Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1875/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PR), il 10/10/1959, residente in [...]2/D 16121
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DASSO CLAUDIA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 04/02/1954, residente in [...]4/3 16122 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
CIURLO IDA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PARMA il 24/04/1993 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1216/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PARMA il 24/04/1993 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 一 “A sistemazione dei reciproci rapporti economico patrimoniali derivanti dal matrimonio le parti hanno previsto e concordato che entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione della sentenza di divorzio:
1) La Dott.ssa corrisponderà a titolo di una tantum l'importo Pt_1
concordato di Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemila euro) a favore del
Dott. che accetta. Il predetto importo sarà bonificato dalla Dott.ssa Pt_2
nel termine sopra indicato al Dott. alle coordinate Pt_1 Pt_2
bancarie già note;
2) la Dott.ssa si obbliga ad assegnare e trasferire al Dott. , Pt_1 Pt_2
che accetta, la propria quota pari al 50 % dei seguenti immobili ed accessori, pertinenze:
a) appartamento sito nel Comune di Ponte di Legno (Brescia) Località
Zoanno, sito nel complesso condominiale in Via G. Torri senza numero civico, composto da due fabbricati oltre ad aree scoperte denominato
” (rispettivamente anche detti condominio B e Controparte_1
condominio D) e precisamente: appartamento con il numero interno D11, composto di un vano utile ed accessori al piano primo ed un ulteriore spazio soppalcato al secondo piano cui si accede con scala interna, il tutto confinante, iniziando da nord est e proseguendo in senso orario: con altro appartamento, con muri perimetrali su distacco con altro appartamento e con vano scale.
b) E' annesso a detto appartamento e, pertanto, compreso nel trasferimento il box distinto con il numero 8 posto al piano interrato confinante iniziando da nord est e proseguendo in senso orario: con altro box con spazio di manovra con altro box e con terrapieno.
Dette unità immobiliare sono iscritte al Catasto Fabbricati del Comune di
Ponte di Legno presso l'agenzia del Territorio di Brescia con le seguenti indicazioni: foglio 36, mappale 492, sub. 67, cat. A/2, classe 3, vani 2,5, rendita catastale Euro 187,22 (appartamento) e mappale 492, sub. 37, cat.
c/6, classe 2, mq 15, rendita catastale Euro 100,71 (box).
3 Salvo migliore descrizione e più precisi confini e dati anche catastali i cui errori omissioni o meno esatte indicazioni non potranno invalidare il presente atto.
Detto immobile è stato acquistato dalle parti con atto del Notaio Dott in data 20/10/2005 numero 47169 del Repertorio Persona_1 notarile, n.10392 progressivo dell'atto n. 8316 serie IT registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova il 9.11.2005 al quale atto si fa integrale riferimento.
3) il Dott. si obbliga ad assegnare ed a trasferire alla Dott.ssa Pt_2
che accetta, la propria quota pari al 50 % dei seguenti immobili Pt_1
ed accessori e pertinenze:
a) Immobile sito in Genova, Via del Serretto 2D/8 iscritto al NCEU di
Genova alla partita alla sez. GEB, foglio 54, particella 636, sub. P.IVA_1
27, zona cens. 1, cat. A/2, classe 5, consistenza vani 6, rendita catastale
Euro 1.518,38. Con la precisazione che tale appartamento è stato oggetto della denuncia di variazione presentata al suddetto NCE in data
09/12/1999 ed ivi protocollata al n. Z01998/99 e che antecedentemente tale variazione era individuato con il sub alterno 8 di detto mappale 636.
U
In particolare il predetto appartamento posto al II piano è composto di 3 vani utili ed accessori, confinante iniziando da nord e proseguendo in senso orario: con i muri perimetrali su giardino annesso all'appartamento interno 2, con appartamento interno 7 , con vano scala, con appartamento interno 9 e con muri perimetrali si distacco verso Via di Serretto;
b) è annesso al predetto appartamento il locale box avente accesso dal civico 18 rosso di Via di Serretto, posto al piano seminterrato, distinto con il numero 8, confinante da nord in senso orario: con intercapedine, con box numero 12, con corsia di accesso e manovra e con box numero 2.
Per quanto riguarda il locale box, risulta iscritto con le seguenti indicazioni: Sez.
Urbana Geb, foglio 54, particella 636, sub. 20, zc. 1, cat C/6, classe 6, consistenza mq 12, rendita catastale Euro 96,76 .
Salvo migliore descrizione più precisi confini e dati anche catastali i cui errori omissioni o meno esatte indicazioni non potranno invalidare il presente atto.
4 Detto immobile con annesso locale box sono stati acquistati dalle parti con atto
Notaio Dott. in data 12/01/2000 Repertorio n.25069 numero Persona_1
4080 progressivo dell'atto, registrato al n. 998 serie in data 31/01/2000, al quale atto si fa atto si fa integrale riferimento.
b) locale box sito nel comune di Genova, Via di Serretto civico n. 2 D e precisamente: box avente accesso dal civico 18 rosso di Via di Serretto, post al piano seminterrato, distinto con il numero 9, confinante con intercapedine, box numero 2 area di accesso ai box, box numero 4, salvo latri. Il predetto box è censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova, Sezione Urbana GEB, foglio 54, particella 636, sub. 12, Via di Serretto 18R, piano 1SS interno 9 zc. 1, cat. C/6, classe 6, mq 25, rendita catastale Euro 180,76.
Salvo migliore descrizione più precisi confini e dati anche catastali i cui errori omissioni o meno esatte indicazioni non potranno invalidare il presente atto.
Detto immobile è stato acquistato dalle parti con atto Notaio Dott Persona_2
in data 03/03/2010 Repertorio n. 39658 Raccolta n.3098., registrato a Agenzia delle Entrate Ufficio Genova 3 il 12/03/2010 n. 1962 Serie 1T al quale atto si fa integrale riferimento.
4) Le parti concordano che i trasferimenti immobiliari di cui ai precedenti punti in attuazione ed esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo di divorzio, dovranno avvenire, contestualmente, entro e non oltre 30 (TRENTA) giorni dal deposito della sentenza di divorzio che recepirà il presente accordo.
Entrambe le parti, quindi, si obbligano a recarsi presso il Notaio che sarà indicato dalla dott.ssa per le necessarie formalità, i cui Parte_1
compensi relativi al professionista e di cui agli atti di trasferimento quote immobiliari oggetto del presente accordo, saranno, come da intese, suddivise al
50 % fra le parti.
5) Anche le eventuali ulteriori spese quali imposte e/o trascrizioni e/o spese per registrazioni che si renderanno necessarie, e/o qualsivoglia altra spesa, nessuna esclusa, relative e/o derivanti e/o conseguenti ai trasferimenti delle quote immobiliari di cui ai precedenti punti e/o alla corresponsione dell'importo una tantum corrisposto dalla Dott.ssa a favore del Dott. , resteranno in Pt_1 Pt_2
ogni caso a carico di entrambe le parti al 50 %. Resteranno, invece, esclusivamente a carico del proprietario dell'immobile divenuto di proprietà
5 piena in conseguenza dei trasferimenti di quote immobiliari di cui sopra, ed ognuno per gli immobili di esclusiva proprietà, con decorrenza già dal mese di gennaio 2025 (compreso) i relativi mutui, ratei ed interessi, ad oggi ancora esistenti e/o qualsivoglia altra spesa (amministrazione ordinaria e straordinaria degli stessi – e/o imposte di qualsivoglia genere e natura ecc) relativa agli immobili stessi. Resta ovviamente inteso che qualora una delle parti e/o entrambe non assolvano agli obblighi di pagamento relativi ai mutui e/o alle spese di qualsivoglia genere relative agli immobili trasferiti, ogni parte avrà il diritto di procedere nei confronti della parte inadempiente per il recupero degli importi/spese non pagati, fatto salvo anche il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
6) Le pattuizioni di cui al presente accordo costituiscono unitaria ed inscindibile attuazione del progetto di sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi.
Le parti dichiarano che il presente accordo patrimoniale complessivo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e richiedono sin d'ora l'applicazione, in loro proprio favore ed in relazione ai presenti accordi ed a ogni successivo atto che dovesse rendersi necessario per l'esecuzione, anche parziale, degli impegni assunti nel presente accordo di divorzio, dei benefici/agevolazioni fiscali e non di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74), alla Circolare del
Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1993, Numero 83, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Presidente est.
6 Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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