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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 975 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. TERESA Parte_1 C.F._1
NICOLETTI ( presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e
- sede di Caserta ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CUZZUPOLI
presso cui è elettivamente domiciliato in virtù di procura generale alle liti C.F._4
per atto di Roma del 22.03.2024 37875/7313 Persona_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 15/02/2025, la ricorrente esponeva di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 04/07/1964 e che, con sentenza n. 356 del Controparte_3
23/12/2002, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo a carico
1 dell'ex coniuge di corrispondere un assegno divorzile di € 1.300,00 mensili in favore della ricorrente;
poi ridotto a € 800,00 mensili con successivo provvedimento del 05/03/2013.
Aggiungeva che l'ex marito aveva contratto nuovo matrimonio con il 18/08/2009 Controparte_1
e che in data 12/08/2024 era deceduto. Precisava che l'ex coniuge era titolare di un trattamento pensionistico per aver lavorato quale geometra dall'anno 1964 al maggio 2009. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la determinazione della quota a lei spettante della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto con decorrenza dalla data dell'istanza presentata all' con ordine di CP_2 pagamento a carico dell' . CP_2
In data 12/05/2025 si costituiva l' , il quale eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità del CP_2
ricorso per inammissibilità del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c. e, nel merito, la determinazione della quota spettante alla ricorrente della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla notifica della sentenza.
All'udienza del 23/05/2025 sentito il difensore della ricorrente e, per la resistente Controparte_1
l'avv. Antonio Cecoro (non costituitosi formalmente), la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio.
Va in preliminare dichiarata la contumacia della resistente, la quale, nonostante la ritualità della notifica effettuata a mani della resistente in data 24/03/2025, non si è formalmente costituita.
Inoltre, va rigettata l'eccezione di improponibilità e inammissibilità del ricorso formulata dall' CP_2
giacché il ricorso presenta tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per la questione oggetto di esame ed è stato iscritto al ruolo affari contenziosi con conseguente applicazione del rito ordinario di cognizione ex art. 473-bis.14 ss. c.p.c.
Tanto premesso, la domanda della ricorrente di attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto è fondata e, quindi, meritevole di Controparte_3 accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 9, co. 3, l. n. 898/1970. In particolare, sia la ricorrente che la resistente, rispettivamente coniuge assistito e coniuge superstite, hanno diritto all'attribuzione della pensione di reversibilità, dovendosi pertanto procedere alla relativa divisione per quote.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato taluni elementi da esaminare caso per caso al fine di operare la ripartizione delle quote, dovendo, in primo luogo, considerare la durata dei rispettivi matrimoni e, in secondo luogo, l'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche delle due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Così si legge: “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del
2 criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).
Ancora, ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno ponderati ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass., 21 settembre 2012, n. 16093; Cass., 21 giugno 2012, n. 10391).
In conclusione, nel regolare la coesistenza delle posizioni dei coniugi (il divorziato e il superstite) in conflitto tra loro, il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata dei rispettivi matrimoni), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire criterio esclusivo nell'apprezzamento giudiziale e deve ponderare (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”
(vd. Cass. Civ., Sez. I, 23/07/2021, n. 21247).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che la durata del matrimonio tra il de cuius e la ricorrente è stata di circa 38 anni (dal 04/07/1964 al 23/12/2002, data di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza), mentre il matrimonio tra la resistente e il marito è pari Controparte_3
a 15 anni (dal 18/08/2009 sino al 12/08/2024). Invece, la durata della convivenza prematrimoniale tra la resistente e il de cuius è stata di circa 6 anni (dall'anno 2003 sino al secondo matrimonio del
2009, cfr. verbale del 23/05/2025).
Quanto alla condizione economica delle parti, dalla documentazione in atti, risulta che la ricorrente
(ex coniuge) ha percepito in media circa € 960,00 al mese netti per dodici mensilità negli anni 2022
e 2023 (cfr. PF2024 e PF2023), mentre nulla è stato riferito in merito alla capacità economica della resistente. Inoltre, la ricorrente ha problemi di salute in quanto affetta da demenza senile con disturbi cognitivi, perdita di autonomia e problemi di vascolarizzazione alle gambe tali da comprometterne la deambulazione (cfr. certificato della Villa delle Rose del 06/11/2024). A ciò si
3 aggiunga che era titolare di un assegno divorzile di € 1.300,00, poi ridotto a € 800,00 al mese, e che non ha contratto nuove nozze.
Ciò posto, considerato che l'importo della pensione di reversibilità di ammonta a Controparte_3
poco più di € 800,00, non risultando in tale somma inclusa la pensione erogata dalla AS
RI (cfr. doc. integrativo prodotto dall' in data 13/05/2025), il Tribunale, tenuto conto CP_2
della durata dei due matrimoni e della convivenza prematrimoniale con la resistente, della capacità economica della ricorrente, del suo stato di salute e della finalità solidaristica dell'istituto in oggetto, ripartisce l'importo della pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 60% in favore della ricorrente e del 40% in favore della resistente Parte_1 Controparte_1
Va quindi disposta l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore delle aventi diritto a carico dell' con effetto dal 1° settembre 2024 (mese successivo al decesso di , salva CP_2 Controparte_3 la possibilità per l'ente previdenziale di recuperare quanto corrisposto in eccesso in favore delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 31/01/2007, n. 2092).
Tenuto conto della natura necessaria della controversia, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, ordina all' di corrispondere a CP_2
in qualità di ex coniuge divorziato del defunto la quota del 60% Parte_1 Controparte_3
della pensione di reversibilità derivante dalla prestazione pensionistica del coniuge deceduto con decorrenza dal mese di settembre 2024, e a in qualità di coniuge superstite, la Controparte_1
residuale quota del 40%;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 975 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. TERESA Parte_1 C.F._1
NICOLETTI ( presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e
- sede di Caserta ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CUZZUPOLI
presso cui è elettivamente domiciliato in virtù di procura generale alle liti C.F._4
per atto di Roma del 22.03.2024 37875/7313 Persona_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 15/02/2025, la ricorrente esponeva di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 04/07/1964 e che, con sentenza n. 356 del Controparte_3
23/12/2002, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo a carico
1 dell'ex coniuge di corrispondere un assegno divorzile di € 1.300,00 mensili in favore della ricorrente;
poi ridotto a € 800,00 mensili con successivo provvedimento del 05/03/2013.
Aggiungeva che l'ex marito aveva contratto nuovo matrimonio con il 18/08/2009 Controparte_1
e che in data 12/08/2024 era deceduto. Precisava che l'ex coniuge era titolare di un trattamento pensionistico per aver lavorato quale geometra dall'anno 1964 al maggio 2009. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la determinazione della quota a lei spettante della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto con decorrenza dalla data dell'istanza presentata all' con ordine di CP_2 pagamento a carico dell' . CP_2
In data 12/05/2025 si costituiva l' , il quale eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità del CP_2
ricorso per inammissibilità del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c. e, nel merito, la determinazione della quota spettante alla ricorrente della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla notifica della sentenza.
All'udienza del 23/05/2025 sentito il difensore della ricorrente e, per la resistente Controparte_1
l'avv. Antonio Cecoro (non costituitosi formalmente), la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio.
Va in preliminare dichiarata la contumacia della resistente, la quale, nonostante la ritualità della notifica effettuata a mani della resistente in data 24/03/2025, non si è formalmente costituita.
Inoltre, va rigettata l'eccezione di improponibilità e inammissibilità del ricorso formulata dall' CP_2
giacché il ricorso presenta tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per la questione oggetto di esame ed è stato iscritto al ruolo affari contenziosi con conseguente applicazione del rito ordinario di cognizione ex art. 473-bis.14 ss. c.p.c.
Tanto premesso, la domanda della ricorrente di attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto è fondata e, quindi, meritevole di Controparte_3 accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 9, co. 3, l. n. 898/1970. In particolare, sia la ricorrente che la resistente, rispettivamente coniuge assistito e coniuge superstite, hanno diritto all'attribuzione della pensione di reversibilità, dovendosi pertanto procedere alla relativa divisione per quote.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato taluni elementi da esaminare caso per caso al fine di operare la ripartizione delle quote, dovendo, in primo luogo, considerare la durata dei rispettivi matrimoni e, in secondo luogo, l'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche delle due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Così si legge: “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del
2 criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).
Ancora, ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno ponderati ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass., 21 settembre 2012, n. 16093; Cass., 21 giugno 2012, n. 10391).
In conclusione, nel regolare la coesistenza delle posizioni dei coniugi (il divorziato e il superstite) in conflitto tra loro, il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata dei rispettivi matrimoni), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire criterio esclusivo nell'apprezzamento giudiziale e deve ponderare (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”
(vd. Cass. Civ., Sez. I, 23/07/2021, n. 21247).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che la durata del matrimonio tra il de cuius e la ricorrente è stata di circa 38 anni (dal 04/07/1964 al 23/12/2002, data di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza), mentre il matrimonio tra la resistente e il marito è pari Controparte_3
a 15 anni (dal 18/08/2009 sino al 12/08/2024). Invece, la durata della convivenza prematrimoniale tra la resistente e il de cuius è stata di circa 6 anni (dall'anno 2003 sino al secondo matrimonio del
2009, cfr. verbale del 23/05/2025).
Quanto alla condizione economica delle parti, dalla documentazione in atti, risulta che la ricorrente
(ex coniuge) ha percepito in media circa € 960,00 al mese netti per dodici mensilità negli anni 2022
e 2023 (cfr. PF2024 e PF2023), mentre nulla è stato riferito in merito alla capacità economica della resistente. Inoltre, la ricorrente ha problemi di salute in quanto affetta da demenza senile con disturbi cognitivi, perdita di autonomia e problemi di vascolarizzazione alle gambe tali da comprometterne la deambulazione (cfr. certificato della Villa delle Rose del 06/11/2024). A ciò si
3 aggiunga che era titolare di un assegno divorzile di € 1.300,00, poi ridotto a € 800,00 al mese, e che non ha contratto nuove nozze.
Ciò posto, considerato che l'importo della pensione di reversibilità di ammonta a Controparte_3
poco più di € 800,00, non risultando in tale somma inclusa la pensione erogata dalla AS
RI (cfr. doc. integrativo prodotto dall' in data 13/05/2025), il Tribunale, tenuto conto CP_2
della durata dei due matrimoni e della convivenza prematrimoniale con la resistente, della capacità economica della ricorrente, del suo stato di salute e della finalità solidaristica dell'istituto in oggetto, ripartisce l'importo della pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 60% in favore della ricorrente e del 40% in favore della resistente Parte_1 Controparte_1
Va quindi disposta l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore delle aventi diritto a carico dell' con effetto dal 1° settembre 2024 (mese successivo al decesso di , salva CP_2 Controparte_3 la possibilità per l'ente previdenziale di recuperare quanto corrisposto in eccesso in favore delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 31/01/2007, n. 2092).
Tenuto conto della natura necessaria della controversia, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, ordina all' di corrispondere a CP_2
in qualità di ex coniuge divorziato del defunto la quota del 60% Parte_1 Controparte_3
della pensione di reversibilità derivante dalla prestazione pensionistica del coniuge deceduto con decorrenza dal mese di settembre 2024, e a in qualità di coniuge superstite, la Controparte_1
residuale quota del 40%;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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