CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1879/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1879/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GUGLIELMO BENEDETTO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in LARGO E. BERLINGUER N° 18 04023
FORMIA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. AGOSTINI TIZIANA ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PROVINCIALE SAN MAGNO 113 MONTE SAN BIAGIO;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di SS N° 241/22 del 16/03/22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Il tribunale di SS , con la sentenza oggetto di impugnativa , ha rigettato il ricorso di Pt_1
Domenico avente ad oggetto la condanna della al pagamento della Controparte_1 somma di € 92. 452,62 per avere egli esplicato mansioni di dirigente aziendale e gestore quale alter ego dell'amministratore in forza di una procura notarile rilasciata in suo favore e per avere, in questa veste, svolto un consistente numero di ore di lavoro straordinario, solo parzialmente compensate con l'erogazione di un superminimo individuale . Assumeva ,nel testo della parte narrativa, che egli avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel primo livello del CCNL commercio. Con riguardo alle mansioni svolte riportava testualmente ” Per tale carica conferita mediante procura notarile il ricorrente provvedeva in prima persona all'acquisto e vendita di auto nuove;
al noleggio mezzi;
alla permuta / acquisto / vendita di auto usate;
alla stipula dei relativi contratti e quindi consequenzialmente teneva tutti i rapporti con banche, aprendo o chiudendo conti, provvedeva ai versamenti e pagamenti;
dirigeva il personale dipendente, stipulava accordi per le riparazioni delle autovetture presso carrozzerie ed officine meccaniche;
aveva rapporti diretti con le ditte rivenditrici di accessori per auto e con le Agenzie Automobilistiche per il disbrigo pratiche al PRA;
aveva rapporti diretti con le assicurazioni, con i legali per qualsiasi contenzioso e con i consulenti fiscali e del lavoro;
in definitiva, sulle direttive dell'Amministratore e del consiglio di amministrazione, il ricorrente si rapportava quale alter ego dell'amministratore, con tutte le Ditte, gli uffici pubblici e pubbliche amministrazioni;
è stato così nel periodo di riferimento, l'unico responsabile commerciale dell'unico punto vendita della Società “.
Il tribunale rigettava il ricorso argomentando la mancata formulazione di una domanda di accertamento delle superiori mansioni con richiesta di attribuzione della superiore qualifica rivendicata , l'assenza di un analitico raffronto tra le attività asseritamente svolte e i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica , l'inidoneità della contrattazione collettiva depositata a colmare siffatta lacuna , la mancanza di un accertamento di prevalenza delle superiori mansioni svolte rispetto a quelle proprie del profilo posseduto, il difetto di allegazione in relazione al contenuto e alle responsabilità correlate con l'elenco di mansioni riportato in ricorso , la mancata allegazione del carattere eteroimposto del maggiore orario lavorativo svolto , l'esistenza di un rapporto di parentela con l'amministratore ( padre del ricorrente ) che poteva legittimare una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese . Avverso detta sentenza proponeva appello il . Parte_1
Con il primo motivo di appello il censurava la sentenza per aver negato che egli avesse Pt_1 richiesto l'accertamento delle mansioni superiori svolte, e l'attribuzione della superiore qualifica rivendicata.
Con il secondo motivo di appello denunciava la contraddittorietà della motivazione. Assumeva
l'appellante che , in contraddizione con le premesse , il giudice era entrato nel merito dell'inquadramento rivendicato per escludere che le mansioni fossero riconducibili al I livello, e senza considerare che il avrebbe potuto rivendicare implicitamente anche il profilo Pt_1 intermedio.
Con il terzo motivo di appello lamentava l' omessa individuazione del thema decidendum e di tutti gli elementi di fatto indicati in ricorso.
Il censurava la sentenza che aderendo ad un orientamento a suo avviso minoritario , aveva Pt_1 ha ritenuto che gli atti allegati al ricorso non avrebbero potuto comunque supplire alla genericità del contenuto della domanda giudiziale al fine di consentire comunque , al giudice, l'individuazione del thema decidendum e la pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio.
Con il quarto motivo lamentava la mancata ammissione della prova articolata .
Con il quinto motivo censurava l'omessa completa lettura degli atti di causa nella parte in cui il tribunale rilevava che non fosse chiaro se le attività genericamente indicate in ricorso erano state concretamente espletate senza soluzione di continuità anche dopo l'assunzione della carica di
Amministratore della società, avvenuta, come dedotto, in data 1.11.2017.
Con il sesto motivo lamentava la mancata attivazione dei poteri istruttori d'ufficio .
Si costituiva la società contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello è infondato
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza per aver negato che egli avesse Pt_1 richiesto l'accertamento delle mansioni superiori svolte, e l'attribuzione della superiore qualifica rivendicata. Egli assumeva che la statuizione del tribunale non teneva conto della esposizione dei fatti in ricorso e delle relative richieste ivi formulate , avendo egli dedotto di non essere stato correttamente inquadrato e sufficientemente retribuito, né interamente liquidato all'atto della cessazione del rapporto lavorativo , poiché egli avrebbe dovuto essere inquadrato nel 1° livello del CCNL Commercio, applicato dalla stessa Società, con corresponsione della superiore retribuzione di riferimento e compenso per lo straordinario , mentre la società lo aveva inquadrato nel V° livello , riconoscendogli solo un superminimo .
Assumeva che la società aveva preso specifica posizione sulla pretesa al superiore inquadramento e sulle differenze retributive azionate ,nonché sulla portata della procura notarile .
Lamentava che tribunale avesse fatto riferimento all'indirizzo della S.C., secondo il quale “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè (a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
(b) dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
(c) dal raffronto fra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”, senza tenere conto del fatto che il lavoratore aveva pedissequamente seguito il percorso indicato dalla corte di legittimità .
Il motivo è infondato. Nelle conclusioni del ricorso introduttivo della lite il non Parte_1 ha richiesto l'accertamento del diritto al superiore inquadramento con statuizione accertativa ad hoc
, rivendicando nel corpo della narrativa lo svolgimento di mansioni asseritamente riconducibili al I livello del CCNL al solo fine di richiedere le differenze retributive asseritamente maturate e disconosciute dalla società.
Tuttavia, anche se volessero ritenersi le conclusioni integrate dalla lettura del corpo del ricorso, la decisione del tribunale trova fondamento nella assoluta carenza di allegazioni in relazione al percorso logico giuridico che la corte di legittimità impone per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento contrattuale . Tale statuizione deve essere comunque confermata
Difetta già la possibilità stessa di accertare, sulla scorta delle allegazioni in atti, le superiori mansioni asseritamente svolte dal . L'appellante chiedeva infatti di provare, mediante libero Pt_1 interrogatorio del legale rappresentante e prova per testi, le circostanze di fatto di cui ai capi da 1) a
7) della esposizione. Ma le circostanze dei capi da 1 a 7 erano già provate documentalmente e comunque erano tutte totalmente irrilevanti ai fini della richiesta di accertamento del diritto al superiore inquadramento e inidonee a suffragare la domanda. Erano provate documentalmente l'attività svolta dal come amministratore , il ruolo di socio , col germano , al Parte_1
30% , l'oggetto sociale della società , l'inquadramento formale nel V livello , i contenuti della procura notarile ( circostanze provate dalla visura camerale , dalla procura notarile , dai prospetti paga e dalle buste paga ). Erano invece comunque inidonee a provare il dritto al superiore inquadramento le allegazioni di cui al punto 6 sull'orario concretamente osservato e quelle di cui al punto 5, e ciò per le ragioni puntualmente espresse dal tribunale. Tutte le attività che egli svolgeva in virtù della procura notarile non erano attività tipiche del superiore livello I rivendicato potendo corrispondere compiutamente al livello di addetto alla vendita e non essendo neppure esplicitato quali attività e per quali ragioni dovessero essere riconducibili al superiore profilo professionale e neppure il carattere di prevalenza di tali attività pretesamente più qualificate rispetto a quelle di mero addetto alla vendita
, pure riportate nell'elencazione. Per altro verso il capitolo 5 non avrebbe potuto essere utilizzato all'interno di una prova testimoniale posto che richiedeva al teste di esprimere una valutazione giuridica sulla natura dirigenziale delle attività delegategli dall'amministratore ( padre dell' appellante, ) Controparte_2
In relazione al secondo e al terzo passaggio del procedimento logico giuridico imposto dalla corte di legittimità e correttamente menzionato come mancante dal tribunale, l'individuazione della qualifica e del grado previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto fra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale non è l'operazione che coincide con l'individuazione
(secca )del livello ambìto e il raffronto – asseritamente operato nei conteggi - tra la retribuzione percepita e quella cui l'istante avrebbe diritto. Il secondo e il terzo passaggio del procedimento logico-giuridico in tema di accertamento delle superiori mansioni implicano l'individuazione della declaratoria contrattuale corrispondente alle mansioni e ai livelli di responsabilità propri di quelle mansioni che il dipendente assume aver svolto e l'esplicitazione delle ragioni per cui le mansioni affidate, per come svolte, per il livello di responsabilità e autonomia che esse comportano o sottendono, legittimerebbero l'attribuzione proprio del profilo rivendicato;
il differenziale retributivo , invece, rappresenta solo una conseguenza ulteriore di tale preliminare accertamento, e non un elemento costitutivo dello stesso .
A nulla vale argomentare del pieno contraddittorio instauratosi tra le parti, posto che il difetto di allegazioni non è sanato dal contraddittorio con la parte resistente : l'assenza di allegazioni idonee a sviluppare il percorso procedimentale trifasico di cui si è detto non consente in ogni caso di addivenire alla pronuncia accertativa cui la parte ambisce . Ed infatti la parte resistente , nel dedurre ,con argomentazione condivisa dal tribunale e riportata in sentenza, che le attività elencate nel ricorso relative all'acquisto vendita e noleggio di autoveicoli, stipula dei rispettivi contratti, etc., rientravano perfettamente in quelle individuate dal V livello del CCNL Commercio del 2007 ,confermava come l'elencazione difettasse di quella specificazione in termini di responsabilità, , autonomia , professionalità che consentiva la loro riconduzione ad un profilo più qualificato di quello riconosciuto
Nessuna prova avrebbe potuto svolgersi perché , seppure fosse stato richiesto ai testi di confermare il capitolo 6 e il capitolo 7 ( il capitolo 5 era inammissibile perché conteneva valutazioni) con le mansioni per come riportate nel testo e l'articolazione oraria delle stesse , ciò non avrebbe legittimato l'automatico riconoscimento del superiore livello I perché tali modalità di lavoro non sono affatto riconducibili, per come formulate , alle funzioni di responsabilità esecutiva, di organizzazione delle unità produttive con iniziativa e autonomia operativa nell'ambito dele responsabilità delegate, proprie del livello I.
Deve altresì confutarsi la contraddittorietà della motivazione, argomentata nel secondo motivo di appello.
Assume l'appellante che in contraddizione con le premesse date, il giudice sarebbe poi entrato nel merito dell'inquadramento rivendicato per escludere che le mansioni fossero riconducibili al I livello, senza considerare che il avrebbe potuto rivendicare implicitamente anche il profilo Pt_1 intermedio.
Il motivo è infondato. Non v'è alcuna contraddizione nella pronuncia del tribunale , ma l'argomentazione secondo cui “Invero la deduzione di aver provveduto all'acquisto ed alla vendita di auto nuove, come anche alla permuta, acquisto e vendita di auto usate è deduzione pienamente compatibile con il livello di inquadramento posseduto dal ricorrente al quali si ricollega la specifica mansione di addetto alle vendite;
” è assolutamente in linea con il difetto di allegazioni idonee a provare il superiore inquadramento rivendicato. Il difetto di allegazioni è tale che le mansioni elencate e per le quali si chiede la prova possono legittimamente pienamente ricondursi al profilo posseduto,
e ciò rende oltremodo superflua l'istruttoria testimoniale , anche per accertare il diritto ad un profilo intermedio . Peraltro secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice può riconoscere il diritto alla qualifica intermedia , pur quando non richiesta , solo purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia (Cass. 22872/13),
e tale condizione difetta per le stesse ragioni per cui difetta l'allegazione per le superiori mansioni espressamente rivendicate di I livello.
Con il terzo motivo di appello si lamenta l' omessa individuazione del thema decidendum e di tutti gli elementi di fatto indicati in ricorso.
Il censura la sentenza che, aderendo ad un orientamento a suo avviso minoritario , ha Pt_1 ritenuto che gli atti allegati al ricorso non potrebbero comunque supplire alla genericità del contenuto della domanda giudiziale al fine di consentire al giudice l'individuazione del thema decidendum e la pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio.
La censura è tuttavia non significativa perché , anche a voler disattendere l'orientamento giurisprudenziale opzionato dal tribunale, l'esame degli atti allegati ( procura, buste paga, contratto collettivo, prospetti paga etc.) non consentivano di integrare compiutamente il thema decidendum sì da consentire anche attraverso la prova testimoniale , di pervenire all'accertamento oggetto della pretesa .
La prova testimoniale non avrebbe potuto acclarare i fatti perché , per come articolata – anche in combinato con la produzione documentale in atti – non avrebbe potuto offrire al tribunale il supporto per raffrontare le mansioni svolte al livello richiesto o anche agli altri individuabili nell'alinea del
CCNL prodotto in atti e ciò a prescindere dal fatto che tali profili fossero o meno presenti nell'atto introduttivo del giudizio.
Mancavano le precondizioni fattuali il cui accertamento era necessario per argomentare la riconducibilità del profilo posseduto all'una o all'altra qualifica contrattuale , e tali precondizioni fattuali erano le modalità concrete di svolgimento della prestazione, l'ampiezza dell'autonomia, il tipo di responsabilità verso la società e verso i terzi .
Tale carenza di allegazioni non è sanabile dal Giudice che non può interpellare i testi per acquisire dati che non sono stati articolati nel ricorso( come l'esercizio di poteri direttivi in concreto, il ruolo nella contrattazione , il tipo di rapporti intrattenuti con gli istituti di credito etc.) .
Con il quarto motivo si lamenta la mancata ammissione della prova articolata e con il sesto la mancata attivazione dei poteri istruttori di ufficio.
Sul punto si rimanda alle argomentazioni già svolte sulla inidoneità della prova articolata a consentire l'accertamento del diritto al superiore inquadramento professionale . La prova , diversamente da quanto opinato dall'appellante , non avrebbe consentito di accertare ad esempio la natura dei rapporti con le ditte, con le pubbliche amministrazioni, con le banche, con i notai e così via, e il ruolo di quale “unico responsabile commerciale dell'unico punto vendita della Società”. Parte_1
Diversamente da quanto opinato dal ricorrente , l'atto introduttivo era mancante dell'indicazione di elementi ritenuti essenziali e che non erano né il periodo di riferimento, incontroverso, né il luogo di esplicazione delle mansioni, incontroverso anch'esso, né l'elenco di mansioni per come riportate ( ma le modalità di loro svolgimento, la qualità dei rapporti col personale e con i terzi, i livelli di responsabilità e autonomia, affatto esplicitati nella capitolazione)
L'appellante assume poi che al capo 7) del ricorso è stato specificato che il maggiore orario non era
“eteroimposto” ai fini del pagamento di straordinari , ma doveva essere espletato, in virtù delle funzioni di “legale rappresentante “assunte dal dipendente, a riprova del diritto all'inquadramento preteso. A prescindere dalla considerazione che il funzionario di primo livello non è legale rappresentante della società e che il concetto di “alter ego “non coincide con quello di legale rappresentane , giova evidenziare che la circostanza che il svolgesse lavoro Parte_1 straordinario , non già perché imposto dai superiori bensì perché reso necessario alla gravosità dell'impegno affidato con la procura, risulta circostanza assolutamente neutra rispetto alle rivendicazioni azionate . Tale circostanza certamente non qualifica il livello rivendicato , e neppure si pone in contraddizione con il livello posseduto, considerato che le parti avevano consensualmente optato per un superminimo proprio per compensare aprioristicamente le ore di lavoro straordinario che il si impegnava a prestare in caso di necessità. Parte_1
In relazione, poi alla mancata attivazione die poteri istruttori di ufficio giova rammentare che nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024).
Con il V motivo l'appellante censura l'omessa completa lettura degli atti di causa nella parte in cui il tribunale rilelava che non fosse chiaro se le attività genericamente indicate in ricorso erano state concretamente espletate senza soluzione di continuità anche dopo l'assunzione della carica di
Amministratore della società, avvenuta, come dedotto, in data 1.11.2017. La circostanza riportata dal tribunale è tuttavia conforme al vero perché il ricorrente ha esposto che a partire dal 10/09/2007 ha prestato lavoro dipendente nell'ambito aziendale, con Amministratore e che Controparte_2 mediante procura speciale dell'Amministratore aveva successivamente esplicato di fatto “le mansioni di dirigente aziendale e gestore “mentre a partire dal 17/10/19 era divenuto Amministratore Parte_2
. Nulla aveva specificato in relazione al periodo successivo all'assunzione, da parte sua,
[...] della carica di amministratore , ma la circostanza è comunque superflua risultando la pretesa non adeguatamente supportata per le ragioni già espresse.
Per tutte le ragioni espresse l'appello deve essere respinto e le richieste istruttorie reiterate respinte in quanto superflue e irrilevanti ai fini del decidere.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 5000,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1879/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GUGLIELMO BENEDETTO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in LARGO E. BERLINGUER N° 18 04023
FORMIA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. AGOSTINI TIZIANA ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PROVINCIALE SAN MAGNO 113 MONTE SAN BIAGIO;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di SS N° 241/22 del 16/03/22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Il tribunale di SS , con la sentenza oggetto di impugnativa , ha rigettato il ricorso di Pt_1
Domenico avente ad oggetto la condanna della al pagamento della Controparte_1 somma di € 92. 452,62 per avere egli esplicato mansioni di dirigente aziendale e gestore quale alter ego dell'amministratore in forza di una procura notarile rilasciata in suo favore e per avere, in questa veste, svolto un consistente numero di ore di lavoro straordinario, solo parzialmente compensate con l'erogazione di un superminimo individuale . Assumeva ,nel testo della parte narrativa, che egli avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel primo livello del CCNL commercio. Con riguardo alle mansioni svolte riportava testualmente ” Per tale carica conferita mediante procura notarile il ricorrente provvedeva in prima persona all'acquisto e vendita di auto nuove;
al noleggio mezzi;
alla permuta / acquisto / vendita di auto usate;
alla stipula dei relativi contratti e quindi consequenzialmente teneva tutti i rapporti con banche, aprendo o chiudendo conti, provvedeva ai versamenti e pagamenti;
dirigeva il personale dipendente, stipulava accordi per le riparazioni delle autovetture presso carrozzerie ed officine meccaniche;
aveva rapporti diretti con le ditte rivenditrici di accessori per auto e con le Agenzie Automobilistiche per il disbrigo pratiche al PRA;
aveva rapporti diretti con le assicurazioni, con i legali per qualsiasi contenzioso e con i consulenti fiscali e del lavoro;
in definitiva, sulle direttive dell'Amministratore e del consiglio di amministrazione, il ricorrente si rapportava quale alter ego dell'amministratore, con tutte le Ditte, gli uffici pubblici e pubbliche amministrazioni;
è stato così nel periodo di riferimento, l'unico responsabile commerciale dell'unico punto vendita della Società “.
Il tribunale rigettava il ricorso argomentando la mancata formulazione di una domanda di accertamento delle superiori mansioni con richiesta di attribuzione della superiore qualifica rivendicata , l'assenza di un analitico raffronto tra le attività asseritamente svolte e i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica , l'inidoneità della contrattazione collettiva depositata a colmare siffatta lacuna , la mancanza di un accertamento di prevalenza delle superiori mansioni svolte rispetto a quelle proprie del profilo posseduto, il difetto di allegazione in relazione al contenuto e alle responsabilità correlate con l'elenco di mansioni riportato in ricorso , la mancata allegazione del carattere eteroimposto del maggiore orario lavorativo svolto , l'esistenza di un rapporto di parentela con l'amministratore ( padre del ricorrente ) che poteva legittimare una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese . Avverso detta sentenza proponeva appello il . Parte_1
Con il primo motivo di appello il censurava la sentenza per aver negato che egli avesse Pt_1 richiesto l'accertamento delle mansioni superiori svolte, e l'attribuzione della superiore qualifica rivendicata.
Con il secondo motivo di appello denunciava la contraddittorietà della motivazione. Assumeva
l'appellante che , in contraddizione con le premesse , il giudice era entrato nel merito dell'inquadramento rivendicato per escludere che le mansioni fossero riconducibili al I livello, e senza considerare che il avrebbe potuto rivendicare implicitamente anche il profilo Pt_1 intermedio.
Con il terzo motivo di appello lamentava l' omessa individuazione del thema decidendum e di tutti gli elementi di fatto indicati in ricorso.
Il censurava la sentenza che aderendo ad un orientamento a suo avviso minoritario , aveva Pt_1 ha ritenuto che gli atti allegati al ricorso non avrebbero potuto comunque supplire alla genericità del contenuto della domanda giudiziale al fine di consentire comunque , al giudice, l'individuazione del thema decidendum e la pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio.
Con il quarto motivo lamentava la mancata ammissione della prova articolata .
Con il quinto motivo censurava l'omessa completa lettura degli atti di causa nella parte in cui il tribunale rilevava che non fosse chiaro se le attività genericamente indicate in ricorso erano state concretamente espletate senza soluzione di continuità anche dopo l'assunzione della carica di
Amministratore della società, avvenuta, come dedotto, in data 1.11.2017.
Con il sesto motivo lamentava la mancata attivazione dei poteri istruttori d'ufficio .
Si costituiva la società contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello è infondato
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza per aver negato che egli avesse Pt_1 richiesto l'accertamento delle mansioni superiori svolte, e l'attribuzione della superiore qualifica rivendicata. Egli assumeva che la statuizione del tribunale non teneva conto della esposizione dei fatti in ricorso e delle relative richieste ivi formulate , avendo egli dedotto di non essere stato correttamente inquadrato e sufficientemente retribuito, né interamente liquidato all'atto della cessazione del rapporto lavorativo , poiché egli avrebbe dovuto essere inquadrato nel 1° livello del CCNL Commercio, applicato dalla stessa Società, con corresponsione della superiore retribuzione di riferimento e compenso per lo straordinario , mentre la società lo aveva inquadrato nel V° livello , riconoscendogli solo un superminimo .
Assumeva che la società aveva preso specifica posizione sulla pretesa al superiore inquadramento e sulle differenze retributive azionate ,nonché sulla portata della procura notarile .
Lamentava che tribunale avesse fatto riferimento all'indirizzo della S.C., secondo il quale “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè (a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
(b) dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
(c) dal raffronto fra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”, senza tenere conto del fatto che il lavoratore aveva pedissequamente seguito il percorso indicato dalla corte di legittimità .
Il motivo è infondato. Nelle conclusioni del ricorso introduttivo della lite il non Parte_1 ha richiesto l'accertamento del diritto al superiore inquadramento con statuizione accertativa ad hoc
, rivendicando nel corpo della narrativa lo svolgimento di mansioni asseritamente riconducibili al I livello del CCNL al solo fine di richiedere le differenze retributive asseritamente maturate e disconosciute dalla società.
Tuttavia, anche se volessero ritenersi le conclusioni integrate dalla lettura del corpo del ricorso, la decisione del tribunale trova fondamento nella assoluta carenza di allegazioni in relazione al percorso logico giuridico che la corte di legittimità impone per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento contrattuale . Tale statuizione deve essere comunque confermata
Difetta già la possibilità stessa di accertare, sulla scorta delle allegazioni in atti, le superiori mansioni asseritamente svolte dal . L'appellante chiedeva infatti di provare, mediante libero Pt_1 interrogatorio del legale rappresentante e prova per testi, le circostanze di fatto di cui ai capi da 1) a
7) della esposizione. Ma le circostanze dei capi da 1 a 7 erano già provate documentalmente e comunque erano tutte totalmente irrilevanti ai fini della richiesta di accertamento del diritto al superiore inquadramento e inidonee a suffragare la domanda. Erano provate documentalmente l'attività svolta dal come amministratore , il ruolo di socio , col germano , al Parte_1
30% , l'oggetto sociale della società , l'inquadramento formale nel V livello , i contenuti della procura notarile ( circostanze provate dalla visura camerale , dalla procura notarile , dai prospetti paga e dalle buste paga ). Erano invece comunque inidonee a provare il dritto al superiore inquadramento le allegazioni di cui al punto 6 sull'orario concretamente osservato e quelle di cui al punto 5, e ciò per le ragioni puntualmente espresse dal tribunale. Tutte le attività che egli svolgeva in virtù della procura notarile non erano attività tipiche del superiore livello I rivendicato potendo corrispondere compiutamente al livello di addetto alla vendita e non essendo neppure esplicitato quali attività e per quali ragioni dovessero essere riconducibili al superiore profilo professionale e neppure il carattere di prevalenza di tali attività pretesamente più qualificate rispetto a quelle di mero addetto alla vendita
, pure riportate nell'elencazione. Per altro verso il capitolo 5 non avrebbe potuto essere utilizzato all'interno di una prova testimoniale posto che richiedeva al teste di esprimere una valutazione giuridica sulla natura dirigenziale delle attività delegategli dall'amministratore ( padre dell' appellante, ) Controparte_2
In relazione al secondo e al terzo passaggio del procedimento logico giuridico imposto dalla corte di legittimità e correttamente menzionato come mancante dal tribunale, l'individuazione della qualifica e del grado previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto fra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale non è l'operazione che coincide con l'individuazione
(secca )del livello ambìto e il raffronto – asseritamente operato nei conteggi - tra la retribuzione percepita e quella cui l'istante avrebbe diritto. Il secondo e il terzo passaggio del procedimento logico-giuridico in tema di accertamento delle superiori mansioni implicano l'individuazione della declaratoria contrattuale corrispondente alle mansioni e ai livelli di responsabilità propri di quelle mansioni che il dipendente assume aver svolto e l'esplicitazione delle ragioni per cui le mansioni affidate, per come svolte, per il livello di responsabilità e autonomia che esse comportano o sottendono, legittimerebbero l'attribuzione proprio del profilo rivendicato;
il differenziale retributivo , invece, rappresenta solo una conseguenza ulteriore di tale preliminare accertamento, e non un elemento costitutivo dello stesso .
A nulla vale argomentare del pieno contraddittorio instauratosi tra le parti, posto che il difetto di allegazioni non è sanato dal contraddittorio con la parte resistente : l'assenza di allegazioni idonee a sviluppare il percorso procedimentale trifasico di cui si è detto non consente in ogni caso di addivenire alla pronuncia accertativa cui la parte ambisce . Ed infatti la parte resistente , nel dedurre ,con argomentazione condivisa dal tribunale e riportata in sentenza, che le attività elencate nel ricorso relative all'acquisto vendita e noleggio di autoveicoli, stipula dei rispettivi contratti, etc., rientravano perfettamente in quelle individuate dal V livello del CCNL Commercio del 2007 ,confermava come l'elencazione difettasse di quella specificazione in termini di responsabilità, , autonomia , professionalità che consentiva la loro riconduzione ad un profilo più qualificato di quello riconosciuto
Nessuna prova avrebbe potuto svolgersi perché , seppure fosse stato richiesto ai testi di confermare il capitolo 6 e il capitolo 7 ( il capitolo 5 era inammissibile perché conteneva valutazioni) con le mansioni per come riportate nel testo e l'articolazione oraria delle stesse , ciò non avrebbe legittimato l'automatico riconoscimento del superiore livello I perché tali modalità di lavoro non sono affatto riconducibili, per come formulate , alle funzioni di responsabilità esecutiva, di organizzazione delle unità produttive con iniziativa e autonomia operativa nell'ambito dele responsabilità delegate, proprie del livello I.
Deve altresì confutarsi la contraddittorietà della motivazione, argomentata nel secondo motivo di appello.
Assume l'appellante che in contraddizione con le premesse date, il giudice sarebbe poi entrato nel merito dell'inquadramento rivendicato per escludere che le mansioni fossero riconducibili al I livello, senza considerare che il avrebbe potuto rivendicare implicitamente anche il profilo Pt_1 intermedio.
Il motivo è infondato. Non v'è alcuna contraddizione nella pronuncia del tribunale , ma l'argomentazione secondo cui “Invero la deduzione di aver provveduto all'acquisto ed alla vendita di auto nuove, come anche alla permuta, acquisto e vendita di auto usate è deduzione pienamente compatibile con il livello di inquadramento posseduto dal ricorrente al quali si ricollega la specifica mansione di addetto alle vendite;
” è assolutamente in linea con il difetto di allegazioni idonee a provare il superiore inquadramento rivendicato. Il difetto di allegazioni è tale che le mansioni elencate e per le quali si chiede la prova possono legittimamente pienamente ricondursi al profilo posseduto,
e ciò rende oltremodo superflua l'istruttoria testimoniale , anche per accertare il diritto ad un profilo intermedio . Peraltro secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice può riconoscere il diritto alla qualifica intermedia , pur quando non richiesta , solo purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia (Cass. 22872/13),
e tale condizione difetta per le stesse ragioni per cui difetta l'allegazione per le superiori mansioni espressamente rivendicate di I livello.
Con il terzo motivo di appello si lamenta l' omessa individuazione del thema decidendum e di tutti gli elementi di fatto indicati in ricorso.
Il censura la sentenza che, aderendo ad un orientamento a suo avviso minoritario , ha Pt_1 ritenuto che gli atti allegati al ricorso non potrebbero comunque supplire alla genericità del contenuto della domanda giudiziale al fine di consentire al giudice l'individuazione del thema decidendum e la pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio.
La censura è tuttavia non significativa perché , anche a voler disattendere l'orientamento giurisprudenziale opzionato dal tribunale, l'esame degli atti allegati ( procura, buste paga, contratto collettivo, prospetti paga etc.) non consentivano di integrare compiutamente il thema decidendum sì da consentire anche attraverso la prova testimoniale , di pervenire all'accertamento oggetto della pretesa .
La prova testimoniale non avrebbe potuto acclarare i fatti perché , per come articolata – anche in combinato con la produzione documentale in atti – non avrebbe potuto offrire al tribunale il supporto per raffrontare le mansioni svolte al livello richiesto o anche agli altri individuabili nell'alinea del
CCNL prodotto in atti e ciò a prescindere dal fatto che tali profili fossero o meno presenti nell'atto introduttivo del giudizio.
Mancavano le precondizioni fattuali il cui accertamento era necessario per argomentare la riconducibilità del profilo posseduto all'una o all'altra qualifica contrattuale , e tali precondizioni fattuali erano le modalità concrete di svolgimento della prestazione, l'ampiezza dell'autonomia, il tipo di responsabilità verso la società e verso i terzi .
Tale carenza di allegazioni non è sanabile dal Giudice che non può interpellare i testi per acquisire dati che non sono stati articolati nel ricorso( come l'esercizio di poteri direttivi in concreto, il ruolo nella contrattazione , il tipo di rapporti intrattenuti con gli istituti di credito etc.) .
Con il quarto motivo si lamenta la mancata ammissione della prova articolata e con il sesto la mancata attivazione dei poteri istruttori di ufficio.
Sul punto si rimanda alle argomentazioni già svolte sulla inidoneità della prova articolata a consentire l'accertamento del diritto al superiore inquadramento professionale . La prova , diversamente da quanto opinato dall'appellante , non avrebbe consentito di accertare ad esempio la natura dei rapporti con le ditte, con le pubbliche amministrazioni, con le banche, con i notai e così via, e il ruolo di quale “unico responsabile commerciale dell'unico punto vendita della Società”. Parte_1
Diversamente da quanto opinato dal ricorrente , l'atto introduttivo era mancante dell'indicazione di elementi ritenuti essenziali e che non erano né il periodo di riferimento, incontroverso, né il luogo di esplicazione delle mansioni, incontroverso anch'esso, né l'elenco di mansioni per come riportate ( ma le modalità di loro svolgimento, la qualità dei rapporti col personale e con i terzi, i livelli di responsabilità e autonomia, affatto esplicitati nella capitolazione)
L'appellante assume poi che al capo 7) del ricorso è stato specificato che il maggiore orario non era
“eteroimposto” ai fini del pagamento di straordinari , ma doveva essere espletato, in virtù delle funzioni di “legale rappresentante “assunte dal dipendente, a riprova del diritto all'inquadramento preteso. A prescindere dalla considerazione che il funzionario di primo livello non è legale rappresentante della società e che il concetto di “alter ego “non coincide con quello di legale rappresentane , giova evidenziare che la circostanza che il svolgesse lavoro Parte_1 straordinario , non già perché imposto dai superiori bensì perché reso necessario alla gravosità dell'impegno affidato con la procura, risulta circostanza assolutamente neutra rispetto alle rivendicazioni azionate . Tale circostanza certamente non qualifica il livello rivendicato , e neppure si pone in contraddizione con il livello posseduto, considerato che le parti avevano consensualmente optato per un superminimo proprio per compensare aprioristicamente le ore di lavoro straordinario che il si impegnava a prestare in caso di necessità. Parte_1
In relazione, poi alla mancata attivazione die poteri istruttori di ufficio giova rammentare che nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024).
Con il V motivo l'appellante censura l'omessa completa lettura degli atti di causa nella parte in cui il tribunale rilelava che non fosse chiaro se le attività genericamente indicate in ricorso erano state concretamente espletate senza soluzione di continuità anche dopo l'assunzione della carica di
Amministratore della società, avvenuta, come dedotto, in data 1.11.2017. La circostanza riportata dal tribunale è tuttavia conforme al vero perché il ricorrente ha esposto che a partire dal 10/09/2007 ha prestato lavoro dipendente nell'ambito aziendale, con Amministratore e che Controparte_2 mediante procura speciale dell'Amministratore aveva successivamente esplicato di fatto “le mansioni di dirigente aziendale e gestore “mentre a partire dal 17/10/19 era divenuto Amministratore Parte_2
. Nulla aveva specificato in relazione al periodo successivo all'assunzione, da parte sua,
[...] della carica di amministratore , ma la circostanza è comunque superflua risultando la pretesa non adeguatamente supportata per le ragioni già espresse.
Per tutte le ragioni espresse l'appello deve essere respinto e le richieste istruttorie reiterate respinte in quanto superflue e irrilevanti ai fini del decidere.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 5000,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia