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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2024, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2022 + 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1265/2022 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. PIETRO BONARDI
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
Con l'avv.to MINEO ALESSANDRO
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi riuniti depositati in data 14-15 luglio 2022, anche quale Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, si opponeva alle ordinanze di ingiunzione n. OI-000122724
e n. OI-000135228, notificategli il 16 giugno 2022, per un importo rispettivamente pari a euro
19.000,00 ed euro 22.000,00, dovuti a titolo di sanzione per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, relative ai mesi di giugno, agosto e novembre 2014 e gennaio 2015, per l'importo di euro 347,66 ed euro 211,09.
Preliminarmente, eccepiva l'insussistenza delle pretese avendo provveduto al versamento dei contributi richiesti per le annualità indicate.
pagina 1 di 3 Ancora, affermava l'illegittima duplicazione della sanzione avendo l'istituto provveduto alla notifica di due ordinanze ingiunzione in luogo di un unico provvedimento, eventualmente con importi maggiorati per più violazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 2 legge n. 689/1981.
Eccepiva poi, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni amministrative per mancata contestazione delle presunte violazioni entro il termine di cui all'art. 14, comma 2 legge n.
689/1981.
In ogni caso, contestava l'illegittimità costituzionale della sanzione applicata, manifestamente sproporzionata e, pertanto, in contrasto con quanto disposto dagli artt. 3, 27 comma 3 e 97 cost.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità e/o l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' il quale, ferme le contestazioni di tutto quanto ex adverso dedotto in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in comparsa, dava atto di aver provveduto a rideterminare l'importo delle sanzioni amministrative in misura pari a euro 10.000,00 l'una, in applicazione di quanto disposto dal messaggio n. 3516/2022 e ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 Per_1 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Nelle more, provvedeva nuovamente a rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative in CP_1 misura pari a euro 422,18 ed euro 521,49 in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
All'udienza odierna, le parti discutevano oralmente la causa dando concordemente atto che era cessata nel merito la materia del contendere, a spese integralmente compensate
Dall'esame del documento depositato in data 4 dicembre 2023 con cui ha provveduto a CP_1 rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative inflitte in misura pari a euro 422,18 e 521,49 si evince testualmente, che “In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 211,09 e 260,75, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata”.
Osserva quindi il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dai documenti versati in atti è emerso che parte ricorrente, ai sensi della normativa poc'anzi richiamata, ha provveduto al tempestivo pagamento degli importi rideterminati da nella misura ridotta di euro 211,09 ed euro 260,75 CP_1 così come si evince dai modelli F24 allegati in atti (dep. autorizzato del 15 maggio 2024) e come pagina 2 di 3 confermato anche dallo stesso ente convenuto a verbale d'udienza (cfr. verbale udienza 11 giugno
2024).
Deve quindi dichiararsi cessata nel merito la materia del contendere a spese integralmente compensate, anche in adesione alla concorde volontà manifestata sul punto da entrambe le parti.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata nel merito la materia del contendere.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, il 11/06/2024
La Giudice
Natalia Pala
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1265/2022 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. PIETRO BONARDI
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
Con l'avv.to MINEO ALESSANDRO
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi riuniti depositati in data 14-15 luglio 2022, anche quale Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, si opponeva alle ordinanze di ingiunzione n. OI-000122724
e n. OI-000135228, notificategli il 16 giugno 2022, per un importo rispettivamente pari a euro
19.000,00 ed euro 22.000,00, dovuti a titolo di sanzione per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, relative ai mesi di giugno, agosto e novembre 2014 e gennaio 2015, per l'importo di euro 347,66 ed euro 211,09.
Preliminarmente, eccepiva l'insussistenza delle pretese avendo provveduto al versamento dei contributi richiesti per le annualità indicate.
pagina 1 di 3 Ancora, affermava l'illegittima duplicazione della sanzione avendo l'istituto provveduto alla notifica di due ordinanze ingiunzione in luogo di un unico provvedimento, eventualmente con importi maggiorati per più violazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 2 legge n. 689/1981.
Eccepiva poi, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni amministrative per mancata contestazione delle presunte violazioni entro il termine di cui all'art. 14, comma 2 legge n.
689/1981.
In ogni caso, contestava l'illegittimità costituzionale della sanzione applicata, manifestamente sproporzionata e, pertanto, in contrasto con quanto disposto dagli artt. 3, 27 comma 3 e 97 cost.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità e/o l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' il quale, ferme le contestazioni di tutto quanto ex adverso dedotto in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in comparsa, dava atto di aver provveduto a rideterminare l'importo delle sanzioni amministrative in misura pari a euro 10.000,00 l'una, in applicazione di quanto disposto dal messaggio n. 3516/2022 e ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 Per_1 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Nelle more, provvedeva nuovamente a rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative in CP_1 misura pari a euro 422,18 ed euro 521,49 in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
All'udienza odierna, le parti discutevano oralmente la causa dando concordemente atto che era cessata nel merito la materia del contendere, a spese integralmente compensate
Dall'esame del documento depositato in data 4 dicembre 2023 con cui ha provveduto a CP_1 rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative inflitte in misura pari a euro 422,18 e 521,49 si evince testualmente, che “In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 211,09 e 260,75, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata”.
Osserva quindi il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dai documenti versati in atti è emerso che parte ricorrente, ai sensi della normativa poc'anzi richiamata, ha provveduto al tempestivo pagamento degli importi rideterminati da nella misura ridotta di euro 211,09 ed euro 260,75 CP_1 così come si evince dai modelli F24 allegati in atti (dep. autorizzato del 15 maggio 2024) e come pagina 2 di 3 confermato anche dallo stesso ente convenuto a verbale d'udienza (cfr. verbale udienza 11 giugno
2024).
Deve quindi dichiararsi cessata nel merito la materia del contendere a spese integralmente compensate, anche in adesione alla concorde volontà manifestata sul punto da entrambe le parti.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata nel merito la materia del contendere.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, il 11/06/2024
La Giudice
Natalia Pala
pagina 3 di 3