Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 14647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14647 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] - C.F. )
[...] C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SORIA MARIACAROLINA presso la quale elettivamente domiciliano in Ercolano (NA) alla Via Viulo n.2
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.08.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Ercolano (NA) il 2.03.2002 e che dalla loro unione erano nate due figlie,
Per_
( 5.3.1999) e ( 18.02.2008) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_2
situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da tempo con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
pag. 1 di 6
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 18.02.2025 le parti facevano pervenire note scritte di Per_ trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi, chiarivano che la figlia viveva ormai autonomamente, aveva intrapreso una attività lavorativa e rimodulavano i patti separativi alla stregua dei rilievi sollevati.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diversi anni e che il ha intessuto Pt_2
una relazione sentimentale con una donna dalla quale ha avuto un figlio, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1)I coniugi si danno il reciproco consenso a vivere separatamente con facoltà per ciascuno di essi di fissare liberamente il proprio domicilio, residenza o dimora ove meglio ritengono opportuno, dandosene reciproca comunicazione;
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i coniugi ma continuerà ad abitare con la madre;
Parte_1
Per_ nel mentre , la maggiorenne vive da sola ed ha già avviato una propria attività lavorativa in via di consolidamento economico.
3) I coniugi di comune accordo e per quanto di ragione, vista la maggiore età della prima Parte_3
figlia, continueranno a curarne l'istruzione e l'educazione e converranno di volta in volta gli incontri, accordandosi direttamente con la medesima. Quanto alla minore, incontrerà il padre due volte a settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle 19.00 alle 22.00 con prelevamento e accompagnamento della stessa presso l'abitazione della madre;
in ogni caso, la madre acconsente sin da ora, a concordare liberi incontri tra il padre e la figlia minore, anche a seconda delle richieste di essa figlia;
la minore trascorrerà weekend alterni con i genitori, dalle 17.00 del sabato alle 22.00 della domenica. La minore passerà le festività di Natale – 24-25 e 26 dicembre - con la madre e quelle di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 Capodanno -31.12 e 01.01- e la festa dell'Epifania -06.01- con il padre e l'anno successivo invertirà.
Trascorrerà anche le vacanze di Pasqua ad anni alterni con il padre e con la madre. La Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del padre, la minore le trascorrerà con esso. La Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico della stessa, la minore le trascorrerà con essa. Quanto alle vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre una settimana a luglio e due settimane ad agosto, date da concordare anche in base alla disponibilità ed alle esigenze lavorative di entrambi i genitori. In ogni caso, sin da ora, entrambi i coniugi si impegnano a favorire gli incontri con la minore, in considerazione dell'età della stessa, degli impegni e della volontà di quest'ultima di frequentare anche più spesso il padre, coniuge non affidatario;
4) Il Sig. riconosce: alla sig.ra la somma di euro 50,00 mensili come assegno di Pt_2 Pt_1
mantenimento;
- alla figlia minorenne euro 250,00 mensili e alla figlia maggiorenne che vive da sola euro 100,00 mensili, oltre al trasferimento dei beni per il mantenimento delle stesse, come meglio si dirà; tutte le predette somme verranno versate entro il giorno 5 di ogni mese e, saranno indicizzate annualmente in base alle successive variazioni accertate dall'ISTAT;
La sig.ra riconosce alla figlia maggiorenne euro 100,00 mensili per il mantenimento. Pt_1
- resta altresì, concordemente convenuto che tutte le spese afferenti le cure medico-sanitarie sostenute
Per_ nell'interesse delle figlie e nonché le spese di studio e corsi di formazione per viaggi Per_2
comunque connessi alla formazione ed istruzione delle ragazze, previamente concordate ed opportunamente documentate, cederanno a carico di entrambi i genitori al 50%.
5) Il sig. , altresì, ad integrazione del mantenimento delle figlie e allo scopo di Parte_2
estinguere e tacitare il proprio obbligo di mantenimento, su specifico accordo tra le parti e delle stesse figlie, nel dichiararsi consapevole ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, delle conseguenze e responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, si obbliga a trasferire in proprietà alle
Per_ figlie e , i beni di cui si dirà in appresso. Per_2
Per tutto quanto innanzi, il sig. , con chiara ed univoca manifestazione di volontà, si Parte_2
obbliga a trasferire a sue spese alle figlie , nata il [...] a [...], c.f. Persona_3
, alla figlia minore , nata il [...] a [...], c.f. C.F._3 Persona_4
e, segnatamente ad ognuna la quota del 50%: C.F._4
a) La quota del 50% ad ogni figlia della proprietà dell'immobile sito in Ercolano alla via Panoramica
128, appartamento facente parte del “Parco Maria”, posto al quarto piano della Sc. A, int. 16, riportato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 nel N.C.E.U. alla partita 1007334, foglio 11, n. 300, sub 19, sc. A, p.4, int. 16, cat. A/2, cl.6, vani 5,5,
R.C. € 468,68, proveniente da compravendita effettuata ad opera del Notar Dott. del Genio, Per_5
registrato in Napoli il 22.09.2005 n. 6182, e trascritto al n. 51097 il 23.09.2005. il fabbricato di cui fa parte il presente immobile risulta edificato in conformità alla licenza edilizia n. 45 del 22/01/1975 e n. 34 del 9/03/1976. Valore commerciale indicativo Euro 195.000,00. Detto bene risulta gravato dalla costituzione di un fondo patrimoniale N.RI 70128/38415 DEL 12.12.2005, Atto per notaio Per_6
di RT (NA) del 28.11.2005 rep. 68659 a favore (TO EL EC
[...] Parte_2
12.06.1982), (Napoli 19.05.1980) e contro che i coniugi Parte_1 Parte_2
intendono comunque sciogliere. Ad ogni buon conto, si precisa che come risulta anche dall'atto, ai sensi dell'art. 169 c.c., il bene costituito in fondo patrimoniale può essere alienato e, l'iscrizione ipotecaria è stata medio tempore cancellata.
b) La quota del 50%, ad ognuna delle figlie, del bene mobile registrato barca “Castiglione”, Bandiera
Italiana, Sigla e Numero di Iscrizione: NVSL1206D, Uff. di Iscrizione STED, Tipo a motore, Costruttore
C.N. FIART MARE SPA, anno di costruzione 2006, Mod. FIART 38 GENIUS, H.I.N. IT-FRM21816G606, ricostruito il 2022 presso il Cantiere Cristian Marine, apparato motore nn. matricola 2004008757 –
2004008741, del valore commerciale di euro 165.000,00 come da perizia di Maggio 2022 ad opera dello
DI CO . L'attuale valore indicativo dell'imbarcazione è di Euro 135.000,00, Persona_7 considerando l'ulteriore usura del tempo. La quota del 50%, ad ognuna delle figlie, della proprietà dell'immobile sito in Ercolano alla trav. Cicatiello n. 5 (catastalmente n. 81) posto al piano secondo, distinto dal numero interno quattro, composto di vani catastali 2,5 (due virgola cinque), riportato in
Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 3578 sub 5 cat. A/2 cl. 5 vani 2,5 RC Euro 180,76, Trav. Di
Via Cicatiello n. 81 p.2 int. 4, a lui proveniente da atto di donazione a suo favore dalla madre _1
, raccolta dal Notaio Dottor in Napoli in data 19.05.2008 e registrata in data
[...] Persona_8
06.08.2008 al n. 1T/11558. Tale immobile è oggetto di domande di sanatoria dell'1 marzo 1995 n.
12297; n. 12260; n. 12293; n. 12295, in corso di istruttoria per essere stato costruito in assenza di concessione edilizia e, in data antecedente all'11/05/1994, data di acquisto dell'immobile in favore della donante (riportato in catasto terreni al fg 11 part. 1328). Il valore commerciale indicativo _1 del bene è di euro € 98.000,00. Il Sig. si obbliga a trasferire – laddove vi siano Parte_2
presupposti e condizioni di trasferibilità - le predette proprietà alle summenzionate figlie, entro e non oltre il termine di mesi 18 dall'omologa della separazione, innanzi al notaio prescelto dalla parte cedente.
6) La sig.ra , accetta per se il versamento di euro 50 mensili a titolo di assegno mantenimento Parte_1
e accetta a titolo di integrazione per il mantenimento delle figlie, l'obbligazione assunta dal sig. Pt_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 di trasferire i beni suindicati entro e non oltre il termine di mesi 18 dall'omologa della Parte_2
separazione. Il sig. dichiara all'uopo che tale trasferimento di immobili, che avviene Parte_2
senza conguaglio, è necessario e funzionale al raggiunto accordo tra i coniugi e alla risoluzione bonaria della crisi coniugale, e pertanto non realizza una donazione ma è preordinato al conseguimento di un risultato solutorio-compensativo degli obblighi di mantenimento che si intendono così assolti. La sig.ra nel prendere atto di detta dichiarazione, riconosce a tale trasferimento di beni, funzione solutoria- Pt_1 compensativa dell'obbligazione di mantenimento in favore delle proprie figlie e la ritiene così soddisfatta. Tanto anche ai fini dei benefici fiscali relativi a detto trasferimento. La presente assegnazione di immobili avverrà in piena proprietà e secondo le quote stabilite, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad allora praticati. Su accordo specifico delle parti, tutti i pesi gravanti sugli immobili oggetto della cessione, ivi compresi gli oneri condominiali e fiscali, successivi alla intestazione dei beni come sopra descritti, graveranno a carico delle sig.re e solo a decorrere dalla stipula. Tutti gli Persona_3 Per_2
eventuali pesi precedenti al trasferimento gravanti sugli immobili restano a carico del sig. Parte_2
che si obbliga a soddisfarli direttamente.
[...]
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.9 , parte II , S. A reg. Atti Matrimonio anno 2002 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6