Rigetto
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02836/2025REG.PROV.COLL.
N. 08163/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8163 del 2024, proposto da
Pietro Di Girolamo, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Di Girolamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04326/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Di Girolamo e Furnari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha, in parte, dichiarato cessata la materia del contendere e, in parte, accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso proposto dalla signora NT CE e dall’avvocato Pietro Di Girolamo contro il Comune di Napoli per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40612/2012 (RG n. 44365/2012) resa dal Giudice di Pace di Napoli, II sezione, del 16 novembre 2012.
1.1. Il tribunale ha compensato le spese del giudizio di ottemperanza ritenendo sussistenti i relativi presupposti “ anche in considerazione delle peculiarità fattuali (cfr. la nota comunale del 26/02/2024 e le note difensive di parte ricorrente del 05/06/2024, con allegato sollecito comunale del 23/02/2024 a comunicare le coordinate bancarie e a far pervenire pro-forma di fattura per la liquidazione delle spese legali) e dell’esito complessivo della lite ”, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico del Comune di Napoli, parte soccombente.
2. L’avv. Pietro Di Girolamo ha proposto appello con un unico motivo, riguardante il capo di compensazione delle spese.
2.1. Il Comune di Napoli si è costituito per resistere all’appello.
2.2. All’udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, senza discussione su richiesta delle parti.
3. Con l’unico motivo di appello (rubricato “ Ingiusta ed illegittima compensazione delle spese processuali per l’accoglimento del ricorso e la cessazione parziale della materia del contendere – Violazione del principio della soccombenza ”) l’appellante si duole della decisione di compensazione delle spese processuali, argomentando sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale e deducendo violazione, da parte del T.a.r., degli artt. 91 e 92 c.p.c..
3.1. Il motivo non merita favorevole apprezzamento.
In proposito va richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità della condanna (cfr. Consiglio di Stato, III, 31 marzo 2016, n. 1262).
Nel caso di specie, è da escludere siffatta abnormità, essendo peraltro condivisibili le ragioni di compensazione espresse dal tribunale.
3.2. E’ da escludere in particolare la violazione dell’art. 91 c.p.c., la quale si verifica soltanto quando sia condannata alla refusione delle spese la parte che risulti totalmente vittoriosa.
3.3. Parimenti insussistente è la violazione dell’art. 92 c.p.c., rispetto alla cui applicazione da parte del giudice di primo grado va dato seguito alla costante ed univoca giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi o manifestamente irrazionali (fra le tante, Consiglio Stato, Sez. V, 12 giugno 2024, n. 5265; Sez. V, 15 novembre 2023, n. 9791; Sez. V, 22 agosto 2023, n. 7890; Sez. V, 10 marzo 2023, n. 2543; Sez. V, 7 febbraio 2023, n. 1298; Sez. IV, 10 luglio 2020, nn. 4433 e 4434; Sez. IV, 30 marzo 2020, n. 2167; Sez. IV, 28 febbraio 2020, n. 1454; Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936).
4. L’appello va quindi respinto.
4.1. Le spese del secondo grado di giudizio vanno poste a carico dell’appellante soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida, in favore del Comune di Napoli, nell’importo complessivo di € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO