Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
Articolo 2 della Legge 19 luglio 2004, n. 198
Articolo 1Articolo 3
- Legge 19 luglio 2004, n. 198
Articolo 2 della Legge 19 luglio 2004, n. 198
Versione
7 agosto 2004
7 agosto 2004