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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9453/2022
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Antonio Andriulli e Raimund Bauer;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 6.12.2022, chiedeva Parte_1
dichiararsi nei confronti dell il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 149 giornate nell'anno 2020 e per 182 giornate nell'anno 2021 a seguito di illegittima cancellazione.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L ha negato la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato CP_1
intercorsi negli anni di riferimento tra l'istante e l'impresa agricola Laera
Vito sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021.009948 del 13.4.2022 in atti.
Senonché, l'espletata prova testimoniale ha confermato in modo univoco che l'istante, negli anni di riferimento, ha lavorato, quale operaio agricolo a tempo determinato, alle dipendenze della detta impresa per le giornate rispettivamente dichiarate dal datore di lavoro, ovvero nell'anno 2020 per
149 giornate e nell'anno 2021 per 182 giornate, su terreni ubicati in agro di Ginosa e coltivati a orto, occupandosi delle varie fasi di coltivazione e della raccolta degli ortaggi, per sei ore e quaranta minuti al giorno, sotto le direttive del titolare dell'impresa e dietro retribuzione : si vedano, in tal senso, le concordanti deposizioni rese dai testi , Testimone_1 Tes_2
, e , non smentite da alcun'altra
[...] Testimone_3 Testimone_4
di segno contrario.
Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa dell'istante, le risultanze degli accertamenti ispettivi, ove si consideri che gli ispettori hanno riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non l'inesistenza di qualsiasi
2 attività di impresa, così che gli eventuali rapporti di lavoro fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall'istante.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12
r.d. 24.9.1940 n. 1949 e succ. mod., per 149 giornate nell'anno 2020 e per
182 giornate nell'anno 2021.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente all'anno 2020 per n. 149 giornate e relativamente all'anno 2021 per n. 182 giornate;
condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9453/2022
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Antonio Andriulli e Raimund Bauer;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 6.12.2022, chiedeva Parte_1
dichiararsi nei confronti dell il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 149 giornate nell'anno 2020 e per 182 giornate nell'anno 2021 a seguito di illegittima cancellazione.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L ha negato la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato CP_1
intercorsi negli anni di riferimento tra l'istante e l'impresa agricola Laera
Vito sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021.009948 del 13.4.2022 in atti.
Senonché, l'espletata prova testimoniale ha confermato in modo univoco che l'istante, negli anni di riferimento, ha lavorato, quale operaio agricolo a tempo determinato, alle dipendenze della detta impresa per le giornate rispettivamente dichiarate dal datore di lavoro, ovvero nell'anno 2020 per
149 giornate e nell'anno 2021 per 182 giornate, su terreni ubicati in agro di Ginosa e coltivati a orto, occupandosi delle varie fasi di coltivazione e della raccolta degli ortaggi, per sei ore e quaranta minuti al giorno, sotto le direttive del titolare dell'impresa e dietro retribuzione : si vedano, in tal senso, le concordanti deposizioni rese dai testi , Testimone_1 Tes_2
, e , non smentite da alcun'altra
[...] Testimone_3 Testimone_4
di segno contrario.
Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa dell'istante, le risultanze degli accertamenti ispettivi, ove si consideri che gli ispettori hanno riscontrato un eccesso della manodopera dichiarata rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non l'inesistenza di qualsiasi
2 attività di impresa, così che gli eventuali rapporti di lavoro fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall'istante.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12
r.d. 24.9.1940 n. 1949 e succ. mod., per 149 giornate nell'anno 2020 e per
182 giornate nell'anno 2021.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente all'anno 2020 per n. 149 giornate e relativamente all'anno 2021 per n. 182 giornate;
condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3