Articolo 10 della Legge 8 luglio 1904, n. 381
Articolo 9Articolo 11
Versione
9 agosto 1904
Art. 10.

Per le contravvenzioni alle norme contenute nella presente legge si procedera' nei modi e forme stabiliti agli articoli 378 e 379 della legge sui lavori pubblici.

I contravventori saranno puniti con pene di polizia e con ammende estensibili fino a L. 1000, salvo quanto sia in piu' stabilito dalle leggi generali e speciali.

Entrata in vigore il 9 agosto 1904