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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 265 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'01.04.2025, promosso
DA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
D'Aspromonte (RC), il 07.08.1947, e (C.F.: Parte_2
), nata a [...], il [...], entrambi rappresentati e C.F._2
difesi giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Maria Luisa Franchina, presso il cui studio sito in Reggio Calabria - Gallico, Via San Martino, n. 10, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato il 31.01.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1295/2024, pubblicata in data 26.09.2024 dal Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento iscritto al n. R.G. 1660/2023; considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 01.04.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3,
473 bis.12 comma 3 c.p.c.; constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che il Tribunale aveva pronunciato il divorzio alle seguenti condizioni:
- Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
la somma di € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento entro Parte_2
il giorno 5 di ogni mese, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita; rilevato che le parti hanno dichiarato di voler modificare le condizioni previste nella sentenza di divorzio n. 1295/2024, in quanto ha rinunciato alla Parte_2
corresponsione dell'assegno di divorzio, avendo iniziato una stabile convivenza con altra persona;
preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 12.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, depositato il 31.01.2025 da e modifica le Parte_1 Parte_2
condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1295, pubblicata in data 26.09.2024 così provvede: - revoca l'assegno di divorzio posto a carico di con la sentenza n. 1295/2024; Parte_2
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.04.2025
nei confronti di Parte_1
Il Presidente rel. est. dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 265 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'01.04.2025, promosso
DA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
D'Aspromonte (RC), il 07.08.1947, e (C.F.: Parte_2
), nata a [...], il [...], entrambi rappresentati e C.F._2
difesi giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Maria Luisa Franchina, presso il cui studio sito in Reggio Calabria - Gallico, Via San Martino, n. 10, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato il 31.01.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1295/2024, pubblicata in data 26.09.2024 dal Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento iscritto al n. R.G. 1660/2023; considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 01.04.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3,
473 bis.12 comma 3 c.p.c.; constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che il Tribunale aveva pronunciato il divorzio alle seguenti condizioni:
- Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
la somma di € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento entro Parte_2
il giorno 5 di ogni mese, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita; rilevato che le parti hanno dichiarato di voler modificare le condizioni previste nella sentenza di divorzio n. 1295/2024, in quanto ha rinunciato alla Parte_2
corresponsione dell'assegno di divorzio, avendo iniziato una stabile convivenza con altra persona;
preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 12.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, depositato il 31.01.2025 da e modifica le Parte_1 Parte_2
condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1295, pubblicata in data 26.09.2024 così provvede: - revoca l'assegno di divorzio posto a carico di con la sentenza n. 1295/2024; Parte_2
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.04.2025
nei confronti di Parte_1
Il Presidente rel. est. dott. Giuseppe Campagna