nella scheda
contrattuale, deve ovviamente ritenersi implicito che la era altresì CP_1
impegnata a far partecipare a tutte le gare i proprî piloti con l'imbarcazione
sponsorizzata, essendo evidente che i momenti e gli àmbiti di maggiore visibilità della
pubblicità erano appunto le singole gare.
Tale era, quindi, dal punto di vista dell'interesse perseguito dalla convenuta, il complesso
oggetto del contratto.
È stato già stabilito che l'associazione attrice dette regolare esecuzione al contratto nella
parte riguardante l'apposizione di loghi e scritte della Org_1
sull'imbarcazione, le tute, i mezzi di trasporto. Pertanto, allorché le ultime due gare
furono annullate, essa aveva già interamente eseguito le attività materiali fondamentali
per l'esecuzione del contratto (aveva, cioè, “personalizzato” i pertinenti oggetti come da
contratto), sopportando la relativa spesa (che, nel contratto, s'intende inclusa nel
corrispettivo contrattuale: quarto paragrafo della parte normativa). Non risulta, e non è
17 stato dedotto, che l'attrice abbia omesso di disseminare l'immagine della come Org_1
descritto in contratto (mediante articoli sportivi, pubblicazioni a stampa, trasmissioni
radiotelevisive, o altre manifestazioni), o che abbia ricusato di partecipare con la sua
imbarcazione, o di far partecipare i suoi piloti, ad interviste o eventi, sia durante il
periodo di regolare svolgimento delle gare, sia in occasione di quelle annullate o dopo.
Neppure è stato affermato che la abbia ritirato l'imbarcazione e i CP_1
suoi piloti da una o più gare, tra quelle che si sono effettivamente disputate. Sotto tutti
questi aspetti, l'oggetto del contratto era quindi possibile e tale rimase fino alla fine del
periodo contrattuale (30/10/2011), e fu regolarmente realizzato.
È però vero che un'altra parte di tale oggetto – e cioè la partecipazione
dell'imbarcazione e dei piloti sponsorizzati alle gare, con l'effetto di accentuata visibilità
della sponsorizzazione – non poté avere integrale realizzazione a causa del (sia pure
incolpevole) annullamento delle ultime due competizioni.
È quindi corretto affermare che vi fu una sopravvenuta impossibilità parziale
dell'oggetto del contratto, pur dovendosi al contempo sottolineare che essa non incise
sugli altri aspetti della campagna pubblicitaria (giacché, ad esempio, anche
l'annullamento delle gare poteva di per sé prestarsi come oggetto di interviste e commenti
che avrebbero comunque contribuito a diffondere l'immagine dello sponsor).
In definitiva, ritiene il Tribunale che una sia pur limitata componente dell'oggetto
contrattuale sia divenuta, per fatti oggettivi, impossibile, e che la corrispondente
riduzione del corrispettivo, ex art. 1464 cod. civ., possa essere quantificata in misura del
20% del corrispettivo imponibile netto (€ 37.500,00), pari ad € 7.500,00. Ne consegue
che il corrispettivo residuo netto imponibile complessivo spettante alla
[...]
si riduce, operata la detrazione derivante dalla parziale impossibilità CP_1
sopravvenuta della prestazione, da € 37.500,00 ad € 30.000,00>>.
18 Rispetto a tale iter argomentativo, che correttamente analizza in modo minuzioso i fatti e le circostanze allegate e provate in atti, l'appellante ha riproposto le tesi difensive già
esposte in primo grado, senza mai dare evidenza probatoria, ma, invero, neppure compiuta allegazione difensiva, ai dati oggettivi probanti della effettiva gravità degli episodi descritti e, ancor di più, di quale sarebbe il concreto pregiudizio che ne sarebbe derivato, il che già toglie pregio a tutte le richiamate tesi difensive.
3.4-Il quinto ed ultimo motivo di appello è inammissibile, non essendo sorretta da alcun interesse la sua proposizione, atteso che le richieste risarcitorie formulate dalla parte qui appellata e fondate sull'uso del sito internet oltre i termini contrattualmente convenuti, è
stata rigettata dal primo giudice, tal che non è dato evincere di cosa l CP_2
voglia in questa sede dolersi.
3.5-Al rigetto dell'appello consegue, stante la contumacia della parte appellata, la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite del grado, fermo restando che la causa risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n° 228
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di
Giustizia, che contempla, in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Dichiarala contumacia dell' in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t.;
- Rigetta l'appello;
19 - Dichiara irripetibili le spese di lite del grado.
- Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.04.2024
La presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
N. 12889/2019, pubblicata in data 18.06.2019, proposto con atto notificato in data
18.12.2019, da: (C.F., P.Iva n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Antonio CASTELLO (C.F. n. ), come da procura alle liti in atti. C.F._1
Appellante
Contro
(C.F., P.Iva n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t..
Appellata-contumace
All'udienza cartolare del 02.11/23, l'appellante ha concluso come da nota scritta in atti,
1 da intendersi qui integralmente riportata e trascritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado l' ha citato innanzi al Tribunale di Roma Parte_2
l'odierna appellante, e ha dedotto di aver con questa concluso sia un CP_2
contratto di collaborazione (per l'organizzazione della gara di motonautica, inserita nel campionato italiano offshore formula 3000, tenutasi a Cagliari tra il 17 ed il 19 giugno
2011) sia un contratto pubblicitario (da eseguirsi nel più ampio periodo compreso tra il 1
maggio ed il 30 ottobre 2011), rimasti entrambi inadempiuti per fatto ascrivibile alla convenuta;
per cui, ha chiesto la condanna dell'associazione al pagamento Parte_1
sia del saldo del corrispettivo originariamente pattuito per l'esecuzione del contratto di pubblicità, sia delle somme di cui quest'ultima avrebbe indebitamente beneficiato in occasione dell'organizzazione dell'evento sportivo tenutosi a Cagliari nonché di una somma a titolo di risarcimento del danno che l'attrice avrebbe subito in conseguenza dell'utilizzo -ritenuto eccedente i termini contrattuali- del logo di sua proprietà e di alcune riproduzioni fotografiche, avvenuto nel sito internet attivato dall'odierna appellante in esecuzione del summenzionato contratto pubblicitario.
1.1-Nella resistenza dell'associazione convenuta, che ha contestato ogni avverso dedotto,
il primo giudice ha accolto la domanda solo quanto al pagamento del residuo importo del corrispettivo relativo al secondo dei citati contratti, ritenuto ancora dovuto e ha così
testualmente statuito: <<-condanna la convenuta
[...]
a pagare all' Parte_1 [...]
la somma di € Controparte_3
13.333,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed I.V.A. nella percentuale dovuto per legge;
- rigetta per il resto le domande;
2 - pone il 40% delle spese di lite, liquidate per tale quota in € 2.785,02, di cui € 186,02 per anticipazioni esenti, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge, a carico della convenuta,
dichiarandone il residuo compensato tra le parti>>.
§2-La decisione è stata impugnata dall' con atto di appello alla cui CP_2
integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi, in sintesi, individuabili come segue: 1) In via pregiudiziale, sul difetto
di capacità processuale e sull'errata indicazione dei dati identificativi di parte attrice.
L'atto di citazione del 18.05.2012 reca, a margine, la procura alle liti conferita da un soggetto in realtà privo del potere rappresentativo sostanziale e processuale (o meglio,
sostanziale nel processo). Infatti, a far data dalla costituzione dell'associazione
[...]
(29.09.2010) e fino al 08.07.2014 (prod. 3), il potere di rappresentanza CP_1
legale era attribuito per statuto alla sig.ra e non al sig. Parte_3 Controparte_4
(effettivo firmatario della procura a margine dell'atto introduttivo) del cui potere di rappresentare anche nel processo la predetta associazione, non è stata fornita alcuna prova in primo grado.
2) In rito, in via preliminare, sull'ammissibilità dei mezzi istruttori di cui alle seconde
memorie 183, comma sesto, c.p.c., essendo fondata su evidente errore di valutazione l'ordinanza dell'1.08.2013 con la quale il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità
dei mezzi istruttori dedotti nelle seconde memorie ex art.183 comma sesto c.p.c., in quanto depositate dall'associazione presso altra sezione del Tribunale di Parte_1
Roma e ricevute da assistente giudiziario, invece che da cancelliere, in quanto tale non abilitato alla ricezione stessa;
il che ha compromesso il corretto svolgimento dell'istruttoria processuale, condizionando l'esito del giudizio.
3 Il tribunale, a fronte della contestazione della controparte, ben avrebbe potuto e dovuto rimettere in termini l'odierna appellante, consentendole di allegare le difese e richieste istruttorie formulate nella ridetta memoria.
3) Nel merito, sull'inadempimento al contratto “di pubblicità”.
Il primo addebito di inadempimento alla riguarda l'assenza di CP_1
applicazioni del logo e del nome della solo su una delle due Org_1
imbarcazioni di sua proprietà, come attestato dall'esame del video e della documentazione fotografica.
Il primo giudice, errando, ha ritenuto che “l'uso del singolare nel testo contrattuale”
(pag. 11 della sentenza) giustificasse la mancata applicazione dei segni distintivi dello sponsor su una delle due imbarcazioni e perciò ha escluso il lamentato inadempimento dell'associazione appellata.
3.a) Il dedotto contratto, rispetto a cui l'odierna appellante ha lamentato l'inadempimento,
tale da escludere la fondatezza della richiesta di pagamento parzialmente accolta dal primo giudice, è da inquadrarsi secondo lo schema legale del contratto di sponsorizzazione, atipico, nell'ambito del quale riveste fondamentale ruolo il principio di buona fede, inteso come clausola generale dalla quale sorgono obblighi integrativi o limiti rispetto a quanto espressamente previsto dalle parti nel regolamento contrattuale stesso.
Peraltro, l'importanza ricoperta dalla buona fede emerge altresì dalle peculiarità della sponsorizzazione, la quale si configura come rapporto di durata ed è contraddistinta dal carattere fiduciario della prestazione dello sponsee, perché sono l'identità e le qualità di quest'ultimo a determinare il consenso dello sponsor. E' evidente, pertanto, che la scelta di di sponsorizzare (tramite utilizzo del nome e logo della Parte_1 Org_1
la sia dipesa in primo luogo dalla fiducia (mal)riposta
[...] CP_1
nella serietà di tale associazione, sia sotto il profilo tecnico che disciplinare. Di contro,
4 risulta agli atti che in occasione sia della tappa di Cagliari sia di quella di Napoli il pilota del team abbia tenuto gravi comportamenti antisportivi, consistiti, CP_1
il primo nella partecipazione ad una rissa scoppiata nell'area portuale di Cagliari, il secondo, nel danneggiamento di un'ambulanza (parcheggiata nei pressi dell'area di gara a Napoli) alla quale il pilota, sferzando un pugno in preda ad un accesso d'ira, aveva rotto il vetro;
a ciò si aggiungano le discutibili dichiarazioni sulla qualità dell'imbarcazione sponsorizzata, rese dallo stesso pilota in occasione della gara di Ostuni, così ledendo l'onorabilità e l'immagine dell'associazione appellante.
4) Nel merito, sull'inadempimento al contratto di collaborazione e sulla
compensazione. Sulla base di tale contratto, la ha rivendicato il CP_1
pagamento “di tutte le somme, dovute ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della
predetta scrittura privata quali rimanenze delle contribuzioni regionali e comunali di cui
la ha beneficiato in occasione dell'organizzazione dell'evento sportivo offshore Parte_1
tenutosi a Cagliari nel giugno 2011”.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di parte attrice, rilevando correttamente che “l'accordo delle parti non verteva sulla spartizione del contributo regionale (o di
altri introiti) e non faceva quindi sorgere, di per sé, un diritto della CP_1
al versamento della metà del contributo, ma prevedeva la spartizione delle sole
<<eventuali rimanenze>>, una volta assolti gli oneri economici dell'organizzazione”,
tuttavia, ha escluso la chiesta compensazione, erroneamente ritenendo: “di non poter affermare che gli esborsi siano stati preventivamente assoggettati ad approvazione congiunta delle parti”, così come contrattualmente convenuto.
In effetti, se il tribunale avesse ritenuto ammissibile la memoria istruttoria erroneamente esclusa e avesse adeguatamente vagliato tutta la copiosa documentazione alla stessa
5 allegata avrebbe constatato l'accordo raggiunto attraverso il continuo scambio di mail,
idoneo e sufficiente a far ritenere tutti gli esborsi sopportati come concordati.
5) Sull'utilizzo del sito internet. “In corso di giudizio la ha dato prova di Parte_1
aver creato il sito internet con l'unica finalità di rispettare l'art. 2 della scrittura privata di collaborazione, ed ottenere altresì la concessione del contributo di cui alla Legge Regione
Sardegna n. 17/99 (liquidato solo in data 13.07.2012 previa verifica dell'esistenza del sito). Le deposizioni dei testi escussi non hanno provato la fondatezza delle richieste di parte attrice, la quale ha perfino omesso di allegare e provare il pregiudizio di cui ha chiesto il ristoro.
Vi è da ribadire inoltre l'eccezione, già formulata in sede di memorie e d'esame, circa l'incapacità a deporre del teste (direttamente coinvolto nei fatti di causa) o Tes_1
comunque la sua inattendibilità, considerato il suo rapporto di subordinazione di fatto con la . CP_1
L'appellante ha quindi così concluso: <<1. in via pregiudiziale, accertare il difetto di capacità processuale della (cod.fisc. o p.iva ) Controparte_1 P.IVA_2
per assenza di potere rappresentativo in capo al soggetto firmatario della procura ad litem
a margine dell'atto introduttivo e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tutti gli atti del giudizio;
2. in via preliminare in rito, sospendere ai sensi dell'art. 283 cod.proc.civ. la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per la sussistenza del fumus boni iuris e del
periculum in mora meglio individuati nella parte espositiva;
3. sempre in via preliminare in rito, ammettere i mezzi istruttori dedotti dall' (cod.fisc. o p.iva Parte_1
) con le proprie memorie ex art. 183 cod.proc.civ. nn. 2 e 3 nonché il P.IVA_1
documento 185 prodotto con la memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2;
6 4. in via principale nel merito, rigettare le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto;
5. in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la convenuta tenuta alla prestazione di cui al contratto di pubblicità
proporzionalmente ridotta in virtù della mancata esecuzione delle gare di La Maddalena
e della Sicilia e di tutti gli ulteriori inadempimenti contrattuali sopra esposti;
6. ancora in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la convenuta tenuta alla prestazione del contratto di pubblicità
proporzionalmente ridotta in virtù degli inadempimenti contrattuali dell'attrice così come accertati in corso di causa esposti;
7. ancora in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare estinta per compensazione, ai sensi degli art. 1241 c.c., per i motivi esposti in narrativa, l'obbligazione imputabile all' , Parte_1
comunque ridotta in accoglimento delle domande sub 2) e sub 3) che precedono;
8. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>.
§2.1-La corte, rigettata la richiesta di sospensiva, ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni in epigrafe indicata, all'esito della quale l'ha riservata in decisione, concessi i termini di gg. 60 più gg. 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§3-L'appello è infondato e non merita accoglimento, apparendo corretta e ben argomentata la sentenza impugnata, non scalfita dalle deduzioni, per lo più generiche e apodittiche, svolte dalla parte appellante attraverso i motivi di gravame innanzi indicati.
3.1-Quanto al primo dei citati motivi, va considerato che in primo grado la convenuta, qui appellante, mai ha eccepito di difetto di legittimazione processuale dell'attrice-appellata
7 contumace e il difetto di valida procura alle liti riguardo al difensore della stessa, per essere stata rilasciata da soggetto non munito dei necessari poteri rappresentativi dell'ente associativo rappresentato. Conseguentemente, mai la questione è stata dibattuta tra le parti, tant'è che l'appellante solo in questo grado di giudizio produce, per la prima volta,
visura contenente l'indicazione delle vicende rappresentative che hanno riguardato l'associazione dalla sua costituzione al momento della instaurazione CP_1
della lite, così evidentemente introducendo nuova documentazione, in spregio del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e un nuovo tema di indagine.
In proposito non può che concordarsi con la giurisprudenza di legittimità ove segnala come tardiva la contestazione della qualità di rappresentante mossa per la prima volta
in grado di appello nei confronti di chi, quale organo di una società, abbia conferito
mandato a difensore per il primo e secondo grado di un giudizio (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 1750 del 28/01/2005) e ulteriormente considerarsi che il principio del
giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111, primo comma, Cost. impone di
discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero
comunque ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell'interesse della
controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di
consentire che si pervenga ad una decisione di merito (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 10963 del 09/06/2004; Sez. L, Sentenza n. 5505 del 14/03/2006).
3.2-Il secondo motivo è infondato, dovendo prima di ogni altra cosa segnalarsi che la parte appellante non ha, neppure in puto di mera allegazione difensiva, specificato da quale evento – anomalo e/o eccezionale, imprevisto e imprevedibile – sia dipeso l'irrituale deposito della memoria istruttoria, facoltizzata dal secondo termine dell'art. 183, VI
comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, presso una cancelleria di una sezione civile del Tribunale di Roma, diversa da quella presso cui è stato incardinato il
8 procedimento in esame. Il che già di per sé rende non conferenti tutte le deduzioni esposte sul punto nell'atto di appello.
In più va considerato che all'epoca dei fatti in esame il deposito degli atti giudiziari doveva avvenire necessariamente in forma cartacea, presso la cancelleria del giudice adito, sì da ottenere l'attestazione di depositato del cancelliere. E, dunque,
l'individuazione della cancelleria della sezione presso cui effettuare il deposito non avrebbe potuto essere fuorviata o resa particolarmente difficile da inconvenienti telematici, come di seguito nella pratica talvolta accaduto.
Ancora va osservato che il primo giudice ha fornito puntuale disamina dell'atto difensivo in questione nei seguenti termini: <<…nel fascicolo cartaceo è presente una seconda memoria ex art. 183 CPC, di parte convenuta, priva, nell'intestazione, di qualsiasi riferimento al presente procedimento (non è indicato né il numero di ruolo, né la Sezione,
né il nominativo del giudice) e recante in calce il timbro di deposito datato 8/2/2013 e la firma dell'Assistente giudiziario sig. Ranieri Genovese;
sulla prima pagina, nell'angolo in alto a sinistra, si rinviene, a matita, il seguente appunto: «NO VIIa RG 34605/12 – Sez.
XIa»;
- con la terza memoria, parte attrice ha rilevato l'anomalia ed ha contestato la tempestività
e la ritualità del deposito, chiedendo lo stralcio della memoria avversaria;
parte convenuta si è opposta>> e dedursi che sono state anche le modalità di redazione dell'atto difensivo che non hanno permesso di evitare l'irrituale deposito, essendo mancata la precisa indicazione del numero di iscrizione del procedimento di riferimento, sì da consentire anche l'individuazione della sezione deputata alla sua trattazione. E, diversamente opinare, significherebbe ammettere che la mera ricezione di un atto difensivo, presso una qualunque articolazione dell'ufficio giudiziario adito deve equivalere a rituale deposito,
9 sebbene ciò possa pregiudicare il sollecito svolgimento del giudizio e un contraddittorio integro.
Risolutivamente deve poi evidenziarsi che il secondo motivo in esame soffre di una insanabile carenza argomentativa, non essendo stato specificato come le deduzioni e le richieste – nelle ridette note istruttorie contenute – avrebbero potuto sovvertire l'esito del giudizio, anche considerando la mancanza di pregio del quarto motivo di appello, che in quanto connesso a quello appena esaminato deve essere trattato prima del terzo.
In relazione a questo, infatti, devono pienamente condividersi le valutazioni espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata: <
infine, anche l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.
Essa, invero, ha soltanto parzialmente provato le spese sostenute, depositando una alquanto disordinata congerie di fatture e contabili di pagamento ed una altrettanto confusa quantità di scambi epistolari elettronici (il cui scopo sembra essere di dimostrare la preventiva approvazione congiunta delle spese, sebbene nella comparsa di costituzione non si faccia cenno a questo profilo, sollevato spontaneamente dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.).
Osserva il Tribunale che la documentazione contabile non appare tutta di adeguato valore probante (vi sono, ad esempio, scontrini fiscali, asseritamente pagati con assegni non prodotti in copia e dei quali risulta soltanto l'addebito in conto corrente, senza che sia possibile dedurne il beneficiario, e talvolta anche di importo non corrispondente, sia pure per poco, allo scontrino), e che gli scambi di mail (spesso con soggetti apparentemente estranei e la cui identità e funzione nella vicenda non è precisata) non sempre riguardano questioni economiche ovvero non recano importi, o non sono corredate dai preventivi che si dice esservi allegati (vi è, per esempio, una mail con cui il pilota propone ad Tes_1
una nota soubrette di fare da madrina all'evento, chiedendole di quantificare il compenso,
10 ma nulla si sa dell'esito). In assenza, poi, di uno schema o prospetto riepilogativo, risulta impossibile stabilire una corrispondenza biunivoca significativa tra singoli messaggi e singoli documenti contabili (fatture, contratti o pagamenti).
D'altra parte, lo scambio epistolare non avviene mai tra l' e la Parte_1 [...]
in persona di un soggetto del quale sia riconosciuta o riconoscibile la CP_1
legittimazione ad impegnare quest'ultima associazione. Anzi, gran parte dello scambio avviene con lo il cui ruolo nell'associazione, che la convenuta alquanto Tes_1
apoditticamente ed in termini del tutto generici definisce «rilevante», non risulta, al di là
della sua competenza tecnica e del suo coinvolgimento di fatto in quanto pilota dell'imbarcazione che doveva gareggiare, in alcun modo definito e provato.
Non può quindi affermarsi che le spese siano state, come contrattualmente previsto,
preventivamente assoggettate ad approvazione congiunta delle parti, ma neppure che esse non siano state affrontate o non fossero utili all'organizzazione dell'evento, né che la vi abbia preso parte. Ed in tal senso deve ritenersi, come già CP_1
precedentemente accennato, che il contratto è rimasto sotto questo profilo ineseguito, con le conseguenze già evidenziate>>.
In effetti, la documentazione da cui l'appellante pretende far discendere la prova delle spese da rimborsare mediante compensazione con le somme pretese e riconosciute in favore dell'appellata società quale corrispettivo non solo non risulta probante del preventivo accordo, come impone il dedotto contratto di collaborazione, ma, a monte, non può valere allo scopo avuto di mira, poiché è indefinito l'importo di cui si chiede il rimborso, mai avendo specificato l'appellante, neppure in punto di mera allegazione difensiva, tale profilo, unitamente alle circostanze di tempo e di luogo in cui le spese sostenute sarebbero state preventivate e decise.
11 La parte appellante, piuttosto, pretende che questo collegio assuma per fondate le sue deduzioni, provvedendo ad una autonoma individuazione d'ufficio sia degli importi pretesi che della prova del loro concordamento ed esborso, ricercando fra la copiosa documentazione allegata in atti, pur essendo quest'ultima costituita, come già dal primo giudice evidenziato, da una serie di fatture e mail, nemmeno con certezza riferibili ai legali rappresentanti o soggetti in qualche modo legittimati a impegnare le parti coinvolte nella vicenda in esame.
Il tutto non senza sottolineare che manca qualsivoglia prova della misura ed entità dei contributi percepiti dalla regione le cui rimanenze, unitamente alle spese Org_1
concordate, avrebbero dovuto essere spartite in ragione della metà ciascuna in favore delle associazioni in lite.
In definitiva il secondo come il quarto motivo di appello si caratterizzano per la generica e confusa riproposizione delle tesi difensive già illustrate in primo grado, senza nessuna specifica indicazione delle circostanze di fatto e di diritto idonee a sovvertire il condivisibile giudizio espresso in proposito dal primo giudice, sicuramente non potendo a ciò servire la prolissa indicazione delle ragioni per le quali il pilota pur non Tes_1
Contr rivestendo il ruolo di legale rappresentante dell' appellata, avrebbe avuto il potere di impegnarla.
3.3-Tornando all'esame del terzo motivo di appello, deve analogamente segnalarsi la condivisibilità della valutazione compiuta dal tribunale, allorché ha escluso l'inadempimento al dedotto contratto di pubblicità, in più dovendosi preliminarmente evidenziare che anche rispetto a tale motivo la parte appellante ha allegato una congerie di fatti, costituenti generiche invettive contro l'associazione appellata e il suo pilota,
senza mai indicare gli oggettivi elementi di prova che possano far Controparte_5
12 assurgere le ridette invettive a riscontro della gravità dell'inadempimento stesso, tale da giustificare l'eccezione inadimpleti non est adimplendum di cui all'art. 1460 c.c..
Conviene quindi richiamare la motivazione resa dal primo giudice sul punto:
Cont
<ATLANTIDE ascrive a colpa di , innanzitutto, il posizionamento, asseritamente
non conforme ai patti, del logo della sullo scafo dell'imbarcazione, Org_1
sulle tute dei piloti e sul “motorhome”, nonché l'accostamento ad esso di altri simboli di
«sconosciuti sponsor locali».
Cont Ora, il contratto di pubblicità si limita a porre a carico della l'obbligazione di
eseguire la sponsorizzazione «per mezzo di apposizione del Nome o Logo della Org_1
, su imbarcazione, su Trasporto, su su , su
[...] Org_2 Org_3 Org_4 [...]
. Esso non contiene né l'individuazione di specifici spazi per il collocamento del Org_5
logo o del nome, né alcuna clausola di esclusiva che impedisca l'uso contemporaneo dei
segni distintivi di altri sponsor. Anzi: al contrario, la seconda “premessa” del contratto,
nella quale esprime la propria intenzione di pubblicizzare il nome e il logo Parte_1
regionali, espressamente chiarisce che ciò sarà fatto «mediante la sponsorizzazione e
Cont pubblicità non in forma esclusiva, negli spazi messi a disposizione dall'
[...]
». CP_1
Come si è potuto verificare, in particolare, con l'osservazione del materiale fotografico
prodotto dalla stessa convenuta su supporto digitale e visionato nelle forme
dell'esperimento giudiziale (vedasi, in particolare, la sottocartella denominata
« »), l'imbarcazione ivi riprodotta recava in maniera ben visibile sia la scritta Org_1
multicolore « », lo slogan «cuore d'acqua» con l'indirizzo web della pagina Org_1
«www.sardegnaturismo.it» e il ben noto stemma ufficiale della Regione autonoma.
Altrettanto può dirsi della tuta del pilota raffigurato nell'ultima foto della serie. Gli stessi
loghi e le stesse scritte sono presenti – in posizioni che appaiono invero perfettamente
13 identiche alle precedenti – anche sull'imbarcazione raffigurata nelle foto della
sottocartella denominata « » ed in quelle della sottocartella «Napoli» (dove Org_6
si vedono anche sul furgone accanto alla barca). In ogni caso, l'eventuale loro
spostamento in altre collocazioni (oltre a costituire una spesa aggiuntiva che non si vede
per quale autolesionistica ragione la avrebbe dovuto affrontare a CP_1
dispetto dell' ) sarebbe del tutto irrilevante, non essendo contrattualmente Parte_1
individuate specifiche collocazioni per tali elementi pubblicitari.
Parimenti irrilevante è pure la compresenza di altri loghi o scritte pubblicitarie, dal
momento che il contratto non prevedeva, ed anzi espressamente negava, l'esclusiva.
Né, infine, può darsi peso alle deduzioni della convenuta riguardanti una seconda
imbarcazione, pure della a quanto sembra di capire, che non CP_1
avrebbe avuto le applicazioni pubblicitarie: infatti, il contratto pubblicitario riguardava
soltanto un'imbarcazione, come testimonia l'uso del singolare nel testo contrattuale.
Altra contestazione della convenuta riguarda taluni comportamenti impropri che
sarebbero stati tenuti dal pilota dell'imbarcazione della recante i CP_1
loghi e le scritte pubblicitarie della , nelle manifestazioni sportive di Cagliari, Org_1
Ostuni e Napoli. L'unico episodio compiutamente documentato dal video esaminato in
contraddittorio è quello di Napoli: vi si vede un'imbarcazione, che manifestamente non
è quella con loghi e scritte pubblicitarie della , capovolta in acqua, che viene Org_1
recuperata con mezzi meccanici e della quale il cineoperatore riprende qualche dettaglio
delle avarie e dei danni. Durante il video, si vede una persona – che le parti
concordemente hanno identificato con il pilota – che in evidente stato Controparte_5
di collera sferra un pugno al vetro di un'autoambulanza parcheggiata e lo rompe. Gli
altri episodi (la partecipazione ad una rissa a Cagliari, la «reazione esagerata [dello
conseguente ad un problema tecnico dell'imbarcazione riportante, appunto, i Tes_1
14 loghi della » e certe dichiarazioni lesive dell'immagine dell'imbarcazione) non Org_1
sono documentate, se non dalla stampa di una pagina Facebook riferibile allo Tes_1
in cui quest'ultimo sembra intervenire in una polemica già in corso ed esprime – sia pure
in termini manifestamente irritati, ma senza travalicare (anche tenendo conto della sede
e del linguaggio corrente sui social networks) i limiti del diritto di critica, sia pure accesa
– apprezzamenti negativi, argomentati con specifici rilievi fattuali e tecnici, sulla qualità
costrittiva delle barche di un certo fabbricante.
Non è compito di questo Ufficio esprimere giudizi sul grado di urbanità di soggetti
estranei alla controversia. È invece necessario e sufficiente osservare che, dal video
dell'episodio napoletano, non emerge con evidenza il legame – peraltro indiretto – tra lo
e la , e che le dichiarazioni pubblicate su Tes_1 Organizzazione_7
Facebook (che comunque sembrano riferirsi a fatti storici reali, non soltanto a mere
opinioni soggettive) non contengono riferimenti chiari che le colleghino alla barca
sponsorizzata.
D'altra parte, lo stesso difensore della convenuta, nello scambio epistolare con la
controparte prodotto in atti, menziona una responsabilità «indiretta» che la
[...]
avrebbe nella vicenda, ed evoca, in termini però del tutto generici, una CP_1
posizione «rilevante» che lo avrebbe rivestito in seno all'associazione. Ora, il Tes_1
Tribunale non vede in che modo l'associazione potrebbe ritenersi responsabile dei
comportamenti individuali di una persona fisica – fosse pure un suo socio – che non ne
ha la rappresentanza e che non agisce e non si esprime in suo nome. Di certo non
potrebbe trattarsi di una culpa in eligendo, poiché emerge con evidenza dagli atti che,
sin da epoca precedente la conclusione del contratto, era ben nota alle parti la persona
del pilota che avrebbe partecipato alle gare;
né potrebbe invocarsi 1228 cod. civ., non
essendo lo qualificabile come “ausiliario” della Tes_1 Parte_4
[.. nell'esecuzione della prestazione;
né, infine, sembrerebbe adeguato un riferimento
all'art. 2049 cod. civ. (peraltro, la responsabilità aquiliana non viene neppure invocata),
non essendo la posizione dello assimilabile a quella dei soggetti ivi menzionati. Tes_1
Sotto altro aspetto, deve poi rilevarsi che l' configura la condotta dello Parte_1
come un inadempimento dell'associazione attrice, che legittimerebbe il rifiuto Tes_1
di pagamento ex art. 1460 cod. civ., e non come un fatto produttivo di un danno. Invero,
il danno è ventilato come meramente possibile ed eventuale, sub specie di richiesta
risarcitoria che avrebbe potuto provenire dalla (eventualità che non Org_1
risulta essersi mai concretata).
Ora, sul piano contrattuale, non è dato rinvenire alcuna clausola che in qualsiasi modo,
anche indirettamente o implicitamente, elevi le condotte personali dei piloti o di altri
appartenenti alla ad oggetto di un'obbligazione che sarebbe CP_1
rimasta inadempiuta, sicché non pare possibile discorrere di un inadempimento
contrattuale che legittimerebbe l'eccezione inadimplenti non est adimplendum. Mentre,
sul piano del danno, non si può che costatare che esso è presentato come ipotetico e
meramente eventuale e che non vi né allegazione né prova del suo essersi verificato.
Da ultimo, la difesa di parte convenuta sostiene che il corrispettivo ancora dovuto
andrebbe comunque ridotto in quanto le ultime due gare previste del campionato non
furono poi disputate e, perciò, il contratto pubblicitario ebbe solo parziale esecuzione.
L' non menziona l'annullamento delle gare nel quadro degli inadempimenti Parte_1
che addebita alla ma la invoca come fatto oggettivo che avrebbe CP_1
ridotto la durata e l'impegno pubblicitario oggetto del relativo contratto.
In sostanza, pur senza enunciare esplicitamente il riferimento normativo, la convenuta
chiede una riduzione del corrispettivo in relazione ad una parziale impossibilità
sopravvenuta dell'oggetto del contratto, ex art. 1464 cod. civ.
16 Il contratto pubblicitario delimitava l'àmbito degli impegni assunti da
[...]
mediante due riferimenti: uno relativo al contesto («nel campionato italiano CP_1
offshore formula 3000»), l'altro meramente cronologico («per il periodo dal 01/05/11 al
30/10/11»). Inoltre, esso descriveva le modalità materiali della sponsorizzazione
(l'apposizione di particolari segni distintivi su imbarcazioni, tute, ecc.), specificava
alcune ulteriori obbligazioni riferite soltanto ad una specifica gara (quella di Cagliari,
che non fu annullata e che è quindi irrilevante ai fini che qui interessano) e dettava i
contesti in cui loghi e scritte riferibili alla avrebbero potuto (e dovuto) Org_1
apparire (articoli sportivi, pubblicazioni periodiche, trasmissioni radiotelevisive,
interviste, filati, esposizioni, ecc.). Infine, autorizzava l' ad utilizzare Parte_1
l'immagine della ed a qualificarsi come suo sponsor per il periodo CP_1
di validità del contratto. Sebbene ciò non sia espressamente scritto nella scheda
contrattuale, deve ovviamente ritenersi implicito che la era altresì CP_1
impegnata a far partecipare a tutte le gare i proprî piloti con l'imbarcazione
sponsorizzata, essendo evidente che i momenti e gli àmbiti di maggiore visibilità della
pubblicità erano appunto le singole gare.
Tale era, quindi, dal punto di vista dell'interesse perseguito dalla convenuta, il complesso
oggetto del contratto.
È stato già stabilito che l'associazione attrice dette regolare esecuzione al contratto nella
parte riguardante l'apposizione di loghi e scritte della Org_1
sull'imbarcazione, le tute, i mezzi di trasporto. Pertanto, allorché le ultime due gare
furono annullate, essa aveva già interamente eseguito le attività materiali fondamentali
per l'esecuzione del contratto (aveva, cioè, “personalizzato” i pertinenti oggetti come da
contratto), sopportando la relativa spesa (che, nel contratto, s'intende inclusa nel
corrispettivo contrattuale: quarto paragrafo della parte normativa). Non risulta, e non è
17 stato dedotto, che l'attrice abbia omesso di disseminare l'immagine della come Org_1
descritto in contratto (mediante articoli sportivi, pubblicazioni a stampa, trasmissioni
radiotelevisive, o altre manifestazioni), o che abbia ricusato di partecipare con la sua
imbarcazione, o di far partecipare i suoi piloti, ad interviste o eventi, sia durante il
periodo di regolare svolgimento delle gare, sia in occasione di quelle annullate o dopo.
Neppure è stato affermato che la abbia ritirato l'imbarcazione e i CP_1
suoi piloti da una o più gare, tra quelle che si sono effettivamente disputate. Sotto tutti
questi aspetti, l'oggetto del contratto era quindi possibile e tale rimase fino alla fine del
periodo contrattuale (30/10/2011), e fu regolarmente realizzato.
È però vero che un'altra parte di tale oggetto – e cioè la partecipazione
dell'imbarcazione e dei piloti sponsorizzati alle gare, con l'effetto di accentuata visibilità
della sponsorizzazione – non poté avere integrale realizzazione a causa del (sia pure
incolpevole) annullamento delle ultime due competizioni.
È quindi corretto affermare che vi fu una sopravvenuta impossibilità parziale
dell'oggetto del contratto, pur dovendosi al contempo sottolineare che essa non incise
sugli altri aspetti della campagna pubblicitaria (giacché, ad esempio, anche
l'annullamento delle gare poteva di per sé prestarsi come oggetto di interviste e commenti
che avrebbero comunque contribuito a diffondere l'immagine dello sponsor).
In definitiva, ritiene il Tribunale che una sia pur limitata componente dell'oggetto
contrattuale sia divenuta, per fatti oggettivi, impossibile, e che la corrispondente
riduzione del corrispettivo, ex art. 1464 cod. civ., possa essere quantificata in misura del
20% del corrispettivo imponibile netto (€ 37.500,00), pari ad € 7.500,00. Ne consegue
che il corrispettivo residuo netto imponibile complessivo spettante alla
[...]
si riduce, operata la detrazione derivante dalla parziale impossibilità CP_1
sopravvenuta della prestazione, da € 37.500,00 ad € 30.000,00>>.
18 Rispetto a tale iter argomentativo, che correttamente analizza in modo minuzioso i fatti e le circostanze allegate e provate in atti, l'appellante ha riproposto le tesi difensive già
esposte in primo grado, senza mai dare evidenza probatoria, ma, invero, neppure compiuta allegazione difensiva, ai dati oggettivi probanti della effettiva gravità degli episodi descritti e, ancor di più, di quale sarebbe il concreto pregiudizio che ne sarebbe derivato, il che già toglie pregio a tutte le richiamate tesi difensive.
3.4-Il quinto ed ultimo motivo di appello è inammissibile, non essendo sorretta da alcun interesse la sua proposizione, atteso che le richieste risarcitorie formulate dalla parte qui appellata e fondate sull'uso del sito internet oltre i termini contrattualmente convenuti, è
stata rigettata dal primo giudice, tal che non è dato evincere di cosa l CP_2
voglia in questa sede dolersi.
3.5-Al rigetto dell'appello consegue, stante la contumacia della parte appellata, la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite del grado, fermo restando che la causa risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n° 228
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di
Giustizia, che contempla, in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Dichiarala contumacia dell' in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t.;
- Rigetta l'appello;
19 - Dichiara irripetibili le spese di lite del grado.
- Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.04.2024
La presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
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