Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/05/2025, n. 10212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10212 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 10212/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2978 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ricorso ex art. 117 d. lgs. n. 104/2010 avverso il silenzio- inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione del primo ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, a seguito di nulla osta N. P-RM/L/Q/2023/-OMISSIS- del 01.05.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che l’amministrazione intimata ha adottato in data 7.2.2025 il decreto di rigetto della richiesta di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato presentata in data 27.03.2023 dal sig. -OMISSIS- a favore del ricorrente;
ritenuto che il ricorrente si riporta alla memoria integrativa depositata il 09.05.2025, chiedendo che venga dichiarata la cessata materia del contendere;
visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
ritenuto che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere;
ritenuto che le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00
(mille), oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, nonché rifusione del contributo unificato, da distrare in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO