Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza dell'8.4.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6681/2024 R.G.
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Raimondo D'Antonio
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Tafuri - resistente -
NONCHÉ
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Maresca - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.3.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio la
[...]
e l Controparte_2 [...]
al fine di sentir dichiarare non dovute le somme vantate dalla Controparte_1 prima a titolo di contributi relativi all'anno 2022, per l'importo complessivo di € 3.830,40, nella cartella esattoriale n. 07120230125929304000, ruolo n. 2023/016519, notificatagli in data 17.2.2024. In particolare, dopo aver sottolineato che tale cartella viene impugnata “nei limiti delle sole somme ingiunte per l'annualità 2022, per l'importo complessivo di € 3.830,40”, ha dedotto:
- di aver svolto il tirocinio volto alla pratica forense e che pertanto era iscritto al registro praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
- di essersi iscritto nel 2016 alla Cassa facoltativa prevista per tutti gli iscritti nel registro dei praticanti Avvocati, versando regolarmente i contributi per 6 anni, termine massimo previsto dall'art. 5 del Regolamento Unico della Previdenza Forense;
Lamenta:
- il difetto di motivazione della cartella opposta;
- di aver versato i contributi alla a decorrere dall'anno 2016; Controparte_2
- l'insussistenza del credito vantato da tale in relazione all'anno 2022; CP_2
- che, infatti, tenuto conto del suindicato limite di sei anni di cui dall'art. 5 del Regolamento
Unico della Previdenza Forense, “l'annualità 2022 non potrà mai rappresentare un'annualità imponibile ai fini contributivi”, rappresentando la stessa “il settimo anno contributivo”;
1
Praticanti Avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva “d'ufficio in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei Praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati”;
- che, con domanda (del 12.12.2022) aveva chiesto alla “Cassa per praticante avvocato” la cancellazione a decorrere dall'1.1.2022.
Si è costituita tempestivamente anche la Controparte_2
- d'ora in poi (per brevità) -
[...] Controparte_2 che, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In via subordinata, ha avanzato la seguente domanda riconvenzionale:
“nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente e, quindi, di invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla Cassa dell'importo di € 4.009,52, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo effettivo”.
Si è costituita tempestivamente anche l che, Controparte_1 contestando la fondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione sollevata in ricorso, ed eccependo la carenza di legittimazione passiva in relazione alla deduzione attorea di insussistenza del credito vantato dalla ha concluso per il rigetto Controparte_2 della domanda.
***
Posto che i crediti vantati dalla nella cartella esattoriale n. Controparte_2
07120230125929304000 sono molteplici e che il ricorrente ha specificamente limitato l'opposizione a quelli aventi ad oggetto i contributi (e relative sanzioni e accessori) relativi all'anno 2022, la domanda è fondata.
Partendo dall'eccezione di carattere formale, di assenza di motivazione, si rileva che la stessa
è stata sollevata tardivamente e, dunque, non può essere esaminata.
Essa, infatti, costituendo motivo di opposizione agli atti esecutivi, andava proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella in esame (art. 617 c.p.c.).
Solo ad abundantiam, peraltro, si rileva che dall'esame della cartella opposta si comprende chiaramente l'oggetto e la causale del credito vantato dalla , tanto Controparte_2 che l'istante si è difeso nel merito.
Venendo al merito, deve premettersi che è pacifico tra le parti, per essere stato dedotto sia in ricorso sia nella memoria difensiva della , che il ricorrente è stato Controparte_2 iscritto alla Cassa quale praticante avvocato in seguito a domanda del 9.7.2016.
Sempre in via preliminare, come evidenziato sia dall'istante che dalla Controparte_2
si rileva che il Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge
[...]
247/2012, di cui alla delibera del Comitato dei Delegati del 21 febbraio 2020, approvato con decreto ministeriale del 21.07.2020, all'art. 5, rubricato “Iscrizione facoltativa alla Cassa dei Praticanti Avvocati”, prevede:
- che l'iscrizione alla è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti CP_2
Avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza;
2 - che tale iscrizione avviene in seguito a domanda;
- che la stessa “può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale fino a un massimo di sei anni complessivi”
Come dedotto dalla inoltre: CP_2
- il limite temporale massimo di sei anni di iscrizione alla stessa per i praticanti avvocati era già previsto dalla L. 247/2012 (art. 17, commi 10, lett. b) e 11, lett. b);
- che, in ragione del principio di infrazionabilità delle annualità contributive, già previsto dalla tabella A allegata alla legge n. 319/75, nonché dall'art. 4 della L. 141/1992, “non è necessario che l'iscrizione permanga per l'intero anno solare perché la contribuzione annuale sia integralmente dovuta, essendo sufficiente a determinare l'obbligo del versamento per intero dei contributi previsti dagli artt. 10 e 11 della legge 576/80, nonché dall'art. 5 della legge 379/90 e successive modifiche e integrazioni, anche l'iscrizione alla
per pochi giorni soltanto o addirittura per uno solo” (cfr. pagg. 7 e 8 della memoria CP_2 difensiva).
Ciò posto, si osserva quanto segue.
In ragione del suindicato del principio di infrazionabilità delle annualità contributive, il ricorrente, pur avendo presentato in qualità di praticante avvocato la domanda di iscrizione alla solo in data 9.7.2016, è stato iscritto alla stessa fin dall'1.1.2016 Controparte_2 ed è stato tenuto a pagare i relativi contributi l'intero anno 2016 (cfr. anche doc. 9 produzione di tale Cassa).
Ciò, peraltro, è stato dedotto dalla medesima che ha rappresentato che: “a seguito della CP_2 predetta istanza di iscrizione, La Giunta Esecutiva, nella seduta del 26.10.2016, ha iscritto il professionista ex art. 5 del succitato Regolamento con decorrenza dal 01.01.2016 (cfr. all.to n. 9)”.
Orbene, proprio in quanto l'anno 2016 è da calcolare per intero, il suindicato termine massimo di 6 anni di iscrizione alla cassa per i praticanti avvocati è necessariamente scaduto il
31.12.2021.
Né può avere alcuna rilevanza ai fini di causa la circostanza per la quale il ricorrente ha presentato la domanda di cancellazione dalla solo in data 8.7.2022, non consentendo la CP_2 suindicata normativa alcuna deroga al suindicato termine massimo di anni 6.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra il ricorrente e la
. Controparte_2
In ragione della peculiare posizione dell , le stesse vengono Controparte_1 integralmente compensate tra il ricorrente e quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
3 a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute dal ricorrente le somme vantate dalla a titolo di contributi Controparte_2 relativi all'anno 2022, per l'importo complessivo di € 3.830,40, nella cartella esattoriale n. 07120230125929304000, ruolo n. 2023/016519;
b) condanna la a Controparte_2 pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché € 43,00 per contributo unificato;
c) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'
[...]
. Controparte_1
In Napoli, l'8.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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