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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 771/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 771/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASA Parte_1 C.F._1 FEDERICO (C.F. ) e dell'avv. CERIALI CRISTINA (C.F. C.F._2
) del Foro di Vicenza;
C.F._3
APPELLANTE contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TAVAZZI MICHELE (C.F. ) del Foro di Bologna;
C.F._4
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 735/2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel merito e in via principale, in totale riforma della sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 735/2022, Rep. 999/22 pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 26 gennaio 2022, depositata in cancelleria in data 26 gennaio 2022 e comunicata a mezzo pec in data 22 marzo 2022: 1 -Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell' Controparte_1
[...]
2 -Condannare il medesimo al risarcimento di un danno complessivamente pari a €775.654,00 così come partitamente specificato in atti, o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o che il giudice riterrà di giustizia oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 04.03.2014 al saldo;
spese, diritti e onorari di primo e secondo grado interamente rifusi.
pagina 1 di 8 In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
3 -In via istruttoria oltre alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova (più diffusamente v. pag. 47 e ss. dell'atto di appello), precisando che i riferimenti ai documenti sono da intendersi ai documenti. allegati all'atto di citazione e alla memoria istruttoria del primo grado di giudizio (per chiarezza espositiva si effettua questa distinzione: 3a =prova testimoniale;
3b =rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio);
L'appellato ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, in via preliminare
A -Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite;
B -In ogni caso, accertare, per le ragioni esposte in narrativa, il passaggio in giudicato, in punto alla pronuncia relativa alle spese di lite, di. CTP e di CTU, della sentenza n, 735/2022 resa dal Tribunale
Ordinario di Bologna (dott. Daniele Martino), pubblicata in data 26 gennaio 2022 e comunicata in data
22 marzo 2022 – non notificata;
in via principale
C -Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, rigettare l'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in entrambi i gradi di giudizio, confermando integralmente la gravata sentenza;
in via subordinata D -Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto anche della domanda formulata in via principale, ridurre il quantum di risarcimento eventualmente dovuto alla SI.ra limitatamente a Parte_1 quanto verrà accertato in corso di causa per tutti i motivi esposti in entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria
E -In caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'impugnazione principale, ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate e si insiste per l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie tutte, allo stato non ammesse, formulate nell'interesse Controparte_1
In particolare, per quanto occorrer possa:
E1 -si contesta la richiesta di rinnovo della CTU medico legale e di ammissione di prova per testi per tutte le ragioni esposte in narrativa;
E2 -si insiste per l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, nei confronti della SI.ra ed ex art. 213 cpc nei confronti dell'INPS territorialmente Parte_2 competente concernente la documentazione INPS attestante eventuali emolumenti, risarcimenti, pensioni di invalidità percepiti dalla SI.ra (che dovranno essere Parte_1 scomputati da quanto verrà eventualmente riconosciuto all'appellante); si chiede, altresì, che venga ordinata all'appellante, l'esibizione ex art. 210 cpc di polizza/e infortuni alla stessa intestata/e
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A causa delle sofferenze patite per lombalgia e cruro-sciatalgia (ossia per il dolore localizzato nella regione della gamba sinistra), la SI.ra residente in [...], su consiglio del medico Parte_1 curante, si sottopose a due risonanze magnetiche, in data 18.12.2012 e 13.05.2013.
I risultati ottenuti mostrarono la presenza di una “lesione a livello dell'interspazio L3-L4, indovata nei muscoli paraspinali, di aspetto lobulato, del diametro di circa 3 cm, incuneata profondamente anche nell'adiacente recesso laterale, in parte avvolgente la radice di L3 nel suo tragitto al di fuori del canale vertebrale” (il fatto è pacifico, la descrizione v. pag. 32 CTU). pagina 2 di 8 La SI.ra venne quindi visitata nel giugno 2013 dal Dott. specialista Parte_1 Persona_1 ortopedico presso la U.O, Ortopedia e Traumatologia e Chirurgia Vertebrale della ULSS 4 “Alto Vicentino” di Santorso (VI), per sospetto angioma cavernoso (tumore benigno formato da un gruppo di vasi sanguigni che si addensano a formare una massa simile alla forma di un lampone).
Lo specialista, presa visione dei risultati delle due risonanze magnetiche, consigliò l'uso del busto e l'esecuzione (senza carattere di urgenza) di una biopsia, esame consistente nel prelievo di una porzione o di un frammento di tessuto per accertarne (diagnosticare) la natura, riservandosi di rivedere la paziente previ accordi ulteriori.
La SI.ra venne quindi ricoverata, nel marzo del 2014, previa firma del modulo di Parte_1 consenso per agobiopsia TC guidata, con diagnosi di “neoformazione di N.D.D. L3-L4”, ove risulta barrata anche la casella “…che non esistono trattamenti alternativi a quello propostomi per curare la mia malattia...”, presso il reparto di Chirurgia Vertebrale Oncologica dell' Controparte_1 dal 4 al 5 marzo 2014, come da proposta redatta il 14.02.2014 dal Direttore del reparto Dott. Per_2
[...]
Successivamente all'esecuzione di tale procedura diagnostica invasiva, la paziente iniziò ad accusare forti dolori all'arto inferiore sinistro (circostanza allegata da parte appellante che, alla luce della documentazione disponibile, è da ritenersi verosimile), tanto da ritenere necessario recarsi, in data 09.03 al Pronto Soccorso dell'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, Ospedale di Santorso, ove venne sottoposta a nuova risonanza magnetica.
Nel frattempo, in data 10.03 venne notificato alla paziente il referto anatomopatologico, ossia il referto del prelievo bioptico eseguito presso l' con il quale si comunicava la Controparte_1 mancata diagnosi istologica della natura della lesione e, conseguentemente, l'invito a ripetere la procedura. Invito, però, che veniva declinato dalla SI.ra Parte_1
Dalla cartella clinica dell'Ospedale di Santorso risulta che il dott. (sempre in servizio Persona_1 presso l'Ospedale di Santorso), dopo aver visionato i nuovi risultati diagnostici, verbalizzò: “RM mostra lesione neoplastica in crescita importante all'interno del canale vertebrale in L3-L4 che si aggetta nei tessuti molli paravertebrali di sinistra e interessa parzialmente anche lo psoas. Non evidenza di ematoma. Rispetto alla precedente RM crescita importante endocanalare. Presi contatti con il Prof. (neurochirurgia di Vicenza), valuterà il caso per eventuale presa in carico” (v. Per_3 doc. 11 fascicolo del primo grado di giudizio).
Presa quindi in carico dal reparto di Neurochirurgia di Vicenza, la SI.ra venne operata Parte_1 in anestesia generale e con la diagnosi “Lesione angiomatosa L3-L4 sx, emorragia extradurale”. L'intervento prevedeva l'asportazione della malformazione vascolare con tecnica microscopica e si concluse con l'esecuzione di artrodesi, specifica tecnica chirurgica che, tramite l'impiego di mezzi di sintesi metallici e/o sintetici quali chiodi e viti, mira a trasformare una qualsiasi articolazione da mobile a fissa. In data 27.03.2014 la paziente venne dimessa.
Seguì domanda di mediazione, inoltrata dalla odierna parte appellante, che riteneva di avere subito un danno alla salute da parte dei sanitari bolognesi, presso la Fondazione Aequitas di Bologna. A causa, però, del rifiuto opposto dall' di procedere alla conciliazione, i mediatori Controparte_1 dichiararono chiuso negativamente tale procedimento (circostanza allegata dalla sola parte appellante, ma non contestata).
Fallito il tentativo di mediazione, con atto di citazione l'odierna appellante convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna l' per sentirne dichiarare la responsabilità Controparte_1 contrattuale e/o extracontrattuale con conseguente condanna al risarcimento di un danno complessivamente pari a €775.654,00, o quella diversa maggiore o minor somma che avesse dovuto pagina 3 di 8 risultare in corso di causa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 04.03.2014 al saldo.
L' si costituì negando la responsabilità, contestando le pretese attoree sia in Controparte_1 punto di an debeatur che di quantum debeatur.
Il Tribunale di Bologna dispose CTU medico legale incaricando il Collegio peritale composto dalla
Dott.ssa (medico legale) e dal Prof. (specialista in Neurochirurgia). Persona_4 Persona_5
Depositato l'elaborato peritale e ritenendo, il Giudice di prime cure, che la causa fosse matura per la decisione, venne pronunciata la sentenza oggi appellata n. 735/2022, con la quale il Tribunale così si esprimeva: “a) -rigetta la domanda attorea;
b) -pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di c.t.u.;c) -compensa le spese per procuratori e c.t.p.”
La sentenza è stata impugnata dalla SI.ra per i seguenti motivi: Parte_1
I -In relazione alla nullità/inutilizzabilità e comunque contraddittorietà della Consulenza tecnica con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cc nonché artt. 115, comma 2,
116, 157, 191 e 194 cpc;
nullità derivata della sentenza, a seguito di motivazione apparente, poiché rinvia ad un atto processuale nullo e/o inutilizzabile o contraddittorio.
II -In relazione alla nullità derivata della sentenza, a seguito di motivazione apparente in quanto fondata sulla ctu, anche in ordine alla sussistenza del consenso informato;
III -Quanto all'entità del danno
L' si è costituito nel presente giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, con la quale chiede il rigetto dell'appello proposto dalla SI.ra e, di Parte_1 conseguenza, integrale conferma della sentenza n. 735/2022 resa dal Tribunale di Bologna
-------
L'appello è infondato.
Preliminarmente va respinta la richiesta di ammissione di prova per testi, sia perché non risulta positivamente correlata ad alcuno dei motivi di appello proposti, e quindi è come tale inammissibile, sia perché la Corte ritiene, secondo il suo prudente apprezzamento ed esercitando con ragionevolezza i poteri discrezionali di cui dispone (sul punto tra molte v. Cass. n. 11889/2007, Cass. n. 190/2020), che le circostanze a cui si riferiscono i capitoli di prova formulati dall'appellante siano già provate, ovvero attengano a profili fattuali non rilevanti ai fini della decisione, stante il quadro probatorio formatosi in primo grado di giudizio che rappresenta adeguatamente le vicende oggetto della presente causa.
Del pari non merita accoglimento la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio atteso che la eccezione di nullità non è motivata, e comunque non è fondata, e la relazione depositata nel giudizio di primo grado (Collegio peritale composto da Dott.ssa e Prof. ) è stata Per_4 Per_5 predisposta in esito ad un procedimento corretto ed è ampiamente condivisibile, nelle sue conclusioni;
più precisamente, si ritiene che il lavoro dei consulenti si sia svolto nella garanzia del contraddittorio, con metodo corretto, e che la relazione depositata sia complessivamente connotata da organicità, perizia, ragionevolezza;
si osserva infine che i CCTTUU hanno esaminato analiticamente le osservazioni dei ct di parte, respingendole con adeguata motivazione.
Di conseguenza in questa sede non si può dare corso alla rinnovazione, per rispetto del bilanciamento che la Corte è chiamata ad effettuare tra due valori, entrambi di rango costituzionale, ma potenzialmente confliggenti: il diritto alla difesa delle parti, da un lato, e il principio della ragionevole durata del processo. Pur ammettendo che, “ove un giudice motivi il rigetto della richiesta di
pagina 4 di 8 supplemento di CTU soltanto sul rilievo della contrarietà ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, tale rigetto meriterebbe censura, perché mancherebbe di dare considerazioni ai principi del diritto di difesa e del giusto processo” (Cass. n. 18410/2013, Cass. n. 2823/2021), il rigetto si impone laddove, come nella fattispecie non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa, né si sia verificato alcun fatto nuovo (circostanze, queste, che sì giustificherebbero la rinnovazione di CTU): accordare la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio determinerebbe un'ingiustificata compressione delle esigenze di economia e ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Esaminando il merito dell'appello, si osserva che con il primo motivo di gravame, l'appellante (oltre ad eccepire la nullità/inutilizzabilità della CTU espletata, di cui si è sopra riferito) contesta la sentenza impugnata, per motivazione apparente, perché adesa alla Ctu.
Vanno richiamate in breve alcune considerazioni di carattere metodologico circa il rapporto intercorrente tra la sentenza del Giudice e l'elaborato del CTU: consolidata giurisprudenza della Suprema Corte insegna che, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo analitico tutte le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (tra molte, v. Cass. n. 21504/2018). Secondo questo orientamento, dunque, il Giudice, nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, bene può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Con tale adesione il giudice esaurisce l'obbligo della motivazione, dando ragione del proprio convincimento.
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, è da ritenersi inammissibile, prima ancora che fondata la doglianza genericamente mossa da parte appellante ai sensi della quale il Giudice di prime cure “non faceva che riportare pedissequamente le osservazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio senza in alcun modo procedere alla verifica – anche a mezzo di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e chiamata a chiarimenti dei CTU – delle deduzioni degli ausiliari”.
Va pure detto che i CCTTUU nella fattispecie hanno dedicato l'ultima parte della relazione a rispondere analiticamente alle osservazioni dei CT di parte in modo appagante ed esaustivo, e i motivi di appello in buona sostanza riproducono nulla più che le osservazioni di parte già svolte e respinte, come si vedrà nella disanima degli specifici profili di critica.
Il primo motivo di gravame è infatti articolato in tre distinti rilievi.
Con il primo, l'appellante lamenta che i CTU non avrebbero letto con attenzione i dati sanitari della vicenda oggetto di causa perchè privi di competenze specialistiche di radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare richieste per il caso in esame;
inoltre, parte appellante asserisce che l'errore medico risiederebbe in primis nell'indicazione della manovra (di biopsia) e non solo nell'esecuzione.
Ora, la doglianza circa la assenza delle competenze specialistiche in capo ai consulenti è infondata: la
Dr.ssa , è specialista in medicina legale e il Prof. specialista in Persona_4 Persona_5
Neurochirurgia, il che definisce oggettivamente il possesso di alte e coordinate competenze, per valutare un intervento di biopsia alla colonna vertebrale;
sul punto vanno poi condivise le osservazioni della difesa appellata, che rileva come parte appellante, in sede di udienza di conferimento incarico al
Collegio peritale, momento deputato a sindacare, se del caso, la scelta dell'ausiliario, nulla rilevava in merito alle nomina di neurochirurgo;
anzi, controparte nominava proprio un ausiliario specialista nelle medesima disciplina individuata dal CTU (ovverosia il Dott. . Anche più rilevante è il silenzio, Per_6 serbato da parte appellante, in sede di osservazioni critiche alla bozza di CTU: neppure qui, infatti, rilevava la necessità di avvalersi di un radiologo, radioterapista o esperto in medicina nucleare, il che evidenzia la natura pretestuosa della contestazione.
pagina 5 di 8 Anche la seconda doglianza (sempre nell'ambito del primo rilievo), relativa all'asserito errore medico rinvenibile (a monte) nell'indicazione della manovra da eseguire, ossia la biopsia, è priva di fondamento. Più precisamente, parte appellante afferma che la biopsia avrebbe dovuto essere effettuata solo ed esclusivamente nel caso in cui, svolti tutti gli esami non invasivi di cui sopra, si fosse dimostrata necessaria una diagnosi differenziale e che, pertanto, tale operazione si sarebbe dovuta eseguire come soluzione di extrema ratio.
In merito a questo specifico profilo di responsabilità, già sollevato in primo grado, i CCTTUU formulano conclusioni ampiamente motivate, che la Corte ritiene apprezzabili e logiche, viste anche le risultanze oggettive della cartella clinica della paziente, e dei successivi accertamenti;
scrivono infatti i CCTTUU che “le osservazioni critiche poste alla condotta professionale per la fase di studio pre- procedura vengono oggi a misurarsi con i dati oggettivi conseguiti dallo studio vascolare, quando fu fatto…Ebbene, sappiamo ad oggi dai dati angiografici che la neoformazione era già penetrata all'interno del canale vertebrale, minacciando le strutture nervose. Inoltre, non erano presenti afferenze arteriose che consentissero l'esecuzione di procedure terapeutiche d'embolizzazione endovascolare della neoformazione….Quindi, di fronte alla certezza di una patologia che minacciava direttamente le strutture nervose (con la possibile insorgenza di una sindrome radicolare deficitaria, o peggio di una sindrome della cauda equina) e nella impossibilità d'ipotizzare modalità terapeutiche per via endovascolare, l'iter della paziente (anche dopo il completamento dello studio vascolare), sarebbe stato inevitabilmente obbligato verso la prosecuzione degli accertamenti bioptici e verso il trattamento operatorio” (v. pag. 45 ctu).
Dalle parole della relazione sopra riportate emerge, quindi, che la decisione assunta dal personale sanitario di sottoporre la paziente, SI.ra ad intervento bioptico, era corretta in quanto Parte_1 fondata su elementi scientifici precisi e concordanti, che sottolineavano la gravità della patologia di cui la paziente era affetta e rendevano l'intervento bioptico (pur nella sua invasività) lo strumento più adeguato al caso, comunque inevitabile.
Inoltre, l'appellante assume che non fu corretta la lettura dei dati sanitari da parte dei CCTTUU, in quanto la TAC descritta nella relazione si riferirebbe ad un solo tentativo bioptico mentre dall'esame istologico risulterebbero quattro prelievi e quindi quattro manovre bioptiche.
Ora, la contestazione è apodittica e priva di sostanza: il fatto rilevante è che la penetrazione dell'ago è stata sempre seguita dalle immagini TC di guida, e ciò è sufficiente a corroborare le conclusioni dei
CCTTUU, che sulle immagini TC si sono basati;
la lettura dei dati sanitari effettuata dai CCTTUU riferisce in modo unitario della manovra, perché i quattro prelievi citati da parte appellante, lungi dal costituire altrettanti singoli interventi si inseriscono nell'alveo di un'unica operazione.
Con il secondo rilievo, parte appellante lamenta che, prima di eseguire l'intervento bioptico, sarebbe stato doveroso eseguire indagini RM, ecografiche e angiografiche;
inoltre, nelle biopsie dei tessuti molli (com'è il caso di specie) devono essere evitati aghi di grandi dimensioni e l'ago impiegato non avrebbe presentato dimensioni congrue;
infine confuta l'indagine di biopsia TC eseguita in quanto non sarebbe stato utilizzato il mezzo di contrasto, con conseguente impossibilità di distinguere la lesione dal tessuto muscolare normale.
In merito alla prima doglianza, effettivamente non si può celare che l'intervento bioptico posto in essere presso l' in data 04.03.2014 si sia basato su una risonanza magnetica Controparte_1 datata al 13.05.2013 e, quindi, sostanzialmente risalente nel tempo. Tuttavia, per quanto il mancato completamento dell'iter di diagnostica per immagini, con angiografia tradizionale o risonanza magnetica, prima di procedere all'esecuzione dell'intervento, non costituisca condotta “deontologicamente ineccepibile”, occorre riconoscere che nel caso di specie il dato non ha avuto alcuna rilevanza: infatti, “alla base della richiesta di biopsia vi era lo scopo di ottenere una diagnosi istologica, ovvero tessutale, che non era raggiungibile con altri mezzi diagnostici non pagina 6 di 8 invasivi, nella perdurante incertezza tra una patologia solo malformativa e una patologia comunque neoplastica, il cui grado di malignità andava verificato. A questo bisogna aggiungere che, in sé, l'esame bioptico con ago eseguito nel contesto delle masse muscolari paravertebrali non presentava particolari difficoltà, né erano prevedibili particolari disagi per la paziente. Dunque, nel bilancio tra l'importanza delle indicazioni che si potevano ottenere grazie alla biopsia e i rischi/disagi prevedibili in caso sfavorevole della stessa, l'orientamento era comunque nettamente a favore dell'esecuzione della biopsia” (v. pag. 43 ctu).
Alla luce delle considerazioni (condivisibili) formulate dal Collegio peritale, e sopra riportate, emerge dunque con nitidezza il profilo di opportunità/necessità che ha connotato il contesto nel quale ha operato il personale sanitario, stanti i dubbi (tutt'altro che risolti) in merito alla scelta della procedura più corretta da applicare, da una parte, e il già grave quadro clinico della paziente.
È quindi da ritenere che, verosimilmente, proprio queste siano state le ragioni che abbiano indotto il personale sanitario, anche in applicazione dei principi di precauzione e di massima tutela del paziente,
a scegliere di porre in essere l'intervento bioptico, nonostante la sua indubbia invasività. Dunque, la critica è, nella sostanza, infondata.
Anche la doglianza relativa alle non congrue dimensioni dell'ago, è infondata: le asserzioni di parte appellante non sono supportate da elementi di valutazione e confronto specifici che contribuiscano a far luce circa la presunta inadeguatezza, in concreto delle dimensioni dell'ago utilizzato (pari ad 8
Gauge): porre semplicemente in relazione le dimensioni di un ago di 8 Gauge, pari a 3,26 mm con quelle di ago di 14 Gauge, pari a 1,63 mm e asserire che solo quest'ultimo sia idoneo al caso oggetto della presente causa costituisce affermazione astratta, non calata nel caso da valutare.
Con il terzo rilievo, parte appellante lamenta che sarebbe stato consigliabile un atteggiamento attendista poiché eseguire un prelievo bioptico in una formazione vascolarizzata avrebbe costituito una scelta azzardata. Sul punto, questa Corte richiama le ragionevoli e apprezzabili valutazioni formulate dai CCTTUU, che trovano fondamento nell'osservazione dei dati e, in particolare, delle immagini neuroradiologiche, le quali “se esaminate adeguatamente, non soffermandosi ai soli referti citati, indicano in maniera indiscutibile che già al primo esame del 18.12.2013, la neoplasia era ampiamente penetrata attraverso il forame all'interno dello speco vertebrale. Una neoplasia intrarachidea d'incerta natura, intratecale, a ridosso della dura madre e delle strutture nervose, non può più essere oggetto (dal punto di vista del professionista) di sia pur attenta osservazione, ma deve essere diagnosticata e rimossa”.
È quindi evidente che, alla luce degli elementi probatori raccolti, è proprio la condotta “attendista” invocata e auspicata da parte appellante che avrebbe potuto mettere a repentaglio la salute della SI.ra
Inoltre, l'intervento bioptico era necessario anche perchè la diagnostica angiografica Parte_1 non avrebbe dato risultati per via dell'assenza di afferenze arteriose alla neoformazione.
Anche questo profilo di critica va respinto, e il primo motivo d'appello è infondato.
Conclusivamente, non vi sono elementi per censurare l'operato dei sanitari dell' Controparte_1
Con il secondo motivo d'appello (v. punto II pag. 4), la SI.ra sostanzialmente lamenta Parte_1 la nullità della sentenza impugnata per una asserita apparente motivazione rispetto al profilo del consenso informato. Più nel dettaglio, parte appellante asserisce che è stato violato il suo diritto alla informazione e che, se avesse compreso i rischi di quanto stava compiendo, non avrebbe mai accettato di sottoporsi all'intervento bioptico.
Sul punto, va ammesso che la modulistica impiegata non era la più adeguata alle circostanze del caso, perché riportava la frase secondo cui la paziente era stata resa edotta del fatto: “…che non esistono
pagina 7 di 8 trattamenti alternativi a quello propostomi per curare la mia malattia...”; l'intervento bioptico, infatti, costituisce accertamento diagnostico e non una procedura terapeutica.
Ciò premesso, il dato integra evidentemente una inesattezza formale, priva di conseguenze, e inidonea a ledere in concreto il rapporto medico-paziente che trova nel consenso informato un momento importante di espressione. La SI.ra aveva ottima dimestichezza con la lingua italiana, e, Parte_1 visto il suo iter clinico, non poteva essere all'oscuro della natura e delle finalità diagnostiche del prelievo bioptico. Inoltre e soprattutto, alla luce del quadro clinico che evidenziava la presenza di una patologia che la affliggeva, dolorosamente, e che non presentava segnali di involuzione (semmai il contrario!), supporre che la paziente, compiutamente e correttamente edotta circa la sua situazione, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento per proseguire la “coabitazione” con la sua malattia con l'atteggiamento “attendista” di cui sopra, è altamente improbabile.
Questa ipotesi, già improbabile, è destinata ad annullarsi del tutto, ove si considerino le caratteristiche di estensione, gravità e sede della patologia da cui la paziente era/è affetta, che non consentivano modalità diagnostico-terapeutiche alternative, come appunto risulta dalla formula sopra riportata, nella sostanza.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, l'intervento bioptico era/è da considerare alla stregua dell'unica “via percorribile” del percorso di guarigione della SI.ra motivo Parte_1 per cui la Corte reputa corretto affermare che la paziente avrebbe comunque prestato il proprio consenso all'intervento bioptico.
Per tutte queste ragioni, anche il secondo motivo d'appello è da intendersi infondato, mentre il terzo motivo è assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 cpc;
la richiesta di riforma della condanna pronunciata in punto a spese in primo grado non è infatti autonomamente motivata, e quindi deve ritenersi correlata alla richiesta di riforma del merito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto dalla SI. ra confermando integralmente la sentenza Parte_1
n. 735/2022 del Tribunale di Bologna;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese Controparte_1 processuali del grado, che liquida in €.13.860,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 771/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASA Parte_1 C.F._1 FEDERICO (C.F. ) e dell'avv. CERIALI CRISTINA (C.F. C.F._2
) del Foro di Vicenza;
C.F._3
APPELLANTE contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TAVAZZI MICHELE (C.F. ) del Foro di Bologna;
C.F._4
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 735/2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel merito e in via principale, in totale riforma della sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 735/2022, Rep. 999/22 pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 26 gennaio 2022, depositata in cancelleria in data 26 gennaio 2022 e comunicata a mezzo pec in data 22 marzo 2022: 1 -Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell' Controparte_1
[...]
2 -Condannare il medesimo al risarcimento di un danno complessivamente pari a €775.654,00 così come partitamente specificato in atti, o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o che il giudice riterrà di giustizia oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 04.03.2014 al saldo;
spese, diritti e onorari di primo e secondo grado interamente rifusi.
pagina 1 di 8 In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
3 -In via istruttoria oltre alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova (più diffusamente v. pag. 47 e ss. dell'atto di appello), precisando che i riferimenti ai documenti sono da intendersi ai documenti. allegati all'atto di citazione e alla memoria istruttoria del primo grado di giudizio (per chiarezza espositiva si effettua questa distinzione: 3a =prova testimoniale;
3b =rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio);
L'appellato ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, in via preliminare
A -Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite;
B -In ogni caso, accertare, per le ragioni esposte in narrativa, il passaggio in giudicato, in punto alla pronuncia relativa alle spese di lite, di. CTP e di CTU, della sentenza n, 735/2022 resa dal Tribunale
Ordinario di Bologna (dott. Daniele Martino), pubblicata in data 26 gennaio 2022 e comunicata in data
22 marzo 2022 – non notificata;
in via principale
C -Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, rigettare l'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in entrambi i gradi di giudizio, confermando integralmente la gravata sentenza;
in via subordinata D -Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto anche della domanda formulata in via principale, ridurre il quantum di risarcimento eventualmente dovuto alla SI.ra limitatamente a Parte_1 quanto verrà accertato in corso di causa per tutti i motivi esposti in entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria
E -In caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'impugnazione principale, ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate e si insiste per l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie tutte, allo stato non ammesse, formulate nell'interesse Controparte_1
In particolare, per quanto occorrer possa:
E1 -si contesta la richiesta di rinnovo della CTU medico legale e di ammissione di prova per testi per tutte le ragioni esposte in narrativa;
E2 -si insiste per l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, nei confronti della SI.ra ed ex art. 213 cpc nei confronti dell'INPS territorialmente Parte_2 competente concernente la documentazione INPS attestante eventuali emolumenti, risarcimenti, pensioni di invalidità percepiti dalla SI.ra (che dovranno essere Parte_1 scomputati da quanto verrà eventualmente riconosciuto all'appellante); si chiede, altresì, che venga ordinata all'appellante, l'esibizione ex art. 210 cpc di polizza/e infortuni alla stessa intestata/e
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A causa delle sofferenze patite per lombalgia e cruro-sciatalgia (ossia per il dolore localizzato nella regione della gamba sinistra), la SI.ra residente in [...], su consiglio del medico Parte_1 curante, si sottopose a due risonanze magnetiche, in data 18.12.2012 e 13.05.2013.
I risultati ottenuti mostrarono la presenza di una “lesione a livello dell'interspazio L3-L4, indovata nei muscoli paraspinali, di aspetto lobulato, del diametro di circa 3 cm, incuneata profondamente anche nell'adiacente recesso laterale, in parte avvolgente la radice di L3 nel suo tragitto al di fuori del canale vertebrale” (il fatto è pacifico, la descrizione v. pag. 32 CTU). pagina 2 di 8 La SI.ra venne quindi visitata nel giugno 2013 dal Dott. specialista Parte_1 Persona_1 ortopedico presso la U.O, Ortopedia e Traumatologia e Chirurgia Vertebrale della ULSS 4 “Alto Vicentino” di Santorso (VI), per sospetto angioma cavernoso (tumore benigno formato da un gruppo di vasi sanguigni che si addensano a formare una massa simile alla forma di un lampone).
Lo specialista, presa visione dei risultati delle due risonanze magnetiche, consigliò l'uso del busto e l'esecuzione (senza carattere di urgenza) di una biopsia, esame consistente nel prelievo di una porzione o di un frammento di tessuto per accertarne (diagnosticare) la natura, riservandosi di rivedere la paziente previ accordi ulteriori.
La SI.ra venne quindi ricoverata, nel marzo del 2014, previa firma del modulo di Parte_1 consenso per agobiopsia TC guidata, con diagnosi di “neoformazione di N.D.D. L3-L4”, ove risulta barrata anche la casella “…che non esistono trattamenti alternativi a quello propostomi per curare la mia malattia...”, presso il reparto di Chirurgia Vertebrale Oncologica dell' Controparte_1 dal 4 al 5 marzo 2014, come da proposta redatta il 14.02.2014 dal Direttore del reparto Dott. Per_2
[...]
Successivamente all'esecuzione di tale procedura diagnostica invasiva, la paziente iniziò ad accusare forti dolori all'arto inferiore sinistro (circostanza allegata da parte appellante che, alla luce della documentazione disponibile, è da ritenersi verosimile), tanto da ritenere necessario recarsi, in data 09.03 al Pronto Soccorso dell'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, Ospedale di Santorso, ove venne sottoposta a nuova risonanza magnetica.
Nel frattempo, in data 10.03 venne notificato alla paziente il referto anatomopatologico, ossia il referto del prelievo bioptico eseguito presso l' con il quale si comunicava la Controparte_1 mancata diagnosi istologica della natura della lesione e, conseguentemente, l'invito a ripetere la procedura. Invito, però, che veniva declinato dalla SI.ra Parte_1
Dalla cartella clinica dell'Ospedale di Santorso risulta che il dott. (sempre in servizio Persona_1 presso l'Ospedale di Santorso), dopo aver visionato i nuovi risultati diagnostici, verbalizzò: “RM mostra lesione neoplastica in crescita importante all'interno del canale vertebrale in L3-L4 che si aggetta nei tessuti molli paravertebrali di sinistra e interessa parzialmente anche lo psoas. Non evidenza di ematoma. Rispetto alla precedente RM crescita importante endocanalare. Presi contatti con il Prof. (neurochirurgia di Vicenza), valuterà il caso per eventuale presa in carico” (v. Per_3 doc. 11 fascicolo del primo grado di giudizio).
Presa quindi in carico dal reparto di Neurochirurgia di Vicenza, la SI.ra venne operata Parte_1 in anestesia generale e con la diagnosi “Lesione angiomatosa L3-L4 sx, emorragia extradurale”. L'intervento prevedeva l'asportazione della malformazione vascolare con tecnica microscopica e si concluse con l'esecuzione di artrodesi, specifica tecnica chirurgica che, tramite l'impiego di mezzi di sintesi metallici e/o sintetici quali chiodi e viti, mira a trasformare una qualsiasi articolazione da mobile a fissa. In data 27.03.2014 la paziente venne dimessa.
Seguì domanda di mediazione, inoltrata dalla odierna parte appellante, che riteneva di avere subito un danno alla salute da parte dei sanitari bolognesi, presso la Fondazione Aequitas di Bologna. A causa, però, del rifiuto opposto dall' di procedere alla conciliazione, i mediatori Controparte_1 dichiararono chiuso negativamente tale procedimento (circostanza allegata dalla sola parte appellante, ma non contestata).
Fallito il tentativo di mediazione, con atto di citazione l'odierna appellante convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna l' per sentirne dichiarare la responsabilità Controparte_1 contrattuale e/o extracontrattuale con conseguente condanna al risarcimento di un danno complessivamente pari a €775.654,00, o quella diversa maggiore o minor somma che avesse dovuto pagina 3 di 8 risultare in corso di causa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 04.03.2014 al saldo.
L' si costituì negando la responsabilità, contestando le pretese attoree sia in Controparte_1 punto di an debeatur che di quantum debeatur.
Il Tribunale di Bologna dispose CTU medico legale incaricando il Collegio peritale composto dalla
Dott.ssa (medico legale) e dal Prof. (specialista in Neurochirurgia). Persona_4 Persona_5
Depositato l'elaborato peritale e ritenendo, il Giudice di prime cure, che la causa fosse matura per la decisione, venne pronunciata la sentenza oggi appellata n. 735/2022, con la quale il Tribunale così si esprimeva: “a) -rigetta la domanda attorea;
b) -pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di c.t.u.;c) -compensa le spese per procuratori e c.t.p.”
La sentenza è stata impugnata dalla SI.ra per i seguenti motivi: Parte_1
I -In relazione alla nullità/inutilizzabilità e comunque contraddittorietà della Consulenza tecnica con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cc nonché artt. 115, comma 2,
116, 157, 191 e 194 cpc;
nullità derivata della sentenza, a seguito di motivazione apparente, poiché rinvia ad un atto processuale nullo e/o inutilizzabile o contraddittorio.
II -In relazione alla nullità derivata della sentenza, a seguito di motivazione apparente in quanto fondata sulla ctu, anche in ordine alla sussistenza del consenso informato;
III -Quanto all'entità del danno
L' si è costituito nel presente giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, con la quale chiede il rigetto dell'appello proposto dalla SI.ra e, di Parte_1 conseguenza, integrale conferma della sentenza n. 735/2022 resa dal Tribunale di Bologna
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L'appello è infondato.
Preliminarmente va respinta la richiesta di ammissione di prova per testi, sia perché non risulta positivamente correlata ad alcuno dei motivi di appello proposti, e quindi è come tale inammissibile, sia perché la Corte ritiene, secondo il suo prudente apprezzamento ed esercitando con ragionevolezza i poteri discrezionali di cui dispone (sul punto tra molte v. Cass. n. 11889/2007, Cass. n. 190/2020), che le circostanze a cui si riferiscono i capitoli di prova formulati dall'appellante siano già provate, ovvero attengano a profili fattuali non rilevanti ai fini della decisione, stante il quadro probatorio formatosi in primo grado di giudizio che rappresenta adeguatamente le vicende oggetto della presente causa.
Del pari non merita accoglimento la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio atteso che la eccezione di nullità non è motivata, e comunque non è fondata, e la relazione depositata nel giudizio di primo grado (Collegio peritale composto da Dott.ssa e Prof. ) è stata Per_4 Per_5 predisposta in esito ad un procedimento corretto ed è ampiamente condivisibile, nelle sue conclusioni;
più precisamente, si ritiene che il lavoro dei consulenti si sia svolto nella garanzia del contraddittorio, con metodo corretto, e che la relazione depositata sia complessivamente connotata da organicità, perizia, ragionevolezza;
si osserva infine che i CCTTUU hanno esaminato analiticamente le osservazioni dei ct di parte, respingendole con adeguata motivazione.
Di conseguenza in questa sede non si può dare corso alla rinnovazione, per rispetto del bilanciamento che la Corte è chiamata ad effettuare tra due valori, entrambi di rango costituzionale, ma potenzialmente confliggenti: il diritto alla difesa delle parti, da un lato, e il principio della ragionevole durata del processo. Pur ammettendo che, “ove un giudice motivi il rigetto della richiesta di
pagina 4 di 8 supplemento di CTU soltanto sul rilievo della contrarietà ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, tale rigetto meriterebbe censura, perché mancherebbe di dare considerazioni ai principi del diritto di difesa e del giusto processo” (Cass. n. 18410/2013, Cass. n. 2823/2021), il rigetto si impone laddove, come nella fattispecie non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa, né si sia verificato alcun fatto nuovo (circostanze, queste, che sì giustificherebbero la rinnovazione di CTU): accordare la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio determinerebbe un'ingiustificata compressione delle esigenze di economia e ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Esaminando il merito dell'appello, si osserva che con il primo motivo di gravame, l'appellante (oltre ad eccepire la nullità/inutilizzabilità della CTU espletata, di cui si è sopra riferito) contesta la sentenza impugnata, per motivazione apparente, perché adesa alla Ctu.
Vanno richiamate in breve alcune considerazioni di carattere metodologico circa il rapporto intercorrente tra la sentenza del Giudice e l'elaborato del CTU: consolidata giurisprudenza della Suprema Corte insegna che, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo analitico tutte le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (tra molte, v. Cass. n. 21504/2018). Secondo questo orientamento, dunque, il Giudice, nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, bene può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Con tale adesione il giudice esaurisce l'obbligo della motivazione, dando ragione del proprio convincimento.
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, è da ritenersi inammissibile, prima ancora che fondata la doglianza genericamente mossa da parte appellante ai sensi della quale il Giudice di prime cure “non faceva che riportare pedissequamente le osservazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio senza in alcun modo procedere alla verifica – anche a mezzo di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e chiamata a chiarimenti dei CTU – delle deduzioni degli ausiliari”.
Va pure detto che i CCTTUU nella fattispecie hanno dedicato l'ultima parte della relazione a rispondere analiticamente alle osservazioni dei CT di parte in modo appagante ed esaustivo, e i motivi di appello in buona sostanza riproducono nulla più che le osservazioni di parte già svolte e respinte, come si vedrà nella disanima degli specifici profili di critica.
Il primo motivo di gravame è infatti articolato in tre distinti rilievi.
Con il primo, l'appellante lamenta che i CTU non avrebbero letto con attenzione i dati sanitari della vicenda oggetto di causa perchè privi di competenze specialistiche di radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare richieste per il caso in esame;
inoltre, parte appellante asserisce che l'errore medico risiederebbe in primis nell'indicazione della manovra (di biopsia) e non solo nell'esecuzione.
Ora, la doglianza circa la assenza delle competenze specialistiche in capo ai consulenti è infondata: la
Dr.ssa , è specialista in medicina legale e il Prof. specialista in Persona_4 Persona_5
Neurochirurgia, il che definisce oggettivamente il possesso di alte e coordinate competenze, per valutare un intervento di biopsia alla colonna vertebrale;
sul punto vanno poi condivise le osservazioni della difesa appellata, che rileva come parte appellante, in sede di udienza di conferimento incarico al
Collegio peritale, momento deputato a sindacare, se del caso, la scelta dell'ausiliario, nulla rilevava in merito alle nomina di neurochirurgo;
anzi, controparte nominava proprio un ausiliario specialista nelle medesima disciplina individuata dal CTU (ovverosia il Dott. . Anche più rilevante è il silenzio, Per_6 serbato da parte appellante, in sede di osservazioni critiche alla bozza di CTU: neppure qui, infatti, rilevava la necessità di avvalersi di un radiologo, radioterapista o esperto in medicina nucleare, il che evidenzia la natura pretestuosa della contestazione.
pagina 5 di 8 Anche la seconda doglianza (sempre nell'ambito del primo rilievo), relativa all'asserito errore medico rinvenibile (a monte) nell'indicazione della manovra da eseguire, ossia la biopsia, è priva di fondamento. Più precisamente, parte appellante afferma che la biopsia avrebbe dovuto essere effettuata solo ed esclusivamente nel caso in cui, svolti tutti gli esami non invasivi di cui sopra, si fosse dimostrata necessaria una diagnosi differenziale e che, pertanto, tale operazione si sarebbe dovuta eseguire come soluzione di extrema ratio.
In merito a questo specifico profilo di responsabilità, già sollevato in primo grado, i CCTTUU formulano conclusioni ampiamente motivate, che la Corte ritiene apprezzabili e logiche, viste anche le risultanze oggettive della cartella clinica della paziente, e dei successivi accertamenti;
scrivono infatti i CCTTUU che “le osservazioni critiche poste alla condotta professionale per la fase di studio pre- procedura vengono oggi a misurarsi con i dati oggettivi conseguiti dallo studio vascolare, quando fu fatto…Ebbene, sappiamo ad oggi dai dati angiografici che la neoformazione era già penetrata all'interno del canale vertebrale, minacciando le strutture nervose. Inoltre, non erano presenti afferenze arteriose che consentissero l'esecuzione di procedure terapeutiche d'embolizzazione endovascolare della neoformazione….Quindi, di fronte alla certezza di una patologia che minacciava direttamente le strutture nervose (con la possibile insorgenza di una sindrome radicolare deficitaria, o peggio di una sindrome della cauda equina) e nella impossibilità d'ipotizzare modalità terapeutiche per via endovascolare, l'iter della paziente (anche dopo il completamento dello studio vascolare), sarebbe stato inevitabilmente obbligato verso la prosecuzione degli accertamenti bioptici e verso il trattamento operatorio” (v. pag. 45 ctu).
Dalle parole della relazione sopra riportate emerge, quindi, che la decisione assunta dal personale sanitario di sottoporre la paziente, SI.ra ad intervento bioptico, era corretta in quanto Parte_1 fondata su elementi scientifici precisi e concordanti, che sottolineavano la gravità della patologia di cui la paziente era affetta e rendevano l'intervento bioptico (pur nella sua invasività) lo strumento più adeguato al caso, comunque inevitabile.
Inoltre, l'appellante assume che non fu corretta la lettura dei dati sanitari da parte dei CCTTUU, in quanto la TAC descritta nella relazione si riferirebbe ad un solo tentativo bioptico mentre dall'esame istologico risulterebbero quattro prelievi e quindi quattro manovre bioptiche.
Ora, la contestazione è apodittica e priva di sostanza: il fatto rilevante è che la penetrazione dell'ago è stata sempre seguita dalle immagini TC di guida, e ciò è sufficiente a corroborare le conclusioni dei
CCTTUU, che sulle immagini TC si sono basati;
la lettura dei dati sanitari effettuata dai CCTTUU riferisce in modo unitario della manovra, perché i quattro prelievi citati da parte appellante, lungi dal costituire altrettanti singoli interventi si inseriscono nell'alveo di un'unica operazione.
Con il secondo rilievo, parte appellante lamenta che, prima di eseguire l'intervento bioptico, sarebbe stato doveroso eseguire indagini RM, ecografiche e angiografiche;
inoltre, nelle biopsie dei tessuti molli (com'è il caso di specie) devono essere evitati aghi di grandi dimensioni e l'ago impiegato non avrebbe presentato dimensioni congrue;
infine confuta l'indagine di biopsia TC eseguita in quanto non sarebbe stato utilizzato il mezzo di contrasto, con conseguente impossibilità di distinguere la lesione dal tessuto muscolare normale.
In merito alla prima doglianza, effettivamente non si può celare che l'intervento bioptico posto in essere presso l' in data 04.03.2014 si sia basato su una risonanza magnetica Controparte_1 datata al 13.05.2013 e, quindi, sostanzialmente risalente nel tempo. Tuttavia, per quanto il mancato completamento dell'iter di diagnostica per immagini, con angiografia tradizionale o risonanza magnetica, prima di procedere all'esecuzione dell'intervento, non costituisca condotta “deontologicamente ineccepibile”, occorre riconoscere che nel caso di specie il dato non ha avuto alcuna rilevanza: infatti, “alla base della richiesta di biopsia vi era lo scopo di ottenere una diagnosi istologica, ovvero tessutale, che non era raggiungibile con altri mezzi diagnostici non pagina 6 di 8 invasivi, nella perdurante incertezza tra una patologia solo malformativa e una patologia comunque neoplastica, il cui grado di malignità andava verificato. A questo bisogna aggiungere che, in sé, l'esame bioptico con ago eseguito nel contesto delle masse muscolari paravertebrali non presentava particolari difficoltà, né erano prevedibili particolari disagi per la paziente. Dunque, nel bilancio tra l'importanza delle indicazioni che si potevano ottenere grazie alla biopsia e i rischi/disagi prevedibili in caso sfavorevole della stessa, l'orientamento era comunque nettamente a favore dell'esecuzione della biopsia” (v. pag. 43 ctu).
Alla luce delle considerazioni (condivisibili) formulate dal Collegio peritale, e sopra riportate, emerge dunque con nitidezza il profilo di opportunità/necessità che ha connotato il contesto nel quale ha operato il personale sanitario, stanti i dubbi (tutt'altro che risolti) in merito alla scelta della procedura più corretta da applicare, da una parte, e il già grave quadro clinico della paziente.
È quindi da ritenere che, verosimilmente, proprio queste siano state le ragioni che abbiano indotto il personale sanitario, anche in applicazione dei principi di precauzione e di massima tutela del paziente,
a scegliere di porre in essere l'intervento bioptico, nonostante la sua indubbia invasività. Dunque, la critica è, nella sostanza, infondata.
Anche la doglianza relativa alle non congrue dimensioni dell'ago, è infondata: le asserzioni di parte appellante non sono supportate da elementi di valutazione e confronto specifici che contribuiscano a far luce circa la presunta inadeguatezza, in concreto delle dimensioni dell'ago utilizzato (pari ad 8
Gauge): porre semplicemente in relazione le dimensioni di un ago di 8 Gauge, pari a 3,26 mm con quelle di ago di 14 Gauge, pari a 1,63 mm e asserire che solo quest'ultimo sia idoneo al caso oggetto della presente causa costituisce affermazione astratta, non calata nel caso da valutare.
Con il terzo rilievo, parte appellante lamenta che sarebbe stato consigliabile un atteggiamento attendista poiché eseguire un prelievo bioptico in una formazione vascolarizzata avrebbe costituito una scelta azzardata. Sul punto, questa Corte richiama le ragionevoli e apprezzabili valutazioni formulate dai CCTTUU, che trovano fondamento nell'osservazione dei dati e, in particolare, delle immagini neuroradiologiche, le quali “se esaminate adeguatamente, non soffermandosi ai soli referti citati, indicano in maniera indiscutibile che già al primo esame del 18.12.2013, la neoplasia era ampiamente penetrata attraverso il forame all'interno dello speco vertebrale. Una neoplasia intrarachidea d'incerta natura, intratecale, a ridosso della dura madre e delle strutture nervose, non può più essere oggetto (dal punto di vista del professionista) di sia pur attenta osservazione, ma deve essere diagnosticata e rimossa”.
È quindi evidente che, alla luce degli elementi probatori raccolti, è proprio la condotta “attendista” invocata e auspicata da parte appellante che avrebbe potuto mettere a repentaglio la salute della SI.ra
Inoltre, l'intervento bioptico era necessario anche perchè la diagnostica angiografica Parte_1 non avrebbe dato risultati per via dell'assenza di afferenze arteriose alla neoformazione.
Anche questo profilo di critica va respinto, e il primo motivo d'appello è infondato.
Conclusivamente, non vi sono elementi per censurare l'operato dei sanitari dell' Controparte_1
Con il secondo motivo d'appello (v. punto II pag. 4), la SI.ra sostanzialmente lamenta Parte_1 la nullità della sentenza impugnata per una asserita apparente motivazione rispetto al profilo del consenso informato. Più nel dettaglio, parte appellante asserisce che è stato violato il suo diritto alla informazione e che, se avesse compreso i rischi di quanto stava compiendo, non avrebbe mai accettato di sottoporsi all'intervento bioptico.
Sul punto, va ammesso che la modulistica impiegata non era la più adeguata alle circostanze del caso, perché riportava la frase secondo cui la paziente era stata resa edotta del fatto: “…che non esistono
pagina 7 di 8 trattamenti alternativi a quello propostomi per curare la mia malattia...”; l'intervento bioptico, infatti, costituisce accertamento diagnostico e non una procedura terapeutica.
Ciò premesso, il dato integra evidentemente una inesattezza formale, priva di conseguenze, e inidonea a ledere in concreto il rapporto medico-paziente che trova nel consenso informato un momento importante di espressione. La SI.ra aveva ottima dimestichezza con la lingua italiana, e, Parte_1 visto il suo iter clinico, non poteva essere all'oscuro della natura e delle finalità diagnostiche del prelievo bioptico. Inoltre e soprattutto, alla luce del quadro clinico che evidenziava la presenza di una patologia che la affliggeva, dolorosamente, e che non presentava segnali di involuzione (semmai il contrario!), supporre che la paziente, compiutamente e correttamente edotta circa la sua situazione, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento per proseguire la “coabitazione” con la sua malattia con l'atteggiamento “attendista” di cui sopra, è altamente improbabile.
Questa ipotesi, già improbabile, è destinata ad annullarsi del tutto, ove si considerino le caratteristiche di estensione, gravità e sede della patologia da cui la paziente era/è affetta, che non consentivano modalità diagnostico-terapeutiche alternative, come appunto risulta dalla formula sopra riportata, nella sostanza.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, l'intervento bioptico era/è da considerare alla stregua dell'unica “via percorribile” del percorso di guarigione della SI.ra motivo Parte_1 per cui la Corte reputa corretto affermare che la paziente avrebbe comunque prestato il proprio consenso all'intervento bioptico.
Per tutte queste ragioni, anche il secondo motivo d'appello è da intendersi infondato, mentre il terzo motivo è assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 cpc;
la richiesta di riforma della condanna pronunciata in punto a spese in primo grado non è infatti autonomamente motivata, e quindi deve ritenersi correlata alla richiesta di riforma del merito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto dalla SI. ra confermando integralmente la sentenza Parte_1
n. 735/2022 del Tribunale di Bologna;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese Controparte_1 processuali del grado, che liquida in €.13.860,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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