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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 310/2020
All'udienza collegiale del giorno 06/05/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. STANISCIA NICOLA presente
Avv. MASTROPAOLO SABRINA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CHIARANTANO BRUNO avv. Qaryouti in sost.
Controparte_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
L'appellante chiede la distrazione delle spese
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 310/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Crescenzio, 20 presso l'avv. Staniscia Nicola (C.F. che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti unitamente all'avv. Mastropaolo Sabrina (C.F. ; C.F._3
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Genzano di Controparte_1 C.F._4
Roma, Via Colle Fiorito n. 2 presso lo studio dell'avv. Bruno Chiarantano (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
C.F._5
-APPELLATO –
E
CP_2 CP_2
-APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 23242/2019, pubblicata il 4/12/2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “-1.Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'arch. esponeva che con determina n. 271 del Parte_1
5.03.2004 il Comune di lo aveva incaricato della redazione del progetto esecutivo dei lavori CP_2 relativi alla costruzione di un edificio da adibire a scuola materna ed elementare e dell'attività di coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la fase di progettazione dei predetti lavori;
che in relazione all'attività svolta aveva maturato il diritto a percepire un compenso di € 106.397,47, come da fattura del 18 maggio 2006 emessa da esso attore;
che, stante l'omesso pagamento del corrispettivo dovuto, aveva incardinato, innanzi al Tribunale di Velletri, un giudizio al fine di conseguire la condanna dell'ente locale al versamento di tale compenso;
che tale giudizio si era concluso con sentenza n. 334/2014 con cui era stata rigettata la domanda in ragione della nullità della citata determina n. 271 del 5.03.2004 atteso che la stessa prevedeva l'accensione di un mutuo per il pagamento dell'opera così da doversi ritenere l'assenza della necessaria copertura finanziaria.
Evidenziava quindi che l'assunzione di un impegno di spesa in assenza della relativa copertura obbligava l'ing. quale funzionario del responsabile dell'impegno assunto, al CP_1 CP_2 pagamento del compenso dovutogli e che il , atteso l'ingiustificato arricchimento Controparte_2
tratto dalla prestazione professionale eseguita, doveva essere condannato al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. Concludeva chiedendo la condanna del al Parte_2
pagamento in suo favore degli onorari dovutigli nella misura di cui alla parcella del 18 maggio 2006
e del al pagamento di tale medesima somma ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. Controparte_2
Con comparsa depositata in data 26 gennaio 2017 si costituiva il , eccependo Controparte_2 preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito nonché la prescrizione del credito azionato. Il convenuto evidenziava altresì l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato CP_2 arricchimento in ragione del fatto che l'attore poteva agire per il pagamento degli onorari nei confronti del funzionario responsabile. Il contestava quindi anche nel merito la Controparte_2 domanda, di cui chiedeva il rigetto, osservando, tra l'altro, di non aver tratto alcuna utilità dall'attività professionale svolta dalla parte istante, considerato che il progetto non era stato utilizzato. Alla prima udienza dell'11 aprile 2017 il giudice rinviava la causa all'udienza del
17.10.2017, disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'ing.
Rinnovata la notifica dell'atto di citazione, il si costituiva in giudizio, con CP_1 CP_1 comparsa depositata in data 27 settembre 2017, eccependo l'incompetenza del giudice adito nonché la prescrizione dell'azione esercitata. Il convenuto rilevava altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando di aver agito solo quale dirigente dell'area tecnica del e quale mero CP_2
esecutore delle relative direttive. Evidenziava, infine, che nessuna responsabilità poteva essergli ascritta per l'assenza di copertura finanziaria atteso che spettava al responsabile del servizio finanziario il compito di verificare la regolarità contabile degli atti e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, Lloyd's, per il tramite della Dual Italia s.p.a, per essere manlevato dalle somme eventualmente dovute all'attore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.”.
Il Tribunale adito con l'impugnata sentenza ha così deciso: “- rigetta le domande;
- compensa tra le parti le spese di lite”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Dichiarata inammissibile e/o infondata l'eccezione di prescrizione svolta dall'appellata, condannare il sig. per le causali di cui al libello introduttivo, al pagamento della Controparte_3
emergente dagli atti di causa o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 n. 4 uc cc dalla domanda al saldo. Spese del doppio grado rifuse con distrazione”.
Si è costituito in giudizio che resistendo all'impugnazione, ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutte le motivazioni in premessa meglio argomentate: - in via preliminare di rito: per quanto in premessa meglio esposto dichiarare inammissibile l'appello perché contrario al nuovo disposto normativo dei cui all'art. 342 c.p.c; - in via ulteriormente preliminare: per quanto in premessa meglio indicato si chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del parte del giudizio di I grado e, quindi, Controparte_2
litisconsorte necessario;
- nel merito: nel riportarsi integralmente alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del I grado del 27.09.2017,che sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, per tutte motivazioni in premessa meglio indicate, si insiste per il rigetto di tutte le domande avanzate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto in ragione della pretestuosità ed infondatezza di tutti i motivi di appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza. Il tutto con vittoria di spese di lite I e II grado del giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta in data 1/07/2020 la Corte ha ordinato la notificazione dell'impugnazione al ed all'udienza del 9/06/2021 ha dichiarato la contumacia Controparte_2 dell'ente.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi.
Con il primo motivo rubricato “1) Violazione degli artt. 139,140 e 160 cpc”, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non perfezionata la notifica dell'atto di citazione nei confronti del Secondo parte appellante, il giudice avrebbe dovuto dichiarare CP_1 la contumacia del convenuto a far data dall'udienza del 10.12.2016 e per l'effetto non avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione. Deduce l'erroneità dell'ordinanza del 11.04.2017 con cui veniva disposta la rinnovazione dell'atto di citazione ritenendo così tardiva la successiva costituzione in giudizio di quest'ultimo.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2) Violazione dell'art. 23 del d.l. n. 66 dei 1989 e successivamente dall'art. 191 t.u. enti locali - d.lgs. n. 267/2000)”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto prescritto il credito da prestazione professionale vantato nei confronti dell'Ing. CP_1
La sentenza è così motivata: “-2. Tanto esposto in ordine alle domande e alle difese svolte dalle parti, si osserva che il convenuto, nel precisare le conclusioni, ha chiesto rimettersi la Controparte_1 causa sul ruolo al fine di consentire la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni.
Tale richiesta deve essere disattesa per le ragioni evidenziate nell'ordinanza del 22 ottobre 2018. In particolare, come rilevato nel predetto provvedimento, questo giudice ritiene di dover dare seguito all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in materia di chiamata in causa ad istanza di parte, qualora sia stata proposta dal convenuto, a tale scopo, tempestiva richiesta di differimento della prima udienza di trattazione, l'eventuale provvedimento di rigetto può essere revocato (anche implicitamente) dallo stesso giudice, o da altro avanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declaratoria di competenza ad opera del primo, sempreché ciò avvenga anteriormente all'esaurimento della fase della prima udienza di trattazione”, che segna la soglia oltre la quale deve ritenersi preclusa la possibilità di provvedere alla chiamata del terzo ad istanza di parte nel sistema di cui agli artt. 183 e 269 c.p.c. (cfr. Cass. n. 21462 del 25.10.2016). Ne consegue che, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere disposta la chiamata in causa della compagnia di assicurazione, che determinerebbe una regressione del procedimento, ormai giunto alla fase decisionale, in contrasto con esigenze di economia processuale e di garanzia della ragionevole durata del giudizio.
3. Ciò posto sempre in via preliminare si osserva che l'attore ha chiesto la revoca dell'ordinanza adottata all'udienza dell'11.04.2017, rilevando che era stata erroneamente disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione. Tale assunto deve essere disatteso, dovendosi sul punto richiamare quanto rilevato dal precedente giudice nel provvedimento adottato all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2017, in cui è stata ritenuta la nullità della notifica in quanto eseguita presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza del indicato nel relativo certificato, senza che fosse indicato alcun CP_1 collegamento con il destinatario;
in ciò valutato che l'avviso di ricevimento non era stato consegnato ad alcuno e che non era state riportate in tale avviso le ragioni della mancata consegna. A fronte di tali condivisibili considerazioni non può essere disposta la revoca della citata ordinanza dell'11.04.2017, con cui è stata correttamente ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, poiché non vi era prova che fosse stata eseguita presso uno dei luoghi previsti dall'art. 139 c.p.c. Né può ex post ritenersi la validità di tale notifica, in ragione del fatto che quella eseguita in rinnovazione presso il medesimo indirizzo sia andata a buon fine, per aver raggiunto lo scopo, non essendo tale circostanza idonea a comprovare che il aveva avuto conoscenza legale Parte_2
del processo già in occasione della prima notifica.
4.1. Tanto premesso deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dal . A tale riguardo si osserva, in primo Controparte_2 luogo, che l'ente convenuto ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Roma in ragione del foro convenzionale previsto nel contratto d'opera professionale concluso tra le parti il cui art. 10 sancisce che “per qualsiasi controversia giudiziale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto, il foro competente è quello di Velletri” (cfr. all. 6 del fascicolo di parte nel giudizio RGN Pt_1
40189/2007 depositato in allegato all'atto di citazione). Invero, al riguardo deve, in primo luogo, rilevarsi che la clausola in esame non prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Velletri così da non potersi escludere, in ragione di tale pattuizione, la competenza del Tribunale di Roma adito.
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola (nella specie di condizioni generali di contratto), con la quale sia "stabilita" la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia" è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo
"esclusivo" o dell'avverbio "esclusivamente" o di altre espressioni consimili) - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro” (cfr. Cass. n.
17449 del 9.08.2007 e nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 18707 del 4.09.2014 e n. 1838 del
25.01.2018). Sul punto va, quindi, altresì rilevato che il foro convenzionale di cui si discute riguarda le controversie relative al contratto d'opera professionale laddove con la domanda introduttiva di giudizio l'arch. non ha esercitato un'azione contrattuale, non avendo chiesto il pagamento Pt_1 del proprio compenso in esecuzione del contratto in esame, ma un'azione di ingiustificato arricchimento.
4.2. Tanto esposto si osserva che il , nel contestare la competenza Controparte_2
del Tribunale di Roma adito con riguardo ai fori alternativi di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., ha unicamente evidenziato che la propria sede si trova ad e che parimenti in era sorta CP_2 CP_2
l'obbligazione, senza sollevare specifici rilievi con riguardo al luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il convenuto che intende contestare la competenza del giudice ha l'onere di eccepire “a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18 e 19
c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia dell'eccezione, quale è il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza della eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (cfr. Cass. n. 8224 del 28.07.1999 e n. 313 dell'11.01.2001). Da quanto sopra consegue che, non avendo il CP_2
sollevato specifici rilievi in ordine all'incompetenza del Tribunale di Roma, quale forum
[...]
destinatae solutionis, deve ritenersi, sotto tale profilo, radicata la competenza del giudice adito. 5.
Tanto premesso deve analogamente essere disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale di
Roma sollevata dal convenuto dovendosi rilevare, anche con riferimento alla sua Parte_2 posizione, l'incompletezza dell'eccezione sollevata. In particolare, a tale riguardo si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del Giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 c.p.c. anche ad entrambi i fori generali di cui all'art. 18 c.p.c. e, quindi, sia in relazione alla residenza che al domicilio, in quanto quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza” (cfr. Cass. n. 6380 del 14.03.2018; n. 25891 del 21.12.2010 e n. 24277 del
22.11.2007). Considerato, quindi, che il nel costituirsi in giudizio, ha contestato la CP_1 competenza del Tribunale di Roma riferendosi, con riguardo ai criteri di cui all'art. 18 c.p.c., unicamente al proprio luogo di residenza, senza alcun richiamo al domicilio, deve ritenersi l'incompletezza e, dunque, l'inefficacia della sollevata eccezione, così che va ritenuto competente il giudice adito.
6. Tanto esposto si osserva che l'attore, a fondamento della domanda proposta, ha evidenziato di essere stato incaricato dal di , in persona dell'ing. quale CP_2 CP_2 Parte_2 responsabile dell'area tecnica, dell'elaborazione del progetto esecutivo dei lavori relativi alla costruzione di un edificio scolastico nonché delle connesse attività di coordinamento in materia di sicurezza. L'attore ha, quindi, rilevato che, proposto nei confronti del , ricorso Controparte_2
introduttivo di un procedimento monitorio al fine di conseguirne la condanna al pagamento del corrispettivo maturato e proposta da parte dell'ente locale opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in suo favore, la sua domanda era stata rigettata, con sentenza n. 334/2014, sul rilievo della nullità della determina di conferimento dell'incarico per assenza di elementi di certezza in ordine alla relativa copertura finanziaria. Ciò posto si osserva che l'azione proposta nei confronti dell'ing. trae fondamento dalla previsione di cui all'art. 191, quarto comma, TUEL, che, CP_1
riprendendo la previsione di cui all'art. 23, quarto comma, del d.l. n. 66/1989, convertito nella l. n.
144/1989, successivamente confluito nell'art. 35 d.lgs n. 77/1995, prevede che, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi sanciti dai primi due commi della medesima disposizione normativa in ordine alla relativa copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non attribuibile con delibera consiliare di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Così ricostruito il fondamento normativo dell'azione esercitata nei confronti dell'ing. ritiene il giudicante che la domanda debba CP_1 essere respinta, dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Sul punto si osserva che costituiscono circostanze documentalmente provate che la determina con cui il
Comune di aveva deliberato di affidare all'arch. l'incarico di cui si discute era CP_2 Pt_1
stata adottata in data 5 marzo 2004 e il contratto contenente la regolamentazione del rapporto d'opera professionale era stato concluso in data 21 luglio 2004 (cfr. all. 3 e 6 contenuti nel fascicolo di parte dello depositato nel giudizio innanzi al Tribunale di Velletri RGN 40189/2007 Pt_1 depositato in allegato all'atto di citazione). Risulta altresì documentalmente provato che con nota dell'11 luglio 2005, comunicata il successivo 13 luglio, l'odierno attore aveva reso noto al CP_2
di aver ultimato la progettazione esecutiva e il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione, che, con successiva nota del 19.12.2005, il medesimo professionista aveva inviato al il piano particellare di esproprio e, in data 17.01.2006, aveva trasmesso Controparte_2 all'ente locale elaborati e tavole in sostituzione di quelli inizialmente inviati (cfr. all. 13, 19 e 20 contenuti nel fascicolo di parte dello depositato nel giudizio innanzi al Tribunale di Velletri Pt_1
RGN 40189/2007 depositato in allegato all'atto di citazione). Ne consegue che deve ritenersi prescritto il credito azionato nei confronti dell'ing. con l'atto introduttivo di giudizio Pt_1
notificato decorso un decennio dalla stipula del contratto nonché dall'esecuzione della prestazione per la quale è stato chiesto il pagamento di un compenso. Né può ritenersi che il decorso del termine di prescrizione sia stato interrotto in ragione della procedura monitoria instaurata nei confronti del
, trattandosi di un soggetto diverso. L'efficacia interruttiva della notifica di una Controparte_2
domanda giudiziale, che trova la sua ratio nella idoneità di tale atto alla costituzione in mora del debitore, si determina infatti solo ove la domanda sia diretta nei confronti del debitore medesimo. Si osserva, infine, che non può sostenersi, come evidenziato dall'attore in comparsa conclusionale, che il termine di prescrizione dell'azione proposta nei confronti del sia iniziato a decorrere CP_1
solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza resa dal Tribunale di Velletri, con cui è stata rigettata la domanda proposta nei confronti del . Con tale sentenza non è stato Controparte_2 infatti disposto l'annullamento della determina del 5 marzo 2004, ma ne è stata ritenuta la nullità con conseguente nullità del contratto d'opera professionale (cfr. Cass. n. 17469 del 17 luglio 2013 e sez. unite n. 12195 del 10.06.2005). Viene, dunque, in rilievo una pronuncia di mero accertamento, avente natura dichiarativa e non costitutiva così da doversi escludere che la parte istante non poteva azionare la propria pretesa prima del relativo passaggio in giudicato.
7. Tanto esposto deve essere altresì disattesa la domanda di ingiustificato arricchimento proposta nei confronti del convenuto ente locale. Ciò per l'assorbente ragione che la responsabilità del funzionario che ha assunto l'impegno di spesa in assenza della relativa copertura di finanziaria, fatta valere nel presente giudizio, preclude l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del mancando il CP_2
necessario requisito della sussidiarietà, che ricorre quando sia esperibile altra azione non solo contro l'arricchito, ma anche verso una persona diversa e ciò secondo una valutazione in astratto e a prescindere dall'esito effettivo dell'azione intrapresa (cfr. Cass. n. 299988 del 20.1.2018; n. 15145 dell'11.06.2018; n. 21010 del 23.08.2018 e n. 80 del 4.01.2017).
8. La natura e la peculiarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese di lite così che non può darsi seguito alla richiesta di condanna dell'attore che, comunque, risulta aver eseguito delle prestazioni professionali, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..”.
Preliminarmente, va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. Controparte_1
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Il primo motivo proposto non coglie nel segno.
Assume l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non perfezionata Pt_1
la notifica del primo atto di citazione nei confronti del avvenuta in data 27.6.2016 e CP_1
perfezionatasi a suo dire dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa. In ragione di ciò il giudicante avrebbe dovuto dichiarare la contumacia del convenuto ed oggi appellato, a far data dall'udienza del 10.12.2016, e, per l'effetto, non avrebbe dovuto disporre alcuna rinnovazione della notifica dell'atto di citazione. Non era dunque corretto sostenere che non vi era alcun collegamento tra l'indirizzo indicato nel procedimento notificatorio dichiarato nullo ed il ciò in quanto ben CP_1 può valere il luogo della dimora abituale e all'indirizzo di residenza questi era risultato sconosciuto.
Per tali motivi ha chiesto la riforma della sentenza laddove veniva disposta la rinnovazione dell'atto di citazione dovendosi ritenere così tardiva la successiva costituzione in giudizio della parte.
La doglianza esposta non merita di essere condivisa.
Dall'esame dei documenti depositati in primo grado è emerso che la notifica dell'atto introduttivo di primo grado nei confronti del convenuto ed odierno appellato veniva eseguita presso l' indirizzo di Via
Laviniense 96 in Lanuvio, diverso rispetto a quello risultante pacificamente dal certificato di residenza dello ossia Via Laviniense n. 78, Lanuvio;
e ciò senza che si fosse indicato da parte del CP_1
mittente alcun collegamento con il destinatario e senza che sia emerso in corso di causa che al momento di detta notifica eseguita in via Laviniense n. 96 l'abituale dimora del fosse questa. L'avviso CP_1
di ricevimento non è stato consegnato ad alcuno e nello stesso non sono riportate le ragioni della mancata consegna. In ragione dell'assenza della prova che la notifica fosse stata ritualmente eseguita presso uno dei luoghi previsti dall'art. 139 c.p.c. e stante la carenza di elementi indispensabili al fine di valutare la regolarità ed il perfezionamento della notifica, il giudice del tutto legittimamente, l'ha ritenuta non perfezionata e, quindi, nulla e per l'effetto ha disposto la rinnovazione della stessa nei confronti del all'indirizzo della residenza anagrafica. CP_1
E' evidente, quindi, che la costituzione in giudizio dell'odierno appellato, avvenuta a seguito della ricezione dell'atto in rinnovazione sia da ritenersi del tutto tempestiva e rituale mentre non può neppure ritenersi valida la prima suddetta notifica in ragione del fatto che il successivo atto in rinnovazione sia andato a buon fine presso l'indirizzo di Via Laviniense 96. Ciò che rileva al fine di ritenere corretta la disposta rinnovazione è che non vi è prova in atti che il avesse avuto conoscenza del primo CP_1 atto di citazione eseguito in via Laviniense n. 96 né può rilevare a tal fine l'assunto che questi sia risultato irreperibile all'indirizzo anagrafico, posto che ciò avrebbe al più dovuto portare ad eseguire una notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto, si ripete, di alcun collegamento al momento della notifica tra il e l'indirizzo di cui al civico n. 96. CP_1
Il motivo deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che la sentenza aveva ritenuto che la declaratoria di nullità della determina comunale n. 271/2004 non avesse natura costitutiva. Ritiene l'appellante che dalla declaratoria di nullità fosse disceso, invece, l'effetto costitutivo originante il rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario responsabile.
La censura non merita di essere condivisa. Va rilevato che una cosa è la natura della pronuncia di nullità, la quale ha indubbiamene natura di accertamento, altra sono gli effetti che ex lege discendono dalla detta pronuncia. Non vi è dubbio infatti che il rapporto obbligatorio che si instaura direttamente con il funzionario abbia fonte nella legge, essendo la sentenza che ha pronunciato la nullità della determina e del contratto d'opera professionale un mero antecedente logico giuridico, lo stesso che potrebbe ravvisarsi nel caso in cui si fosse avuta una pronuncia di mero accertamento di inesistenza di copertura finanziaria, a prescindere dall'esistenza o meno della determina comunale o, comunque, della violazione degli obblighi di cui all'art. 191, quarto comma, TUEL.
Deve pertanto condividersi l'assunto del primo giudicante secondo cui deve escludersi che la parte appellante non potesse azionare la propria pretesa già prima del passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Velletri con cui veniva dichiarata nulla la determina consiliare 271/2004, non nascendo il rapporto obbligatorio in capo al funzionario affatto dalla detta sentenza ma, come si è detto, direttamente dalla legge. Il fatto poi che l'azione di nullità sia stata fatta valere dalla Pubblica
Amministrazione e che dunque secondo l'indirizzo richiamato dall'appellante la prescrizione decorrerebbe dall'accertamento giudiziale della nullità, non si pone in contrasto con quanto sin qui sostenuto, atteso che non era affatto necessario alcun accertamento di nullità della determina per poter agire nei confronti del trattandosi nella specie di rapporto obbligatorio integratosi ex lege CP_1 tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura in violazione degli obblighi sanciti in ordine alla copertura finanziaria. La sentenza del Giudice di legittimità citata dall'appellante (Cass. n. 11933/2013) fa riferimento ad altra e diversa fattispecie afferente non già ad un'azione di adempimento contrattuale nascente dalla legge, come nel caso che ci occupa, ma ad un'azione di risarcimento conseguente a nullità che, per ciò solo, rappresenta l'elemento integrante della fattispecie risarcitoria stessa;
ebbene, la Cassazione, nel ribadire il principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. ha distinto tale decorrenza in base all'interesse a far valere il risarcimento (dal contratto se a farla valere
è la medesima parte che ha interesse alla sua caducazione ovvero dalla nullità se, a far valere quest'ultima è la parte diversa da quella che ha interesse alla conservazione del contratto).
Ebbene, volendo trasporre i detti principi al seppur diverso caso che ci occupa, è indubbio che il diritto dello nei confronti del funzionario sia sorto ex lege in virtù dell'assenza di copertura Pt_1
finanziaria, a prescindere da qualsiasi pronuncia di nullità della detta determina, assenza di cui lo ben avrebbe potuto avere contezza, essendo documentato (cfr determina in atti) ed anche Pt_1 pacifico (la stessa parte appellante afferma ciò nell'atto di appello pag. 12) che non vi era alcuna attestazione di copertura finanziaria nella delibera di incarico che, anzi, faceva riferimento ad un futuro mutuo da accendersi per far fronte all'incarico. Assume ancora l'appellante che essendo l'azione di ingiustificato arricchimento di natura residuale e sussidiaria essa può essere esperita solo quando vi fosse il diniego di tutela contrattuale.
Ora, non vi è dubbio che nella specie la tutela c'era ed era proprio quella che è stata azionata dallo nei confronti del funzionario, essendo a tal fine ininfluente che tale azione si fosse prescritta Pt_1
dovendo essere svolto il giudizio di sussidiarietà in via astratta (Cass. SS.UU. 28042/08). E, sul punto, il primo giudice con motivazione che non è stata fatta oggetto di specifica censura ha rilevato che: “la domanda di ingiustificato arricchimento proposta nei confronti del convenuto ente locale. Ciò per l'assorbente ragione che la responsabilità del funzionario che ha assunto l'impegno di spesa in assenza della relativa copertura di finanziaria, fatta valere nel presente giudizio, preclude l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del mancando il necessario requisito CP_2
della sussidiarietà, che ricorre quando sia esperibile altra azione non solo contro l'arricchito, ma anche verso una persona diversa e ciò secondo una valutazione in astratto e a prescindere dall'esito effettivo dell'azione intrapresa”.
Nel caso in esame ed in ogni caso manca il requisito della sussidiarietà. Come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007;
Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere".
In definitiva, anche tale motivo deve essere rigettato e l'appello va definitivamente respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione al valore della causa (indeterminabile complessità bassa), compensi medi per le fasi introduttiva, studio, minimi per istruttoria e decisionale attesa la ridotta attività espletata e le modalità semplificate decisorie per complessivi € 6734 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge da liquidarsi in favore della parte costituita.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma n. 23242/2019, pubblicata il 4/12/2019 così provvede: 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
2) Condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado, liquidate in complessivi € 6734 oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002
a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Roma, 6.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- - Giulia Spadaro-