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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI PI MA RI, Presidente
RO VITTORIA, Relatore
BOGGIO IO EP, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
EN Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030703062-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
“…..dichiarare l'annullamento dell' avviso di accertamento con vittoria di spese“.
Ufficio :
“ rigettare il ricorso con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Torino
Direzione Provinciale I per l'anno 2018 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'IVA indebitamente detratta dalla EN RL , in conseguenza dell'avvenuta contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dal fornitore OC RL , che risultava società cartiera. Gli elementi posti a base della contestazione erariale sono emersi dalle verifiche effettuate sul fornitore che risultava avere una struttura incompatibile con l'ammontare delle cessioni registrate in corso d'anno.
A seguito di intervenuto contraddittorio tra le parti e della notifica dello schema d'atto il tentativo di adesione si chiudeva con esito negativo .
Nel ricorso la società rilevava i seguenti motivi :
-travisamento dei fatti
-violazione art. 7 comma 5 bis d.lgs.546/92 e art. 7 L. 212/2000
-sullo smaltimento degli imballaggi prova della buona fede e della regolarità delle operazioni
-sull'acquisto di rottame di ferro errata applicazione dell'inversione contabile e dell'art. 6 comma 9 bis d. lgs.471/97
-illegittimità delle sanzioni.
Nelle controdeduzioni l'Ufficio riteneva sui vari rilievi la mancanza di prova, l'infondatezza perché nell' atto impugnato risultano chiaramente riportate le fonti di indagine e gli esiti istruttori della complessa attività svolta dai verificatori che hanno raccolto sufficienti indizi a sostegno della pretesa erariale;
dagli elementi emersi dall'indagine sulla società non si può che concludere che la stessa sia stata utilizzata al solo fine di emettere fatture per operazioni economiche soggettivamente inesistenti , di cui la ricorrente non poteva non essere a conoscenza. L'Ufficio sosteneva di aver provato la fittizietà delle operazioni e che il sistema di frode realizzato aveva anche lo scopo di commercializzare rifiuti metallici, occultando il reale cedente e la provenienza del materiale e come da riportata giurisprudenza della Suprema Corte,
l'Ufficio non è tenuto a provare la partecipazione alla frode del cessionario, bensi la mera connivenza anche senza avervi parte attiva e la liceità della prova mediante l'utilizzo di presunzioni semplici purchè dotate dei tre requisiti di gravità, precisione e concordanza. Infine sul regime sanzionatorio applicato l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato.
All'udienza del 21/1/2026 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Gli argomenti portati dall'Ufficio a sostegno della fondatezza della pretesa impositiva risultano sufficienti a provare la qualità di “ cartiera “ della società fornitore che aveva emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ma non sufficienti da soli per estendere anche alla società ricorrente il recupero di tali fatture.
L'atto impugnato trae origine dagli elementi e dai dati emersi in sede di verifica che avevano evidenziato, che le attività di cessione di rottami ferrosi soggetti ad inversione contabile ai sensi dell'art. 74 DPR
633/72, in ossequio al quale il cedente deve emettere fattura senza esporre l'imposta sul valore aggiunto ed il cessionario deve provvedere ad integrare la fattura con indicazione dell'imposta dovuta, annotando tale documento sia nel registro iva acquisti sia in quello vendite, erano state svolte da soggetto non esistente, in quanto sprovvisto degli elementi caratterizzanti un'attività commerciale siffatta.
Pertanto le compravendite fatturate venivano qualificate dall'Ufficio come operazioni soggettivamente inesistenti, riconoscendo che le stesse erano realmente avvenute.
La società ricorrente non contesta l'esistenza della frode , ma oppone la propria inconsapevolezza , avendo operato ed avendo posto in essere la diligenza di un operatore accorto, adottando gli accorgimenti del caso.
Nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti l'onere della prova , come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia Europea , è soddisfatto dando la prova che il soggetto interposto sia privo di dotazioni per lo svolgimento dell'attività di impresa e per giurisprudenza consolidata ( tra le altre Cass.n.
25965/2023) l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore, nonché la consapevolezza del destinatario, che l'operazione si inserisce in una evasione di imposta , dimostrando, anche solo in via presuntiva, che il contribuente avrebbe dovuto essere a conoscenza usando l'ordinaria diligenza . Nel caso di specie, il fatto che il soggetto “ fornitore “ svolgesse il ruolo di cartiera costituisce fatto appurato dall'Ufficio che porta vari elementi a sostegno, mentre nessuna prova sufficiente viene data dall'Ufficio per dimostrare la consapevolezza da parte della ricorrente che il fornitore fosse “società cartiera “.
Pertanto l'Ufficio ha assolto solo parzialmente il relativo onere probatorio . Per quanto riguarda il ricorrente, come espresso dalla Suprema Corte, lo stesso ha l'onere di provare di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad una evasione e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto , non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti e neppure la mancanza di benifici dalla rivendita delle merci .
Nel caso di specie la società ricorrente , a fronte della descrizione del fornitore fornita dall'Ufficio di una società cartiera che non presentava le dichiarazioni fiscali, che evidenziava grande discrasia fra acquisti e fatturato, che ha operato per un anno e poi ha variato il proprio oggetto sociale , produce unicamente materiale fotografico che non dimostra nulla circa l'effettiva esistenza del fornitore, e , tenuto conto poi dell'urgenza dichiarata dalla ricorrente di dover smaltire il materiale in eccesso presso i propri stabilimenti per evitare sanzioni pesanti , non appare chiaro come abbia potuto rivolgersi ad una società neocostituita che non sembrava avere né esperienza né adeguata struttura. Pertanto il comportamento della ricorrente denota poca attenzione e non può essere un elemento utile a provare la propria inconsapevolezza .
L'assenza di prova fornita dalla parte ricorrente legittima il rilievo posto a base dell'atto contestato.
Per quanto riguarda il recupero IVA sulla cessione di rottami , la Corte rammenta che l'assoggettamento dell'operazione imponibile in esame al regime dell'inversione contabile non esclude il recupero dell'IVA in capo al cessionario in presenza di operazioni inesistenti. Come delineato dal principio comunitario di cui all'art. 28 octies par 1 lett d) direttiva 1977/388 CE ora art.203 direttiva 2006/112/CE, il cessionario è soggetto effettivo d'imposta e l'iva integrata a debito sulle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti
è dovuta anche quando si tratta di forniture inesistenti o diverse da quelle indicate in fattura. La ratio è quella di dare coerenza al sitema impositivo IVA , l'imposta è dovuta ognivolta una fattura sia emessa anche se riflette un'operazione non avvenuta o avvenuta non nei termini descritti in essa.
Di conseguenza anche le sanzioni risultano dovute, considerato che spettava alla società portare la prova delle cause di non punibilità della condotta , che nel caso in esame risulta quantomeno negligente e ciò non è stato fatto. Non sussiste alcun motivo per annullare le sanzioni .
Per tutti i suddetti motivi il ricorso non merita accoglimento .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 5.000
P.Q.M.
Rigetta il ricorso me condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5000.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI PI MA RI, Presidente
RO VITTORIA, Relatore
BOGGIO IO EP, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
EN Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030703062-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
“…..dichiarare l'annullamento dell' avviso di accertamento con vittoria di spese“.
Ufficio :
“ rigettare il ricorso con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Torino
Direzione Provinciale I per l'anno 2018 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'IVA indebitamente detratta dalla EN RL , in conseguenza dell'avvenuta contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dal fornitore OC RL , che risultava società cartiera. Gli elementi posti a base della contestazione erariale sono emersi dalle verifiche effettuate sul fornitore che risultava avere una struttura incompatibile con l'ammontare delle cessioni registrate in corso d'anno.
A seguito di intervenuto contraddittorio tra le parti e della notifica dello schema d'atto il tentativo di adesione si chiudeva con esito negativo .
Nel ricorso la società rilevava i seguenti motivi :
-travisamento dei fatti
-violazione art. 7 comma 5 bis d.lgs.546/92 e art. 7 L. 212/2000
-sullo smaltimento degli imballaggi prova della buona fede e della regolarità delle operazioni
-sull'acquisto di rottame di ferro errata applicazione dell'inversione contabile e dell'art. 6 comma 9 bis d. lgs.471/97
-illegittimità delle sanzioni.
Nelle controdeduzioni l'Ufficio riteneva sui vari rilievi la mancanza di prova, l'infondatezza perché nell' atto impugnato risultano chiaramente riportate le fonti di indagine e gli esiti istruttori della complessa attività svolta dai verificatori che hanno raccolto sufficienti indizi a sostegno della pretesa erariale;
dagli elementi emersi dall'indagine sulla società non si può che concludere che la stessa sia stata utilizzata al solo fine di emettere fatture per operazioni economiche soggettivamente inesistenti , di cui la ricorrente non poteva non essere a conoscenza. L'Ufficio sosteneva di aver provato la fittizietà delle operazioni e che il sistema di frode realizzato aveva anche lo scopo di commercializzare rifiuti metallici, occultando il reale cedente e la provenienza del materiale e come da riportata giurisprudenza della Suprema Corte,
l'Ufficio non è tenuto a provare la partecipazione alla frode del cessionario, bensi la mera connivenza anche senza avervi parte attiva e la liceità della prova mediante l'utilizzo di presunzioni semplici purchè dotate dei tre requisiti di gravità, precisione e concordanza. Infine sul regime sanzionatorio applicato l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato.
All'udienza del 21/1/2026 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Gli argomenti portati dall'Ufficio a sostegno della fondatezza della pretesa impositiva risultano sufficienti a provare la qualità di “ cartiera “ della società fornitore che aveva emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ma non sufficienti da soli per estendere anche alla società ricorrente il recupero di tali fatture.
L'atto impugnato trae origine dagli elementi e dai dati emersi in sede di verifica che avevano evidenziato, che le attività di cessione di rottami ferrosi soggetti ad inversione contabile ai sensi dell'art. 74 DPR
633/72, in ossequio al quale il cedente deve emettere fattura senza esporre l'imposta sul valore aggiunto ed il cessionario deve provvedere ad integrare la fattura con indicazione dell'imposta dovuta, annotando tale documento sia nel registro iva acquisti sia in quello vendite, erano state svolte da soggetto non esistente, in quanto sprovvisto degli elementi caratterizzanti un'attività commerciale siffatta.
Pertanto le compravendite fatturate venivano qualificate dall'Ufficio come operazioni soggettivamente inesistenti, riconoscendo che le stesse erano realmente avvenute.
La società ricorrente non contesta l'esistenza della frode , ma oppone la propria inconsapevolezza , avendo operato ed avendo posto in essere la diligenza di un operatore accorto, adottando gli accorgimenti del caso.
Nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti l'onere della prova , come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia Europea , è soddisfatto dando la prova che il soggetto interposto sia privo di dotazioni per lo svolgimento dell'attività di impresa e per giurisprudenza consolidata ( tra le altre Cass.n.
25965/2023) l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore, nonché la consapevolezza del destinatario, che l'operazione si inserisce in una evasione di imposta , dimostrando, anche solo in via presuntiva, che il contribuente avrebbe dovuto essere a conoscenza usando l'ordinaria diligenza . Nel caso di specie, il fatto che il soggetto “ fornitore “ svolgesse il ruolo di cartiera costituisce fatto appurato dall'Ufficio che porta vari elementi a sostegno, mentre nessuna prova sufficiente viene data dall'Ufficio per dimostrare la consapevolezza da parte della ricorrente che il fornitore fosse “società cartiera “.
Pertanto l'Ufficio ha assolto solo parzialmente il relativo onere probatorio . Per quanto riguarda il ricorrente, come espresso dalla Suprema Corte, lo stesso ha l'onere di provare di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad una evasione e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto , non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti e neppure la mancanza di benifici dalla rivendita delle merci .
Nel caso di specie la società ricorrente , a fronte della descrizione del fornitore fornita dall'Ufficio di una società cartiera che non presentava le dichiarazioni fiscali, che evidenziava grande discrasia fra acquisti e fatturato, che ha operato per un anno e poi ha variato il proprio oggetto sociale , produce unicamente materiale fotografico che non dimostra nulla circa l'effettiva esistenza del fornitore, e , tenuto conto poi dell'urgenza dichiarata dalla ricorrente di dover smaltire il materiale in eccesso presso i propri stabilimenti per evitare sanzioni pesanti , non appare chiaro come abbia potuto rivolgersi ad una società neocostituita che non sembrava avere né esperienza né adeguata struttura. Pertanto il comportamento della ricorrente denota poca attenzione e non può essere un elemento utile a provare la propria inconsapevolezza .
L'assenza di prova fornita dalla parte ricorrente legittima il rilievo posto a base dell'atto contestato.
Per quanto riguarda il recupero IVA sulla cessione di rottami , la Corte rammenta che l'assoggettamento dell'operazione imponibile in esame al regime dell'inversione contabile non esclude il recupero dell'IVA in capo al cessionario in presenza di operazioni inesistenti. Come delineato dal principio comunitario di cui all'art. 28 octies par 1 lett d) direttiva 1977/388 CE ora art.203 direttiva 2006/112/CE, il cessionario è soggetto effettivo d'imposta e l'iva integrata a debito sulle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti
è dovuta anche quando si tratta di forniture inesistenti o diverse da quelle indicate in fattura. La ratio è quella di dare coerenza al sitema impositivo IVA , l'imposta è dovuta ognivolta una fattura sia emessa anche se riflette un'operazione non avvenuta o avvenuta non nei termini descritti in essa.
Di conseguenza anche le sanzioni risultano dovute, considerato che spettava alla società portare la prova delle cause di non punibilità della condotta , che nel caso in esame risulta quantomeno negligente e ciò non è stato fatto. Non sussiste alcun motivo per annullare le sanzioni .
Per tutti i suddetti motivi il ricorso non merita accoglimento .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 5.000
P.Q.M.
Rigetta il ricorso me condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5000.