Articolo 2 della Legge 30 novembre 1950, n. 995
Articolo 1
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6 gennaio 1951
Art. 2. Art 2.

All'onere relativo si fara' fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 gennaio 1951