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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4964 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
( ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Michele CAROTTA
contro
( ) nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella AMALTEI ZOTTI e Francesca
BARGELLONI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)le figlie minori e Persona_1 Persona_2
restano affidate ai Servizi Sociali competenti per territorio e collocate con la madre nella struttura individuata dai Servizi affidatari, con facoltà del padre di vederle in modalità protetta tramite i Servizi medesimi, salvo diverse determinazioni del Tribunale
per i Minorenni di Venezia nell'ambito del procedimento n. 1585/2024 RG;
c)il padre contribuirà al mantenimento delle figlie con la somma CP_1
di euro 400 (euro 200 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 20 di ogni Parte_1
mese;
d)le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate da protocollo del
Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
e)l'assegno unico e la pensione / indennità relativa alla figlia saranno Per_2
percepiti interamente dalla madre;
f)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 18.11.2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in Monza il 7.3.2020, che CP_1
2 dall'unione erano nate due figlie entrambe ancora minorenni, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa depositata in data 7.2.2025 si costituiva in giudizio CP_1
, aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex
[...]
adverso indicate.
All'udienza del 23.5.2025, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine al regime di affidamento / collocamento / visite relativo alle due figlie minori che è in linea con i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di Venezia nell'ambito del procedimento n. 1585/2024 RG.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze delle minori.
3 Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Monza il 7.3.2020 con atto trascritto al n. CP_1
24, parte I, anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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