Articolo 2 della Legge 13 marzo 1980, n. 74
Articolo 1Articolo 3
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5 aprile 1980
Art. 2.
Il Ministro provvede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia dell'elenco delle sedi notarili per le quali, ai sensi del primo comma dell'articolo 1, non sia intervenuto provvedimento di trasferimento gia eseguito.
Entrata in vigore il 5 aprile 1980