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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/10/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa TI Di
MA in data 13/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2894/2024R.g.
Tra
n.18/07/1967 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Marra
RICORRENTE
E
di Vibo Valentia in p.l.r.p.t. (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dalla dott.ssa TI Meligrana
E
in p.l.r.p.t. (P.iva e c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Coppola
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 31/12/2024, depositato in data 24/12/2024,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposto, stante la fondatezza patente dei motivi di opposizione formulati;
nel merito annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittima l'intimazione di pagamento n. 09720130285002761000; in ogni caso accertare e dichiarare
l'intervenuto decorso dei termini prescrizionali per richiedere il pagamento degli importi di cui all'intimazione di pagamento opposta. Con vittoria delle spese di lite.
1 Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno rassegnato le conclusioni di cui alle rispettive memorie di costituzione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del
08.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritt e d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, nei termini di seguito precisati , di cui dispone la comunicazione alle parti.
L'Ente creditore ha dedotto e documentato che il 30.12.2024 si effettuava lo sgravio della cartella in questione (cfr allegato n. 3), dandone comunicazione al ricorrente con nota prot. n. 1370 del 14.02.2025 e dunque ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere .
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere è largamente diffusa e, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione), ne deriva una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
2 Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
Nel caso in esame, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendone i presupposti.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzati i motivi della decisione.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 13 ottobre 2025
Il Giudice
TI Di MA
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