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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11998
dell'anno 2021
Tra
( Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avvocato Angelo Ragone e dall'Avv. Domenico Sollazzo ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
opponenti
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1 P.IVA_1
per essa quale mandataria ( ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2328/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 28.05.2021, ad istanza di , con il quale si ingiungeva, senza dilazione, il pagamento della somma Controparte_1
di € 21.139,39 oltre interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti contestavano la legittimazione del creditore cessionario e nel merito il quantum ingiunto con il decreto opposto.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 14.02.2022 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalla parte opposta.
Con ordinanza del 03.11.2023 ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del
18.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma pagina 2 di 4 procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dagli opponenti.
La opposta ha depositato sia il contratto di cessione che la lista dei crediti ceduti da cui si evince che il credito vantato nei confronti degli opponenti è ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
La società opposta ha pure depositato il contratto di finanziamento che riporta esattamente tutte le condizioni economiche sottoscritte dalla parte debitrice.
Gli opponenti non hanno contestato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, di aver ricevuto le somme finanziate e di non aver adempiuto al pagamento delle rate stabilite.
Le contestazioni di parte opponente sulla quantificazione del credito sono rimaste sfornite di prova a fronte di una idonea attestazione del credito di parte opposta.
Risulta infondata anche l'eccezione di parte opponente sulla prescrizione del credito, poiché il termine decennale inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata di finanziamento.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 confronti di e per essa quale mandataria, , ogni diversa Controparte_1 Controparte_2
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2328/2021
emesso dal Tribunale di Bari in data 28.05.2021;
2) Condanna gli opponenti, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 4.237,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 28.02.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11998
dell'anno 2021
Tra
( Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avvocato Angelo Ragone e dall'Avv. Domenico Sollazzo ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
opponenti
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1 P.IVA_1
per essa quale mandataria ( ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2328/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 28.05.2021, ad istanza di , con il quale si ingiungeva, senza dilazione, il pagamento della somma Controparte_1
di € 21.139,39 oltre interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti contestavano la legittimazione del creditore cessionario e nel merito il quantum ingiunto con il decreto opposto.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 14.02.2022 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalla parte opposta.
Con ordinanza del 03.11.2023 ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del
18.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma pagina 2 di 4 procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dagli opponenti.
La opposta ha depositato sia il contratto di cessione che la lista dei crediti ceduti da cui si evince che il credito vantato nei confronti degli opponenti è ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
La società opposta ha pure depositato il contratto di finanziamento che riporta esattamente tutte le condizioni economiche sottoscritte dalla parte debitrice.
Gli opponenti non hanno contestato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, di aver ricevuto le somme finanziate e di non aver adempiuto al pagamento delle rate stabilite.
Le contestazioni di parte opponente sulla quantificazione del credito sono rimaste sfornite di prova a fronte di una idonea attestazione del credito di parte opposta.
Risulta infondata anche l'eccezione di parte opponente sulla prescrizione del credito, poiché il termine decennale inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata di finanziamento.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 confronti di e per essa quale mandataria, , ogni diversa Controparte_1 Controparte_2
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2328/2021
emesso dal Tribunale di Bari in data 28.05.2021;
2) Condanna gli opponenti, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 4.237,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 28.02.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4