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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14247/2023 R.G.L., promossa
D A
, nella qualità di genitore di Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. IMPIDUGLIA Persona_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTINORO
DANIELA e dall'avv. REINA CHIARA ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della siti in , VIA IPPOLITO PINDEMONTE CP_2 CP_1
n. 88
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/12/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Pone le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto a carico della convenuta
, che potrà ripeterne la metà dalla parte ricorrente. CP_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2023 la ricorrente Parte_1
- premesso di aver presentato domanda all' di per
[...] CP_1
ottenere il riconoscimento per il figlio minore della condizione di disabile gravissimo di cui alla L. R. n. 4 dell'1.3.2017 e D.P.R.S. n. 532 del 31.3.2017 mod. dal n. 545 del 10.5.2017 e che detta istanza era stata respinta sul presupposto della non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 2 del Decreto interministeriale del 26.09.2016 - chiedeva l'accertamento della sussistenza in capo a dei requisiti legittimanti il riconoscimento della Persona_1
condizione di disabile gravissimo e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità prevista dalla L.R. n. 4/2017, sin dalla data della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. medico-legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall . CP_3
Osserva la giudicante che, nella specie, la prestazione attualmente delineata dalla normativa regionale è una prestazione assistenziale che costituisce diritto soggettivo perfetto: la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata nell'importo in modo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità. L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
Pertanto, l'assegno di cura deve qualificarsi come una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Il ricorso, tuttavia, nel merito, non può trovare accoglimento.
Orbene, nella specie, il C.T.U. ha concluso il suo giudizio ritenendo che il minore
- affetto da “esiti di malformazione di Chiari II con idrocefalo trattato con derivazione ventricolo peritoneale e disrafismo spinale aperto (mielomeningocele - ampia schisi della regione lombosacrale sottoposta ad intervento chirurgico di tubulizzazione): deficit di moto e della sensibilità degli arti inferiori, scoliosi, deformità del-le anche, incontinenza degli sfinteri, apnee notturne di entità molto lieve, sospette anomalie eeg (mai crisi convulsive). Ritardo del linguaggio”
- non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di soggetto affetto da disabilità gravissima.
Più specificamente, il CTU - contrariamente a quanto sostenuto dal CTP – ritiene che nella fattispecie in esame non ricorrano le condizioni sanitarie previste ai punti
“d” ed “e” dell'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016: “Per paraparesi si intende la riduzione della motilità volontaria localizzata ai due arti superiori o ai due arti inferiori (paraparesi superiore o inferiore). Per consuetudine, tuttavia, con il termine paraparesi si intende la riduzione della motilità volontaria ai due arti inferiori. Si tratta di una paralisi flaccida ariflessica con associata perdita sensoriale da lesione del midollo spinale dovuta al mielomeningocele. Il deficit si manifesta al di sotto della lesione midollare e ovviamente, come in questo caso, viene preservata la funzione degli arti superiori. Anche il livello della lesione del midollo spinale valutato con la scala proposta dall'American Spinal Injury Association (ASIA) che si basa sulle risposte neurologiche sensitive e steniche dei muscoli che controllano dieci azioni chiave su entrambi i lati del corpo tra cui l'alzata di spalla (C4), la flessione del gomito (C5), l'estensione del polso (C6), l'estensione del gomito (C7) e l'ambizione del V dito (T1) escludono che la lesione midollare sia
a livello cervicale e indicano come sede il midollo lombare.
Soltanto una lesione midollare dei primi tratti cervicali (sino a C5) con concomitante deficit sensitivo e motorio completo a livello S4-S5 (grado A della scala ASIA) o con conservazione della sensibilità al di sotto del livello neurologico che include S4-S5 (grado B della scala ASIA) avrebbe soddisfatto il punto “d” dell'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016.
Per il punto “e” dell'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016 è indiscutibile che una paraparesi (deficit di forza a due arti) non può comportare la “gravissima compromissione motoria" ai quattro arti richiesti da questa condizione”.
La relazione di C.T.U. e quella di chiarimenti richiesti da questa giudice, immuni da vizi, vanno condivise e richiamate integralmente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, che vanno compensate fra le parti, attesa la situazione clinica del minore, che dalle relazioni del C.T.U. emerge essere di poco inferiore a quella che legittimerebbe la concessione della prestazione richiesta (punteggio 8 - 8,5 della
Expanded Disabilitv Status Scale (EDSS), in cui lo status richiesto è caratterizzato da un punteggio ≥ 9), mentre le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell' cui era demandato l'accertamento sanitario, che CP_3
potrà ripeterne metà dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 16/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/12/2024.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14247/2023 R.G.L., promossa
D A
, nella qualità di genitore di Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. IMPIDUGLIA Persona_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTINORO
DANIELA e dall'avv. REINA CHIARA ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della siti in , VIA IPPOLITO PINDEMONTE CP_2 CP_1
n. 88
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/12/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Pone le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto a carico della convenuta
, che potrà ripeterne la metà dalla parte ricorrente. CP_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2023 la ricorrente Parte_1
- premesso di aver presentato domanda all' di per
[...] CP_1
ottenere il riconoscimento per il figlio minore della condizione di disabile gravissimo di cui alla L. R. n. 4 dell'1.3.2017 e D.P.R.S. n. 532 del 31.3.2017 mod. dal n. 545 del 10.5.2017 e che detta istanza era stata respinta sul presupposto della non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 2 del Decreto interministeriale del 26.09.2016 - chiedeva l'accertamento della sussistenza in capo a dei requisiti legittimanti il riconoscimento della Persona_1
condizione di disabile gravissimo e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità prevista dalla L.R. n. 4/2017, sin dalla data della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. medico-legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall . CP_3
Osserva la giudicante che, nella specie, la prestazione attualmente delineata dalla normativa regionale è una prestazione assistenziale che costituisce diritto soggettivo perfetto: la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata nell'importo in modo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità. L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
Pertanto, l'assegno di cura deve qualificarsi come una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Il ricorso, tuttavia, nel merito, non può trovare accoglimento.
Orbene, nella specie, il C.T.U. ha concluso il suo giudizio ritenendo che il minore
- affetto da “esiti di malformazione di Chiari II con idrocefalo trattato con derivazione ventricolo peritoneale e disrafismo spinale aperto (mielomeningocele - ampia schisi della regione lombosacrale sottoposta ad intervento chirurgico di tubulizzazione): deficit di moto e della sensibilità degli arti inferiori, scoliosi, deformità del-le anche, incontinenza degli sfinteri, apnee notturne di entità molto lieve, sospette anomalie eeg (mai crisi convulsive). Ritardo del linguaggio”
- non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di soggetto affetto da disabilità gravissima.
Più specificamente, il CTU - contrariamente a quanto sostenuto dal CTP – ritiene che nella fattispecie in esame non ricorrano le condizioni sanitarie previste ai punti
“d” ed “e” dell'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016: “Per paraparesi si intende la riduzione della motilità volontaria localizzata ai due arti superiori o ai due arti inferiori (paraparesi superiore o inferiore). Per consuetudine, tuttavia, con il termine paraparesi si intende la riduzione della motilità volontaria ai due arti inferiori. Si tratta di una paralisi flaccida ariflessica con associata perdita sensoriale da lesione del midollo spinale dovuta al mielomeningocele. Il deficit si manifesta al di sotto della lesione midollare e ovviamente, come in questo caso, viene preservata la funzione degli arti superiori. Anche il livello della lesione del midollo spinale valutato con la scala proposta dall'American Spinal Injury Association (ASIA) che si basa sulle risposte neurologiche sensitive e steniche dei muscoli che controllano dieci azioni chiave su entrambi i lati del corpo tra cui l'alzata di spalla (C4), la flessione del gomito (C5), l'estensione del polso (C6), l'estensione del gomito (C7) e l'ambizione del V dito (T1) escludono che la lesione midollare sia
a livello cervicale e indicano come sede il midollo lombare.
Soltanto una lesione midollare dei primi tratti cervicali (sino a C5) con concomitante deficit sensitivo e motorio completo a livello S4-S5 (grado A della scala ASIA) o con conservazione della sensibilità al di sotto del livello neurologico che include S4-S5 (grado B della scala ASIA) avrebbe soddisfatto il punto “d” dell'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016.
Per il punto “e” dell'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016 è indiscutibile che una paraparesi (deficit di forza a due arti) non può comportare la “gravissima compromissione motoria" ai quattro arti richiesti da questa condizione”.
La relazione di C.T.U. e quella di chiarimenti richiesti da questa giudice, immuni da vizi, vanno condivise e richiamate integralmente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, che vanno compensate fra le parti, attesa la situazione clinica del minore, che dalle relazioni del C.T.U. emerge essere di poco inferiore a quella che legittimerebbe la concessione della prestazione richiesta (punteggio 8 - 8,5 della
Expanded Disabilitv Status Scale (EDSS), in cui lo status richiesto è caratterizzato da un punteggio ≥ 9), mentre le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell' cui era demandato l'accertamento sanitario, che CP_3
potrà ripeterne metà dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 16/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/12/2024.
La Giudice
Paola Marino