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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1780/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 19/03/2025
TRA
(C.F. ) PA C.F._1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega PA
d'aver contratto matrimonio in Bari in data 06/09/2012 con
[...]
, parte resistente, unione dalla quale è nata CP
una figlia, , di anni 11. Per_1
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile e che lo stesso nel maggio del 2023 ha abbondonato il tetto coniugale, senza più contribuire economicamente al ménage familiare.
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la s personale dei coniugi;
affidare la prole minorenne in via esclusiva ad essa parte ricorrente, con regolamentazione degli incontri della parte resistente con la stessa;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 200,00 a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente ed € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
porre a carico della parte resistente l'obbligo del pagamento della rata di mutuo.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo è comparso alla 1^ udienza ma non si è costituito in giudizio, per cui
è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la
2 prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui
3 può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI Pt_2
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, possono essere confermate integralmente.
In particolare, va confermata la decisione di collocare la figlia della coppia, di anni 11, con la madre alla quale, pertanto, dev'essere assegnata la casa familiare, così come quella relativa al contributo al mantenimento da porre a carico del marito, che ha dichiarato di percepire uno stipendio circa € 3.600,00/mese.
Dev'essere inoltre confermato il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, persona di giovane età che non ha allegato alcun impedimento a svolgere attività lavorativa o altro elemento dal quale desumere la fondatezza della relativa richiesta.
Inammissibile la richiesta di porre a carico del resistente l'obbligo di pagare la rata di mutuo mensile contratto per la casa coniugale, trattandosi di rapporti che non possono essere disciplinati in un procedimento di famiglia.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono
4 indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 08/02/2024 da nei confronti di PA CP
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi PA
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP
, nato in [...] in data [...] (matrimonio
[...]
celebrato in Bari in data 06/09/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di bari al n. 657, parte
II, serie A, anno 2012);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 19/03/2025,
5 da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 8,18 per spese ed
€ 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1780/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 19/03/2025
TRA
(C.F. ) PA C.F._1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega PA
d'aver contratto matrimonio in Bari in data 06/09/2012 con
[...]
, parte resistente, unione dalla quale è nata CP
una figlia, , di anni 11. Per_1
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile e che lo stesso nel maggio del 2023 ha abbondonato il tetto coniugale, senza più contribuire economicamente al ménage familiare.
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la s personale dei coniugi;
affidare la prole minorenne in via esclusiva ad essa parte ricorrente, con regolamentazione degli incontri della parte resistente con la stessa;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 200,00 a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente ed € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
porre a carico della parte resistente l'obbligo del pagamento della rata di mutuo.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo è comparso alla 1^ udienza ma non si è costituito in giudizio, per cui
è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la
2 prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui
3 può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI Pt_2
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, possono essere confermate integralmente.
In particolare, va confermata la decisione di collocare la figlia della coppia, di anni 11, con la madre alla quale, pertanto, dev'essere assegnata la casa familiare, così come quella relativa al contributo al mantenimento da porre a carico del marito, che ha dichiarato di percepire uno stipendio circa € 3.600,00/mese.
Dev'essere inoltre confermato il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, persona di giovane età che non ha allegato alcun impedimento a svolgere attività lavorativa o altro elemento dal quale desumere la fondatezza della relativa richiesta.
Inammissibile la richiesta di porre a carico del resistente l'obbligo di pagare la rata di mutuo mensile contratto per la casa coniugale, trattandosi di rapporti che non possono essere disciplinati in un procedimento di famiglia.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono
4 indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 08/02/2024 da nei confronti di PA CP
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi PA
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP
, nato in [...] in data [...] (matrimonio
[...]
celebrato in Bari in data 06/09/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di bari al n. 657, parte
II, serie A, anno 2012);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 19/03/2025,
5 da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 8,18 per spese ed
€ 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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