Decreto cautelare 20 gennaio 2022
Sentenza breve 14 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 14/02/2022, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2022
N. 00261/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2022, proposto da
LE OT, EL CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna CO, LE Maruotti, Francesco G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di Fasano prot. n. 266 del 14 dicembre 2021, notificata in data 27 dicembre 2021;
- ove occorra, della nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di Fasano prot. n. 67924 dell'11 dicembre 2021, ancorché non conosciuta;
- ove occorra, nei limiti dell'interesse, del permesso di costruire n. 55 del 3 marzo 2021 nella parte in cui indica come termine di validità il 31 ottobre 2021;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti:
- al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 - ex art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. - delle strutture di cui al permesso di costruire n. 55 del 3 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fasano (Br);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- in data 3.03.2021 è stato rilasciato ai ricorrenti il permesso n. 55/2021 per il “ rinnovo del permesso stagionale n. 28/2019 valido dalla data del rilascio del presente provvedimento fino al 31 ottobre 2021, relativo alla “installazione di strutture precarie in legno” ”;
- con l’ordinanza impugnata, l’Amministrazione comunale ha ingiunto lo smontaggio dei manufatti in ragione del fatto che “ il disciplinare regolante l'utilizzo temporaneo della fascia costiera - sino all’approvazione del piano comunale della costa - di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 01/06/2011, all'art. 3 testualmente recita: "l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è consentita per il periodo tra l'1 febbraio (da considerarsi il 31 marzo causa discrasia con il deliberato) e il 31 ottobre di ciascun anno" ”;
Considerato che:
- l’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall'art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza …”;
- da ultimo, con il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “ sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime;
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione … non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo “in scadenza” è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture ” (15.11.2021 n. 1633);
Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti per l’operatività della proroga di cui all’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall'art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, con riferimento al termine di scadenza apposto al permesso n. 55/2021;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto con l’annullamento della ordinanza impugnata, perché adottata in violazione della predetta proroga ex lege , che abilita parte ricorrente al mantenimento delle strutture sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica;
Ritenuto che la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla l'ordinanza prot. n. 266 del 14 dicembre 2021.
Spese compensate, fermo il diritto di parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO