Sentenza 29 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/2019, n. 31265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31265 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2019 |
Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5672-2018 proposto da: CI ER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE
2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI
25; - con troricorrente - nonchè
contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO, IO LU, AR IO, OS VI, DI UZ CC, RI AR, TU TUO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 538/2017 della CORTE DEI CONTI - TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 10/11/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere IO ORICCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Maria Ida Leonardo per delega orale. Ric. 2018 n. 05672 sez. SU - ud. 02-07-2019 -2- Fatti di causa La Procura della Corte dei Conti del Lazio avviava istruttoria in relazione ad ipotesi di danno all'erario per una serie di illecite assunzioni di personale all'ATAC, in ordine alle quali vi era stato anche accertamento in sede penale con richiesta in data 8 aprile 2013, da parte della Procura della Repubblica di Roma, di rinvio a giudizio di vari soggetti. In esito alla svolta istruttoria contabile ed alla conseguente citazione a giudizio la Sezione Lazio della Corte dei Conti, con sentenza n. 449/2015, respinte le eccezioni di carenza di giurisdizione contabile e di sospensione del giudizio, riteneva la responsabilità dei vari incolpati -fra cui l'odierno ricorrente RT graduando, con valutazione equitativa, il danno e determinando, come in atti, la relativa condanna. Il TU interponeva appello avverso la succitata decisione del Giudice contabile di prime cure. L'adita Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti dichiarava, quindi, l'inammissibilità del gravame interposto dal TU medesimo. Quest'ultimo ricorre innanzi a queste Sezioni Unite al fine di sentir affermare l'insussistenza della giurisdizione contabile della Corte dei Conti nel caso di specie. Resiste al ricorso la Procura Generale presso la Corte dei Conti concludendo per l'inammissibilità del proposto ricorso in ogni caso infondato. Il ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della Decisione La decisione oggi gravata innanzi a questa Corte dichiarava l'inammissibilità del gravame proposto innanzi alla Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti avverso la decisione del Giudice contabile di prime cure che aveva già rigettato l'eccepita eccezione di difetto di giurisdizione nella fattispecie. Con la medesima sentenza la detta Sezione Giurisdizionale Centrale dichiarava inammissibile l'appello del TU in quanto proposto con ricorso tardivo. In particolare e così come accertato con la sentenza impugnata (pp. 16 e 17), richiamate le norme in base alle quali ( artt. 8 R.D. n. 1083/1933 e 1, comma 5 bis D.L. n. 453/1993 convertito nella legge n. 19/1994, come modificato dal D.L. n. 543/1996 / L. n. 639/1996) l'appello è proponibile t%.
4.. entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza t /ha acclarato la sussistenza, nella concreta fattispecie, della ritenuta inammissibilità. Più specificamente ancora, dato atto della produzione "da parte del P.M. dell'originale della avvenuta e rituale notifica della sentenza gravata all'appellante TU BE in data 7.12.2015" (circostanza neppure specificamente contestata ex adverso) ha rilevato "la tardività dell'appello n. 50481 rispetto al termine breve di giorni 60 posto che l'appello risulta notificato (rectius presentato all'Ufficio postale) in data 16.2.2016". Da tanto e dalla dirimente ritenuta tardività l'impugnata sentenza ha fatto discendere l'ovvia conseguenza dell'inammissibilità dell'appello ostativa "per il carattere assorbente e pregiudiziale" all'esame, nel merito, delle sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice contabile, ritenendo comunque pienamente condivisibile "quanto controdedotto dal P.G. nelle proprie conclusioni" scritte". Pertanto l'affermazione della giurisdizione contabile, ribadita dalla sentenza impugnata, non può più essere contestata perché è ormai coperta dal giudicato creatosi a seguito della inammissibilità dell'appello. Deve, inoltre, rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso in esame non può venire meno anche in considerazione delle ulteriori doglianze pure prospettate. Queste, in particolare, concernono la denuncia di errore sotto il profilo sia della omessa preliminare considerazione, da parte del Giudice contabile, della sussistenza della sua giurisdizione (e, quindi, in concreto della ricorrenza nell'ipotesi di società in house) prima della adozione di una decisione processuale, sia della correttezza della medesima decisione processuale di inammissibilità dell'appello.Infatti gli esposti errori in iudicando ed in procedendo non concretizzano vizio inerente l'essenza di giurisdizione o lo sconfinamento dai limiti della stessa, ma solo il modo in cui la medesima giurisdizione è stata esercitata ( Cass., sez. un., 18 maggio 2017, n. 12497 e 8 febbraio 2018, n. 3146) senza sconfinamento al di fuori dei propri limiti. 2.- In conclusione deve dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. 3.- Nulla deve statuirsi quanto alle spese del giudizio stante la natura di parte solo in senso formale dell'intimata Procura Generale della Cote dei Conti. 4.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione il giorno 2 luglio 2019. Il Co