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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri -Presidente
Dott. Marco Rossi -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 602/2024 R.G. promossa da:
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA RT
CAVOUR, N. 64, 15121, SS (AL)rappresentata e difesa dall'Avv.
TORRA GIANCARLO
appellante
1 nei confronti di:
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA XX Parte_2
SETTEMBRE, 14/31, GENOVA (GE) rappresentato e difeso dagli Avv.ti
PIZZORNI PIER GIORGIO e GIANNINI MARCO
appellato nonché nei confronti di:
lettivamente domiciliato presso il difensore Controparte_1
in VIA G. TORTI, 38/2 B 16143 GENOVA (GE) rappresentato e difeso dall'Avv.
GIORGINI FRANCESCO appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : RT
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Genova n. 1374/2024, pubblicata in data 03.05.2024, notificata in pari data, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva:
- accertare e dichiarare la colpa grave dell'Avv. nell'espletamento del Parte_2
mandato professionale ricevuto dalla IG.ra , inerente al ricorso RT
nanti la Corte di Cassazione avverso il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione penale presso il Tribunale di Genova, in persona del Dott. Dagnino, del 12.12.2017, ricorso dichiarato inammissibile dalla S.C. perché proposto da difensore non munito di procura speciale;
- conseguentemente, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento del danno subìto dalla IG.ra Parte_2 RT
a causa dell'errore professionale dall'odierno convenuto commesso, pari
[...]
alla differenza tra la somma originariamente oggetto di sequestro (€ 285.426,00) e
2 l'importo di € 509.034,28 devoluto al Fondo Unico di Giustizia in sede di vendita a terzi avvenuta in data 26.10.2018 dell'immobile di proprietà dell'attrice sito in Pieve
Ligure (GE) Via Colle Fiorito 34, e così € 223.608,28 oltre interessi e rivalutazione dal
26.10.2018 al dì dell'effettivo soddisfo, ovvero l'importo maggiore o minore che risulterà provato in corso di causa od, in subordine, anche in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione;
- dichiarare tenuto l'Avv. a tenere indenne la IG.ra da Parte_2 RT
ogni e qualsiasi esborso la stessa dovesse sopportare in forza della condanna alla corresponsione di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, disposta nel provvedimento della Corte di Cassazione del 20.04.2018”;
Per l'appellata Controparte_1
“a) Respinga tutti i motivi di appello, di conseguenza confermi l'impugnata sen-tenza in ogni sua parte, condannando parte appellante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado in favore di CP_1
b) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'appellante, accolga la richiesta di manleva eventualmente riformulata in questo grado dall'Avv. nei confronti di nei limiti ed alle Pt_2 CP_1
condizioni di cui alla polizza prodotta, in special modo con applicazione della franchigia di € 500,00 per sinistro di cui all'art.
3.10 delle CGA, vinte o compensate le spese di giudizio.
c) Respinga per il resto ogni ulteriore domanda eventualmente formulata nei confronti di;
CP_1
Per l'appellato : Parte_2
“In via principale, respingere le istanze e domande tutte proposte con il gravame avversario, confermando integralmente la sentenza ex adverso appellata;
in via gradata: rigettare comunque le domande tutte proposte da RT
, dalle stesse assolvendo l'esponente, in quanto nulle e/o inammissibili
[...]
3 e/o improponibili e/o prescritte e/o decadute e/o infondate, in fatto ed in diritto, e/o comunque non provate;
in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un qual-che fondamento a dette domande, dichiarare tenuta e conseguentemente con-dannare - in virtù della relativa polizza assicurativa - la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare l'esponente dalle domande avversarie, nonché dichiarare tenuta e condannare la medesima Compagnia di assicurazione a manlevare l'esponente ogni e qualsiasi onere, spesa e/o danno che lo stesso dovesse patire per effetto delle avverse domande, con rivalutazione e interessi, nella misura meglio vista dall'Ecc.ma Corte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari entrambi i gradi di giudizio”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “La sig.ra ha introdotto il presente RT
procedimento al fine di sentir accertare la responsabilità professionale dell'avv.
Dal ricorso introduttivo si apprende che: ella era originariamente titolare Pt_2
– unitamente all'ex coniuge - della quota pari al 50% dell'immobile Persona_1
sito in Pieve Ligure (GE), Viale Colle Fiorito 34, adibito a casa familiare;
in sede di separazione, era divenuta titolare dell'intera proprietà del citato immobile, come da verbale di conciliazione omologato dal Tribunale di Genova in data 20.03.2012 e registrato in data 03.10.2013; nei confronti del sig. , prima dell'intervenuta Per_1
separazione, era stato emesso un decreto di sequestro preventivo dal GIP del Tribunale di Genova, su richiesta del PM, in data 22.12.2011, nell'ambito del procedimento penale a suo esclusivo carico per la violazione dell'art. 10 ter D.Lgs 74/2000 giacchè la Società Cultimo srl, di cui il era amministratore (e poi dichiarata fallita il Per_1
13.10.2011), aveva omesso di versare nel termine di legge l'iva dovuta per l'anno 2008;
il decreto di sequestro preventivo era emesso per l'importo di euro 509.371,00 pari all'imposta evasa dal il decreto veniva trascritto dalla Guardia di Finanza in Per_1
4 pari data (22.12.2011) per l'importo di euro 285.426,00, utile al raggiungimento della concorrenza prevista da decreto euro 509.371,00, sull'immobile sito in Pieve Ligure
(GE), Viale Colle Fiorito 34, pari al 50% della quota di proprietà del sig. ; Per_1
seguiva sentenza di condanna (sentenza n. 3335/2014 pronunciata il 12.06.2014 e passata in giudicato) con la quale veniva disposta la confisca per equivalente delle somme in sequestro (euro 285.426,00) e degli ulteriori beni di cui il era titolare Per_1
fino all'importo di euro 509.371,00, corrispondente al debito esattoriale accertato;
il provvedimento di confisca veniva quindi trascritto sull'immobile (nelle more divenuto di proprietà esclusiva della ) per l'importo di euro 509.371,00; la RT
, una divenuta titolare esclusiva del bene, aveva deciso di alienarlo. Tuttavia RT
l'Agenzia delle Entrate, per consentire la liberazione del bene, aveva chiesto il pagamento dell'intero importo di euro 509.371,00; la sig.ra aveva quindi RT
deciso di promuovere incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cpp, dando mandato all'avv. Alberto Vanni al quale si era aggiunto l'avv. come legale di fiducia, Pt_2
in data 22.11.2017: la tesi sostenuta dalla era che l'Agenzia delle Entrate RT
potesse, invero, pretendere solo il pagamento della somma di euro 285.426,00 risultante dalla trascrizione del sequestro (avvenuta in epoca anteriore alla trascrizione del verbale di conciliazione in sede di separazione), in quanto il provvedimento definitivo di confisca era stato trascritto in epoca successiva, e non le era quindi opponibile per l'ulteriore somma. Con l'incidente di esecuzione si chiedeva, in sostanza, che l'iscrizione a ruolo del debito esattoriale accertato a carico del condannato venisse distinta in due separate iscrizioni a ruolo, di cui una (per l'ammontare di € 285.426,00) associata all'importo oggetto di confisca (€ 509.371,00),
l'altra (per il restante importo di € 223.945,00) associata al residuo del carico esattoriale in capo al solo sig. , che ne avrebbe dovuto così rispondere in via Per_1
esclusiva (senza, dunque, conseguenze pregiudizievoli ulteriori per la sig.ra
); tale tesi era tuttavia respinta dal giudice dell'esecuzione: il magistrato RT
rilevava che la Guardia di Finanza aveva trascritto il provvedimento di sequestro per l'importo di euro 285.426,00 (probabilmente basandosi su valori catastali) non per
5 “limitare” – sul bene - l'importo delle somme sequestrate (non avendo potere per agire in tal senso) ma solo perché avevano ritenuto che, entro tali limiti di valore, l'immobile concorresse all'importo previsto dal decreto (euro 509.371,00). Quindi, quanto confiscato dalla Guardia di Finanza dopo la sentenza – per l'intero valore del debito esattoriale – era semplicemente il frutto di una più corretta stima secondo i valori
O.M.I., ferma ai fini dell'opponibilità alla , la trascrizione del 22.12.2011; RT
a quel punto la sig.ra aveva dato successivo mandato all'avv. RT Pt_2
di promuovere ricorso per Cassazione avverso il citato provvedimento, affidato ad unico motivo (nullità dell'ordinanza per violazione dei principi che presiedono alla trascrizione dei provvedimenti giudiziali) che non era stato neppure esaminato nel merito perché ritenuto dalla Suprema Corte inammissibile, in quanto proposto da legale privo di procura speciale. Sulla scorta di tali premesse, ritenendo che l'avv. Pt_2
pur abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori, avesse omesso di allegare al ricorso la procura speciale all'uopo richiesta dal combinato disposto degli artt. 666 comma VI, 571 e 122 c.p.p., parte attrice ne ha sostenuto la responsabilità per essere incorso, con colpa, nell'ineludibile censura della Suprema Corte di Cassazione che aveva altresì, “in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000)” condannato il ricorrente al versamento di una somma in favore della pari ad Controparte_2
euro 3000,00. Parte attrice ha altresì allegato che l'avv. avesse violato l'art. Pt_2
27 del vigente Codice Deontologico Forense in quanto – sottraendosi alla legittime richieste della cliente – aveva omesso di informare la parte assistita degli sviluppi dell'iter processuale, appresi solo in via indiretta;
nonché l'art. 27, comma 6 Cod.
Deont. perché non erano stati illustrati dal legale gli aspetti del mancato risultato e soprattutto perché era stata omessa la restituzione degli atti del procedimento.
Il ricorso, senza il grave errore commesso, aveva, secondo parte attrice, buone probabilità di accoglimento: l'importo effettivamente confiscato, inerente alla quota di riferimento (50%) riportabile al IG. , ammontava infatti, solo per effetto della Per_1
6 seconda trascrizione, ad una somma enormemente superiore (€ 509.034,28) rispetto a quella oggetto di precedente trascrizione, effettuata invece all'esito del sequestro preventivo in fase di indagini preliminari (€ 285.426,00). La seconda trascrizione, intervenuta in data 25.10.2017, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, era stata infatti attuata applicando parametri di valutazione immobiliare O.M.I., affatto differenti rispetto a quelli catastali utilizzati in sede di trascrizione del sequestro. Il provvedimento trascritto in data 25.10.2017 (e pedissequa differente quantificazione valoriale) non poteva quindi essere opposto al terzo incolpevole (IG.ra ) RT
che aveva acquisito in data ad esso precedente (03.10.2013) la piena proprietà dell'immobile. Secondo la tesi attorea, alla IG.ra , giusto il disposto RT
dell'art. 2644 c.c., poteva venir opposta solamente la somma (€ 285.426,00) portata in sede di trascrizione effettuata prima del passaggio di proprietà della quota del IG.
in suo favore (03.10.2013), certamente non ulteriori trascrizioni ad esso Per_1
sopravvenute. Ciò in forza del principio secondo cui gli atti soggetti a (o suscettibili di) trascrizione non possono avere effetto riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquisito diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto in data anteriore a quella degli atti medesimi. Il danno veniva quindi così quantificato:
esborso - ammontante ad € 223.608,28 - pari alla differenza tra la somma originariamente oggetto di sequestro (per € 285.426,00) ut supra meglio ricordato e l'importo di € 509.034,28 destinato, in sede di vendita a terzi avvenuta in data
26.10.2018 (a rogito di Genova, Rep. 8072 – Racc. 5094: doc. 14) Parte_3
dell'immobile de quo (nel frattempo divenuto di piena proprietà della IG.ra
, come visto), al Fondo Unico di Giustizia vincolato al procedimento penale RT
R.G.N.R. 14721/2011 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova;
esborso pari alla condanna pecuniaria inflittale dalla Corte di Cassazione in misura di
€ 3.000,00 (ove dovuti poiché, allo stato, non ancora richiesti dall'Ufficio né pagati dall'attrice), da destinarsi alla c.d. (per conclamata Controparte_2
responsabilità presupposta alla dichiarazione di inammissibilità)”.
7 Parte convenuta avv. si è difeso nel merito, sulla scorta delle specifiche Pt_2
argomentazioni contenute in comparsa, cui si rimanda integralmente. La terza chiamata ha fatto proprie le ragioni del proprio assicurato chiedendo, in Controparte_1
caso di eventuale soccombenza, l'applicazione delle condizioni di polizza, in special modo l'applicazione della franchigia di € 500,00 per sinistro di cui all'art.
3.10 delle
CGA.”.
Con sentenza definitiva n. 1374 del 03/05/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “rigetta la domanda proposta da parte attrice;
condanna la parte attrice a rimborsare alle controparti le spese di lite, che si liquidano in: euro 11.268,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa in favore dell'avv. euro 7.052,00 oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa in Pt_2
favore di .”. Controparte_1
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte RT
, con atto notificato in data 03.06.2024.
[...]
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Parte_2
dell'appello.
Con comparsa si costituiva altresì la quale Controparte_1
istava anch'essa per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 26.11.2024 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza e, visto l'art. 351 c.p.c., rinviava all'udienza del 21/05/2025 per precisazione delle conclusioni, e discussione orale della causa, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) SUI MOTIVI DI APPELLO: 8 Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
PRIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 666, 571 e 122 c.p.p. Difetto di motivazione.
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia respinto la domanda volta a far accertare la responsabilità professionale dell'avv. in relazione alla Pt_2
declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto dal difensore non munito di procura speciale.
Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe correttamente apprezzato le risultanze processuali ed in particolare: i) la giurisprudenza più recente che ha ritenuto la necessità per il terzo estraneo di munirsi di procura speciale per ogni grado di giudizio nei procedimenti di esecuzione;
ii) la mancata valorizzazione della sentenza della
Suprema Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso;
iii) l'enfatizzazione della giurisprudenza più risalente favorevole a parte appellata;
iv) l'omessa valutazione della procura conferita al difensore per il solo incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Genova;
v) l'applicabilità al caso di specie (pur nel silenzio normativo) dell'art.100
c.p.p. a mente del quale la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale.
In conclusione “il legale si sarebbe dovuto, quantomeno, rappresentare il rischio concreto di un'inammissibilità del ricorso, qualora, come accaduto, avesse proceduto in assenza di procura speciale” (atto d'appello, pagg. 9 ed s.).
Il motivo a parere della Corte non è accoglibile.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, il difensore (che nel momento della presentazione del ricorso per cassazione, era munito mandato difensivo conferito in data 22 novembre 2017 in relazione all'incidente di esecuzione proposto dinnanzi al giudice dell'esecuzione di Genova) aveva operato in modo diligente conformandosi all'indirizzo giurisprudenziale che riteneva che “In tema di procedimento di
9 esecuzione, il difensore dell'interessato è legittimato, "iure proprio", a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio, senza necessità che, a tal fine, sia munito di procura speciale, in quanto, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., rientrante tra i soggetti, cui è notificata detta ordinanza, che possono proporre ricorso per cassazione”. (Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv.
276353 - 01).
La Suprema Corte, nella pronuncia citata, esclude espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 100 c.p.p. ai procedimenti di esecuzione. Precisa, infatti la
Corte in motivazione che “quanto al difetto di legittimazione all'impugnazione da parte del difensore per mancanza di apposita procura speciale, va innanzitutto segnalato come non sia applicabile al procedimento di esecuzione il principio, affermato in materia di procedimento di misure di prevenzione e di impugnazione delle ordinanze emesse in sede di riesame dei provvedimenti cautelari reali, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, art. 100, cod. proc. pen. (ex multis, in tema di riesame reale,
Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505; ex multis, in tema di Tes_1
misure di prevenzione, Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894; Sez. 5,
n. 12220 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259861)”. Pt_4
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto che nel comportamento del difensore non si rinvenissero profili di responsabilità professionale.
SECONDO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 321 c.p.p., 2643 c.c. e 104, comma I, lett. b) disp. att. c.p.p..
Difetto di motivazione.
Parte appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto non fondata la domanda dell'attrice in relazione alla probabilità di accoglimento del ricorso, errando nella propria valutazione prognostica.
10 In particolare, il giudice avrebbe omesso di motivare in ordine alla prospettata applicabilità al caso di specie dei “pacifici principi in tema di trascrizione, così come confluiti negli artt. 2645 c.c. e 104 disp. att. c.p.p. (…) Dalla analisi dell'art. 104 disp. att. c.p.p. (così come modificato dalla Legge 15.07.2009 n. 94), in particolare, discende che l'intento del Legislatore è stato quello di sottoporre (anche) il sequestro penale ex art. 321 c.p.p. al regime civilistico della trascrizione, facendolo rientrare di conseguenza nell'ambito delle regole che ne disciplinano l'istituto. L'obiettivo è stato quello di fornire una più ampia tutela a tutti i soggetti ingiustamente penalizzati dall'acquisizione di un bene sottoposto a misura cautelare reale e/o espropriativa penale, un tempo impossibilitati a poterne verificare la libertà da oneri e/o vincoli. Ogni potenziale conflitto tra l'esigenza di natura pubblicistica (tutelata dalle misure cautelari reali in ambito penale) e quella privatistica dei terzi aventi causa per il bene sottoposto a sequestro/confisca, va quindi risolto sulla base dell'ordine temporale delle formalità pubblicitarie, pena la sottoposizione di qualsiasi interessato estraneo al procedimento penale, al mero arbitrio. Alla IG.ra , in base ai surricordati RT
principi, poteva venir nella specie opposta solamente ed esclusivamente la trascrizione del sequestro cautelare penale (e la pedissequa, esplicita previsione di valore per €
285.426,00) e non quella, successiva (quanto legislativamente neppure necessaria: infatti il Legislatore non ha, a differenza di quanto esperito con il sequestro, inteso regolare la pubblicità immobiliare della confisca), inerente alla sopravvenuta confisca in sede di condanna penale (recante una previsione di valore portata ad € 509.034,28)”.
(atto d'appello, pagg. 12 ed s.).
Ad avviso della Corte il motivo non è fondato.
Emerge dagli stessi documenti allegati da parte appellante che: i) l'appellante ha acquisito (mediante verbale di separazione e successivamente di conciliazione) la proprietà di un bene interamente di proprietà del coniuge (circostanza peraltro omessa nell'istanza presentata in sede esecutiva e nell'atto introduttivo di primo grado nella quale la ricorrente deduce che “l'Avv. era stato incaricato dalla IG.ra Parte_2
11 (all. 1 ricorso) di curarne gli interessi, affiancandosi ad altro difensore (Avv. RT
Alberto Vanni), in sede di incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. da quest'ultimo promosso medio tempore avanti al Tribunale penale di Genova, in relazione all'opponibilità alla stessa IG.ra della (sopravvenuta) trascrizione della RT
sentenza contenente la misura della confisca per equivalente, su di un immobile di cui l'odierna attrice era in origine proprietaria del 50% con l'ex marito IG. Per_1
e di cui, in virtù di intervenuta conciliazione con quest'ultimo, era poi divenuta
[...]
piena proprietaria con l'acquisizione della restante metà”) (vd. doc. 16 verbale separazione giudiziale):
Doc. 19 primo grado attrice atto di compravendita a terzi:
12 ii) l'immobile è stato trasferito in epoca successiva al fallimento della società di cui l'ex coniuge era amministratore:
iii) il bene è pervenuto integralmente nel patrimonio dell'appellante successivamente alla trascrizione del provvedimento cautelare volto alla confisca per equivalente fino alla concorrenza di euro 509.371,00 (cfr. doc. 3 attrice e convenuto ispezione ipotecaria):
13 iv) che detta trascrizione, a differenza di quanto allegato dall'attrice col ricorso introduttivo (“(3) copia ispezione ipotecaria 18.09.2017 inerente all'immobile sito in
Pieve Ligure (GE), Viale Colle Fiorito civ. 34, da cui risulta la nota di trascrizione relativa al sequestro preventivo della quota di proprietà del 50%dell'immobile, allora in capo al IG. ”), era relativa al sequestro volto alla confisca per Persona_1
equivalente sull'intera proprietà del bene (quota 1/1) fino alla concorrenza della somma indicata nel provvedimento ovvero euro 509.371,00, conformemente a quanto prescritto dall'art. 12 bis, co. 1 del D.l.vo 74/2000 a mente del quale “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.
14 Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure “Il rigetto dell'istanza è passata attraverso la indiscutibile considerazione che la trascrizione del sequestro preventivo avvenuta in data 14.05.2013 (“in esecuzione del decreto di sequestro preventivo nr.
10734 emesso in data 22/12/2011 dal GIP Dr.ssa M. F. Borzone presso il Tribunale di
Genova, con la relativa delega alle indagini emessa in data 23/12/2011 dal Sost. Proc.
Dr. Massimo Terrile nell'ambito del P.P. 14721/11, per il I Gruppo G. di F. di Genova.
Si sottopongono a sequestro preventivo i prefati immobili per un valore pari ad euro
285.426,00, importo utile al raggiungimento della concorrenza prevista da decreto euro 509.371,00”) riportava un dato “valoriale” che aveva il solo e limitato scopo di attestare che i beni sottoposti a sequestro non superavano il debito esattoriale.
Null'altro. Ciò in applicazione di quanto espressamente previsto, in allora, dall'art. 1, comma 143 della legge n. 244/2007 (oggi art. 12 bis d.l.gs n. 74/2000) applicabile alla confisca e al sequestro ai fini della confisca.”
Come insegnato dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ai fini di determinare la valutazione di mercato dei beni da sottoporre a vincolo, che deve essere proporzionata al prezzo o al profitto del reato, può ricorrersi al valore di acquisto degli stessi ove adeguato e non sproporzionato rispetto a quello reale, mentre tale valore è del tutto neutro quando è radicalmente differente. (Cass. Sez. 3, n. 41051 del 17/01/2018, P., Rv. 274113 - 01)
Precisa la Corte in motivazione che “E' evidente che la valutazione del valore degli immobili sequestrati deve avvenire in relazione al reale prezzo di mercato, al momento del sequestro. Si tratta di una necessità di valutazione, del valore dei beni da sottoporre a vincolo, che deve essere (e non può non essere) adeguata e proporzionata al prezzo o al profitto del reato. Una sproporzione evidente renderebbe illegittimo, in assoluto, il provvedimento. sequestro. Limiterebbe la proprietà in maniera sproporzionata a sua funzione di cautela finalizzata alla confisca” (Cass.cit.).
Nel caso che ci occupa il valore del bene, così come indicato dalla GdF, non era aderente al valore di mercato del bene come risulta per tabulas dalla successiva
15 compravendita dello stesso al prezzo di euro 1.100.000 (doc. 19 già citato), ciò a prescindere dalla successiva indicazione di valore come specificato nella nota GdF del
26.10.2017 che parametra correttamente il valore commerciale dei beni in sequestro ai valori OMI (doc. 4 appellato):
La trascrizione del sequestro, fino alla concorrenza dell'importo indicato, è pertanto opponibile al terzo (come l'odierna appellante) che ha acquisito scientemente la proprietà di un bene gravato da una misura cautelare reale.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto che nella specie il ricorso
(a prescindere dalla dichiarazione di inammissibilità dello stesso) non avesse alcuna probabilità di essere accolto.
16 Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte , infatti, “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. (Cass. Sez. 3, 09/06/2004, n. 10966, Rv. 573480 - 01).
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
2) SULLE SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte le spese del presente grado di giudizio, liquidate RT
come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti e Parte_2
ritenendo, quanto alla misura della Controparte_1
liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore personalizzato: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 1.680,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 1.701,00
17 e quindi complessivamente € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da confermando RT
integralmente la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere le spese del presente grado RT
di giudizio liquidate in € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore di ciascuna delle parti e Parte_2
Controparte_1
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 21/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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