Ordinanza collegiale 25 settembre 2024
Sentenza breve 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 17/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Pier Michele Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
per l’annullamento, previo accoglimento della contestuale istanza cautelare ex art. 55, c.p.a.,
del provvedimento del Questore della Provincia -OMISSIS- prot. -OMISSIS-del giorno 15 gennaio 2024, notificato al ricorrente in data 20 giugno 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza in camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60, c.p.a.;
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino marocchino, già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido fino al 20 novembre 2021, in data 25 giugno 2020 presentava alla Questura -OMISSIS- istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il 16 gennaio 2021 il ricorrente usciva dal territorio nazionale e, in data 24 novembre 2022, presentava al Consolato generale d’Italia di Casablanca una richiesta di nulla osta al visto di reingresso, che veniva negata con provvedimento oggetto di altro contenzioso presso il TAR Lazio.
2. Con nota prot. -OMISSIS- del 16 dicembre 2022, la Questura -OMISSIS- inviava al Consolato generale, per la successiva notifica all’interessato, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo.
2.1 Non essendo pervenute memorie difensive, il procedimento amministrativo si concludeva con l’impugnato provvedimento, che negava il rilascio del titolo in virtù del combinato disposto di cui all’art. 13, c. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e di cui all’art. 19, c. 7, lett. d) del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
3. Con il ricorso in esame l’interessato ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento lesivo per i seguenti motivi:
1) violazione di legge con riferimento all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 - eccesso di potere per difetto di istruttoria. Omissione o mancata valida notifica del preavviso di rigetto: in tesi, il preavviso di rigetto dell’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo non sarebbe stato notificato al ricorrente;
2) diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in virtù delle circostanze sopravvenute favorevoli: il ricorrente, ritornato in Italia agli inizi del 2024 con un visto di ingresso rilasciato dalle autorità portoghesi, avrebbe iniziato a svolgere regolare attività lavorativa, con redditi stabili e sufficienti, ciò che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere positivamente valutato ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno;
3) violazione di legge con riferimento all’art. 5 c. 5, 6 e 9, d.lgs. 286/98 - eccesso di potere per difetto di istruttoria. Omessa valutazione riguardo la possibilità di rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno: l’amministrazione avrebbe dovuto valutare anche la possibilità di rilasciare un’altra tipologia di permesso di soggiorno e avrebbe dovuto tenere in debito conto circostanze quali l’inserimento sociale, la durata del soggiorno e l’assenza di pregiudizi penali.
4. Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione, con vittoria sulle spese e sugli onorari.
5. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, con memoria depositata il giorno 19 settembre 2024, dopo aver replicato alle argomentazioni del ricorrente, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
6. Alla camera del consiglio del 24 settembre 2024, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Collegio, con ordinanza 624/2024, ha disposto l’acquisizione agli atti del giudizio della prova della notifica al sig. -OMISSIS- dell’anzidetta comunicazione n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2022, al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale.
6.1 Il 13 febbraio 2025 l’amministrazione ha depositato la nota prot. -OMISSIS-, datata 8 ottobre 2024, con cui la Questura -OMISSIS- ha chiesto alla rappresentanza diplomatica in Marocco di inviare la prova della avvenuta notifica del preavviso di rigetto emesso ed inviato al Consolato, con messaggio di posta certificata, in data 16 dicembre 2022, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
6.2 Malgrado l’assegnazione di un ulteriore termine per la produzione in giudizio della documentazione richiesta l’Amministrazione non ha integrato le proprie difese.
7. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, le parti sono state informate della possibile definizione della causa nel merito con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
8. All’esito della discussione la causa è stata posta in decisione.
9. Il Collegio ritiene di definire il presente giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60, c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per il dirimente e assorbente primo motivo dedotto dal ricorrente, attinente alla mancata prova, da parte dell’amministrazione, della avvenuta notifica del preavviso di rigetto del 16 dicembre 2022, necessaria i fini della corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale ( ex multis , Consiglio di Stato n. 6325/2007; TAR Lombardia, Milano, n. 1542/2022; TAR Campania, Napoli, n. 2257/2016).
Ai sensi dell’art. 21- octies , l. 241/1990, tale vizio non è più assimilabile a quello di omessa comunicazione di avvio del procedimento ma ad altri vizi procedimentali, con la conseguenza che, in presenza, come nel caso di specie, di attività discrezionale, occorre sempre il preavviso di rigetto, la cui omissione comporta la caducazione dell’atto viziato. Tale orientamento “ trova ancor più applicazione nella speciale materia dell’immigrazione la quale richiede un rafforzato livello di certezza giuridica in quanto coinvolge il delicato bilanciamento tra i diritti fondamentali della persona e la sicurezza pubblica ” (Consiglio di Stato 3121/2023; Consiglio di Stato n. 2072/2023, Consiglio di Stato 629/2021, Consiglio di Sato 6378/2020).
10.1 In conclusione, applicando le richiamate coordinate ermeneutiche al caso in esame - ove non risulta prodotta in giudizio la prova dell’avvenuta notifica del preavviso di rigetto - e assorbiti gli altri motivi di impugnazione, il provvedimento deve essere annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione anche alla luce delle sopravvenienze favorevoli dedotte dal ricorrente, comunque non scrutinabili nel corso del giudizio (TAR Cagliari 708/2024).
11. La complessità della vicenda, che ha coinvolto più amministrazioni appartenenti a diversi Ministeri, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.