Art. 2.
Il Ministro provvede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia dell'elenco delle sedi notarili per le quali, ai sensi del primo comma dell'articolo 1, non sia intervenuto provvedimento di trasferimento gia eseguito.
Il Ministro provvede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia dell'elenco delle sedi notarili per le quali, ai sensi del primo comma dell'articolo 1, non sia intervenuto provvedimento di trasferimento gia eseguito.