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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 349/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
anche in qualità di eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
22.1.2023,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Marcucci del foro di Perugia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Spoleto, piazza Duomo n.8, in forza di procura posta in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-Appellanti in riassunzione=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi residente in località Borghetto n.4, CP_1
C.F. ; CodiceFiscale_3
-Appellato, contumace nel giudizio di rinvio= pagina 1 di 26 OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI:
Per parte attrice in riassunzione come alle note scritte del 5.9.2024;
Parte appellata: contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.6.2013 conveniva in giudizio CP_1
e davanti al Tribunale di Spoleto Parte_1 Parte_2 Persona_1
chiedendo che fosse dichiarata la inesistenza di una servitù di passaggio su una corte di sua proprietà posta in Montefalco.
Allegava a tale proposito l'attore: a) che i propri beni immobili e quelli di proprietà dei convenuti si trovavano nel medesimo compendio residenziale posto in loc. Fratta,
comune di Montefalco;
in particolare all'immobile di proprietà nella quale si CP_1
svolgeva una attività agrituristica, si accedeva da due corti, individuate rispettivamente al foglio n. 58, p.lla 191 del NCT di Montefalco, e l'altra individuata al NCT, foglio 58
p. lla 84; b) che la corte di proprietà di cui alla particella n. 191, confinava con CP_1
quella di proprietà individuata al foglio 58 particella 90, e che in Pt_1
corrispondenza del muro di confine si trovava un arco che affacciava sulla corte di proprietà dell'attore (particella 191), sulla quale i signori e avevano da Pt_1 Per_1
tempo collocato un cancello in ferro con chiusura dalla propria parte;
c) che a partire dal
2010 i convenuti avevano iniziato a transitare sulle particelle di proprietà di CP_1
per accedere alla strada pubblica;
d) che il fondo dei convenuti non era intercluso,
[...]
avendo essi un altro accesso alla pubblica via attraverso una strada privata pedonale e carrabile, la quale immetteva direttamente sulla sede della strada comunale.
Sulla base di quanto allegato l'attore chiedeva accertarsi e dichiararsi la insussistenza della servitù di passaggio e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito pagina 2 di 26 per la turbativa recata alla riservatezza e alla gestione dell'impresa agrituristica esercitata sulla corte.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti resistevano alla domanda evidenziando che la servitù di passaggio in contestazione esisteva da tempo immemorabile, e sostenendo: a)
che il fondo di proprietà e precisamente la corte di cui alla particella 191, e le CP_1
particelle 85 e 84, erano gravate da una servitù di passaggio a favore della particella n.
90 di proprietà dei convenuti, dato che il passaggio si snodava attraverso l'arco presente nella proprietà di cui alla particella 90, chiuso da un cancello, e quindi, Controparte_2
attraverso la contigua corte di proprietà di cui alla particella 191, il CP_1
sottopassaggio di cui alla particella 85 e infine la corte di cui alla 84, per raggiungere la pubblica via. b) che l'utilità del passaggio per il proprio fondo era legata alle caratteristiche del complesso immobiliare, in quanto il percorso per accedere alla pubblica via transitando dalla proprietà era di 30 metri, mentre quello CP_1
alternativo attraverso la strada carrabile era di 230 metri, come risultava dalla consulenza di parte dell'Arch. c) che nel 1938 , Persona_2 Persona_3
all'epoca proprietario dell'immobile di proprietà di , aveva promosso una CP_1
causa negatoria servitutis contro avo degli appellanti, conclusasi con Parte_1
una transazione in data 08.11.1950 davanti al Tribunale di Spoleto, con la quale il aveva ottenuto il diritto di passaggio pedonale e con ciclomotori condotti a Pt_1
mano nei confronti dei precedenti proprietari degli immobili di proprietà dell'attore, i quali tra l'altro si erano obbligati a pagare al medesimo la somma di lire 35.000 Pt_1
per consentire loro di rendere percorribile con i veicoli la strada che dal loro fondo raggiungeva la strada comunale senza passare attraverso la proprietà (oggi Per_3
; il passaggio pedonale era stato da sempre esercitato, anche negli anni CP_1
pagina 3 di 26 precedenti alla lite giudiziaria iniziata nel 1938, in pendenza della lite medesima e anche successivamente alla sottoscrizione della transazione.
Concludevano pertanto i convenuti chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e, in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione -a favore della particella n. 90- del diritto di servitù di passaggio a carico del fondo servente indicato nelle particelle n. 191, 85 del foglio n. 58 del Catasto di Montefalco, oltre all'ordine di cessazione delle turbative al suo esercizio e alla condanna al risarcimento del danno.
All'udienza del 21.1.2014 contestava il documento 3 prodotto dai CP_1
convenuti, contenente la transazione del 1950 (meglio, del 29.1.1952), sostenendo che,
stante l'assenza di autorizzazione a transigere da parte del Tribunale e l'assenza di una traduzione dell'atto pubblico della scrittura, essa non aveva alcun valore.
La causa veniva istruita con documenti e prove per testi, all'esito delle quali il Tribunale
pronunciava la sentenza gravata, con la quale: - accertava che alcuna servitù di passaggio pedonale o carrabile era stata acquistata dai convenuti per usucapione sulla corte censita al NCT del Comune di Montefalco al foglio 58 particella 191 di proprietà
dell'attore; - rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore; -
rigettava tutte le domande riconvenzionali della convenuta;
- poneva le spese di lite a carico dei convenuti.
In buona sostanza il giudice di prime cure dava atto dell'esistenza del possesso corrispondente alla servitù di passaggio protrattasi nel tempo (senza interferenze nel godimento del diritto da parte dei proprietari del fondo o di terzi), dal momento che le prove testimoniali avevano avvalorato la sussistenza di un possesso continuato da parte dei convenuti quanto meno a partire dal 1950, anno in cui era stato sottoscritto il contratto di transazione. Riteneva invece insussistente il requisito dell'apparenza, dato pagina 4 di 26 dalla presenza di opere visibili e permanenti finalizzate specificamente all'esercizio del passaggio. Per tale ragione il Tribunale di Spoleto aveva ritenuto che la domanda riconvenzionale dei convenuti doveva essere rigettata e accolta quella di . CP_1
Con atto di citazione del 4.4.2019 e Parte_1 Parte_2 Persona_1
interponevano appello avverso la detta sentenza per le seguenti ragioni: a) Violazione
dell'art. 1061 c.c., in relazione al requisito dell'apparenza. Infatti i fabbricati degli appellanti e del convenuto erano raggruppati in unico contesto e caratterizzati da due ponti o sottopassi finalizzati a consentire -attraverso la corte di proprietà altrui- un più
facile accesso alla pubblica strada;
il cancello posto nel sottopassaggio di accesso alla corte di proprietà di era un'opera visibile e permanente, ed era presente CP_1
sul confine delle due proprietà già all'epoca della transazione del 1950; inoltre
[...]
non aveva contestato la presenza del cancello a delimitazione delle due aree e la CP_1
sua funzione di consentire l'accesso alla corte e alla pubblica strada. b) violazione dell'art. 92 c. 2 cpc, in quanto il primo giudice, avendo rigettato anche le domande attoree, avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
Concludevano quindi chiedendo che, in riforma della decisione, la Corte di appello accertasse e dichiarasse l'acquisto a titolo originario per usucapione del diritto di servitù
di passaggio a piedi o con velocipedi a favore del fondo dominante di proprietà degli appellanti -censito con la part. 90 Fg. 58 del Catasto del Comune di Montefalco- ed a carico del fondo servente costituito dalla corte censita con la part. 191 e del sottopassaggio censito con la part. 85 del Catasto del Comune di Montefalco, di proprietà dell'appellato, in forza del possesso ultraventennale utile per usucapire e di tutti i requisiti ex lege, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava l'impugnazione ed evidenziava in CP_3
particolare che: 1) il fabbricato di e quello per un breve CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 26 tratto erano confinanti e che sul confine, nella struttura dell'immobile vi Controparte_2
era una apertura a forma di arco che immetteva direttamente sulla corte coperta;
sulla linea di confine tra le due proprietà gli appellanti avevano collocato da tempo un cancello in ferro con sistema di chiusura dalla propria parte;
2) la proprietà Per_4
era servita da una propria strada privata pedonale e carrabile realizzata negli anni
[...]
50, che immetteva direttamente nella via pubblica e costituiva un passaggio alternativo alla servitù oggetto della domanda di usucapione. 3) l'invasione della proprietà CP_1
da parte degli appellanti, occasionale, recente e illegittima, era avvenuta mediante il transito attraverso la cancellata in ferro, che dalla proprietà di questi ultimi immetteva nella piccola corte;
4) il transito a piedi dalla corte era privo di utilità, in quanto per l'accesso alla pubblica via era comunque necessario l'uso di autoveicoli, per cui era irrilevante che molti anni prima il collegamento tra gli immobili fosse funzionale al passaggio di persone e mezzi per esigenze rurali ormai venute meno;
inoltre il percorso della servitù immetteva in una strada pubblica cieca e penalizzava il diritto alla riservatezza e l'attività agrituristica del convenuto appellato, con danni all'immagine e patrimoniali. 5) le iniziative degli attori appellanti avevano violato il diritto di CP_1
a godere in maniera pacifica ed esclusiva della proprietà, per lo stato di incertezza
[...]
provocato dalla possibilità di subire in qualsiasi momento intrusioni;
a questo proposito veniva rinnovata la richiesta di ammissione delle prove per testimoni già formulata in primo grado. 6) fermo restando che non esistevano atti costitutivi della servitù
volontaria, il cancello non assumeva alcun significato di apparenza, costituendo solo un limite alla proprietà. Una eventuale servitù di passaggio non poteva ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 1051 c.c., in quanto per la costituzione della servitù occorreva che il fondo dominante fosse privo di accesso alla via pubblica o non potesse procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio. Comunque l'art. 1051 c.c. escludeva che la servitù
pagina 6 di 26 di passaggio potesse essere costituita per usucapione su case, giardini, aie o corti, quale era la particella 191 del Il fondo degli appellanti non era intercluso, tanto che CP_1
doveva escludersi un protratto uso negli anni del passaggio in questione da parte degli stessi convenuti proprio per la facile percorribilità della strada carrabile esistente dagli anni 50. 7) circa le prove documentali, con sentenza n. 11 del 8.8.1938 il Pretore di
Montefalco aveva escluso la sussistenza del diritto reale a favore degli appellanti;
per il resto, l'atto di divisione del 1893 e il rogito notarile del 28.12.1947 erano stati prodotti dagli appellanti tardivamente all'udienza del 15.1.2015 di ammissione delle prove, con conseguente inammissibilità. La transazione giudiziale del 08.11.1950, con la quale si sarebbe concluso il giudizio n. 31/1943 del Tribunale di Spoleto, non aveva validità, in quanto sottoscritta dalla minore , erede di senza Persona_5 Persona_3
autorizzazione del Giudice tutelare. 8) l'invasione della corte era recente e precludeva l'acquisto per usucapione del diritto;
infatti le prove per testimoni non avevano fornito elementi avvaloranti la durata ultraventennale del possesso. I testi avevano infatti riferito che solo dal 2010 era iniziato il transito occasionale del verso l'arco, inoltre Pt_1
tutti i testi esaminati avevano riferito di essere passati sotto l'arco e la particella 191 per ragioni di lavoro edile o idraulico o per un periodo di due anni o per ragioni di amicizia riferibili anche all'attore Tale occasionalità dei passaggi, consentiti per mera CP_1
tolleranza, portava a escludere il possesso utile alla maturazione della usucapione. 9) la mancata partecipazione alla mediazione degli appellanti, senza giustificazione alcuna,
doveva essere valutata dalla Corte di appello. 10) il motivo di appello relativo alle spese era infondato, data la soccombenza dei Pt_1
In conformità di quanto dedotto l'appellato concludeva chiedendo dichiararsi la inammissibilità della impugnazione -ai sensi dell'art. 348 bis cpc- e il rigetto del gravame. In subordine, nell'ipotesi di acquisto per usucapione della servitù, chiedeva di pagina 7 di 26 accertare l'assenza di interclusione del fondo dominante per esistenza di un passaggio alternativo, agevole e comodo, con conseguente venire meno della servitù di passaggio sulla corte per l'inesistenza dei presupposti e delle esigenze che l'avevano giustificata.
In via istruttoria riproponeva, previa modifica o revoca della ordinanza del 15.1.2015, la richiesta di ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore attività istruttoria, la Corte di
Appello di Perugia, con sentenza n.448/2021, rigettava tutte le domande e compensava per intero le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Avverso la sentenza dell'intestata Corte proponeva ricorso per cassazione CP_1
affidandosi a due motivi;
resistevano con controricorso Parte_1 Parte_2
e .
[...] Persona_1
Con il primo motivo il lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. CP_1
115, 116, 132 cpc, 1027, 1028, 1061 e 2697, in relazione all'art. 360, primo comma n.3 e n.5 cpc, poiché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato il requisito dell'apparenza del diritto reale nella semplice presenza di un arco, manufatto di per sé
inidoneo ad integrare il quid pluris richiesto ai fini della configurabilità di una servitù di passaggio;
con il secondo motivo il ricorrente denunziava la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1061, 2697 c.c., 115, 116 e 132 cpc, con riferimento all'art. 360,
primo comma n.3 e n.5 cpc, poiché la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraddittoria, insufficiente ed illogica in relazione all'accertamento dei requisiti dell'apparenza della servitù oggetto di causa.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n.8320/2023 pubblicata il 23.3.2023, disponeva la trattazione congiunta delle due censure e le accoglieva ritenendole fondate.
In particolare il Giudice di legittimità cassava la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto: “L'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti
pagina 8 di 26 per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere
condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile
ad usucapionem, dei presupposti dell'apparenza e dell'utilitas, sia con riferimento
all'eventuale domanda di riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso,
indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale,
sia con riguardo all'eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare
l'avversa azione negatoria del diritto reale. Non è infatti possibile riconoscere, in via di
eccezione, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale che sia
stata esclusa, mercé il rigetto della corrispettiva azione di accertamento della sua
esistenza” (cfr. pag.5).
Con atto di citazione del 5.6.2023 e , anche in qualità Parte_1 Parte_2
di eredi di , nel frattempo deceduta, hanno riassunto la causa ex art. 392 cpc Persona_1
innanzi all'intestata Corte (in diversa composizione).
Sostengono in particolare gli attori in riassunzione che la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio non possa che essere accolta, poiché
se sono fondati i requisiti dell'esistenza del diritto per respingere la domanda del in via di eccezione gli stessi requisiti debbono valere anche ai fini CP_1
dell'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale.
Sulla base di quanto sostenuto e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'accertamento dell'acquisto a titolo originario (per usucapione) del diritto di servitù di passaggio a piedi o con velocipedi in favore del fondo dominante di loro proprietà
censito con la part.90 del Foglio 58 del Catasto del Comune di Montefalco ed a carico del fondo servente di proprietà di costituito dalla Corte censita con la CP_1
part.191 e del sottopassaggio censito con la part.85 del catasto del Comune di
Montefalco, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 9 di 26 Pur a fronte di rituale notifica dell'atto di riassunzione non si è costituito CP_1
in giudizio e si è proceduto in sua contumacia.
All'udienza del 6.12.2023 il Consigliere istruttore ha concesso termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica;
all'udienza del 6.11.2024 l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
*****
1)
Rileva innanzitutto questa Corte che il giudizio di rinvio è “predeterminato” o “chiuso”,
nel senso che è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, così come prospettare nuove tesi difensive (intese nell'ampio senso di qualunque attività assertiva o probatoria) e formulare nuove deduzioni (cfr. ex multis Cass. 14/12633; Cass. 13/8225;
Cass. 07/7500), data l'esigenza di realizzare l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio (Cass. SS.UU. n.9069/2003).
Posta tale doverosa premessa occorre osservare che le conclusioni svolte dai Pt_1
con l'atto di citazione in riassunzione di cui trattasi ricalcano quelle precisate nell'atto di appello datato 4.4.2019, onde risulta rispettato il principio dianzi espresso ed occorre semplicemente procedere ad una nuova definizione della controversia applicando il principio di diritto dettato dalla Suprema Corte, sì che la presente pronuncia sostituisca quella cassata.
*****
2)
L'ordinanza della seconda sezione civile n. 8320/2023 ha affermato il seguente principio di diritto: “L'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità
di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto
pagina 10 di 26 unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad
usucapionem, dei presupposti dell'apparenza e dell'utilitas, sia con riferimento
all'eventuale domanda di riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso,
indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale,
sia con riguardo all'eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare
l'avversa azione negatoria del diritto reale. Non è infatti possibile riconoscere, in via di
eccezione, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale che sia
stata esclusa, mercé il rigetto della corrispettiva azione di accertamento della sua
esistenza” (cfr. pag.5).
In altri termini è stata ravvisata la contraddittorietà della motivazione espressa da questa
Corte territoriale (Sentenza n.448/2021 pubblicata il 2.8.2021) laddove è stata accolta l'eccezione di usucapione della servitù di passaggio, in grado di paralizzare l'azione di negatoria servitutis esperita dal ma allo stesso tempo è stata respinta la CP_1
domanda riconvenzionale -diretta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio- perché il diritto reale in questione è stato reputato mancante dell'utilitas (cfr. pag.4 dell'ordinanza citata).
Da tale affermato principio di diritto discende, come ovvia conseguenza, che l'esame sulla sussistenza dei requisiti dell'usucapione della servitù di passaggio in contestazione debba essere condotto unitariamente, senza distinzione tra l'eccezione e la proposizione della domanda riconvenzionale.
*****
3)
Come già esposto, il giudice di prime cure ha ritenuto esistente il possesso corrispondente alla servitù di passaggio protrattasi nel tempo (senza interferenze nel godimento del diritto da parte dei proprietari del fondo o di terzi) ed anche la citata pagina 11 di 26 sentenza della Corte territoriale n.448/2021 ha confermato la sussistenza del possesso ultraventennale necessario alla usucapione della servitù di passaggio a piedi e con biciclette.
In effetti osserva questo Collegio che la convergenza delle prove testimoniali, sul punto,
non sia revocabile in dubbio.
I testi esaminati hanno infatti dichiarato che per un arco temporale che va quanto meno dal 1967 al 2013, epoca di inizio del procedimento in corso, sia i che altri Pt_1
avventori sono passati -a piedi e in bicicletta- attraverso la corte di proprietà per CP_1
accedere dalla strada comunale alla proprietà e viceversa, secondo il percorso Pt_1
indicato nella consulenza dell'Arch. (doc. 3 . Persona_2 Pt_1
Al proposito si vedano le risultanze dell'attività istruttoria svoltasi innanzi al Tribunale
di Spoleto e nello specifico:
- all'udienza del 18.6.2015 il teste nato a [...] il [...], sui Testimone_1
capitoli di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 di parte convenuta, ha fornito chiarimenti significativi sul lasso temporale dell'utilizzo del percorso decorrente dal
1967, e sulla presenza dell'arco sin da tale epoca. Sul cap. 3) (Vero che pertanto ha
utilizzato personalmente, recandosi innumerevoli volte presso l'abitazione dei o Pt_1
di altri suoi coetanei residenti nella frazione di Borghetto, in varie ore del giorno, a
piedi e in bicicletta- a partire dal 1963 circa e fino al 2008 - il passaggio dalla
proprietà alla pubblica via e viceversa, dalla pubblica via alla proprietà Controparte_2
secondo il tragitto individuato nelle planimetrie del CTP dell'Arch. Controparte_2
che le viene mostrata e quindi anche attraverso l'arco sito sotto l'edificio di Per_2
proprietà senza opposizione da parte di alcuno e della famiglia in CP_1 CP_1
particolare?) ha risposto:“E' vero. Riconosco i luoghi nella planimetria che mi si mostra
(pag 7 della relazione del CTP allegata al fascicolo di parte convenuta). Fin Per_2
pagina 12 di 26 da quando facevo la quinta elementare passavo attraverso l'arco posto sotto la
proprietà a piedi. Quando eravamo piccoli eravamo soliti transitare anche con CP_1
la bicicletta attraverso l'arco. Io e i miei amici siamo sempre passati attraverso l'arco.
Ricordo che ho frequentato i luoghi a partire dal 1967, 68 in poi, fino al 2008, anno in
cui sono passato l'ultima volta. Sono andato in quella occasione a trovare Parte_1
per vedere i lavori. Ho parcheggiato sul piazzale di il suo
[...] CP_1
veicolo e poi a piedi attraverso l'arco sono andato da Sul capitolo 4) (Vero che Pt_1
nello stesso periodo il passaggio in questione è stato sempre libero e accessibile a tutti
coloro che dalla pubblica via dovessero recarsi presso l'abitazione e che Pt_1
dall'abitazione dovessero accedere alla pubblica via?) il teste ha dichiarato: Pt_1
«non ho mai visto alcuna limitazione al passaggio attraverso l'arco suddetto. Io,
, AR EL, e altri passavamo attraverso l'arco Persona_6 Persona_7
ad esempio per gioco. Quando vivevo a Borghetto, cioè fino al 1992, posso dire che tutti
passavano attraverso per andare a casa di Pt_1
- il teste nato a [...] il [...], nel confermare i capitoli di Testimone_2
prova della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc., ha menzionato la presenza dell'arco di accesso alla corte in epoca anteriore all'inizio del ventennio di maturazione CP_1
dell'usucapione. Ha affermato di avere vissuto da sempre e fino al 1996 a 400 metri dall'abitazione dei al quale era legato da rapporti di amicizia e che frequentava Pt_1
abitualmente. Sul capitolo 2) (Vero che a sua memoria è sempre stato consentito a
chiunque il passaggio a piedi o in bicicletta dalla proprietà alla pubblica Controparte_2
via e viceversa, dalla pubblica via alla proprietà attraverso l'arco (o Controparte_2
sottopassaggio) sito sotto l'edificio di proprietà seguendo il tragitto che CP_1
attraversa la le proprietà e come rappresentato nelle CP_1 Persona_8
planimetrie riprodotte nella consulenza tecnica di parte dell'Arch. (doc. 3) Per_2
pagina 13 di 26 che le viene mostrata?) il teste ha risposto: «Io passavo abitualmente attraverso l'arco
sotto la proprietà Negli anni '70 '80 il passaggio era consentito a tutti coloro CP_1
che andavano a trovare il ». Sul capitolo 3) (Vero che durante il periodo degli Pt_1
studi universitari a Perugia innumerevoli volte lei ed altri amici, tornando da Perugia,
riaccompagnavate a casa il Sig. che scendeva dall'auto proprio Parte_1
davanti alla proprietà ed a piedi si recava verso la propria abitazione CP_1
attraversando per raggiungerla prima la corte di proprietà e poi la Persona_8
proprietà secondo il tragitto sopra individuato?), ha risposto: «Ricordo che di CP_1
solito chi si recava a casa parcheggiava nell'area individuata nella planimetria Pt_1
che mi si mostra (allegata al fascicolo di parte convenuta) con il colore azzurro. Non
sapevo neppure che l'area in questione fosse privata». Il teste ha poi precisato di essere amico di vecchia data anche di e che insieme a ed altri amici era solito CP_1 Pt_1
giocare a pallone nella proprietà Pur confermando che il passaggio non era CP_1
l'unico il teste ha precisato che “l'accesso attraverso l'arco è l'unica via che a piedi o in
bicicletta percorrevo per recarmi a casa di . Pt_1
- il teste ha dichiarato di avere eseguito nel 2000 lavori di Testimone_3
ristrutturazione e consolidamento sismico nella proprietà di e la Parte_1
madre durante i lavori il transito nel fondo avveniva anche con Persona_1 CP_1
autoveicoli. In particolare, sul capitolo 3 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc Pt_1
(Vero che ha potuto osservare come, prima dell'inizio dei suddetti lavori di
ristrutturazione, i membri della famiglia nonché i loro ospiti o Controparte_2
conoscenti, transitavano abitualmente, pacificamente e comunque senza opposizione da
parte della famiglia a piedi ed in bicicletta, dalla proprietà alla CP_1 Controparte_2
pubblica via e viceversa, attraverso l'arco (o sottopassaggio) sito sotto l'edificio di
proprietà seguendo il tragitto rappresentato nelle planimetrie riprodotte nella CP_1
pagina 14 di 26 consulenza di parte dell'Arch. (doc. 3) che le viene mostrata?), ha confermato Per_2
che prima dell'inizio dei lavori la famiglia transitava attraverso l'arco in Pt_1
questione e che sia lui personalmente che i suoi operai avevano transitato passando sotto l'arco per esigenze di cantiere. Ha dichiarato altresì di avere apposto una pannellatura in legno per la sicurezza del cantiere, che chiudeva il passaggio attraverso l'arco posto a confine tra le proprietà e per poi rimuoverla: “Alla fine dei lavori ho Pt_1 CP_1
rimosso la pannellatura di cui sopra, ho apposto i tubi per lo scolo delle acque e
cementato la parte delle tubazioni. Non ho chiesto né ricevuto alcun consenso per la
realizzazione di questa operazione. Ma non si è opposto nessuno. Non so se il passaggio
è più agevole dopo i lavori. Ha precisato che “i lavori sono durati un paio di anni e sono
successivi al sisma del 1997”.
- il teste , nato in [...] l'[...], ha confermato di avere collaborato Tes_4
con la famiglia dal 2009 per lavori di manutenzione idraulica, e di avere trovato Pt_1
il passaggio aperto. In seguito ha notato che il passaggio è stato chiuso con un cancelletto;
il teste ha anche precisato che prima del 2009 il passaggio era libero e che ci passava (sia lui che i suoi operai). Il teste ha confermato infine di avere visto, durante i lavori, che i accedevano alla loro proprietà attraverso la proprietà Pt_1 CP_1
passando attraverso l'arco, a piedi, specificando che si recava sui luoghi circa 5 volte al mese, Passava a piedi attraverso l'arco che riconosceva nella planimetria per esigenze di lavoro.
Un ulteriore elemento di prova è poi offerto dalle risultanze istruttorie del giudizio civile svoltosi in secondo grado avanti il Tribunale di Spoleto tra il 1938 e il 1950 (dopo che il primo grado si era svolto innanzi alla Pretura di Montefalco). All'udienza del 08.6.1943
la teste aveva menzionato la presenza dell'arco nel fabbricato di proprietà Tes_5
precisando che sia la sua famiglia, sia le altre famiglie passavano attraverso il Pt_1
pagina 15 di 26 vicolo quando occorreva andare in casa dei Verso il fabbricato dei Bonifazi il Pt_1
vicoletto era chiuso da un cancelletto in legno che non era mai chiuso, cosicché per passare bastava spingerlo. Nessuno aveva la chiave del cancello. La teste ha anche riferito di non avere avuto mai lagnanze o contestazioni per il passaggio nel vicoletto,
pur non sapendo dire se si trattava di passaggio comune o di passaggio di spettanza di una delle parti.
Insomma le dichiarazioni testimoniali avvalorano la tesi che alla data di inizio della presente causa il possesso della servitù di passaggio a piedi e in bicicletta dalla corte di proprietà attraverso l'arco era un fatto pubblico e pacifico, che si protraeva da CP_1
decenni (e comunque ben oltre il ventennio). Infatti in base alla presunzione di possesso intermedio il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio, e deve quindi ritenersi che, se non dal
1943, almeno dal 1967 (anno a cui fa riferimento il teste e fino alla data Testimone_1
di inizio del presente giudizio, il ventennio necessario all'usucapione sia maturato, senza che abbia fornito la prova di atti o eventi interruttivi. Infatti – e solo per CP_1
completezza – va evidenziato che le dichiarazioni contrastanti rese dal teste Tes_6
sono isolate e, per di più, provengono dal figlio dell'appellato, ragione per cui
[...]
risultano scarsamente attendibili perché potrebbero essere state rese per affetto o benevolenza verso il padre.
Del resto non è superfluo rilevare che l'eventuale sporadicità del possesso del passaggio va posta in relazione al carattere di discontinuità della servitù di passaggio, la cui conservazione non postula la ripetitività costante e la materiale continuità dell'uso, né è
necessaria l'esplicazione di continui atti di godimento e di esercizio del possesso,
essendo sufficiente che la cosa sia rimasta nella continuativa disponibilità del possessore per il transito, come emerso dalle prove orali.
pagina 16 di 26 Quanto all'eccepita tolleranza non è superfluo rilevare che la lunga durata del godimento da parte di tutti coloro che attraversavano la particella del per raggiungere la CP_1
casa dei senza che nessuno abbia mai chiesto permessi o autorizzazioni, porta Pt_1
ad escludere che l'uso avvenisse per mera concessione del proprietario del fondo (in termini cfr. Cass. 08/8194; Cass.07/13443; Cass. civ., Sez. II, 04/08/2015, n. 16371
Cass. civ., Sez. II, 29/05/2015, n. 11277), fermo restando che l'onere di provare che il potere esercitato derivi dall'altrui tolleranza spetta a chi lo contesta (Cass. 09/17339;
Cass. 09/3404) e tale prova non è stata fornita dal CP_1
Risulta quindi fornita, alla data di inizio del presente giudizio, la prova del possesso ultraventennale, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto -da parte dei e dei Pt_1
loro conoscenti- del passaggio attraverso le particelle di cui al foglio 58 del Catasto del
Comune di Montefalco, nn. 90 e 85, compatibilmente con la discontinuità propria della servitù di passaggio.
***** 4)
Ulteriore requisito sul quale occorre indagare è quello dell'apparenza delle opere finalizzate a consentire l'esercizio del passaggio attraverso la proprietà negato CP_1
dal Tribunale di Spoleto ed affermato dalla sentenza n.448/2021 dell'intestata Corte.
Fin dal primo motivo di appello avverso la sentenza del primo giudice (rubricato violazione dell'art. 1061 c.c. e inerente al requisito dell'apparenza), i avevano Pt_1
censurato la pronuncia del Tribunale sostenendo l'errore di giudizio consistente nell'escludere che il cancello fosse un'opera visibile e permanente, evidenziando in proposito che i fabbricati delle parti erano raggruppati in unico contesto, che vedeva la presenza di due ponti e sottopassi finalizzati a consentire -attraverso la corte di proprietà
altrui- un più facile accesso alla pubblica strada o l'accesso alle corti comuni.
pagina 17 di 26 Inoltre il detto cancello -posto nel sottopassaggio di accesso alla corte di proprietà di oltre a costituire un'opera visibile e permanente era stato posto sul Controparte_1
confine delle due proprietà dopo la transazione del 1950, in sostituzione di un cancello in legno esistente dagli anni 40, quindi la sentenza impugnata doveva ritenersi censurabile anche laddove il primo giudice aveva ritenuto non dimostrato se e per quanto tempo il cancelletto in contestazione fosse stato presente, fermo restando che lo stesso attore in primo grado non aveva contestato la presenza del cancello a delimitazione delle due aree e la sua precipua funzione di permettere il transito sulla corte confinante.
Quanto alla giurisprudenza rammentata dal Tribunale essa non sarebbe stata conferente,
mentre secondo Cass. civ. n. 27255 del 26.10.2018, la presenza di un cancello costituisce un segno fisico e funzionale di raccordo tra il fondo dominante e quello servente, e quindi tale da connotare l'apparenza.
Orbene, osserva questa Corte che il primo giudice ha escluso il requisito dell'apparenza soprattutto sul rilievo della impossibilità di stabilire con certezza se e per quanto tempo il cancelletto in contestazione fosse stato presente sotto l'arco della proprietà Pt_1
in quanto, alla luce della deposizione del teste , se era certo che quello in Tes_7
ferro fosse stato apposto solo dopo il 2009, non era sicura la preesistenza del cancello in legno (pag.11: “non è possibile sostenere con certezza se e per quanto tempo tale
cancelletto fosse presente sul punto”).
Il rilievo del giudice di prime cure non è condivisibile.
Premesso che lo stesso nell'atto di citazione di primo grado, aveva affermato CP_1
che la collocazione del cancello fosse risalente, risulta altresì acclarato che l'opera, nel suo complesso, caratterizzava i luoghi già nel 1943 e nel 1967, dunque ben oltre venti anni prima dell'inizio del giudizio che occupa.
pagina 18 di 26 Si consideri infatti che la citata teste , esaminata all'udienza del 08.6.1943, Tes_5
aveva menzionato sia la presenza dell'arco -precisando che sia la sua famiglia, sia le altre famiglie vi passavano quando occorreva andare in casa dei sia il Parte_1
cancelletto in legno, che non era mai chiuso, cosicché per passare bastava spingerlo.
La presenza dell'apertura nel suo complesso è stata specificamente confermata all'udienza del 18.5.2015 dai testimoni nato il [...], e Testimone_1 Tes_2
nato il [...], i quali hanno dichiarato di essere transitati da tale accesso
[...]
per raggiungere la proprietà fin dalla loro infanzia, e lo stesso ne Pt_1 CP_1
dà espressamente atto nel proprio atto di citazione di primo grado, laddove afferma che
in corrispondenza del muro di confine di tale particella (n. 90) si trovava un arco che
affacciava sulla corte di proprietà dell'attore (particella 191), sulla quale i sigg.ri
avevano da tempo collocato un cancello in ferro con chiusura dalla Controparte_2
propria parte.
Ora non pare revocabile in dubbio che debbano essere qualificate opere visibili e permanenti -site nella proprietà di e in corrispondenza della particella Parte_1
n. 90- sia la presenza del cancello, sia quella dell'arco, rappresentato nelle fotografie versate in atti, dal quale era ed è possibile -transitando nella proprietà giungere CP_1
alla strada comunale, e viceversa.
Com'è noto l'apparenza di una servitù postula l'esistenza oggettiva di una situazione di fatto che riveli di per sé l'assoggettamento di un fondo ad un altro, per la presenza di opere inequivocamente strumentali all'esercizio della servitù (Cass. Civ. n. 8736/2001,
Cass. civ. n. 2650/1993), tali da rivelare, per struttura e funzionalità, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass. civ. n. 1043/2001; Cass. civ. n. 9371/1992). Quindi
per poter determinare, rispetto ad una determinata servitù, il requisito dell'apparenza,
occorre non solo che esistano segni visibili concretantisi in opere di carattere pagina 19 di 26 permanente, ma che queste costituiscano il mezzo necessario all'esercizio della servitù e che, per la loro struttura e consistenza, rivelino in maniera non equivoca l'esistenza dell'onere. (Cass. Civ. n. 2007 del 21/07/1962).
Nella giurisprudenza si afferma che la visibilità delle opere deve essere verificata caso per caso, tenendo conto della realtà sociale specifica, cioè degli usi e delle consuetudini propri d'un determinato luogo in un'epoca precisa;
proprio tale visibilità può assumere rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luoghi, di ambiente sociale e di tempo, la medesima deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come univoca espressione di una precisa funzione, sicché risulta essenziale per chi possegga il fondo servente che le opere che di fatto asservono tale fondo a quello altrui siano obiettivamente manifeste e visibili nel loro insieme. (Cass. civ., Sez. II, 11/11/2005, n. 22829; nello stesso ordine di idee si pone Cass. civ. n. Sez. II, 17/02/2004, n. 2994, secondo la quale un segno esteriore può assumere rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luogo, di ambiente sociale, di tempo).
La visibilità, poi, deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivocabile espressione di una precisa funzione (ancorché l'apparenza non debba estendersi in ogni caso all'opera nel suo complesso, e pertanto anche a quelle parti che per essere a volte defilate ed interne - non avendo una intrinseca rilevanza espressiva - sono necessariamente non apparenti), e deve far capo ad un punto d'osservazione non necessariamente coincidente col fondo servente. Essenziale è, allo scopo, che, nel peculiare contesto suddetto, siano obiettivamente manifeste, per chi possegga il fondo servente, le opere che di fatto asservano il fondo medesimo a quello altrui. Il riferimento alla situazione complessiva e alla visione di insieme dei luoghi è fatto proprio anche da
Cass. civ., Sez. II, 24/04/1990, n. 3441, secondo la quale l'apparenza della servitù,
necessaria perché possa indursi una presunzione di conoscenza del suo esercizio da parte pagina 20 di 26 del proprietario del fondo servente, deve essere verificata caso per caso, tenendo conto comunque della necessità che esista una situazione di fatto la quale inequivocabilmente riveli per struttura e consistenza l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro.
Ebbene, nel caso in esame l'arco delimitava il luogo deputato al passaggio da un fondo ad un altro e la funzionalità di tale manufatto all'uso della servitù di passaggio è
indiscutibile, tenuto anche conto che non ci sono spiegazioni alternative alla creazione del manufatto in discorso, visto che ove le parti avessero semplicemente voluto delimitare le due proprietà senza consentire il passaggio avrebbero eretto una recinzione.
Invece l'edificazione dell'arco individuava esattamente il punto d'ingresso da dove esercitare il passaggio e l'apposizione di un cancello confermava – se mai ce ne fosse stato bisogno – la funzionalità oggettiva del complesso delle opere all'esercizio del passaggio in questione.
Quanto al fatto che le suddette opere fossero collocate sul fondo dominante o al confine
-e non sul fondo servente- è irrilevante ai fini di cui qui ci si occupa, diversamente da quanto affermato dal primo giudice (“il cancelletto in questione ...non è posto
all'ingresso del presunto fondo servente, bensì all'ingresso del presunto fondo
dominante”), visto che secondo autorevole giurisprudenza, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, non occorre che le opere insistano su entrambi i fondi, ma è
sufficiente che si trovino su uno solo di essi, purché ne sia visibile la strumentalità
rispetto al bisogno del fondo da considerare come dominante (Cass. civ. n. 12197 del
1997; Cass. civ. n. 7476 del 2001).
In sintesi, l'arco ed il cancelletto esistevano in loco almeno dagli anni '40, avevano la precisa funzione di individuare e delimitare il varco attraverso cui esercitare il passaggio sul fondo servente e, infine, costituivano opere inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù di cui trattasi, non potendo avere una funzione alternativa.
pagina 21 di 26 Ne consegue che anche il requisito dell'apparenza -dato dalla presenza di opere stabili,
visibili e inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù- deve ritenersi ragionevolmente dimostrato, così come è dimostrata l'esistenza di tali opere per un periodo di tempo ultraventennale.
*****
5)
L'ordinanza della Suprema Corte che ha accolto il ricorso ha cassato la decisione impugnata per l'irriducibile “contrasto logico” in cui è incorsa la Corte territoriale per aver affermato l'esistenza del diritto reale in sede di eccezione, salvo poi negarlo in sede di domanda riconvenzionale.
Effettivamente la sentenza n.448/2021 dell'intestata Corte aveva ritenuto inaccoglibile la domanda riconvenzionale finalizzata alla declaratoria dell'acquisto della servitù per possesso ultraventennale poiché i avevano individuato il fondo servente nelle Pt_1
sole particelle n. 191 e 85, escludendo la n. 84 che immette nella pubblica via, ciò che avrebbe fatto venir meno il requisito della utilitas per il fondo dominante, che invece deve presiedere al riconoscimento del diritto reale.
Invero l'esistenza del diritto di servitù non è ravvisabile laddove manchi l'utilitas per il fondo dominante, visto che “non è possibile ipotizzare la sussistenza di un diritto reale
sfornito di tale requisito essenziale” (pag.4 dell'Ordinanza citata), onde è necessario il vaglio relativo all'esistenza o meno del requisito in discorso.
Riguardo all'utilità e avevano allegato Parte_1 Parte_2 Persona_1
fin dalla comparsa costitutiva di primo grado che essa consisteva nella maggiore brevità
del percorso di accesso alla strada pubblica rispetto all'accesso ordinario, dato che il percorso per raggiungere la pubblica via a partire dalla proprietà è di trenta CP_1
metri, mentre quello alternativo -attraverso la strada carrabile- è di duecentotrenta metri,
pagina 22 di 26 come risulta dalla consulenza di parte dell'Arch. Tale maggiore Persona_2
brevità del tracciato -non contestata da trova riscontro nella consulenza Controparte_3
tecnica di parte dell'Arch. (sopra tutto la fotografia aerea a pag. 11), Persona_2
nelle fotografie versate in atti dallo stesso e nelle dichiarazioni CP_1
testimoniali relative al percorso della servitù, quindi deve ritenersi ragionevolmente dimostrata, con la conseguenza che la citata maggior brevità del tracciato costituisce un'indubbia ed oggettiva comodità per il fondo dei ciò che integra il requisito Pt_1
dell'utilitas ex art.1028 cod. civile.
Il punto dirimente è dunque, a ben vedere, se l'utilità per il fondo supposto dominante sia ravvisabile anche a fronte del fatto che, per accedere alla pubblica via, sia necessario il passaggio attraverso un'ulteriore particella (la 84 per l'appunto) di proprietà di terzi.
In proposito è d'uopo rilevare che, in tema di servitù prediali, il concetto di utilitas è
talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo (Cass. n.18645/2020).
Premesso che, nel caso di specie, il vantaggio diretto per il fondo dominante è di immediata evidenza, dal momento che attraverso il fondo servente l'accesso alla via pubblica è molto più breve (30 metri invece che 230), è pacifico in causa che il passaggio attraverso la particella 84 non sia mai stato contestato, quindi ove venga riconosciuto il diritto di passaggio oggetto di lite il fondo dominante godrebbe di un accesso più breve alla via pubblica.
In buona sostanza la connotazione obiettiva dell'utilità si realizza riconoscendo la servitù sulle particelle di proprietà del visto che altri impedimenti all'esercizio CP_1
del diritto non sussistono, né sono stati allegati, non avendo la difesa dell'attore in prime pagina 23 di 26 cure nemmeno ipotizzato che il passaggio sulla particella n.84 sia stato mai impedito da chichessia.
In altri termini ritiene questa Corte che l'utilità derivi dal fatto della maggior brevità
dell'accesso alla pubblica via, cui non osta la presenza di un'ulteriore particella -sita tra il fondo servente e la strada- rispetto alla quale non sono mai sorte contestazioni in ordine al diritto di passaggio dei Pt_1
Quanto al fatto che il fondo dominante sia collegato alla via pubblica attraverso un'altra strada, occorre osservare che secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale –
oramai consolidato – l'utilitas di una servitù di passaggio sussiste anche quando il fondo dominante disponga di altri e più comodi accessi (Cass. n.4036/1994), sicché l'esistenza di un altro percorso idoneo a raggiungere la strada pubblica non è ostativo all'accoglimento della domanda, né può comportare l'assenza del requisito dell'utilità.
In ultimo, relativamente all'eccezione riguardante la non acquisibilità per usucapione di una servitù di passaggio che si estrinseca, in parte, anche su una corte (art.1051 u.c. cod.
civile), va rilevato che la servitù di passaggio in discorso è svincolata e autonoma dal requisito della interclusione del fondo dominante, quindi nel caso in esame si prescinde dai requisiti previsti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto
(Cass. civ. 07/08/2013, n. 18859; Cass. civ. 01/08/2001, n. 10470).
Ne consegue che deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'utilitas, che costituisce elemento costitutivo della domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti in primo grado.
*****
Per tutte le argomentazioni sopra esposte la Corte adita:
pagina 24 di 26 - dichiara che e hanno acquistato a titolo originario Parte_1 Parte_2
(per usucapione) il diritto di servitù di passaggio a piedi o con velocipedi in favore del fondo dominante di loro proprietà -censito con la part.90 del Foglio 58 del Catasto del
Comune di Montefalco- ed a carico del fondo servente di proprietà di , CP_1
costituito dalla Corte censita con la part.191 e del sottopassaggio censito con la part.85
del catasto del Comune di Montefalco;
-rigetta la domanda di negatoria servitutis proposta da;
CP_1
- rigetta ogni altra domanda.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio fin qui svolti seguono la soccombenza (art. 91
cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del modesto valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede:
- dichiara che e hanno acquistato a titolo originario Parte_1 Parte_2
(per usucapione) il diritto di servitù di passaggio a piedi o con velocipedi in favore del fondo dominante di loro proprietà -censito con la part.90 del Foglio 58 del Catasto del
Comune di Montefalco- ed a carico del fondo servente di proprietà di , CP_1
costituito dalla Corte censita con la part.191 e del sottopassaggio censito con la part.85
del catasto del Comune di Montefalco;
- visti gli artt. 2651 e 2643 n.4 cod. civile dispone la trascrizione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di negatoria servitutis proposta da;
CP_1
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna al pagamento a favore dei delle spese di lite che - CP_1 Pt_1
liquida per compensi professionali in €.2.378,00 nel giudizio di primo grado, in pagina 25 di 26 €.2.906,00 nel primo giudizio di appello, in €.1.541,00 nel giudizio di legittimità, in
€.2.906,00 nel presente grado di appello, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 22 aprile 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 349/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
anche in qualità di eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
22.1.2023,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Marcucci del foro di Perugia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Spoleto, piazza Duomo n.8, in forza di procura posta in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-Appellanti in riassunzione=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi residente in località Borghetto n.4, CP_1
C.F. ; CodiceFiscale_3
-Appellato, contumace nel giudizio di rinvio= pagina 1 di 26 OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI:
Per parte attrice in riassunzione come alle note scritte del 5.9.2024;
Parte appellata: contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.6.2013 conveniva in giudizio CP_1
e davanti al Tribunale di Spoleto Parte_1 Parte_2 Persona_1
chiedendo che fosse dichiarata la inesistenza di una servitù di passaggio su una corte di sua proprietà posta in Montefalco.
Allegava a tale proposito l'attore: a) che i propri beni immobili e quelli di proprietà dei convenuti si trovavano nel medesimo compendio residenziale posto in loc. Fratta,
comune di Montefalco;
in particolare all'immobile di proprietà nella quale si CP_1
svolgeva una attività agrituristica, si accedeva da due corti, individuate rispettivamente al foglio n. 58, p.lla 191 del NCT di Montefalco, e l'altra individuata al NCT, foglio 58
p. lla 84; b) che la corte di proprietà di cui alla particella n. 191, confinava con CP_1
quella di proprietà individuata al foglio 58 particella 90, e che in Pt_1
corrispondenza del muro di confine si trovava un arco che affacciava sulla corte di proprietà dell'attore (particella 191), sulla quale i signori e avevano da Pt_1 Per_1
tempo collocato un cancello in ferro con chiusura dalla propria parte;
c) che a partire dal
2010 i convenuti avevano iniziato a transitare sulle particelle di proprietà di CP_1
per accedere alla strada pubblica;
d) che il fondo dei convenuti non era intercluso,
[...]
avendo essi un altro accesso alla pubblica via attraverso una strada privata pedonale e carrabile, la quale immetteva direttamente sulla sede della strada comunale.
Sulla base di quanto allegato l'attore chiedeva accertarsi e dichiararsi la insussistenza della servitù di passaggio e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito pagina 2 di 26 per la turbativa recata alla riservatezza e alla gestione dell'impresa agrituristica esercitata sulla corte.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti resistevano alla domanda evidenziando che la servitù di passaggio in contestazione esisteva da tempo immemorabile, e sostenendo: a)
che il fondo di proprietà e precisamente la corte di cui alla particella 191, e le CP_1
particelle 85 e 84, erano gravate da una servitù di passaggio a favore della particella n.
90 di proprietà dei convenuti, dato che il passaggio si snodava attraverso l'arco presente nella proprietà di cui alla particella 90, chiuso da un cancello, e quindi, Controparte_2
attraverso la contigua corte di proprietà di cui alla particella 191, il CP_1
sottopassaggio di cui alla particella 85 e infine la corte di cui alla 84, per raggiungere la pubblica via. b) che l'utilità del passaggio per il proprio fondo era legata alle caratteristiche del complesso immobiliare, in quanto il percorso per accedere alla pubblica via transitando dalla proprietà era di 30 metri, mentre quello CP_1
alternativo attraverso la strada carrabile era di 230 metri, come risultava dalla consulenza di parte dell'Arch. c) che nel 1938 , Persona_2 Persona_3
all'epoca proprietario dell'immobile di proprietà di , aveva promosso una CP_1
causa negatoria servitutis contro avo degli appellanti, conclusasi con Parte_1
una transazione in data 08.11.1950 davanti al Tribunale di Spoleto, con la quale il aveva ottenuto il diritto di passaggio pedonale e con ciclomotori condotti a Pt_1
mano nei confronti dei precedenti proprietari degli immobili di proprietà dell'attore, i quali tra l'altro si erano obbligati a pagare al medesimo la somma di lire 35.000 Pt_1
per consentire loro di rendere percorribile con i veicoli la strada che dal loro fondo raggiungeva la strada comunale senza passare attraverso la proprietà (oggi Per_3
; il passaggio pedonale era stato da sempre esercitato, anche negli anni CP_1
pagina 3 di 26 precedenti alla lite giudiziaria iniziata nel 1938, in pendenza della lite medesima e anche successivamente alla sottoscrizione della transazione.
Concludevano pertanto i convenuti chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e, in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione -a favore della particella n. 90- del diritto di servitù di passaggio a carico del fondo servente indicato nelle particelle n. 191, 85 del foglio n. 58 del Catasto di Montefalco, oltre all'ordine di cessazione delle turbative al suo esercizio e alla condanna al risarcimento del danno.
All'udienza del 21.1.2014 contestava il documento 3 prodotto dai CP_1
convenuti, contenente la transazione del 1950 (meglio, del 29.1.1952), sostenendo che,
stante l'assenza di autorizzazione a transigere da parte del Tribunale e l'assenza di una traduzione dell'atto pubblico della scrittura, essa non aveva alcun valore.
La causa veniva istruita con documenti e prove per testi, all'esito delle quali il Tribunale
pronunciava la sentenza gravata, con la quale: - accertava che alcuna servitù di passaggio pedonale o carrabile era stata acquistata dai convenuti per usucapione sulla corte censita al NCT del Comune di Montefalco al foglio 58 particella 191 di proprietà
dell'attore; - rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore; -
rigettava tutte le domande riconvenzionali della convenuta;
- poneva le spese di lite a carico dei convenuti.
In buona sostanza il giudice di prime cure dava atto dell'esistenza del possesso corrispondente alla servitù di passaggio protrattasi nel tempo (senza interferenze nel godimento del diritto da parte dei proprietari del fondo o di terzi), dal momento che le prove testimoniali avevano avvalorato la sussistenza di un possesso continuato da parte dei convenuti quanto meno a partire dal 1950, anno in cui era stato sottoscritto il contratto di transazione. Riteneva invece insussistente il requisito dell'apparenza, dato pagina 4 di 26 dalla presenza di opere visibili e permanenti finalizzate specificamente all'esercizio del passaggio. Per tale ragione il Tribunale di Spoleto aveva ritenuto che la domanda riconvenzionale dei convenuti doveva essere rigettata e accolta quella di . CP_1
Con atto di citazione del 4.4.2019 e Parte_1 Parte_2 Persona_1
interponevano appello avverso la detta sentenza per le seguenti ragioni: a) Violazione
dell'art. 1061 c.c., in relazione al requisito dell'apparenza. Infatti i fabbricati degli appellanti e del convenuto erano raggruppati in unico contesto e caratterizzati da due ponti o sottopassi finalizzati a consentire -attraverso la corte di proprietà altrui- un più
facile accesso alla pubblica strada;
il cancello posto nel sottopassaggio di accesso alla corte di proprietà di era un'opera visibile e permanente, ed era presente CP_1
sul confine delle due proprietà già all'epoca della transazione del 1950; inoltre
[...]
non aveva contestato la presenza del cancello a delimitazione delle due aree e la CP_1
sua funzione di consentire l'accesso alla corte e alla pubblica strada. b) violazione dell'art. 92 c. 2 cpc, in quanto il primo giudice, avendo rigettato anche le domande attoree, avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
Concludevano quindi chiedendo che, in riforma della decisione, la Corte di appello accertasse e dichiarasse l'acquisto a titolo originario per usucapione del diritto di servitù
di passaggio a piedi o con velocipedi a favore del fondo dominante di proprietà degli appellanti -censito con la part. 90 Fg. 58 del Catasto del Comune di Montefalco- ed a carico del fondo servente costituito dalla corte censita con la part. 191 e del sottopassaggio censito con la part. 85 del Catasto del Comune di Montefalco, di proprietà dell'appellato, in forza del possesso ultraventennale utile per usucapire e di tutti i requisiti ex lege, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava l'impugnazione ed evidenziava in CP_3
particolare che: 1) il fabbricato di e quello per un breve CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 26 tratto erano confinanti e che sul confine, nella struttura dell'immobile vi Controparte_2
era una apertura a forma di arco che immetteva direttamente sulla corte coperta;
sulla linea di confine tra le due proprietà gli appellanti avevano collocato da tempo un cancello in ferro con sistema di chiusura dalla propria parte;
2) la proprietà Per_4
era servita da una propria strada privata pedonale e carrabile realizzata negli anni
[...]
50, che immetteva direttamente nella via pubblica e costituiva un passaggio alternativo alla servitù oggetto della domanda di usucapione. 3) l'invasione della proprietà CP_1
da parte degli appellanti, occasionale, recente e illegittima, era avvenuta mediante il transito attraverso la cancellata in ferro, che dalla proprietà di questi ultimi immetteva nella piccola corte;
4) il transito a piedi dalla corte era privo di utilità, in quanto per l'accesso alla pubblica via era comunque necessario l'uso di autoveicoli, per cui era irrilevante che molti anni prima il collegamento tra gli immobili fosse funzionale al passaggio di persone e mezzi per esigenze rurali ormai venute meno;
inoltre il percorso della servitù immetteva in una strada pubblica cieca e penalizzava il diritto alla riservatezza e l'attività agrituristica del convenuto appellato, con danni all'immagine e patrimoniali. 5) le iniziative degli attori appellanti avevano violato il diritto di CP_1
a godere in maniera pacifica ed esclusiva della proprietà, per lo stato di incertezza
[...]
provocato dalla possibilità di subire in qualsiasi momento intrusioni;
a questo proposito veniva rinnovata la richiesta di ammissione delle prove per testimoni già formulata in primo grado. 6) fermo restando che non esistevano atti costitutivi della servitù
volontaria, il cancello non assumeva alcun significato di apparenza, costituendo solo un limite alla proprietà. Una eventuale servitù di passaggio non poteva ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 1051 c.c., in quanto per la costituzione della servitù occorreva che il fondo dominante fosse privo di accesso alla via pubblica o non potesse procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio. Comunque l'art. 1051 c.c. escludeva che la servitù
pagina 6 di 26 di passaggio potesse essere costituita per usucapione su case, giardini, aie o corti, quale era la particella 191 del Il fondo degli appellanti non era intercluso, tanto che CP_1
doveva escludersi un protratto uso negli anni del passaggio in questione da parte degli stessi convenuti proprio per la facile percorribilità della strada carrabile esistente dagli anni 50. 7) circa le prove documentali, con sentenza n. 11 del 8.8.1938 il Pretore di
Montefalco aveva escluso la sussistenza del diritto reale a favore degli appellanti;
per il resto, l'atto di divisione del 1893 e il rogito notarile del 28.12.1947 erano stati prodotti dagli appellanti tardivamente all'udienza del 15.1.2015 di ammissione delle prove, con conseguente inammissibilità. La transazione giudiziale del 08.11.1950, con la quale si sarebbe concluso il giudizio n. 31/1943 del Tribunale di Spoleto, non aveva validità, in quanto sottoscritta dalla minore , erede di senza Persona_5 Persona_3
autorizzazione del Giudice tutelare. 8) l'invasione della corte era recente e precludeva l'acquisto per usucapione del diritto;
infatti le prove per testimoni non avevano fornito elementi avvaloranti la durata ultraventennale del possesso. I testi avevano infatti riferito che solo dal 2010 era iniziato il transito occasionale del verso l'arco, inoltre Pt_1
tutti i testi esaminati avevano riferito di essere passati sotto l'arco e la particella 191 per ragioni di lavoro edile o idraulico o per un periodo di due anni o per ragioni di amicizia riferibili anche all'attore Tale occasionalità dei passaggi, consentiti per mera CP_1
tolleranza, portava a escludere il possesso utile alla maturazione della usucapione. 9) la mancata partecipazione alla mediazione degli appellanti, senza giustificazione alcuna,
doveva essere valutata dalla Corte di appello. 10) il motivo di appello relativo alle spese era infondato, data la soccombenza dei Pt_1
In conformità di quanto dedotto l'appellato concludeva chiedendo dichiararsi la inammissibilità della impugnazione -ai sensi dell'art. 348 bis cpc- e il rigetto del gravame. In subordine, nell'ipotesi di acquisto per usucapione della servitù, chiedeva di pagina 7 di 26 accertare l'assenza di interclusione del fondo dominante per esistenza di un passaggio alternativo, agevole e comodo, con conseguente venire meno della servitù di passaggio sulla corte per l'inesistenza dei presupposti e delle esigenze che l'avevano giustificata.
In via istruttoria riproponeva, previa modifica o revoca della ordinanza del 15.1.2015, la richiesta di ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore attività istruttoria, la Corte di
Appello di Perugia, con sentenza n.448/2021, rigettava tutte le domande e compensava per intero le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Avverso la sentenza dell'intestata Corte proponeva ricorso per cassazione CP_1
affidandosi a due motivi;
resistevano con controricorso Parte_1 Parte_2
e .
[...] Persona_1
Con il primo motivo il lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. CP_1
115, 116, 132 cpc, 1027, 1028, 1061 e 2697, in relazione all'art. 360, primo comma n.3 e n.5 cpc, poiché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato il requisito dell'apparenza del diritto reale nella semplice presenza di un arco, manufatto di per sé
inidoneo ad integrare il quid pluris richiesto ai fini della configurabilità di una servitù di passaggio;
con il secondo motivo il ricorrente denunziava la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1061, 2697 c.c., 115, 116 e 132 cpc, con riferimento all'art. 360,
primo comma n.3 e n.5 cpc, poiché la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraddittoria, insufficiente ed illogica in relazione all'accertamento dei requisiti dell'apparenza della servitù oggetto di causa.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n.8320/2023 pubblicata il 23.3.2023, disponeva la trattazione congiunta delle due censure e le accoglieva ritenendole fondate.
In particolare il Giudice di legittimità cassava la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto: “L'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti
pagina 8 di 26 per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere
condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile
ad usucapionem, dei presupposti dell'apparenza e dell'utilitas, sia con riferimento
all'eventuale domanda di riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso,
indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale,
sia con riguardo all'eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare
l'avversa azione negatoria del diritto reale. Non è infatti possibile riconoscere, in via di
eccezione, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale che sia
stata esclusa, mercé il rigetto della corrispettiva azione di accertamento della sua
esistenza” (cfr. pag.5).
Con atto di citazione del 5.6.2023 e , anche in qualità Parte_1 Parte_2
di eredi di , nel frattempo deceduta, hanno riassunto la causa ex art. 392 cpc Persona_1
innanzi all'intestata Corte (in diversa composizione).
Sostengono in particolare gli attori in riassunzione che la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio non possa che essere accolta, poiché
se sono fondati i requisiti dell'esistenza del diritto per respingere la domanda del in via di eccezione gli stessi requisiti debbono valere anche ai fini CP_1
dell'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale.
Sulla base di quanto sostenuto e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'accertamento dell'acquisto a titolo originario (per usucapione) del diritto di servitù di passaggio a piedi o con velocipedi in favore del fondo dominante di loro proprietà
censito con la part.90 del Foglio 58 del Catasto del Comune di Montefalco ed a carico del fondo servente di proprietà di costituito dalla Corte censita con la CP_1
part.191 e del sottopassaggio censito con la part.85 del catasto del Comune di
Montefalco, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 9 di 26 Pur a fronte di rituale notifica dell'atto di riassunzione non si è costituito CP_1
in giudizio e si è proceduto in sua contumacia.
All'udienza del 6.12.2023 il Consigliere istruttore ha concesso termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica;
all'udienza del 6.11.2024 l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
*****
1)
Rileva innanzitutto questa Corte che il giudizio di rinvio è “predeterminato” o “chiuso”,
nel senso che è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, così come prospettare nuove tesi difensive (intese nell'ampio senso di qualunque attività assertiva o probatoria) e formulare nuove deduzioni (cfr. ex multis Cass. 14/12633; Cass. 13/8225;
Cass. 07/7500), data l'esigenza di realizzare l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio (Cass. SS.UU. n.9069/2003).
Posta tale doverosa premessa occorre osservare che le conclusioni svolte dai Pt_1
con l'atto di citazione in riassunzione di cui trattasi ricalcano quelle precisate nell'atto di appello datato 4.4.2019, onde risulta rispettato il principio dianzi espresso ed occorre semplicemente procedere ad una nuova definizione della controversia applicando il principio di diritto dettato dalla Suprema Corte, sì che la presente pronuncia sostituisca quella cassata.
*****
2)
L'ordinanza della seconda sezione civile n. 8320/2023 ha affermato il seguente principio di diritto: “L'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità
di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto
pagina 10 di 26 unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad
usucapionem, dei presupposti dell'apparenza e dell'utilitas, sia con riferimento
all'eventuale domanda di riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso,
indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale,
sia con riguardo all'eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare
l'avversa azione negatoria del diritto reale. Non è infatti possibile riconoscere, in via di
eccezione, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale che sia
stata esclusa, mercé il rigetto della corrispettiva azione di accertamento della sua
esistenza” (cfr. pag.5).
In altri termini è stata ravvisata la contraddittorietà della motivazione espressa da questa
Corte territoriale (Sentenza n.448/2021 pubblicata il 2.8.2021) laddove è stata accolta l'eccezione di usucapione della servitù di passaggio, in grado di paralizzare l'azione di negatoria servitutis esperita dal ma allo stesso tempo è stata respinta la CP_1
domanda riconvenzionale -diretta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio- perché il diritto reale in questione è stato reputato mancante dell'utilitas (cfr. pag.4 dell'ordinanza citata).
Da tale affermato principio di diritto discende, come ovvia conseguenza, che l'esame sulla sussistenza dei requisiti dell'usucapione della servitù di passaggio in contestazione debba essere condotto unitariamente, senza distinzione tra l'eccezione e la proposizione della domanda riconvenzionale.
*****
3)
Come già esposto, il giudice di prime cure ha ritenuto esistente il possesso corrispondente alla servitù di passaggio protrattasi nel tempo (senza interferenze nel godimento del diritto da parte dei proprietari del fondo o di terzi) ed anche la citata pagina 11 di 26 sentenza della Corte territoriale n.448/2021 ha confermato la sussistenza del possesso ultraventennale necessario alla usucapione della servitù di passaggio a piedi e con biciclette.
In effetti osserva questo Collegio che la convergenza delle prove testimoniali, sul punto,
non sia revocabile in dubbio.
I testi esaminati hanno infatti dichiarato che per un arco temporale che va quanto meno dal 1967 al 2013, epoca di inizio del procedimento in corso, sia i che altri Pt_1
avventori sono passati -a piedi e in bicicletta- attraverso la corte di proprietà per CP_1
accedere dalla strada comunale alla proprietà e viceversa, secondo il percorso Pt_1
indicato nella consulenza dell'Arch. (doc. 3 . Persona_2 Pt_1
Al proposito si vedano le risultanze dell'attività istruttoria svoltasi innanzi al Tribunale
di Spoleto e nello specifico:
- all'udienza del 18.6.2015 il teste nato a [...] il [...], sui Testimone_1
capitoli di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 di parte convenuta, ha fornito chiarimenti significativi sul lasso temporale dell'utilizzo del percorso decorrente dal
1967, e sulla presenza dell'arco sin da tale epoca. Sul cap. 3) (Vero che pertanto ha
utilizzato personalmente, recandosi innumerevoli volte presso l'abitazione dei o Pt_1
di altri suoi coetanei residenti nella frazione di Borghetto, in varie ore del giorno, a
piedi e in bicicletta- a partire dal 1963 circa e fino al 2008 - il passaggio dalla
proprietà alla pubblica via e viceversa, dalla pubblica via alla proprietà Controparte_2
secondo il tragitto individuato nelle planimetrie del CTP dell'Arch. Controparte_2
che le viene mostrata e quindi anche attraverso l'arco sito sotto l'edificio di Per_2
proprietà senza opposizione da parte di alcuno e della famiglia in CP_1 CP_1
particolare?) ha risposto:“E' vero. Riconosco i luoghi nella planimetria che mi si mostra
(pag 7 della relazione del CTP allegata al fascicolo di parte convenuta). Fin Per_2
pagina 12 di 26 da quando facevo la quinta elementare passavo attraverso l'arco posto sotto la
proprietà a piedi. Quando eravamo piccoli eravamo soliti transitare anche con CP_1
la bicicletta attraverso l'arco. Io e i miei amici siamo sempre passati attraverso l'arco.
Ricordo che ho frequentato i luoghi a partire dal 1967, 68 in poi, fino al 2008, anno in
cui sono passato l'ultima volta. Sono andato in quella occasione a trovare Parte_1
per vedere i lavori. Ho parcheggiato sul piazzale di il suo
[...] CP_1
veicolo e poi a piedi attraverso l'arco sono andato da Sul capitolo 4) (Vero che Pt_1
nello stesso periodo il passaggio in questione è stato sempre libero e accessibile a tutti
coloro che dalla pubblica via dovessero recarsi presso l'abitazione e che Pt_1
dall'abitazione dovessero accedere alla pubblica via?) il teste ha dichiarato: Pt_1
«non ho mai visto alcuna limitazione al passaggio attraverso l'arco suddetto. Io,
, AR EL, e altri passavamo attraverso l'arco Persona_6 Persona_7
ad esempio per gioco. Quando vivevo a Borghetto, cioè fino al 1992, posso dire che tutti
passavano attraverso per andare a casa di Pt_1
- il teste nato a [...] il [...], nel confermare i capitoli di Testimone_2
prova della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc., ha menzionato la presenza dell'arco di accesso alla corte in epoca anteriore all'inizio del ventennio di maturazione CP_1
dell'usucapione. Ha affermato di avere vissuto da sempre e fino al 1996 a 400 metri dall'abitazione dei al quale era legato da rapporti di amicizia e che frequentava Pt_1
abitualmente. Sul capitolo 2) (Vero che a sua memoria è sempre stato consentito a
chiunque il passaggio a piedi o in bicicletta dalla proprietà alla pubblica Controparte_2
via e viceversa, dalla pubblica via alla proprietà attraverso l'arco (o Controparte_2
sottopassaggio) sito sotto l'edificio di proprietà seguendo il tragitto che CP_1
attraversa la le proprietà e come rappresentato nelle CP_1 Persona_8
planimetrie riprodotte nella consulenza tecnica di parte dell'Arch. (doc. 3) Per_2
pagina 13 di 26 che le viene mostrata?) il teste ha risposto: «Io passavo abitualmente attraverso l'arco
sotto la proprietà Negli anni '70 '80 il passaggio era consentito a tutti coloro CP_1
che andavano a trovare il ». Sul capitolo 3) (Vero che durante il periodo degli Pt_1
studi universitari a Perugia innumerevoli volte lei ed altri amici, tornando da Perugia,
riaccompagnavate a casa il Sig. che scendeva dall'auto proprio Parte_1
davanti alla proprietà ed a piedi si recava verso la propria abitazione CP_1
attraversando per raggiungerla prima la corte di proprietà e poi la Persona_8
proprietà secondo il tragitto sopra individuato?), ha risposto: «Ricordo che di CP_1
solito chi si recava a casa parcheggiava nell'area individuata nella planimetria Pt_1
che mi si mostra (allegata al fascicolo di parte convenuta) con il colore azzurro. Non
sapevo neppure che l'area in questione fosse privata». Il teste ha poi precisato di essere amico di vecchia data anche di e che insieme a ed altri amici era solito CP_1 Pt_1
giocare a pallone nella proprietà Pur confermando che il passaggio non era CP_1
l'unico il teste ha precisato che “l'accesso attraverso l'arco è l'unica via che a piedi o in
bicicletta percorrevo per recarmi a casa di . Pt_1
- il teste ha dichiarato di avere eseguito nel 2000 lavori di Testimone_3
ristrutturazione e consolidamento sismico nella proprietà di e la Parte_1
madre durante i lavori il transito nel fondo avveniva anche con Persona_1 CP_1
autoveicoli. In particolare, sul capitolo 3 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc Pt_1
(Vero che ha potuto osservare come, prima dell'inizio dei suddetti lavori di
ristrutturazione, i membri della famiglia nonché i loro ospiti o Controparte_2
conoscenti, transitavano abitualmente, pacificamente e comunque senza opposizione da
parte della famiglia a piedi ed in bicicletta, dalla proprietà alla CP_1 Controparte_2
pubblica via e viceversa, attraverso l'arco (o sottopassaggio) sito sotto l'edificio di
proprietà seguendo il tragitto rappresentato nelle planimetrie riprodotte nella CP_1
pagina 14 di 26 consulenza di parte dell'Arch. (doc. 3) che le viene mostrata?), ha confermato Per_2
che prima dell'inizio dei lavori la famiglia transitava attraverso l'arco in Pt_1
questione e che sia lui personalmente che i suoi operai avevano transitato passando sotto l'arco per esigenze di cantiere. Ha dichiarato altresì di avere apposto una pannellatura in legno per la sicurezza del cantiere, che chiudeva il passaggio attraverso l'arco posto a confine tra le proprietà e per poi rimuoverla: “Alla fine dei lavori ho Pt_1 CP_1
rimosso la pannellatura di cui sopra, ho apposto i tubi per lo scolo delle acque e
cementato la parte delle tubazioni. Non ho chiesto né ricevuto alcun consenso per la
realizzazione di questa operazione. Ma non si è opposto nessuno. Non so se il passaggio
è più agevole dopo i lavori. Ha precisato che “i lavori sono durati un paio di anni e sono
successivi al sisma del 1997”.
- il teste , nato in [...] l'[...], ha confermato di avere collaborato Tes_4
con la famiglia dal 2009 per lavori di manutenzione idraulica, e di avere trovato Pt_1
il passaggio aperto. In seguito ha notato che il passaggio è stato chiuso con un cancelletto;
il teste ha anche precisato che prima del 2009 il passaggio era libero e che ci passava (sia lui che i suoi operai). Il teste ha confermato infine di avere visto, durante i lavori, che i accedevano alla loro proprietà attraverso la proprietà Pt_1 CP_1
passando attraverso l'arco, a piedi, specificando che si recava sui luoghi circa 5 volte al mese, Passava a piedi attraverso l'arco che riconosceva nella planimetria per esigenze di lavoro.
Un ulteriore elemento di prova è poi offerto dalle risultanze istruttorie del giudizio civile svoltosi in secondo grado avanti il Tribunale di Spoleto tra il 1938 e il 1950 (dopo che il primo grado si era svolto innanzi alla Pretura di Montefalco). All'udienza del 08.6.1943
la teste aveva menzionato la presenza dell'arco nel fabbricato di proprietà Tes_5
precisando che sia la sua famiglia, sia le altre famiglie passavano attraverso il Pt_1
pagina 15 di 26 vicolo quando occorreva andare in casa dei Verso il fabbricato dei Bonifazi il Pt_1
vicoletto era chiuso da un cancelletto in legno che non era mai chiuso, cosicché per passare bastava spingerlo. Nessuno aveva la chiave del cancello. La teste ha anche riferito di non avere avuto mai lagnanze o contestazioni per il passaggio nel vicoletto,
pur non sapendo dire se si trattava di passaggio comune o di passaggio di spettanza di una delle parti.
Insomma le dichiarazioni testimoniali avvalorano la tesi che alla data di inizio della presente causa il possesso della servitù di passaggio a piedi e in bicicletta dalla corte di proprietà attraverso l'arco era un fatto pubblico e pacifico, che si protraeva da CP_1
decenni (e comunque ben oltre il ventennio). Infatti in base alla presunzione di possesso intermedio il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio, e deve quindi ritenersi che, se non dal
1943, almeno dal 1967 (anno a cui fa riferimento il teste e fino alla data Testimone_1
di inizio del presente giudizio, il ventennio necessario all'usucapione sia maturato, senza che abbia fornito la prova di atti o eventi interruttivi. Infatti – e solo per CP_1
completezza – va evidenziato che le dichiarazioni contrastanti rese dal teste Tes_6
sono isolate e, per di più, provengono dal figlio dell'appellato, ragione per cui
[...]
risultano scarsamente attendibili perché potrebbero essere state rese per affetto o benevolenza verso il padre.
Del resto non è superfluo rilevare che l'eventuale sporadicità del possesso del passaggio va posta in relazione al carattere di discontinuità della servitù di passaggio, la cui conservazione non postula la ripetitività costante e la materiale continuità dell'uso, né è
necessaria l'esplicazione di continui atti di godimento e di esercizio del possesso,
essendo sufficiente che la cosa sia rimasta nella continuativa disponibilità del possessore per il transito, come emerso dalle prove orali.
pagina 16 di 26 Quanto all'eccepita tolleranza non è superfluo rilevare che la lunga durata del godimento da parte di tutti coloro che attraversavano la particella del per raggiungere la CP_1
casa dei senza che nessuno abbia mai chiesto permessi o autorizzazioni, porta Pt_1
ad escludere che l'uso avvenisse per mera concessione del proprietario del fondo (in termini cfr. Cass. 08/8194; Cass.07/13443; Cass. civ., Sez. II, 04/08/2015, n. 16371
Cass. civ., Sez. II, 29/05/2015, n. 11277), fermo restando che l'onere di provare che il potere esercitato derivi dall'altrui tolleranza spetta a chi lo contesta (Cass. 09/17339;
Cass. 09/3404) e tale prova non è stata fornita dal CP_1
Risulta quindi fornita, alla data di inizio del presente giudizio, la prova del possesso ultraventennale, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto -da parte dei e dei Pt_1
loro conoscenti- del passaggio attraverso le particelle di cui al foglio 58 del Catasto del
Comune di Montefalco, nn. 90 e 85, compatibilmente con la discontinuità propria della servitù di passaggio.
***** 4)
Ulteriore requisito sul quale occorre indagare è quello dell'apparenza delle opere finalizzate a consentire l'esercizio del passaggio attraverso la proprietà negato CP_1
dal Tribunale di Spoleto ed affermato dalla sentenza n.448/2021 dell'intestata Corte.
Fin dal primo motivo di appello avverso la sentenza del primo giudice (rubricato violazione dell'art. 1061 c.c. e inerente al requisito dell'apparenza), i avevano Pt_1
censurato la pronuncia del Tribunale sostenendo l'errore di giudizio consistente nell'escludere che il cancello fosse un'opera visibile e permanente, evidenziando in proposito che i fabbricati delle parti erano raggruppati in unico contesto, che vedeva la presenza di due ponti e sottopassi finalizzati a consentire -attraverso la corte di proprietà
altrui- un più facile accesso alla pubblica strada o l'accesso alle corti comuni.
pagina 17 di 26 Inoltre il detto cancello -posto nel sottopassaggio di accesso alla corte di proprietà di oltre a costituire un'opera visibile e permanente era stato posto sul Controparte_1
confine delle due proprietà dopo la transazione del 1950, in sostituzione di un cancello in legno esistente dagli anni 40, quindi la sentenza impugnata doveva ritenersi censurabile anche laddove il primo giudice aveva ritenuto non dimostrato se e per quanto tempo il cancelletto in contestazione fosse stato presente, fermo restando che lo stesso attore in primo grado non aveva contestato la presenza del cancello a delimitazione delle due aree e la sua precipua funzione di permettere il transito sulla corte confinante.
Quanto alla giurisprudenza rammentata dal Tribunale essa non sarebbe stata conferente,
mentre secondo Cass. civ. n. 27255 del 26.10.2018, la presenza di un cancello costituisce un segno fisico e funzionale di raccordo tra il fondo dominante e quello servente, e quindi tale da connotare l'apparenza.
Orbene, osserva questa Corte che il primo giudice ha escluso il requisito dell'apparenza soprattutto sul rilievo della impossibilità di stabilire con certezza se e per quanto tempo il cancelletto in contestazione fosse stato presente sotto l'arco della proprietà Pt_1
in quanto, alla luce della deposizione del teste , se era certo che quello in Tes_7
ferro fosse stato apposto solo dopo il 2009, non era sicura la preesistenza del cancello in legno (pag.11: “non è possibile sostenere con certezza se e per quanto tempo tale
cancelletto fosse presente sul punto”).
Il rilievo del giudice di prime cure non è condivisibile.
Premesso che lo stesso nell'atto di citazione di primo grado, aveva affermato CP_1
che la collocazione del cancello fosse risalente, risulta altresì acclarato che l'opera, nel suo complesso, caratterizzava i luoghi già nel 1943 e nel 1967, dunque ben oltre venti anni prima dell'inizio del giudizio che occupa.
pagina 18 di 26 Si consideri infatti che la citata teste , esaminata all'udienza del 08.6.1943, Tes_5
aveva menzionato sia la presenza dell'arco -precisando che sia la sua famiglia, sia le altre famiglie vi passavano quando occorreva andare in casa dei sia il Parte_1
cancelletto in legno, che non era mai chiuso, cosicché per passare bastava spingerlo.
La presenza dell'apertura nel suo complesso è stata specificamente confermata all'udienza del 18.5.2015 dai testimoni nato il [...], e Testimone_1 Tes_2
nato il [...], i quali hanno dichiarato di essere transitati da tale accesso
[...]
per raggiungere la proprietà fin dalla loro infanzia, e lo stesso ne Pt_1 CP_1
dà espressamente atto nel proprio atto di citazione di primo grado, laddove afferma che
in corrispondenza del muro di confine di tale particella (n. 90) si trovava un arco che
affacciava sulla corte di proprietà dell'attore (particella 191), sulla quale i sigg.ri
avevano da tempo collocato un cancello in ferro con chiusura dalla Controparte_2
propria parte.
Ora non pare revocabile in dubbio che debbano essere qualificate opere visibili e permanenti -site nella proprietà di e in corrispondenza della particella Parte_1
n. 90- sia la presenza del cancello, sia quella dell'arco, rappresentato nelle fotografie versate in atti, dal quale era ed è possibile -transitando nella proprietà giungere CP_1
alla strada comunale, e viceversa.
Com'è noto l'apparenza di una servitù postula l'esistenza oggettiva di una situazione di fatto che riveli di per sé l'assoggettamento di un fondo ad un altro, per la presenza di opere inequivocamente strumentali all'esercizio della servitù (Cass. Civ. n. 8736/2001,
Cass. civ. n. 2650/1993), tali da rivelare, per struttura e funzionalità, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass. civ. n. 1043/2001; Cass. civ. n. 9371/1992). Quindi
per poter determinare, rispetto ad una determinata servitù, il requisito dell'apparenza,
occorre non solo che esistano segni visibili concretantisi in opere di carattere pagina 19 di 26 permanente, ma che queste costituiscano il mezzo necessario all'esercizio della servitù e che, per la loro struttura e consistenza, rivelino in maniera non equivoca l'esistenza dell'onere. (Cass. Civ. n. 2007 del 21/07/1962).
Nella giurisprudenza si afferma che la visibilità delle opere deve essere verificata caso per caso, tenendo conto della realtà sociale specifica, cioè degli usi e delle consuetudini propri d'un determinato luogo in un'epoca precisa;
proprio tale visibilità può assumere rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luoghi, di ambiente sociale e di tempo, la medesima deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come univoca espressione di una precisa funzione, sicché risulta essenziale per chi possegga il fondo servente che le opere che di fatto asservono tale fondo a quello altrui siano obiettivamente manifeste e visibili nel loro insieme. (Cass. civ., Sez. II, 11/11/2005, n. 22829; nello stesso ordine di idee si pone Cass. civ. n. Sez. II, 17/02/2004, n. 2994, secondo la quale un segno esteriore può assumere rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luogo, di ambiente sociale, di tempo).
La visibilità, poi, deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivocabile espressione di una precisa funzione (ancorché l'apparenza non debba estendersi in ogni caso all'opera nel suo complesso, e pertanto anche a quelle parti che per essere a volte defilate ed interne - non avendo una intrinseca rilevanza espressiva - sono necessariamente non apparenti), e deve far capo ad un punto d'osservazione non necessariamente coincidente col fondo servente. Essenziale è, allo scopo, che, nel peculiare contesto suddetto, siano obiettivamente manifeste, per chi possegga il fondo servente, le opere che di fatto asservano il fondo medesimo a quello altrui. Il riferimento alla situazione complessiva e alla visione di insieme dei luoghi è fatto proprio anche da
Cass. civ., Sez. II, 24/04/1990, n. 3441, secondo la quale l'apparenza della servitù,
necessaria perché possa indursi una presunzione di conoscenza del suo esercizio da parte pagina 20 di 26 del proprietario del fondo servente, deve essere verificata caso per caso, tenendo conto comunque della necessità che esista una situazione di fatto la quale inequivocabilmente riveli per struttura e consistenza l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro.
Ebbene, nel caso in esame l'arco delimitava il luogo deputato al passaggio da un fondo ad un altro e la funzionalità di tale manufatto all'uso della servitù di passaggio è
indiscutibile, tenuto anche conto che non ci sono spiegazioni alternative alla creazione del manufatto in discorso, visto che ove le parti avessero semplicemente voluto delimitare le due proprietà senza consentire il passaggio avrebbero eretto una recinzione.
Invece l'edificazione dell'arco individuava esattamente il punto d'ingresso da dove esercitare il passaggio e l'apposizione di un cancello confermava – se mai ce ne fosse stato bisogno – la funzionalità oggettiva del complesso delle opere all'esercizio del passaggio in questione.
Quanto al fatto che le suddette opere fossero collocate sul fondo dominante o al confine
-e non sul fondo servente- è irrilevante ai fini di cui qui ci si occupa, diversamente da quanto affermato dal primo giudice (“il cancelletto in questione ...non è posto
all'ingresso del presunto fondo servente, bensì all'ingresso del presunto fondo
dominante”), visto che secondo autorevole giurisprudenza, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, non occorre che le opere insistano su entrambi i fondi, ma è
sufficiente che si trovino su uno solo di essi, purché ne sia visibile la strumentalità
rispetto al bisogno del fondo da considerare come dominante (Cass. civ. n. 12197 del
1997; Cass. civ. n. 7476 del 2001).
In sintesi, l'arco ed il cancelletto esistevano in loco almeno dagli anni '40, avevano la precisa funzione di individuare e delimitare il varco attraverso cui esercitare il passaggio sul fondo servente e, infine, costituivano opere inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù di cui trattasi, non potendo avere una funzione alternativa.
pagina 21 di 26 Ne consegue che anche il requisito dell'apparenza -dato dalla presenza di opere stabili,
visibili e inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù- deve ritenersi ragionevolmente dimostrato, così come è dimostrata l'esistenza di tali opere per un periodo di tempo ultraventennale.
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5)
L'ordinanza della Suprema Corte che ha accolto il ricorso ha cassato la decisione impugnata per l'irriducibile “contrasto logico” in cui è incorsa la Corte territoriale per aver affermato l'esistenza del diritto reale in sede di eccezione, salvo poi negarlo in sede di domanda riconvenzionale.
Effettivamente la sentenza n.448/2021 dell'intestata Corte aveva ritenuto inaccoglibile la domanda riconvenzionale finalizzata alla declaratoria dell'acquisto della servitù per possesso ultraventennale poiché i avevano individuato il fondo servente nelle Pt_1
sole particelle n. 191 e 85, escludendo la n. 84 che immette nella pubblica via, ciò che avrebbe fatto venir meno il requisito della utilitas per il fondo dominante, che invece deve presiedere al riconoscimento del diritto reale.
Invero l'esistenza del diritto di servitù non è ravvisabile laddove manchi l'utilitas per il fondo dominante, visto che “non è possibile ipotizzare la sussistenza di un diritto reale
sfornito di tale requisito essenziale” (pag.4 dell'Ordinanza citata), onde è necessario il vaglio relativo all'esistenza o meno del requisito in discorso.
Riguardo all'utilità e avevano allegato Parte_1 Parte_2 Persona_1
fin dalla comparsa costitutiva di primo grado che essa consisteva nella maggiore brevità
del percorso di accesso alla strada pubblica rispetto all'accesso ordinario, dato che il percorso per raggiungere la pubblica via a partire dalla proprietà è di trenta CP_1
metri, mentre quello alternativo -attraverso la strada carrabile- è di duecentotrenta metri,
pagina 22 di 26 come risulta dalla consulenza di parte dell'Arch. Tale maggiore Persona_2
brevità del tracciato -non contestata da trova riscontro nella consulenza Controparte_3
tecnica di parte dell'Arch. (sopra tutto la fotografia aerea a pag. 11), Persona_2
nelle fotografie versate in atti dallo stesso e nelle dichiarazioni CP_1
testimoniali relative al percorso della servitù, quindi deve ritenersi ragionevolmente dimostrata, con la conseguenza che la citata maggior brevità del tracciato costituisce un'indubbia ed oggettiva comodità per il fondo dei ciò che integra il requisito Pt_1
dell'utilitas ex art.1028 cod. civile.
Il punto dirimente è dunque, a ben vedere, se l'utilità per il fondo supposto dominante sia ravvisabile anche a fronte del fatto che, per accedere alla pubblica via, sia necessario il passaggio attraverso un'ulteriore particella (la 84 per l'appunto) di proprietà di terzi.
In proposito è d'uopo rilevare che, in tema di servitù prediali, il concetto di utilitas è
talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo (Cass. n.18645/2020).
Premesso che, nel caso di specie, il vantaggio diretto per il fondo dominante è di immediata evidenza, dal momento che attraverso il fondo servente l'accesso alla via pubblica è molto più breve (30 metri invece che 230), è pacifico in causa che il passaggio attraverso la particella 84 non sia mai stato contestato, quindi ove venga riconosciuto il diritto di passaggio oggetto di lite il fondo dominante godrebbe di un accesso più breve alla via pubblica.
In buona sostanza la connotazione obiettiva dell'utilità si realizza riconoscendo la servitù sulle particelle di proprietà del visto che altri impedimenti all'esercizio CP_1
del diritto non sussistono, né sono stati allegati, non avendo la difesa dell'attore in prime pagina 23 di 26 cure nemmeno ipotizzato che il passaggio sulla particella n.84 sia stato mai impedito da chichessia.
In altri termini ritiene questa Corte che l'utilità derivi dal fatto della maggior brevità
dell'accesso alla pubblica via, cui non osta la presenza di un'ulteriore particella -sita tra il fondo servente e la strada- rispetto alla quale non sono mai sorte contestazioni in ordine al diritto di passaggio dei Pt_1
Quanto al fatto che il fondo dominante sia collegato alla via pubblica attraverso un'altra strada, occorre osservare che secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale –
oramai consolidato – l'utilitas di una servitù di passaggio sussiste anche quando il fondo dominante disponga di altri e più comodi accessi (Cass. n.4036/1994), sicché l'esistenza di un altro percorso idoneo a raggiungere la strada pubblica non è ostativo all'accoglimento della domanda, né può comportare l'assenza del requisito dell'utilità.
In ultimo, relativamente all'eccezione riguardante la non acquisibilità per usucapione di una servitù di passaggio che si estrinseca, in parte, anche su una corte (art.1051 u.c. cod.
civile), va rilevato che la servitù di passaggio in discorso è svincolata e autonoma dal requisito della interclusione del fondo dominante, quindi nel caso in esame si prescinde dai requisiti previsti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto
(Cass. civ. 07/08/2013, n. 18859; Cass. civ. 01/08/2001, n. 10470).
Ne consegue che deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'utilitas, che costituisce elemento costitutivo della domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti in primo grado.
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Per tutte le argomentazioni sopra esposte la Corte adita:
pagina 24 di 26 - dichiara che e hanno acquistato a titolo originario Parte_1 Parte_2
(per usucapione) il diritto di servitù di passaggio a piedi o con velocipedi in favore del fondo dominante di loro proprietà -censito con la part.90 del Foglio 58 del Catasto del
Comune di Montefalco- ed a carico del fondo servente di proprietà di , CP_1
costituito dalla Corte censita con la part.191 e del sottopassaggio censito con la part.85
del catasto del Comune di Montefalco;
-rigetta la domanda di negatoria servitutis proposta da;
CP_1
- rigetta ogni altra domanda.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio fin qui svolti seguono la soccombenza (art. 91
cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del modesto valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede:
- dichiara che e hanno acquistato a titolo originario Parte_1 Parte_2
(per usucapione) il diritto di servitù di passaggio a piedi o con velocipedi in favore del fondo dominante di loro proprietà -censito con la part.90 del Foglio 58 del Catasto del
Comune di Montefalco- ed a carico del fondo servente di proprietà di , CP_1
costituito dalla Corte censita con la part.191 e del sottopassaggio censito con la part.85
del catasto del Comune di Montefalco;
- visti gli artt. 2651 e 2643 n.4 cod. civile dispone la trascrizione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di negatoria servitutis proposta da;
CP_1
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna al pagamento a favore dei delle spese di lite che - CP_1 Pt_1
liquida per compensi professionali in €.2.378,00 nel giudizio di primo grado, in pagina 25 di 26 €.2.906,00 nel primo giudizio di appello, in €.1.541,00 nel giudizio di legittimità, in
€.2.906,00 nel presente grado di appello, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 22 aprile 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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