Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6249/2017r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 6249/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2348/2017, pubblicata in data 12.09.2017
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nando Rendina (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Napoli, Via Santa Lucia n.107
APPELLANTE
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'Avv. PO Leonardo Controparte_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo sito in Striano (NA), Via Palma n 78
APPELLATA
pagina 1 di 8
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 23.03.2013 Controparte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, al fine di Parte_1
ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di Euro 8.913,00, quale saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2007 nell'immobile di sua proprietà, quantificati complessivamente in Euro 14.913,00. Si costituiva il convenuto, il quale nell'opporsi all'avverso dedotto chiedeva il rigetto dell'avanzata domanda.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2348/2017, pubblicata in data
12.09.2017, così provvedeva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
condannato al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 8.913,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora (15.1.2013) fino al soddisfo;
2. condanna Parte_1
al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore e liquidate in € 214,00 per spese, € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'Avv.
Leonardo PO dichiaratosi antistatario.”
, con atto di citazione notificato in data 2.11.2017, proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di un unico motivo di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “A) in via pregiudiziale e preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni di cui sopra;
B) riformare la sentenza di primo grado impugnata alla luce delle motivazioni estensivamente esposte nel corpo del presente atto di appello nella parte in cui accoglie la domanda attorea di
e dichiara inadempiente il , per le Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 8 circostanze per cui è causa, condannandolo al pagamento della somma di euro
8.913,00 in favore del , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria CP_1
dalla costituzione in mora (15.1.2013) fino al soddisfo;
C) vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellato, il quale nell'opporsi all'avversa pretesa, insisteva per la conferma dell'impugnata sentenza, chiedendo alla Corte così provvedere: “1)- in via preliminare, rigettarsi la domanda di cautelare di sospensione, non sussistendo i presupposti richiesti dalla Legge quanto al fumus et al periculum in mora;
2)- in via principale e pregiudiziale, rigettarsi
l'interposto gravame perché inammissibile per violazione del combinato disposto ex artt. 342 e 348 bis cpc;
3)- nel merito, rigettarsi l'interposto gravame perché infondato, in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado;
4)- condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori come per Legge, con attribuzione all'antistatario avvocato redigente;
5)- emettere ogni altra statuizione e/o provvidenza nell'interesse dell'appellato”
La Corte, all'udienza del 14.11.2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
pagina 3 di 8 relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto.
Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Venendo al merito, rileva la Corte che ha censurato la pronuncia di Parte_1
prime cure deducendone l'erroneità sulla base di un unico motivo di gravame. In particolare, l'appellante si duole dell'impugnata sentenza nella parte in cui, il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe violato i principi in materia di onere probatorio condannando il convenuto in primo grado al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 8.913,00, oltre spese di lite.
L'appello è infondato.
Ebbene, a riguardo deve osservarsi che, come più volte chiarito dalla Corte di legittimità, coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat. Tale principio, costituendo l'architrave dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Spetta, invero, al creditore, il quale agisce in giudizio, fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).
In applicazione dei principi su esposti, rileva la Corte che il ha CP_1
correttamente assolto all'onere probatorio su di esso gravante, dando prova della fonte della propria pretesta creditoria. Ed invero, l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, oltre a trovare riscontro nelle deposizioni rese dai testi escussi, è stata implicitamente confermata dallo stesso nella comparsa di costituzione e Pt_1
pagina 5 di 8 risposta depositata in primo grado, in cui testualmente si legge che “il rapporto contrattuale tra le parti per cui è causa si è risolto con il pagamento delle somme riconosciute nell'atto introduttivo dall'attore, per un importo complessivo di e
6.000,00”. (Cfr. comparsa di costituzione e risposta allegata al fascicolo di primo grado). Va, infatti, ricordato che secondo la granitica giurisprudenza di legittimità “In tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, la quale, conseguentemente, è sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda.” (Cassazione civile, sentenza n. 14610 del 27 giugno 2014).
In altri termini, il avendo eccepito il pagamento e, dunque, l'adempimento Pt_1
della propria obbligazione ha, per ciò stesso ammesso l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si basa la pretesa del Pertanto, come correttamente CP_1
rilevato dal Tribunale di prime cure, se da un lato il ha sufficientemente CP_1
assolto all'onere su di esso gravante dando prova del titolo fonte della propria pretesa, dall'altro, non vi è alcun elemento, anche indiziario, da cui possa desumersi che il abbia esattamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento ovvero Pt_1
che siano intervenuti fatti estintivi o modificativi della stessa. Né merita accoglimento la censura dell'appellante, relativa al quantum debeatur, secondo cui “nella sentenza che oggi s'impugna si da per accertato il valore delle opere così come quantificate dall'attore” (cfr. atto di citazione in appello), posto che, come rilevato dal Tribunale di prime cure, da un lato, i testi escussi -della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare- hanno riferito anche in ordine alle opere realizzate, dall'altro, il ha CP_1
depositato in primo grado il computo metrico contenente l'indicazione del materiale e dei lavori effettuati nella proprietà del . A fronte di tale produzione, il convenuto Pt_2
pagina 6 di 8 nulla ha provato, né ha mai dedotto di non aver ricevuto le singole prestazioni elencate nel computo metrico di parte attrice, limitandosi piuttosto a contestazioni generiche sulle produzioni documentali del CP_1
Per le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato e per l'effetto l'impugnata sentenza confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte appellata.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 2348/2017 Parte_1 Controparte_1
del Tribunale Di Torre Annunziata pubblicata in data 12.09.2017, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 70,00 per spese vive ed €
1.984,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario PO Leonardo;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
pagina 7 di 8 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8