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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 3442/2023 R.G., promossa da
(c.f. ) Con il patrocinio e la difesa dell'avv. _1 C.F._1
Federico Comba
ATTORE
contro
(c.f. ) e per essa CP P.IVA_1 Controparte_2
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Davide Sarina
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
conclusioni delle parti
per parte attrice
“IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto su mutuo,
ricorrendo validi motivi sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora.
NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare il difetto in capo ad della CP titolarità dello specifico credito azionato con l'atto di precetto su mutuo (e successivo atto di erogazione); 2) e/o accertare e dichiarare la nullità per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 7 TUB del tasso di interesse relativo al contratto di mutuo (e successivo atto di erogazione) azionato con l'atto di precetto, con conseguente ricalcolo del rapporto contrattuale mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB;
3) conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto su mutuo (e successivo atto di erogazione) e dichiarare che CP
non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti di per
[...] _1
l'importo ivi indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, in via preliminare:
rigettare la richiesta di sospensione cautelare. Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto ricorso in opposizione al precetto notificato da _1
, e per essa dal procuratore , fondato su un contratto di CP Controparte_2
mutuo stipulato tra l'opponente e ES San Paolo in data 27.6.2006, del quale CP
si è resa cessionaria per effetto di una cessione di crediti pro-soluto in blocco.
[...]
L'opponente contesta, in primo luogo, la titolarità del credito in capo all'opposta che,
producendo soltanto l'avviso relativo alla cessione in blocco pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ma mai il contratto di cessione, non avrebbe provato la cessione stessa. In
ogni caso, anche se si ritenesse l'avviso di per sé idoneo a provare la cessione,
l'oggetto di questa sarebbe comunque indeterminato, non potendosi ascrivere il credito vantato nei confronti dell'opponente in via certa e univoca a quelli menzionati in Gazzetta Ufficiale.
In secondo luogo, l'opponente chiede l'accertamento della nullità della pattuizione relativa agli interessi, sulla base di due motivi. Anzitutto, la pattuizione sarebbe nulla perché il tasso degli interessi è contrattualmente indicizzato al tasso Euribor:
trattandosi di un contratto stipulato nel 2006, esso ricadrebbe nei contratti a valle di un'intesa anticoncorrenziale, sanzionati con la nullità virtuale per effetto della decisione 4.12.13 della Commissione Europea Antitrust. Inoltre, la pattuizione relativa agli interessi sarebbe nulla perché non pattuita per iscritto, come prescrive l'art. 117
TUB: infatti, il contratto di mutuo sarebbe contraddetto dal relativo atto di erogazione,
che prevedrebbe un diverso tasso di interessi (parametrato su Euribor a 3 mesi anziché
a 6, come previsto nel contratto), così che l'importo dovuto non sarebbe univocamente determinabile.
Per l'effetto della declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi,
l'opponente ne chiede la rideterminazione e l'imputazione della maggior somma corrisposta al capitale, così da considerare appianata la propria posizione debitoria.
Parte opposta contesta tale ricostruzione sotto tutti i profili. In primo luogo, ritiene che l'avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale sia idoneo a provare la stipula del contratto di cessione, così che non dovrebbe essere controversa la titolarità
del credito in capo a . In secondo luogo, ritiene valida la pattuizione relativa CP
agli interessi: anzitutto, non avendo (mutuante originaria) partecipato Parte_2
all'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione Europea Antitrust, non sarebbe possibile qualificare il contratto di mutuo stipulato in termini di contratto “a valle”. Ritiene, poi, che, al fine di ottenere la declaratoria di nullità del contratto, parte opponente avrebbe dovuto dare prova dei pregiudizi sofferti a causa della conclusione dello stesso, in quanto la tutela assicurata all'opponente sarebbe meramente risarcitoria: ciò perché non è provato un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo sottoscritto e l'intesa anticoncorrenziale, così che non potrebbe operare il principio di simmetria patologica.
Per quanto attiene alla censura relativa all'assenza di forma scritta e alla indeterminabilità degli interessi, parte opposta richiama le pattuizioni contrattuali, che rimettono espressamente la precisa determinazione della somma dovuta agli atti di quietanza e di erogazione: come, in effetti, è poi avvenuto, essendosi il tasso di interesse determinato nell'atto di erogazione finale rogato in data 11.12.2006
L'opposizione non è fondata.
Con riferimento alla doglianza relativa alla mancata prova della titolarità del credito in capo a parte opposta, in ragione della mancata produzione del contratto di cessione,
deve osservarsi che è costante, in Cassazione quanto in questo tribunale,
l'orientamento per cui l'onere della prova dell'intervenuta cessione, nel caso di cessione di crediti in blocco, è pienamente assolto mediante la produzione dell'avviso di cessione, non occorrendo anche la produzione del contratto. Va disattesa anche la censura relativa alla indeterminabilità dell'oggetto della cessione di crediti in blocco intervenuta tra ES e . L'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, si CP
riferisce ai crediti derivanti da contratti di mutuo insoluti, stipulati tra il 1950 e il 2022:
il contratto di mutuo stipulato da parte opponente rientra certamente tra questi,
trattandosi di un contratto di mutuo risalente al 2006 e di cui non risulta contestato l'inadempimento (tanto che parte opponente stessa chiede di imputare a capitale una parte della somma già versata a titolo di interessi, in thesi da rideterminare).
Con riferimento, in secondo luogo, alla nullità della pattuizione relativa agli interessi a causa della indicizzazione all'Euribor, si deve anzitutto rilevare la possibilità di predicare una nullità derivata (parziale) dei contratti a valle dell'intesa anticoncorrenziale anche in assenza di un collegamento negoziale: ciò perché, come chiarito dalle Sezioni Unite, la nozione di “intesa” anticoncorrenziale non comprende soltanto atti negoziali, ma piuttosto ogni condotta, anche di natura non negoziale, che abbia effetti distorsivi sul mercato concorrenziale. Pertanto, va disattesa la ricostruzione di parte opposta secondo cui, al fine di ottenere la declaratoria di nullità
del contratto, parte opponente avrebbe dovuto provare i pregiudizi derivanti dal contratto.
La questione è, piuttosto, la ammissibilità della qualificazione del contratto di mutuo di cui in causa in termini di contratto a valle di un'intesa anticoncorrenziale. Si deve rilevare, infatti, che non figura tra gli istituti bancari coinvolti, secondo Parte_2
la decisione della Commissione Europea Antitrust, nell'intesa volta alla manipolazione dei tassi d'interesse dai quali si ricava l'Euribor (e dunque, in definitiva, alla manipolazione dell'Euribor stesso). La mancata partecipazione della banca mutuante all'intesa anticoncorrenziale destituisce il prius logico del collegamento funzionale necessario per la declaratoria di nullità del contratto di mutuo: il solo fatto che il contratto sia stato stipulato nel periodo interessato dall'intesa sanzionata e con indicizzazione al tasso (da altri) manipolato non è, dunque, sufficiente per qualificare un contratto di finanziamento come contratto “a valle” dell'intesa, in assenza di un collegamento funzionale con essa che consenta di imputare al contratto effetti distorsivi del mercato concorrenziale.
Va disattesa, infine, anche la censura relativa alla carenza della forma scritta della clausola, prescritta dall'art. 117 TUB, nonché alla indeterminabilità degli interessi. Si
deve rilevare, infatti, che gli artt.
3.1 e 3.3 del contratto di mutuo rinviano la precisa determinazione degli interessi agli atti di erogazione e quietanza: tali atti, poi intervenuti, sono stati redatti in forma scritta davanti a un Notaio (doc. 4 di parte opponente).
In relazione al problema della determinatezza del tasso, e in particolare della contraddizione tra il contratto di mutuo, che prevede un tasso di interesse parametrato su Euribor 6 mesi (base 360), e l'atto di erogazione, che prevede un tasso parametrato su Euribor 3 mesi (base 360) deve osservarsi quanto segue. Dalla lettura del contratto emerge che la determinazione del tasso di interesse relativo ai periodi di ammortamento e preammortamento era integralmente rimesso agli atti di erogazione e quietanza (art.
3.1 contratto prodotto sub doc. 3 di parte opponente); il tasso parametrato a Euribor 6 mesi, invece, si riferiva alla sola eventualità che la banca concedesse erogazioni rateali della somma mutuata (art. 3.3). Il che non pare essersi verificato: l'atto di erogazione, infatti, è un atto di erogazione “finale” in cui parte opponente dichiara di aver ricevuto tutto il capitale mutuato, senza alcun riferimento a una rateazione. Così che si è applicato l'art.
3.1 del contratto, con determinazione del tasso d'interesse, inteso come patto accessorio, in sede di erogazione e quietanza e con irrilevanza del parametro Euribor 6 mesi.
Va, pertanto, disattesa la domanda di ricalcolo degli interessi dovuti e la conseguente imputazione a capitale della maggior somma pagata.
In ragione della regola della soccombenza, si deve infine condannare il signor Pt_1
al pagamento delle spese di lite a favore di , e per essa a favore del
[...] CP
procuratore , quantificate in euro 5.810,00 secondo i parametri medi Controparte_2
delle tariffe forensi corrispondenti al valore della causa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'opposizione.
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di , _1 CP
e per essa a favore del procuratore , liquidate in euro 5.810,00 oltre a Controparte_2
spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Padova il 9.01.2025
il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni