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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 3943/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 619/2021-R.G. n. 2091/2021, emesso in data 16.03.2021 dal Tribunale di Salerno
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
, titolare della omonima Impresa Edile (p.IVA C.F._1
n. ) con sede in GN AN (SA), via Vittorio P.IVA_1
Emanuela III, 144A, rappresentato e difeso - in virtù di procura speciale estesa su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione – dall'avv. Marco Ferrazzano ( , presso lo studio del C.F._2 quale, in GN AN, via C. Colombo, 6, elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
(p. IVA Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Avv. Fiore P.IVA_2
Aniello, con sede in Salerno, 84131, via Tommaso Prudenza CPS n. 12, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al Ricorso per Decreto
Ingiuntivo (proc. n. 2091/2021 R.G.), dall'Avvocato Campanile Francesca
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_3
Studio Legale sito in Agropoli (SA), 84043, via San Marco n. 60
OPPOSTA
Conclusioni: all'udienza del 29.10.2024 le parti concludevano come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 619/2021-R.G. n.
2091/2021, emesso in data 16.03.2021 dal Tribunale di Salerno, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
ed esponeva: a) con ricorso del 10.03.2021 la
[...] [...]
chiedeva al Tribunale di Salerno Controparte_1
ingiunzione di pagamento per € 6.269,70 nei confronti della impresa
[...]
sulla base di asserite fatture per fornitura servizi idrici;
b) con CP_2
decreto 14.3.2021, reso il 16.3.2021, n. 619/2021, il Tribunale di Salerno ingiungeva all' , di pagare la somma di Parte_2
€.6.269,70, oltre interessi legali e spese della procedura quantificate in €
145,50 per spese, € 540,00 per onorari e oltre spese generali (15%) CNAP e
IVA come per legge;
c) il ricorso con allegato mandato alle liti e il pedissequo decreto venivano notificati in data 31 marzo 2021; d) l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 619/2021, eccependo la nullità CP_ della procura alle liti allegata dalla al ricorso, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto tra quest'ultima e l'opponente non intercorreva alcun contratto di fornitura idrica, e la nullità del decreto ingiuntivo emesso per indeterminatezza dello stesso;
e) tutto quanto premesso, , Parte_1 nella qualità di legale rappresentante dell'opponente, citava la
[...]
a comparire innanzi al Tribunale di Salerno Controparte_1 per l'udienza del 15.12.2021 e chiedeva: 1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in giudizio dei signori , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
Eredi di , , CP_5 Persona_1 Controparte_6 Controparte_7
tutti residenti in [...], via Vittorio Emanuele III,
[...]
144/A, affinché manlevassero la deducente da qualsiasi obbligazione ovvero condanna derivante dal giudizio in questione;
2) rigettare qualsiasi richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare la nullità della procura e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiarare inammissibile la domanda;
5) accertare e dichiarare la indeterminatezza della richiesta monitoria e, per l'effetto, revocare il monitorio opposto e rigettare la domanda di controparte in quanto generica;
6) accertare e dichiarare, in via subordinata, che gli effettivi e soli utilizzatori della fornitura dell'acqua in qualche misura riferibile ai fatti di causa, fossero i soggetti evocati/da evocare in giudizio (previa autorizzazione); 7) per l'effetto, condannare, manlevando l'odierno opponente, i chiamati in causa al pagamento delle somme richieste dalla società opposta ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell'opponente, condannare i chiamati in causa al rimborso e restituzione di quanto pagato/chiamato a pagare;
8) con vittoria di spese e competenze di giudizio in ogni ipotesi conclusiva, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03.12.2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1
impugnando e contestando il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza per la chiamata in causa del terzo del
06.05.2021 in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che improponibile, inammissibile, improcedibile, nullo, illegittimo e/o inefficace e ne chiede l'integrale rigetto, ed esponeva: a) con decreto ingiuntivo n. 619/2021 del
16/03/2021, reso nel procedimento n. 2091/2021 R.G., il Tribunale di Salerno ingiungeva alla di pagare in favore della Parte_2 [...]
la somma di € 6.269,70, oltre agli Controparte_1 interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura di €
145,50 per spese, € 540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed i.v.a. come per legge;
b) con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 619/2021, regolarmente notificato a mezzo pec, il signor , nella qualità di titolare dell'omonima Parte_1
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Salerno per Parte_2
l'udienza del 15.12.2021 la Controparte_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Avv. Fiore Aniello, al fine di, previa autorizzazione della chiamata in giudizio dei signori , Controparte_3
, Controparte_4 CP_5 Controparte_8 CP_6
ed dichiarare inammissibile la domanda
[...] Controparte_7
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) la società opposta si costituiva in giudizio, contestando quanto sostenuto dalla controparte e sostenendo: la validità della procura alle liti, in quanto munita di tutti i requisiti ex lege e, dunque, valida ed efficace;
la legittimazione attiva della CP_ in quanto subentrata nella titolarità di tutti i rapporti di fornitura idrica del Comune di GN AN (SA), ivi compreso il contratto per cui è vertenza (utenza n. 065099-006389), giusta copia della Conferenza di Servizi prodotta in atti;
la determinatezza del ricorso in quanto le fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferivano all'utenza n. 065099-006389, fornita al cantiere sito in GN AN, via Vittorio Emanuele III, n. 144/A; d) tutto ciò premesso, la Controparte_1
chiedeva: 1) In via preliminare, concedersi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 691/2021; 2) nel merito, rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile, improponibile ed improcedibile, nulla, illegittima, puramente dilatoria e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 691/2021; 3) con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e rimborso forfettario ex lege, oltre IVA e CNA, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario costituito Francesca
Campanile.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta l'inammissibilità della prova orale articolata dall'opponente, all'udienza del
29.10.2024, il Giudice rimetteva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre va disattesa l'eccezione, mossa dall'opponente, di nullità della procura alle liti presentata dall'opposta, in quanto, sebbene all'interno della stessa non sia possibile evincere l'indicazione del nominativo CP_ del legale rappresentante della società si deve evidenziare che, in ogni caso, la procura viene allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla medesima, all'interno del quale è facilmente evincibile il nominativo e la carica rivestita dal legale rappresentante;
inoltre, quanto affermato si può riscontrare anche all'interno della comparsa di costituzione e risposta depositata all'interno del procedimento in questione. In particolare, il soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante della società opposta
è chiaramente identificabile all'interno di tutti gli atti depositati all'interno del giudizio in questione, oltre che indicato anche all'interno di specifica CP_ convenzione che viene prodotta in giudizio tra il difensore e la società in merito a ciò, come evidenziato dalla Suprema Corte: “La procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria.”, (Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, n.8987).
Va poi evidenziato che non si palesava suscettibile di autorizzazione l'istanza ex art. 269 c.p.c. articolata dall'opponente, in ragione della diversità del titolo in forza del quale i terzi sarebbero stati chiamati in causa;
questi ultimi, invero, venivano indicati quali utilizzatori di fatto della erogazione, laddove la domanda spiegata in via monitoria era fondata su un contratto.
Giova evidenziare che il giudizio afferisce alla opposizione a decreto ingiuntivo n. 619/2021-R.G. n. 2091/2021, emesso dal Tribunale di Salerno per l'importo di € 6.269,70 nei confronti della impresa Controparte_2 sulla base di asserite fatture per fornitura servizi idrici.
Mette conto preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rapprese nta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controvers o, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza dell a pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispett o alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della pres entazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ott enimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione d ell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.
. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini de lla dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquad ra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichi arazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già c ostituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbli gatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende a vvalersene -
non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresent are un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale ,
Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposi zione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del cr edito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la rev oca del decreto ingiuntivo.
In merito al caso oggetto del presente giudizio, all'interno dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, presentato dall'opponente, si legge: “ (…) in riferimento all'unico contratto stipulato dalla ditta RR e che
CP_ potrebbe, astrattamente, riferirsi alla richiesta dell' questa parte deve evidenziare che la fornitura di che astrattamente trattasi si riferirebbe all'utilizzo di fornitura idrica di un cantiere di via Vittorio Emanuele III,
144/A in GN AN (SA).”.
Va subito evidenziato che via Vittorio Emanuele III 144/A corrisponde all'indirizzo indicato anche nel sollecito di pagamento inoltrato dall'opponente.
Deve, dunque, considerarsi comprovata l'esistenza di un rapporto di somministrazione tra l'opponente ed un somministrante, nella specie il
Comune di GN: in relazione a tale rapporto, l'opponente ne riconosce l'esistenza e, nell'eccepire che i costi della erogazione andrebbero ripartiti tra gli effettivi utilizzatori, riconosce anche l'entità dei consumi dei quali l'opposta chiede il pagamento, in qualità di soggetto succeduto al gestore somministrante originario.
In proposito, l'opposta ha prodotto, con la comparsa di costituzione e risposta, la prova del subentro sin dal 2015 nella gestione del servizio di erogazione idrica, a fronte della quale l'opponente nulla ha specificamente dedotto.
CP_ E, che sussista il contratto con si ricava anche dalla stessa missiva di prodotta dallo stesso opponente, la quale richiama Controparte_4
CP_ espressamente contratto di erogazione idrica con avente ad oggetto l'”acqua di cantiere”, contratto intestato appunto ad impresa edile , con Pt_1
CP_ indicazione di codice perfettamente collimante con quello richiamato da nel ricorso monitorio (Contratto n. 065099-006389).
L'opposta, però, quale da tale affermazione è logicamente desumibile il riconoscimento della sussistenza di un rapporto contrattuale tra l'opponente e l'opposta e sulla base di tale affermazione è stata fondata anche la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre , all'interno del medesimo atto, non solo viene riconosciuta l'esistenza del rapporto di somministrazione sussistente tra le parti, ma anche l'importo delle fatture, azionate dall'opposta per l'emissione del decreto ingiuntivo, non pagate che, a detta dell'opponente, dovrebbero essere ripartite tra gli “effettivi utilizzatori della fornitura idrica relativa all'immobile di Via Vittorio
Emanuele III, 144/A”, specificamente indicati nell'atto di opposizione come
“promittenti acquirenti” delle abitazioni site all'indirizzo su indicato.
In virtù di quanto affermato, non essendo contestato il rapporto sussistente tra le parti ed essendo provato che, al momento dell'emissione delle fatture azionate dall'opposta, gestore del servizio idrico integrato nel Comune di
GN AN risultava essere la Controparte_1
in seguito a trasferimento avvenuto in sede di conferenza di servizi,
[...]
come si evince dal verbale allegato in atti, è possibile sostenere che la domanda proposta dall'opponente non sia meritevole di accoglimento e che, dunque, il decreto ingiuntivo opposto vada confermato.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m. 147/22), tenendo conto del valore del decisum, dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori minimi per tutte le fasi del presente giudizio, fuorché per la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda, contrariis reiectis, così decide:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 619/2021-R.G. n.
2091/2021, emesso in data 16.03.2021 dal Tribunale di Salerno;
2. Condanna , titolare dell'omonima impresa edile, al Parte_1 pagamento delle spese di lite da liquidarsi in € 2.480,50 da liquidarsi in favore dell'avv. Francesca Campanile, per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 22.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 3943/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 619/2021-R.G. n. 2091/2021, emesso in data 16.03.2021 dal Tribunale di Salerno
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
, titolare della omonima Impresa Edile (p.IVA C.F._1
n. ) con sede in GN AN (SA), via Vittorio P.IVA_1
Emanuela III, 144A, rappresentato e difeso - in virtù di procura speciale estesa su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione – dall'avv. Marco Ferrazzano ( , presso lo studio del C.F._2 quale, in GN AN, via C. Colombo, 6, elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
(p. IVA Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Avv. Fiore P.IVA_2
Aniello, con sede in Salerno, 84131, via Tommaso Prudenza CPS n. 12, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al Ricorso per Decreto
Ingiuntivo (proc. n. 2091/2021 R.G.), dall'Avvocato Campanile Francesca
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_3
Studio Legale sito in Agropoli (SA), 84043, via San Marco n. 60
OPPOSTA
Conclusioni: all'udienza del 29.10.2024 le parti concludevano come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 619/2021-R.G. n.
2091/2021, emesso in data 16.03.2021 dal Tribunale di Salerno, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
ed esponeva: a) con ricorso del 10.03.2021 la
[...] [...]
chiedeva al Tribunale di Salerno Controparte_1
ingiunzione di pagamento per € 6.269,70 nei confronti della impresa
[...]
sulla base di asserite fatture per fornitura servizi idrici;
b) con CP_2
decreto 14.3.2021, reso il 16.3.2021, n. 619/2021, il Tribunale di Salerno ingiungeva all' , di pagare la somma di Parte_2
€.6.269,70, oltre interessi legali e spese della procedura quantificate in €
145,50 per spese, € 540,00 per onorari e oltre spese generali (15%) CNAP e
IVA come per legge;
c) il ricorso con allegato mandato alle liti e il pedissequo decreto venivano notificati in data 31 marzo 2021; d) l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 619/2021, eccependo la nullità CP_ della procura alle liti allegata dalla al ricorso, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto tra quest'ultima e l'opponente non intercorreva alcun contratto di fornitura idrica, e la nullità del decreto ingiuntivo emesso per indeterminatezza dello stesso;
e) tutto quanto premesso, , Parte_1 nella qualità di legale rappresentante dell'opponente, citava la
[...]
a comparire innanzi al Tribunale di Salerno Controparte_1 per l'udienza del 15.12.2021 e chiedeva: 1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in giudizio dei signori , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
Eredi di , , CP_5 Persona_1 Controparte_6 Controparte_7
tutti residenti in [...], via Vittorio Emanuele III,
[...]
144/A, affinché manlevassero la deducente da qualsiasi obbligazione ovvero condanna derivante dal giudizio in questione;
2) rigettare qualsiasi richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare la nullità della procura e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiarare inammissibile la domanda;
5) accertare e dichiarare la indeterminatezza della richiesta monitoria e, per l'effetto, revocare il monitorio opposto e rigettare la domanda di controparte in quanto generica;
6) accertare e dichiarare, in via subordinata, che gli effettivi e soli utilizzatori della fornitura dell'acqua in qualche misura riferibile ai fatti di causa, fossero i soggetti evocati/da evocare in giudizio (previa autorizzazione); 7) per l'effetto, condannare, manlevando l'odierno opponente, i chiamati in causa al pagamento delle somme richieste dalla società opposta ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell'opponente, condannare i chiamati in causa al rimborso e restituzione di quanto pagato/chiamato a pagare;
8) con vittoria di spese e competenze di giudizio in ogni ipotesi conclusiva, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03.12.2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1
impugnando e contestando il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza per la chiamata in causa del terzo del
06.05.2021 in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che improponibile, inammissibile, improcedibile, nullo, illegittimo e/o inefficace e ne chiede l'integrale rigetto, ed esponeva: a) con decreto ingiuntivo n. 619/2021 del
16/03/2021, reso nel procedimento n. 2091/2021 R.G., il Tribunale di Salerno ingiungeva alla di pagare in favore della Parte_2 [...]
la somma di € 6.269,70, oltre agli Controparte_1 interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura di €
145,50 per spese, € 540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed i.v.a. come per legge;
b) con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 619/2021, regolarmente notificato a mezzo pec, il signor , nella qualità di titolare dell'omonima Parte_1
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Salerno per Parte_2
l'udienza del 15.12.2021 la Controparte_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Avv. Fiore Aniello, al fine di, previa autorizzazione della chiamata in giudizio dei signori , Controparte_3
, Controparte_4 CP_5 Controparte_8 CP_6
ed dichiarare inammissibile la domanda
[...] Controparte_7
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) la società opposta si costituiva in giudizio, contestando quanto sostenuto dalla controparte e sostenendo: la validità della procura alle liti, in quanto munita di tutti i requisiti ex lege e, dunque, valida ed efficace;
la legittimazione attiva della CP_ in quanto subentrata nella titolarità di tutti i rapporti di fornitura idrica del Comune di GN AN (SA), ivi compreso il contratto per cui è vertenza (utenza n. 065099-006389), giusta copia della Conferenza di Servizi prodotta in atti;
la determinatezza del ricorso in quanto le fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferivano all'utenza n. 065099-006389, fornita al cantiere sito in GN AN, via Vittorio Emanuele III, n. 144/A; d) tutto ciò premesso, la Controparte_1
chiedeva: 1) In via preliminare, concedersi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 691/2021; 2) nel merito, rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile, improponibile ed improcedibile, nulla, illegittima, puramente dilatoria e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 691/2021; 3) con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e rimborso forfettario ex lege, oltre IVA e CNA, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario costituito Francesca
Campanile.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta l'inammissibilità della prova orale articolata dall'opponente, all'udienza del
29.10.2024, il Giudice rimetteva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre va disattesa l'eccezione, mossa dall'opponente, di nullità della procura alle liti presentata dall'opposta, in quanto, sebbene all'interno della stessa non sia possibile evincere l'indicazione del nominativo CP_ del legale rappresentante della società si deve evidenziare che, in ogni caso, la procura viene allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla medesima, all'interno del quale è facilmente evincibile il nominativo e la carica rivestita dal legale rappresentante;
inoltre, quanto affermato si può riscontrare anche all'interno della comparsa di costituzione e risposta depositata all'interno del procedimento in questione. In particolare, il soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante della società opposta
è chiaramente identificabile all'interno di tutti gli atti depositati all'interno del giudizio in questione, oltre che indicato anche all'interno di specifica CP_ convenzione che viene prodotta in giudizio tra il difensore e la società in merito a ciò, come evidenziato dalla Suprema Corte: “La procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria.”, (Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, n.8987).
Va poi evidenziato che non si palesava suscettibile di autorizzazione l'istanza ex art. 269 c.p.c. articolata dall'opponente, in ragione della diversità del titolo in forza del quale i terzi sarebbero stati chiamati in causa;
questi ultimi, invero, venivano indicati quali utilizzatori di fatto della erogazione, laddove la domanda spiegata in via monitoria era fondata su un contratto.
Giova evidenziare che il giudizio afferisce alla opposizione a decreto ingiuntivo n. 619/2021-R.G. n. 2091/2021, emesso dal Tribunale di Salerno per l'importo di € 6.269,70 nei confronti della impresa Controparte_2 sulla base di asserite fatture per fornitura servizi idrici.
Mette conto preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rapprese nta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controvers o, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza dell a pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispett o alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della pres entazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ott enimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione d ell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.
. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini de lla dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquad ra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichi arazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già c ostituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbli gatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende a vvalersene -
non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresent are un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale ,
Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposi zione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del cr edito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la rev oca del decreto ingiuntivo.
In merito al caso oggetto del presente giudizio, all'interno dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, presentato dall'opponente, si legge: “ (…) in riferimento all'unico contratto stipulato dalla ditta RR e che
CP_ potrebbe, astrattamente, riferirsi alla richiesta dell' questa parte deve evidenziare che la fornitura di che astrattamente trattasi si riferirebbe all'utilizzo di fornitura idrica di un cantiere di via Vittorio Emanuele III,
144/A in GN AN (SA).”.
Va subito evidenziato che via Vittorio Emanuele III 144/A corrisponde all'indirizzo indicato anche nel sollecito di pagamento inoltrato dall'opponente.
Deve, dunque, considerarsi comprovata l'esistenza di un rapporto di somministrazione tra l'opponente ed un somministrante, nella specie il
Comune di GN: in relazione a tale rapporto, l'opponente ne riconosce l'esistenza e, nell'eccepire che i costi della erogazione andrebbero ripartiti tra gli effettivi utilizzatori, riconosce anche l'entità dei consumi dei quali l'opposta chiede il pagamento, in qualità di soggetto succeduto al gestore somministrante originario.
In proposito, l'opposta ha prodotto, con la comparsa di costituzione e risposta, la prova del subentro sin dal 2015 nella gestione del servizio di erogazione idrica, a fronte della quale l'opponente nulla ha specificamente dedotto.
CP_ E, che sussista il contratto con si ricava anche dalla stessa missiva di prodotta dallo stesso opponente, la quale richiama Controparte_4
CP_ espressamente contratto di erogazione idrica con avente ad oggetto l'”acqua di cantiere”, contratto intestato appunto ad impresa edile , con Pt_1
CP_ indicazione di codice perfettamente collimante con quello richiamato da nel ricorso monitorio (Contratto n. 065099-006389).
L'opposta, però, quale da tale affermazione è logicamente desumibile il riconoscimento della sussistenza di un rapporto contrattuale tra l'opponente e l'opposta e sulla base di tale affermazione è stata fondata anche la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre , all'interno del medesimo atto, non solo viene riconosciuta l'esistenza del rapporto di somministrazione sussistente tra le parti, ma anche l'importo delle fatture, azionate dall'opposta per l'emissione del decreto ingiuntivo, non pagate che, a detta dell'opponente, dovrebbero essere ripartite tra gli “effettivi utilizzatori della fornitura idrica relativa all'immobile di Via Vittorio
Emanuele III, 144/A”, specificamente indicati nell'atto di opposizione come
“promittenti acquirenti” delle abitazioni site all'indirizzo su indicato.
In virtù di quanto affermato, non essendo contestato il rapporto sussistente tra le parti ed essendo provato che, al momento dell'emissione delle fatture azionate dall'opposta, gestore del servizio idrico integrato nel Comune di
GN AN risultava essere la Controparte_1
in seguito a trasferimento avvenuto in sede di conferenza di servizi,
[...]
come si evince dal verbale allegato in atti, è possibile sostenere che la domanda proposta dall'opponente non sia meritevole di accoglimento e che, dunque, il decreto ingiuntivo opposto vada confermato.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m. 147/22), tenendo conto del valore del decisum, dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori minimi per tutte le fasi del presente giudizio, fuorché per la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda, contrariis reiectis, così decide:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 619/2021-R.G. n.
2091/2021, emesso in data 16.03.2021 dal Tribunale di Salerno;
2. Condanna , titolare dell'omonima impresa edile, al Parte_1 pagamento delle spese di lite da liquidarsi in € 2.480,50 da liquidarsi in favore dell'avv. Francesca Campanile, per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 22.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante