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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice CI ER, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 7554 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Parte_1
IL Bassu);
PARTE OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.ti Roberto Controparte_1
LC e ER Graviano);
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1706/2022 del 22/04/2022, emesso su istanza di Controparte_1
questo Tribunale ha ingiunto a il pagamento della somma di € 73.157,37, Parte_1
oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo del trasporto di merci.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo e ne ha chiesto la revoca, eccependo la prescrizione del credito ex art. 2951 c.c. e contestando il valore probatorio delle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione. In via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto accertare la responsabilità della parte opposta per i danni patiti dall'opponente in conseguenza dell'incendio verificatosi in data
12/07/2017 presso il deposito della stessa sito nel comune di Sant'Anastasia (CT) Controparte_1
e condannare la stessa al pagamento della somma di € 162.363,40 a titolo di risarcimento dei danni;
in via subordinata, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo n. 1706/2022 RG, ha chiesto accertare e dichiarare tenuta la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di € 89.206,03.
1 costituitisi, ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In merito alla domanda riconvenzionale, ha eccepito la prescrizione del credito risarcitorio ex art. 2951 c.c. e il difetto di legittimazione attiva dell'opponente.
Senza attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16/06/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1) Emerge dalla documentazione in atti, oltre ad essere pacifico tra le parti, che Parte_1
e hanno stipulato un contratto di trasporto di distribuzione merci, con
[...] Controparte_1
decorrenza dal 01/12/2015, avente ad oggetto servizio di distribuzione merci (v. doc. 3 produzione di parte opposta).
Orbene, ha chiesto il pagamento di corrispettivi maturati nei confronti di Controparte_1 [...]
per i servizi prestati in esecuzione del contratto. Parte_1
Quest'ultimo ha eccepito la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, contestando il valore probatorio delle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione.
È noto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass.
15383/2010; Cass 9542/2018: “la fattura, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria”).
Nel caso in esame, deve evidenziarsi che l'opponente si è limitata a contestare il valore probatorio delle fatture ma non ha specificamente contestato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni indicate in ciascuna fattura.
Ebbene, limitandosi a contestare il valore probatorio della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, l'opponente ha operato una contestazione meramente apparente, avendo omesso di prendere puntuale posizione su circostanze che, comunque, erano nella propria sfera di conoscenza.
Giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il negozio giuridico sottostante l'emissione delle fatture e l'esecuzione delle prestazioni deve essere oggetto di contestazione specifica e non può essere considerato equivalente alla contestazione il generico richiamo alle regole dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti, richiamo peraltro inconferente poiché l'onere della prova viene in considerazione solo in presenza di una specifica contestazione.
2 La Suprema Corte di cassazione ha chiarito che contestare sostenendo che la parte avversaria non ha provato i fatti dedotti ed allegati costituisce una contestazione meramente apparente, come tale equivalente alla “non contestazione (Cass. civ. 15 aprile 2009 n. 8933).
L'esecuzione delle prestazioni allegate a fondamento dell'ingiunzione, in quanto non sono oggetto di specifica e tempestiva contestazione, non devono essere provate ex art. 115 c.p.c.
Invero, il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. - in forza del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione… i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” - impone al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considerando la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
2) L'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti ex art. 2951 c.c..
L'eccezione è fondata con riferimento ai crediti portati dalle fatture relative al 2016 e al 2017, non risultando che la creditrice abbia posto in essere tempestivi atti interruttivi della prescrizione.
Dalla documentazione in atti emerge, invero, che ha intimato il pagamento Controparte_1
delle fatture con pec del 12/02/2019, 29/06/2019, 18/11/2019, 08/10/2020, 11/12/2020 e
07/10/2021 (v. doc. 55-60 produzione di parte opposta).
Alla data della notifica della prima intimazione di pagamento (pec del 12/02/2019) era già maturato il termine annuale di prescrizione dei crediti di cui alle fatture n. 356 del 29/02/2016, n.
1313 del 26/05/2016, n. 2062 del 30/07/2016, n. 2148 del 31/08/2017, n. 476 del 29/09/2017 e n. 2986 del 30/11/2017.
Con riferimento ai crediti di cui alle fatture n. 799 del 31/03/2018, n. 1239 del 30/04/2018, n.
1555 del 31/05/2018, n. 1921 del 31/07/2018, n. 636 del 30/03/2019, n. 878 del 30/03/2019, n.
1181 del 30/04/2019, n. 1761 del 29/06/2019, n. 2074 del 31/08/2019, n. 2084 del 31/08/2019,
n. 2108 del 31/08/2019, n. 2109 del 31/08/2019, n. 2313 del 31/08/2019, n. 620/P del
16/09/2019, n. 2603 del 16/10/2019, n. 2624 del 31/10/2019, n. 2709 del 31/10/2019, n. 2710 del 31/10/2019, n. 2711 del 31/10/2019, n. 2712 del 31/10/2019, n. 2945 del 30/11/2019, n.
3023 del 30/11/2019, n. 1135/P del 23/12/2019, n. 317 del 31/01/2020, n. 460 del 29/02/2020 il decorso della prescrizione risulta interrotto dagli atti di messa in mora comunicati con le pec sopra indicate.
3 Infine, con riferimento al credito di cui alla fattura n. 598/P del 04/07/2021, il decorso della prescrizione è stato interrotto con la notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto ingiuntivo, avvenuta in data 22/04/2022.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la deve Parte_1
essere condannata al pagamento in favore di della somma di € 72.624,43, oltre Controparte_1
interessi nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture al saldo.
3) L'opponente ha proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 162.363,40 a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi in data 12/07/2017 presso il deposito della stessa sito nel Controparte_1
comune di Sant'Anastasia (CT).
L'opponente ha eccepito, tra le altre cose, il difetto di legittimazione attiva Parte_1
L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione in atti emerge che il danno di cui la pretende il Parte_1
risarcimento è stato subito dalla Nieddu S.p.A. e dalla Logistica Nieddu S.r.l..
Ebbene ciascuna delle società riconducibili a è un soggetto giuridico Controparte_2
distinto dalle altre, seppur ad esse collegato, e dotato di autonomia patrimoniale. Ne consegue che nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata dall'opponente per i danni subiti dalle altre società.
Pertanto, la domanda va rigettata. Per le stesse ragioni è infondata l'eccezione di compensazione.
4) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e i parametri minimi per la fase istruttoria. Le spese del procedimento monitorio devono essere poste a carico della in ragione della esigua Parte_1 riduzione del credito ingiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'opposizione così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1706/2022 del 22/04/2022; condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 72.624,43, oltre interessi nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
4 condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva, se dovuta come per legge nonché delle spese del procedimento monitorio nella misura già liquidata nel decreto ingiuntivo.
Palermo, 09 ottobre 2025.
Il Giudice
CI ER
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