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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1360/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 21/07/2022 al n. 1360/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. PULITI FABIO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Salvatore C.F._2
Paratore
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI- avverso la sentenza n. 1576/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
24/05/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 29.10.2024 all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, respinto l'appello incidentale proposto, per le motivazioni tutte di cui all'atto di appello introduttivo del presente giudizio, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1576/2022 pubblicata il
24/05/2022, emessa nella RG n. 2050/2021 e, per l'effetto, eventualmente previo completamento dell'istruttoria richiesto nel presente atto di appello, respingere ogni domanda formulata nei confronti del da parte dei Signori Parte_1
condannandoli alla restituzione di quanto Parte_2 eventualmente medio tempore percepito”;
Per la parti appellate e appellanti incidentali: “Voglia Questa Ecc.ma Corte IN TESI
- rigettare l'appello presentato dal IN VIA INCIDENTALE – in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, accertare la piena responsabilità del Pt_1 nei fatti di causa e, in revisione del punto 1 della sentenza (in cui si legge: “condanna il a risarcire agli attori i danni provocati dall'instabilità del Parte_1 pendio, liquidandoli in euro 103.006,19 con interessi al tasso di legge dal 30 luglio 2014 al soddisfo”), condannare il a risarcire gli attori i danni nella misura accertata Pt_1 dal CTU, pari ad euro 147.151,59, sempre oltre interessi di legge dal 30 luglio 2014 al soddisfo confermando, in rigetto dell'appello, le altre statuizioni. In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva innanzi Parte_1 alla Corte di Appello di Firenze e proponendo appello Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza n. 1576/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 24.05.2022 e notificata il 09.06.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva accolto la domanda da questi ultimi proposta avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla loro unità immobiliare sita nel in via Giovanni Falcone n. 33 (località Parte_1
Torrebina), in conseguenza di due episodi franosi verificatisi nel 2011 e nel 2013, condannando altresì il convenuto ad eseguire i lavori necessari alla messa in Pt_1 sicurezza dell'area interessata dal fenomeno franoso.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della ctu espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. promosso dagli attori, riteneva provata la responsabilità del convenuto per gli episodi franosi verificatisi a partire dal Pt_1
2011, imputando detti eventi alla colpevole inerzia dell'Amministrazione comunale che aveva omesso di predisporre misure idonee ad arrestare lo scivolamento del terreno e a mettere in sicurezza l'area. Tuttavia, il Tribunale riconosceva la sussistenza di un concorso colposo dei danneggiati nella misura del 30%, in ragione degli interventi edificatori da essi realizzati senza adottare le necessarie precauzioni, pur risultando evidenti già all'epoca dei lavori i problemi di stabilità del terreno. Il Giudice di prime cure, quindi, condannava il oltre che “ad eseguire i lavori Parte_1 indicati nella ctu ing. del 30 luglio 2014 al paragrafo 6.3 a pag. 51 Persona_1
(cartaceo, 52 elettronico su cd) sotto la voce “6.3 Migliori opere per il ripristino della situazione collinare”, con la penale di euro 5000,00 per ogni mese di ritardo, decorrente dal 1.8.22”, anche a corrispondere agli attori la complessiva somma di euro 103.006,19
a titolo di risarcimento dei danni da questi ultimi patiti per le spese da loro sostenute per la messa in sicurezza del piazzale e del fabbricato di loro proprietà, oltre che per i costi da sostenere per il ripristino del resede, nonché per la riduzione della facoltà di godimento della proprietà, risultando parte del resede inagibile a seguito della frana.
Infine, il giudice di prime cure condannava il convenuto a rifondere le spese di Pt_1 lite in favore degli attori, ponendo a carico del medesimo anche le spese di lite del procedimento di ATP e le spese di CTU.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea affermazione della legittimazione passiva del convenuto, non avendo Pt_1 gli attori dimostrato l'effettiva proprietà comunale dei terreni dai quali la frana avrebbe asseritamente avuto origine;
2)errore nell'aver ritenuto la frana eziologicamente riconducibile alla colpevole omissione da parte del di efficaci interventi per arrestare il fenomeno e mettere Pt_1 in sicurezza del;
mancata applicazione dell'art. 887 c.c., in forza del quale Pt_3 graverebbe sugli attori (in qualità di proprietari del fondo a monte) l'obbligo di attivarsi per predisporre un sistema di contenimento del terreno;
3)errore nell'aver ritenuto sussistente in capo al un obbligo di intervento Pt_1 finalizzato al consolidamento del versante di frana, non risultando un siffatto incombente esigibile dall'Amministrazione comunale sia in ragione della competenza regionale in materia di governo del territorio sia della riconducibilità del dissesto agli interventi edilizi realizzati dagli stessi attori, anziché a cause di origine naturale;
4) erroneo riconoscimento di un concorso di colpa dei danneggiati nella misura del solo
30%, senza tenere in considerazione l'effettiva incidenza causale delle condotte degli attori nella produzione degli eventi franosi;
erronea valutazione delle risultanze della
CTU; errore per non aver richiesto al CTU anche la determinazione dell'incidenza causale delle condotte degli attori;
in via istruttoria l'appellante chiedeva l'integrazione della
CTU “sulla percentuale di responsabilità su tutte le voci di condanna poste a fondamento della sentenza di primo grado”. L'appellante chiedeva, quindi, che la Corte, previa sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati e Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e proponendo a loro volta appello incidentale CP_2 per il seguente motivo:
1)errore nell'aver ritenuto sussistente un concorso di colpa dei danneggiati nella misura del 30%; erronea valutazione delle risultanze della CTU, avendo la perizia escluso l'incidenza causale nella verificazione della frana degli interventi edificatori realizzati dagli attori.
Con ordinanza collegiale del 26.01.2023 veniva confermato il decreto presidenziale reso inaudita altera parte con il quale era stata sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado.
La Corte procedeva quindi a disporre ulteriore CTU conferendo il relativo incarico con ordinanza del 13.06.2023 all'ing. e al geologo Dott. Controparte_3 [...]
Persona_2
Concluse le operazioni peritali e acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del
29.10.2022 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, si ritiene opportuno premettere che non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che e siano proprietari di un'unità Controparte_1 CP_2 immobiliare sita sulla sommità di una collinetta nel comune di in località Parte_1
Torrebina, in via Falcone n. 33, costituita da un fabbricato a due piani fuori terra ed uno seminterrato, oltre un resede circostante, sistemato in parte a giardino, in parte a pavè per il transito delle auto verso l'autorimessa posta su un lato dell'immobile. In particolare non è controverso che l'abitazione dei coniugi sia stata Parte_4 realizzata, su terreno loro assegnato con delibera del Consiglio Comunale n° 241 del
27.12.1982, tra il 1983 e il 1985 sulla base della concessione edilizia n. 956/1983 e successive varianti, nell'ambito del Piano di edilizia popolare ed economica approvato con delibera comunale del 18.03.1972. Il relativo permesso di abitabilità risulta essere stato rilasciato dal Comune in data 19.10.1987. Dalla documentazione in atti risulta che nel contesto di tale intervento edilizio veniva eseguito un riporto di terreno con massimo spessore a valle di circa 2,20 mt per realizzare l'accesso al garage e all'area retrostante il fabbricato. Ciò corrispondeva ad un pari innalzamento (di 2,20 mt) del piano di campagna nella parte a valle del resede, in cui era realizzato un muro di cinta perimetrale.
E' del pari pacifico che, successivamente, i coniugi eseguivano un ulteriore CP_1 intervento edilizio, oggetto di DIA del 23/03/1999, consistito nella realizzazione di un ulteriore riporto di terreno di circa 1,20 mt, con corrispondente innalzamento del piano di campagna, in modo da posizionare un muro di confine fondato su micropali in corrispondenza dell'angolo di resede più a valle.
Neppure è contestato che nell'area in cui è situata l'unità immobiliare dei coniugi si verificavano, CP_1 dapprima nel 2011 e, poi, nel
2013, alcuni movimenti franosi all'esito dei quali si riscontrava il crollo del muretto di confine e il dissesto di una significativa porzione del piazzale di proprietà degli attori. Più specificamente, nella primavera del 2011 si manifestavano i primi segni dell'innesco di una frana, mentre nel 2013 si verificava un cedimento rotazionale del muro di confine tra la Cont proprietà – ed il CP_1 terreno sottostante, con contestuale abbassamento del piazzale attiguo. Parimenti pacifico tra le parti è che, in seguito ai predetti ultimi episodi franosi del 2013, i coniugi realizzavano, previa presentazione di apposita Parte_4
SCIA in data 30.01.2013 (prot. 2029), un intervento di consolidamento consistito nella collocazione di una fila di pali del diametro di 60 cm e della profondità di 12 m. E' infine pacifico che la frana in oggetto non veniva inserita tra quelle ammesse al finanziamento regionale di cui al documento annuale per la difesa del suolo, essendo stato il dissesto ritenuto di origine non naturale, ma antropica, ovvero conseguente a modifiche del territorio operate da privati.
La controversia oggetto del presente giudizio di appello si incentra dunque sull'accertamento dei fattori causali che hanno determinato i predetti episodi franosi e, in particolare, sulla sussistenza di una correlazione causale tra gli stessi e lo stato di manutenzione da parte del dei propri sottostanti terreni, nonché sulla esigibilità Pt_1 da parte dell'ente pubblico comunale di condotte aventi ad oggetto l'adozione d misure idonee a contrastare la frana. Del pari controversa è la sussistenza di una incidenza causale, rispetto alla determinazione e/o all'aggravamento del fenomeno, della condotta tenuta dagli attori, con particolare riferimento alle opere edilizie e di sistemazione del terreno circostante l'abitazione dagli stessi poste in essere.
2.Il primo motivo di appello principale: l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del - Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la Pt_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del pur non avendo gli attori fornito la prova della proprietà Parte_1 comunale dei terreni situati a valle rispetto alla loro unità immobiliare, dai quali, secondo la prospettazione attorea, avrebbe avuto origine il fenomeno franoso. In particolare, sostiene l'appellante che gli attori, pur avendo invocato la responsabilità del ex Pt_1 art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. in qualità di ente proprietario del fondo confinante con quello degli attori e collocato a valle rispetto allo stesso, in cui la frana si sarebbe innescata, accrescendo il suo effetto rovinoso in assenza di doveroso monitoraggio e interventi, si erano limitati a prospettare la titolarità del detto terreno in capo al senza in tal senso fornirne alcuna prova. Pt_1
La doglianza in esame non merita accoglimento.
Giova chiarire come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tra la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consistente nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte e l'effettiva titolarità del rapporto controverso che, invece, è questione attinente al merito della controversia e, quindi, alla fondatezza della domanda proposta (cfr. ex plurimis, Cass. sentenza n. 7776 del 27/03/2017). In tal senso, la legittimazione passiva può ritenersi carente laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il convenuto non è il soggetto nei cui confronti è fatta valere la pretesa avanzata dall'attore. Diversamente, la circostanza che il convenuto non sia effettivamente titolare dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto dall'attore è problema che attiene al merito della decisione.
Con il motivo di appello in esame il ha sollevato una questione attinente alla Pt_1 effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio e non alla carenza di legitimatio ad causam, in quanto ha contestato il difetto di prova della reale qualità di proprietario del fondo da cui, secondo la prospettazione attorea, avrebbe avuto origine il movimento franoso.
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che trattasi di una eccezione validamente proposta per la prima volta in secondo grado dal rimasto contumace in primo Pt_1 grado, con conseguente infondatezza della eccezione di tardività rilevata dagli appellati
Parte_2
Invero, la contestazione della titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, fatta valere in giudizio dall'attore costituisce una mera difesa che il convenuto può formulare in ogni grado di giudizio. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, anche a Sezioni
Unite (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2951/2016), l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Né l'eventuale contumacia o tardiva costituzione del convenuto può assumere alcuna valenza di non contestazione o alterare la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
Alla luce dei principi poc'anzi richiamati, quella sollevata dal per la prima volta Pt_1 nel presente grado di appello rappresenta dunque una mera difesa, consistente nella negazione di un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria azionata in giudizio e, come tale, deve ritenersi tempestivamente formulata, con la conseguenza che è necessario esaminare nel merito la relativa questione (cfr. Cass. n. 32814 del 27/11/2023).
Ciò posto, nel merito l'eccezione è infondata per come di seguito specificato.
Infatti dalla documentazione prodotta in atti ed in particolare dalla convenzione del
01.04.1983 stipulata dai coniugi con il Comune di avente ad CP_1 Parte_1 oggetto la cessione dell'area su cui gli attori hanno edificato l'unità immobiliare oggetto di causa, si dà atto che la proprietà degli attori confina su tutti i lati con aree di proprietà comunale (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione). Inoltre, nella relazione del
09.11.2020 a firma del Segretario comunale e dirigente ad interim dell'area tecnica del in relazione al contenzioso con i coniugi per gli Parte_1 CP_1 episodi franosi di cui è causa, si dà atto, in più passaggi, della proprietà comunale del fondo situato a valle dell'unità immobiliare degli attori (cfr. doc. 13 allegato all'atto introduttivo). Tale ultimo documento non solo non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte del ma è stato anzi da questo richiamato nel proprio Pt_1 atto di appello, sia pure per sostenere la propria tesi difensiva, secondo cui gli episodi franosi di cui è causa sarebbero riconducibili in via esclusiva agli interventi edilizi realizzati dagli attori. A ciò si aggiunge che nello stesso atto di appello del sono Pt_1 contenute affermazioni in contrasto con la negazione della proprietà del fondo Cont confinante a valle con quello dei – circostanza che deve dunque essere CP_1 ritenuta ammessa dall'ente pubblico in particolare nel punto dell'atto di gravame in cui, esponendo che gli attori hanno realizzato micropali, li colloca “al confine con la proprietà comunale posta a valle, su cui è stato poi fondato un muretto di confine” (p. 2 dell'atto di appello).
Dunque, ancorchè non sia stato prodotto l'atto pubblico da cui risulti la proprietà del Cont del fondo confinante a valle con quello di proprietà dei – i suddetti Pt_1 CP_1 elementi integrano indizi gravi, precisi e concordanti nel senso di ritenere provata la titolarità da parte del del detto fondo, cui gli appellati Parte_1 riconducono la formazione della frana.
Peraltro, si osserva che la domanda è stata proposta in via principale dagli attori ai sensi dell'art 2051 c.c., norma in cui, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la custodia della res rilevante ai fini della responsabilità non coincide necessariamente con la proprietà della stessa, potendo consistere anche in una relazione di fatto con la cosa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che possano insorgere in essa e di escludere i terzi dal contatto con la stessa (cfr. ex multis, Cass. ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Cass. sentenza
n. 15761/2016).
Nel caso di specie, il si è limitato ad eccepire il difetto di prova della proprietà Pt_1 in capo allo stesso del fondo a valle rispetto alla proprietà senza tuttavia Parte_2 contestare anche la sussistenza di una relazione qualificata con la cosa idonea ad integrare il presupposto della custodia del terreno in questione, fatta valere dagli attori ex art. 2051 c.c., che comunque emerge chiaramente dalla documentazione sopra richiamata.
Per tutte le ragioni sinora esposte il presente motivo di appello deve essere rigettato.
3. Le eccezioni processuali in punto di rinnovo della CTU – Prima di andare ad esaminare i motivi di appello riguardanti il merito della causa e dunque tali da coinvolgere le risultanze della CTU, è opportuno analizzare le doglianze espresse dalle parti appellate a proposito della nuova CTU disposta da questa Corte, sia con riferimento alla sua ammissione, sia in relazione alle modalità di svolgimento delle operazioni.
Con riferimento al primo di detti profili, le eccezioni spiegate sono così riassumibili: la rinnovazione della CTU non sarebbe stata tempestivamente richiesta da nessuna delle parti, neppure dal che si era limitato a sollecitare una integrazione del Pt_1 precedente elaborato;
la richiesta in tal senso del sarebbe stata comunque Pt_1 tardiva;
non essendo state fatte espresse critiche alla precedente CTU, la rinnovazione di quest'ultima comporterebbe una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Le suddette censure non appaiono fondate.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale la CTU non integra un vero e proprio mezzo istruttorio, sottoposto al potere dispositivo delle parti, bensì un mezzo di valutazione di fatti e/o aspetti aventi natura tecnica, con il fine di coadiuvare l'organo giudicante nella decisione di questioni aventi carattere specialistico in vari settori della scienza e della tecnica. Da questo la conseguente possibilità del giudice di disporre la CTU e dunque anche la sua rinnovazione, ancorchè al di fuori delle richieste delle parti, ogni qual volta si ritenga necessario il ricorso, ai fini della decisione,
a specifiche peculiari competenze scientifiche. Rientrando dunque la disposizione dell'indagine tecnica tra i poteri discrezionali del giudice di merito (cfr. ex multis Cass.
n° 22799/2017), questo anche in grado di appello può disporne la rinnovazione qualora reputi necessario, come accaduto nella fattispecie, un maggiore approfondimento delle questioni con riferimento alle quali sono stati formulati i motivi di appello. Ciò che all'evidenza delimita il potere decisionale del giudice di secondo grado ai sensi e per gli effetti dell'art 112 c.p.c. sono infatti i motivi di appello. Nel caso in esame i motivi di appello principale involgevano per l'appunto proprio la responsabilità del Pt_1
(affermata dal primo giudice pur senza precisare se ex art. 2051 c.c. oppure ex art. 2043 c.c.) con riferimento a origine e cause del movimento franoso che aveva danneggiato l'immobile del circostanze queste ultime che non Parte_5 apparivano oggetto di sufficiente approfondimento nel primo elaborato.
Il secondo ordine di contestazioni relative al modus operandi dei CTU nominati in grado di appello concerne gli ulteriori accertamenti espletati dal consulenti ed i nuovi documenti acquisiti. In particolare si lamenta che i CTU nominati dalla Corte abbiano provveduto ad ulteriori indagini tecniche, ovvero: videoispezioni del sistema fognario misto, analisi chimico fisica delle acque affioranti, penetrometrie dinamiche con istallazione di piezometri.
Si tratta all'evidenzia di esami e attività ritenute dai CTU funzionali a meglio chiarire e verificare le circostanze di fatto e ricostruire la dinamica della frana in esame di cui ai quesiti;
quesiti formulati all'evidenza in funzione dell'esame dei motivi di appello.
Altra doglianza concerne l'acquisizione da parte dei detti CTU di ulteriore documentazione non presente in atti e precisamente: planimetria generale della infrastruttura fognaria meteorica, nera e mista, videoispezioni fognarie, elenco riparazioni sistemi fognari, progetto di manufatto fognario, planimetria funzionale del sistema di drenaggio meteorico superficiale e ipodermico interno alla proprietà.
A tale proposito si osserva che l'acquisizione della suddetta ulteriore documentazione è stata autorizzata dalla Corte ex art. 213 c.p.c. con ordinanza in data 12.10.2023, sul presupposto che si trattasse di acquisizioni prima facie conformi ai dettami di cui Cass
SSUU n° 3086 dell'1.02.2022. Con tale ultima pronuncia, infatti, le Sezioni Unite, superando il precedente, più restrittivo orientamento (di cui Cass n° 31886/2019, che aveva ritenuto applicabili anche al CTU le preclusioni previste per le parti), ha affermato la possibilità del CTU di acquisire i documenti che ritiene necessari per rispondere ai quesiti, purchè non abbiano ad oggetto i fatti principali posti a fondamento della domanda, ma unicamente quelli secondari, per i quali non si applicano dunque le preclusioni istruttorie che incombono sulle parti.
Nel caso di specie la documentazione acquisita dai CTU (volta a verificare la natura del terreno e le caratteristiche del sottostante sistema fognario, in funzione del chiarimento del processo di formazione della frana), riguarda certamente fatti c.d. secondari, come tali privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla miglior valutazione dei fatti principali.
Dal chè l'insussistenza delle violazioni rilevate dalle parti appellate.
4.Secondo e terzo motivo di appello principale: l'an della responsabilità – Il secondo e il terzo motivo di gravame formulati dal possono essere esaminati Pt_1 congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Con il secondo motivo di gravame si censura infatti la affermata sussistenza di nesso causale tra la formazione della frana e la condotta del mentre con il terzo si contesta l'attribuzione in capo al Pt_1 medesimo di un obbligo di consolidamento del versante della frana, ritenuto al Pt_1 contrario non esigibile, sia con riferimento all'origine 'non naturale' della frana, sia in relazione alla competenza regionale in materia di governo del territorio. I motivi sono fondati nei termini di seguito specificato.
I CCTTUU nominati da questa Corte, con un articolato e puntuale elaborato, come tale condivisibile, hanno spiegato che ai tempi del piano di lottizzazione (PEEP) all'inizio degli anni '70, l'area in esame era da ritenersi 'al limite dell'equilibrio geomorfologico' rilevando in proposito: 'Infatti la locale stratigrafia mostra la presenza di una coltre di argille torbose, plastiche e geotecnicamente mediocri, poggianti a franapoggio sul substrato argilloso-sabbioso compatto, entro il quale sono peraltro sussistenti circolazioni idriche di infiltrazione variabili per entità, distribuzione ed emergenza'.
Escludevano tuttavia categoricamente che nella zona interessata dal dissesto di cui è causa fosse presente 'alcuna frana quiescente', dissentendo decisamente dalla ricostruzione degli appellati, secondo cui il dissesto in oggetto si sarebbe originato come richiamo a valle di un più vasto sistema franoso.
A sostegno di tale tesi i consulenti da ultimo nominati hanno posto una accurata ricostruzione cartografica e geomorfologica della zona, specificando altresì che 'fino al
2011, conclusa l'edificazione dell'intera schiera di abitazioni, l'area non mostrava fenomeni di dissesto significativi (Fig. 9 e Fig. 11) né risultano evidenze e segnalazioni in atti in tal senso'. Aggiungevano che l'area in esame non risultava essere mai stata censita tra quelle interessate da 'frana quiescente', in nessuna delle carte di settore, spiegando che la frana più vicina tra quelle censite 'è oltre Torribina, in altro contesto inconferente ai fini in oggetto'.
I CCTTUU esponevano quindi che 'le più probabili cause scatenanti l'evento del 2011 sono il progressivo sovraccarico da riporto (oltre 2 m nel 1983-85 ed oltre 1 m nel 1999) in testa al versante privo di adeguata opera di sostegno e la circolazione idrica sub- superficiale con contestuale imbibizione delle sottostanti argille torbose di scadenti caratteristiche geotecniche ed aumento delle pressioni neutre'. In proposito spiegavano nello specifico: 'Nell'aprile 2011 si verifica il primo importante collasso, riguardante Cont principalmente il riporto a valle del muro di cinta M&C ( – ndr), postovi a CP_1 seguito dei lavori di cui alla D.I.A. del 1999, in terreno di proprietà comunale (Fig. 13), presumibilmente con contestuale instabilizzazione anche di almeno parte del rilevato di riporto M&C cui ha temporaneamente posto contrasto il muro debolmente ancorato a micropali e la rigidezza della pavimentazione. In assenza di interventi strutturali di sostegno del rilevato M&C e/o di riduzione dello stesso, il dissesto non poteva che progredire (2012) sino al collasso anche della sovrastruttura di resede, come in effetti ha fatto ad inizio 2013; solo allora, si è intervenuti con la paratia (Fig. 17, Fig. 18 e Fig. 19) che almeno arrestato la retrogressione del franamento (Fig. 19, Fig. 23, Fig. 25,
Fig. 29-Fig. 40)'.
A fronte di tale argomentata e puntuale ricostruzione del fenomeno franoso in esame, del tutto recessive e non condivisibili devono essere ritenute le conclusioni cui era pervenuta la prima CTU, in cui alla descrizione del fenomeno non si era accompagnata anche una chiara ricostruzione del processo alla base dell'innesco franoso, così argomentandosi: '…lo strato di terreno più superficiale, di scarse proprietà meccaniche, tenda a scorrere in maniera plastica sullo strato più consistente posto a livello inferiore;
si è infatti rilevato un visibile aumento delle pressioni neutre circa in corrispondenza di tale interfaccia, a significare che la rilevante presenza d'acqua in tale zona può verosimilmente costituire la causa del soliflusso'. Del tutto prive di concreto riscontro erano rimaste in tale contesto le osservazioni del consulente dell'odierna parte appellante, tese ad evidenziare che l'area era priva di 'morfemi' e non erano mai state segnalate problematiche geomorfologiche, come comprovato anche dall'analisi della cartografia e delle foto aeree e satellitari prodotte in atti. Nella prima CTU, peraltro, il fenomeno franoso in esame appare essere stato analizzato in 'sovrapposizione' rispetto ad altro che, dall'approfondimento espletato dai CTU successivamente nominati è risultato interessare area del tutto diversa e dunque non avere nessuna correlazione con il dissesto di cui è controversia.
In particolare ad essere sintomatico di una sostanziale carenza ricostruttiva della prima
CTU proprio uno dei passaggi che gli odierni appellati hanno posto a sostegno della fondatezza della loro richiesta risarcitoria, ovvero: '…l'inerzia delle parti…risulta a parere dello scrivente – ma si ritiene indubbiamente - il fattore di gran lunga prevalente nella causazione del danno nella consistenza attuale, anche indipendentemente dalla causa effettiva del dissesto”. In tal senso, nella prima CTU, le opere edili realizzate dai Cont
– nel fondo a monte, non erano state compiutamente messe in relazione CP_1 rispetto al fenomeno verificatosi nel fondo a valle, seppure anche il primo CTU avesse rilevato gli effetti negativi della costruzione in relazione alla condizione geologica del terreno (da cui il concorso di colpa riconosciuto in primo grado). Al contrario, secondo la condivisibile ricostruzione dei CCTTUU da ultimo nominati, in un contesto litotecnico degli strati superficiali del terreno caratterizzato da fattori fortemente predisponenti al franamento (ovvero la scarsa resistenza meccanica delle masse argillose o torbose, la disposizione a franapoggio, la successione dei termini litologici che induce possibili circolazioni idriche all'interfaccia degli strati più superficiali), il delicato equilibrio è stato 'rotto' a causa del successivo sovraccarico dei riporti di terreno, posti in essere sia in fase di costruzione dell'edificio (stimati in oltre 2 mt), sia in occasione della successiva riconfigurazione del resede (con ulteriore carico di 1 – 1,5 mt), senza che ad essi si accompagnasse alcuna adeguata opera di sostegno e di regimazione delle acque sub superficiali di scarico provenienti dall'abitazione
(a margine foto 46 tratta dalla CTU).
I detti consulenti hanno nel dettaglio evidenziato come 'La costruzione del fabbricato
M&C (Maruccia – Cei, ndr) (C.E. n. 956/1983-1985; Fig. 5), al di là di alcune difformità tra rappresentazioni progettuali ed as-built, ha certamente determinato due fatti salienti: a) la introduzione di un manufatto impermeabile entro lo stato di circolazione idrica dei deflussi sub-superficiali (il c.d. "piano interrato" o "sottofondazione" dei
CCTTPP di ATP;
cfr. Fig. 47); b) il sovraccarico per rimaneggiamento e riporto finanche oltre 2 m di terreno (presumibilmente proveniente dallo scavo di fondazione, di scadenti caratteristiche geotecniche e senza informazioni sulla modalità di ammorsamento e costipamento) nel resede'. Proseguivano i CTU affermando come 'Con D.I.A. 1999, viene ampliato verso valle il resede M&C operando un ulteriore riporto di terreno superiore a 1 m al fine di rendere più agevole l'accesso al garage e l'utilizzo in generale.
Gli effetti essenziali sono: a) l'incremento notevole del sovraccarico, sia entro il resede sia esternamente (Fig. 48); b) la pavimentazione con sistema di drenaggio, di topologia
e schema funzionale non accertato nel dettaglio8 ma certamente interamente entro rilevato privo di accorgimenti atti a ridurre il rischio di sversamenti occulti e/o di troppo pieno'. A tale proposito i CTU hanno messo in evidenza come tale successione di lavori posti in Cont essere dai – determinando una serie di modifiche di un assetto già con CP_1 elevata predisposizione al franamento, aveva provocato il collasso prima del 2011 e poi del 2013 'riducendo il preesistente margine di "sopportazione" delle pressioni interstiziali', considerato altresì che 'l'acqua di infiltrazione e circolazione sub- superficiale sia stata il fattore ultimo di instabilizzazione pare accettabile oltre ogni ragionevole dubbio, anche considerando la morfologia del franamento, le sistematiche evidenze di emergenze idriche immediatamente a valle di M&C anche in corso di CTU e
l'andamento delle precipitazioni medie e del 2010'. esame).
Quanto al fenomeno franoso verificatosi nel
2013 lo stesso è stato ritenuto dai
CTU quale
'naturale' evoluzione di quello del 2011,
'in assenza di contromisure'.
I CCTTUU hanno quindi concluso affermando come 'Nei termini eziologici già descritti, si ritiene che sussista un chiaro nesso causale tra gli interventi edilizi M&C ed il movimento franoso di cui trattasi'.
Sebbene sia stato sottolineato che l'edificio costruito dagli appellati abbia nella sostanza dato 'buona prova di sé', in termini strutturali, la sua realizzazione, così come la successiva sistemazione del circostante resede, ha comportato importanti riporti di terra che, nel tempo, hanno rotto il delicato equilibrio idrogeologico del terreno interessato, determinando la formazione della frana che si è manifestata nel terreno del Comune sottostante quello dei I CTU hanno in proposito evidenziato che 'Il Parte_5 dissesto poi avvenuto si sarebbe ben potuto evitare, prima di tutto ben inquadrando la problematica dal punto di vista idrogeologico e, conseguentemente, definendo i dettagli progettuali (ampiezze, riporti, pavimentazioni, drenaggi, ...), dimensionando in conformità agli obblighi di legge e realizzando a regola d'arte (drenaggi compresi) un'opera di sostegno perimetrale, della tipologia tardivamente adottata nell'intervento di somma urgenza del 2013'.
A tale ultimo proposito i consulenti nominati dalla Corte hanno spiegato che la paratia di pali realizzata nel 2013 dagli appellati e finalizzata alla messa in sicurezza dell'abitazione, anche se passibile di alcuni rilievi costruttivi 'ha certamente avuto il pregio dell'efficacia', rilevando in proposito che 'il fenomeno di retrogressione del franamento verso l'abitazione è stato arrestato, riducendo anche il sovraccarico da riporto gravante sul pendio immediatamente a valle'. I CTU deducevano che dopo i riporti di terra conseguenti alla costruzione di cui alla CE del 1983 - 85 e alla DIA del
1999, un modo per evitare il formarsi del fenomeno franoso sarebbe stato realizzare una paratia di tale tipo 'al primo manifestarsi della problematica di dissesto', da completare con opportuna regimazione delle acque meteoriche del piazzale, così evitandone la dispersione incontrollata nel corpo del rilevato, attraverso le fessurazioni e contemporaneamente 'verificando l'integrità della pericolosa rete di drenaggio delle proprie acque meteoriche'. Aggiungevano infine che 'Presumibilmente, però, anche tale intervento avrebbe avuto carattere provvisionale, inevitabilmente dovendo poi, salvo diverso assetto del resede, in via definitiva procedere alla demolizione parziale del piazzale ed alla ricostruzione del rilevato sorretto da adeguata opera di sostegno, sostitutiva del muretto su micropali originario. Il tutto a regola d'arte, ovvero compresi gli opportuni drenaggi (ispezionabili) e la rimodellazione (scarico) del pendio a valle
(riporti M&C in terreno comunale) e quant'altro necessario a dare sicurezza statica e certezza di mantenimento dell'efficacia nel tempo in conformità alla normativa vigente'.
Dunque i CTU da ultimo nominati hanno, con dovizia di particolari e ampiezza di motivazione, chiaramente affermato che il fenomeno franoso si è attivato nel 2011 nel terreno del Comune, sottostante quello degli appellati, specificando che ciò era avvenuto 'dove erano presenti terre riportate, con modalità improprie, presumibilmente Cont in seguito alle operazioni edilizie condotte dai sig.ri e non del tutto definite CP_1 negli atti autorizzativi'.
Traendo le conclusioni, dunque, secondo la argomentata ricostruzione dei CTU, il fenomeno franoso verificatosi nel 2011 e ulteriormente sviluppatosi nel 2013, non sarebbe frutto di un fenomeno naturale, bensì la conseguenza degli interventi edilizi posti in essere sul sovrastante terreno dai con particolare riferimento ai Parte_5 consistenti riporti di terreni che, in mancanza di adeguate opere di sostegno e regimazione delle acque di scarico dell'immobile, avrebbero a poco a poco rotto il delicato equilibrio geologico della zona. La frana si sarebbe quindi innescata nel terreno del ma non come fenomeno scaturito naturalmente da quest'ultimo, bensì Pt_1 come conseguenza delle interferenze geologiche in esso determinate dagli interventi edilizi degli appellati. In particolare dalla CTU si evince che la frana sarebbe stato il frutto oltre che dell'appesantimento del terreno sovrastante degli appellati, anche della collocazione sul declivio sottostante di proprietà del comune di consistenti 'riporti' di terreno, che il comune nel 2011 si era limitato a 'rimodellare', dunque tollerando la relativa presenza.
Tanto premesso, non può essere ritenuta alcuna responsabilità del per l'innesco Pt_1 nel suo terreno, a valle rispetto a quello degli appellati, di una frana, considerato che quest'ultima è risultata non già fenomeno naturale caratterizzante la res (ovvero il terreno del comune), bensì la conseguenza delle attività edilizie poste in essere dai medesimi senza adottare le adeguate misura che tenessero conto della Parte_5 conformazione geologica e della struttura del terreno, per come sopra specificato richiamando la CTU da ultimo espletata.
In tal senso l'attività edilizia posta in essere dagli attori deve ritenersi aver assunto un ruolo causale del tutto assorbente rispetto alla formazione della frana, che pur essendosi manifestata nel terreno del comune a valle rispetto a quello degli attori, non è risultata frutto del dinamismo del detto terreno, ma conseguenza degli interventi edilizi dei proprietari del fondo soprastante che avevano comportato consistenti sopraelevazioni del piano di campagna, con rilevante accumulo di terra in prossimità del terreno scosceso, senza realizzazione di adeguate opere di contenimento e di una corretta regimazione delle acque di scarico dell'abitazione.
Il rapporto fenomenologico deve essere ritenuto inverso rispetto a quanto prospettato dagli originari attori e odierni appellati: non è infatti stata la res custodita dal Pt_1 ovvero il terreno sottostante alla proprietà degli attori, ad avere, o per suo intrinseco dinamismo, o per l'insorgenza in essa di un fenomeno dannoso, provocato la frana che ha trascinato verso il basso le sovrastanti strutture, danneggiandole;
sono al contrario state tali ultime che, determinando un appesantimento del terreno sovrastante, in mancanza di adeguate strutture di contenimento e creazione di controspinte adeguate, nonché senza una corretta regimazione della acque di scolo di piazzale e abitazione, che hanno, con il passare del tempo, determinato la formazione della frana localizzatasi nel fondo del comune, proprio sotto quello degli appellati. Non è infatti in alcun modo emerso che alla base del fenomeno franoso vi sia stato, neppure in parte, lo stato manutentivo del fondo del (che come si vede dalle foto in atti appare Pt_1 sostanzialmente incolto), che ha nella sostanza subito gli effetti, manifestatisi con il passare del tempo, delle modifiche apportate nel sovrastante fondo ed in particolare dei cospicui riporti di terra con rilevante innalzamento del piano di campagna.
Va quindi verificato se residui una qualche responsabilità del per l'ulteriore Pt_1 aggravamento del detto fenomeno franoso innescatosi nel 2011 e sfociato nel successivo, più incisivo dissesto del 2013.
Anche in questo caso la risposta deve essere in termini di esclusione della responsabilità del che ha anzi subito, nel terreno di sua proprietà, gli effetti del dissesto Pt_1 scaturito sia dalle opere realizzate dagli appellati nel fondo sovrastante, sia dai riporti di terra derivanti dai medesimi lavori, che l'ente pubblico ha cercato di sistemare
'risagomando' la massa di terra riversatasi nel suo terreno. Come chiaramente evidenziato dalla CTU, sarebbero dovuti essere gli appellati ad attivarsi, ai primi segni del dissesto dagli stessi provocato, ponendo in essere adeguate opere di contenimento, del tipo di quella realizzata solo nel 2013, per contenere gli effetti franosi dagli stessi causati.
Va infine evidenziato come nessuna responsabilità sia imputabile al neppure Pt_1 con riferimento alla questione - accennata dagli appellati per la prima volta in sede di comparse conclusionali di replica in funzione di risposta alle deduzioni fatte dall'appellante – relativa all'avere l'ente comunale 'autorizzato la costruzione della abitazione dei coniugi e nell'avere questi ultimi…'costruito il proprio Parte_5 appartamento in forza di una espressa autorizzazione tecnica comunale…'
A tale proposito si osserva in primo luogo che mai la domanda risarcitoria proposta dai
è stata basata su ritenuti mancanti controlli amministrativi né tantomeno Parte_5 su un incolpevole affidamento degli attori circa la legittima attività autorizzatoria dell'ente comunale: la deduzione è, dunque, del tutto inidonea a fondare alcuna responsabilità del stante la mancanza di una tempestiva domanda fondata Pt_1 anche sui suddetti fatti materiali. Nell'atto di citazione proposto in primo grado la responsabilità del è stata infatti basata unicamente sulla condotta dell'ente in Pt_1
Cont ordine sia alla manutenzione del terreno sottostante quello dei – in cui CP_1 veniva allegato essersi formata la frana, sia al monitoraggio dell'area, mentre, al contrario, mai è stata in alcun modo fatto riferimento all'attività autorizzatoria e/o concessoria come causa efficiente dei danni. Trattandosi di domanda avente ad oggetto il risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (proposta ex art 2051 c.c. o
2043 c.c.) e dunque di una domanda avente ad oggetto diritti c.d. eterodeterminati, era infatti onere degli attori in primo grado indicare espressamente tutti i fatti materiali che assumevano essere stati lesivi del proprio diritto (cfr. da ultimo Cass. n° 23233/2024). In tale prospettiva, pertanto, gli unici fatti materiali validamente allegati e, dunque, posti a fondamento della decisione, sono stati quelli tempestivamente allegati in primo grado, con conseguente esclusione della valutazione del contegno dell'ente comunale in relazione ai provvedimenti autorizzatori e concessori delle opere edili realizzate dai
Parte_5
Per quanto detto, in accoglimento di secondo e terzo motivo di appello, ad integrale riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del danno proposta dagli appellati deve essere integralmente respinta, come pure la domanda di condanna del ad eseguire opere di consolidamento del versante. Pt_1
5. Quarto motivo di appello principale e appello incidentale: il concorso di colpa dei danneggiati – L'accoglimento dei precedenti motivi di appello, determinando il rigetto della domanda risarcitoria, comporta l'assorbimento del quarto motivo di appello principale e dell'appello incidentale, inerenti il concorso di colpa dei danneggiati.
6.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, in base all'esito finale della lite, i Parte_5 sono risultati soccombenti su tutta la domanda, con conseguente onere di rifondere al comune le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese di CTU. Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da
€ 52.000 a € 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con la precisazione che quanto al primo grado sono dovute solo le spese di partecipazione all'ATP, considerato che il Comune è rimasto contumace nel giudizio di merito.
In applicazione del medesimo principio di soccombenza, le spese di CTU, sia di quella espletata in primo grado in sede di ATP, sia di quella espletata in grado di appello, liquidate come in atti, sono definitivamente poste a carico delle parti appellate.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle parti appellanti incidentali, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Non sussistono invece i presupposti per dare seguito alla domanda reiterata da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni, in cui ha chiesto la condanna degli appellati 'alla restituzione di quanto eventualmente medio tempore percepito'. Non risulta infatti mai essere stato allegato dall'appellante l'effettiva (e non solo eventuale) dazione di somme in esecuzione della sentenza di primo grado, che è stata sospesa da questa Corte.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) accoglie l'appello principale e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, respinge tutte le domande di risarcimento danni proposte dai Parte_5 ei confronti del
[...] Parte_1
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3)condanna gli appellati e , in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2 al le spese di lite dei due gradi di giudizio che si liquidano: Parte_1 quanto al procedimento per ATP di primo grado in complessivi € 3827,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
nulla quanto al procedimento di merito di primo grado stante la contumacia del quanto al secondo grado in complessivi € 14317,00 per compenso, da Pt_1 maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) pone tutte le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico degli appellati e;
Controparte_1 CP_2
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.02.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 21/07/2022 al n. 1360/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. PULITI FABIO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Salvatore C.F._2
Paratore
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI- avverso la sentenza n. 1576/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
24/05/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 29.10.2024 all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, respinto l'appello incidentale proposto, per le motivazioni tutte di cui all'atto di appello introduttivo del presente giudizio, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1576/2022 pubblicata il
24/05/2022, emessa nella RG n. 2050/2021 e, per l'effetto, eventualmente previo completamento dell'istruttoria richiesto nel presente atto di appello, respingere ogni domanda formulata nei confronti del da parte dei Signori Parte_1
condannandoli alla restituzione di quanto Parte_2 eventualmente medio tempore percepito”;
Per la parti appellate e appellanti incidentali: “Voglia Questa Ecc.ma Corte IN TESI
- rigettare l'appello presentato dal IN VIA INCIDENTALE – in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, accertare la piena responsabilità del Pt_1 nei fatti di causa e, in revisione del punto 1 della sentenza (in cui si legge: “condanna il a risarcire agli attori i danni provocati dall'instabilità del Parte_1 pendio, liquidandoli in euro 103.006,19 con interessi al tasso di legge dal 30 luglio 2014 al soddisfo”), condannare il a risarcire gli attori i danni nella misura accertata Pt_1 dal CTU, pari ad euro 147.151,59, sempre oltre interessi di legge dal 30 luglio 2014 al soddisfo confermando, in rigetto dell'appello, le altre statuizioni. In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva innanzi Parte_1 alla Corte di Appello di Firenze e proponendo appello Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza n. 1576/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 24.05.2022 e notificata il 09.06.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva accolto la domanda da questi ultimi proposta avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla loro unità immobiliare sita nel in via Giovanni Falcone n. 33 (località Parte_1
Torrebina), in conseguenza di due episodi franosi verificatisi nel 2011 e nel 2013, condannando altresì il convenuto ad eseguire i lavori necessari alla messa in Pt_1 sicurezza dell'area interessata dal fenomeno franoso.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della ctu espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. promosso dagli attori, riteneva provata la responsabilità del convenuto per gli episodi franosi verificatisi a partire dal Pt_1
2011, imputando detti eventi alla colpevole inerzia dell'Amministrazione comunale che aveva omesso di predisporre misure idonee ad arrestare lo scivolamento del terreno e a mettere in sicurezza l'area. Tuttavia, il Tribunale riconosceva la sussistenza di un concorso colposo dei danneggiati nella misura del 30%, in ragione degli interventi edificatori da essi realizzati senza adottare le necessarie precauzioni, pur risultando evidenti già all'epoca dei lavori i problemi di stabilità del terreno. Il Giudice di prime cure, quindi, condannava il oltre che “ad eseguire i lavori Parte_1 indicati nella ctu ing. del 30 luglio 2014 al paragrafo 6.3 a pag. 51 Persona_1
(cartaceo, 52 elettronico su cd) sotto la voce “6.3 Migliori opere per il ripristino della situazione collinare”, con la penale di euro 5000,00 per ogni mese di ritardo, decorrente dal 1.8.22”, anche a corrispondere agli attori la complessiva somma di euro 103.006,19
a titolo di risarcimento dei danni da questi ultimi patiti per le spese da loro sostenute per la messa in sicurezza del piazzale e del fabbricato di loro proprietà, oltre che per i costi da sostenere per il ripristino del resede, nonché per la riduzione della facoltà di godimento della proprietà, risultando parte del resede inagibile a seguito della frana.
Infine, il giudice di prime cure condannava il convenuto a rifondere le spese di Pt_1 lite in favore degli attori, ponendo a carico del medesimo anche le spese di lite del procedimento di ATP e le spese di CTU.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea affermazione della legittimazione passiva del convenuto, non avendo Pt_1 gli attori dimostrato l'effettiva proprietà comunale dei terreni dai quali la frana avrebbe asseritamente avuto origine;
2)errore nell'aver ritenuto la frana eziologicamente riconducibile alla colpevole omissione da parte del di efficaci interventi per arrestare il fenomeno e mettere Pt_1 in sicurezza del;
mancata applicazione dell'art. 887 c.c., in forza del quale Pt_3 graverebbe sugli attori (in qualità di proprietari del fondo a monte) l'obbligo di attivarsi per predisporre un sistema di contenimento del terreno;
3)errore nell'aver ritenuto sussistente in capo al un obbligo di intervento Pt_1 finalizzato al consolidamento del versante di frana, non risultando un siffatto incombente esigibile dall'Amministrazione comunale sia in ragione della competenza regionale in materia di governo del territorio sia della riconducibilità del dissesto agli interventi edilizi realizzati dagli stessi attori, anziché a cause di origine naturale;
4) erroneo riconoscimento di un concorso di colpa dei danneggiati nella misura del solo
30%, senza tenere in considerazione l'effettiva incidenza causale delle condotte degli attori nella produzione degli eventi franosi;
erronea valutazione delle risultanze della
CTU; errore per non aver richiesto al CTU anche la determinazione dell'incidenza causale delle condotte degli attori;
in via istruttoria l'appellante chiedeva l'integrazione della
CTU “sulla percentuale di responsabilità su tutte le voci di condanna poste a fondamento della sentenza di primo grado”. L'appellante chiedeva, quindi, che la Corte, previa sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati e Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e proponendo a loro volta appello incidentale CP_2 per il seguente motivo:
1)errore nell'aver ritenuto sussistente un concorso di colpa dei danneggiati nella misura del 30%; erronea valutazione delle risultanze della CTU, avendo la perizia escluso l'incidenza causale nella verificazione della frana degli interventi edificatori realizzati dagli attori.
Con ordinanza collegiale del 26.01.2023 veniva confermato il decreto presidenziale reso inaudita altera parte con il quale era stata sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado.
La Corte procedeva quindi a disporre ulteriore CTU conferendo il relativo incarico con ordinanza del 13.06.2023 all'ing. e al geologo Dott. Controparte_3 [...]
Persona_2
Concluse le operazioni peritali e acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del
29.10.2022 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, si ritiene opportuno premettere che non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che e siano proprietari di un'unità Controparte_1 CP_2 immobiliare sita sulla sommità di una collinetta nel comune di in località Parte_1
Torrebina, in via Falcone n. 33, costituita da un fabbricato a due piani fuori terra ed uno seminterrato, oltre un resede circostante, sistemato in parte a giardino, in parte a pavè per il transito delle auto verso l'autorimessa posta su un lato dell'immobile. In particolare non è controverso che l'abitazione dei coniugi sia stata Parte_4 realizzata, su terreno loro assegnato con delibera del Consiglio Comunale n° 241 del
27.12.1982, tra il 1983 e il 1985 sulla base della concessione edilizia n. 956/1983 e successive varianti, nell'ambito del Piano di edilizia popolare ed economica approvato con delibera comunale del 18.03.1972. Il relativo permesso di abitabilità risulta essere stato rilasciato dal Comune in data 19.10.1987. Dalla documentazione in atti risulta che nel contesto di tale intervento edilizio veniva eseguito un riporto di terreno con massimo spessore a valle di circa 2,20 mt per realizzare l'accesso al garage e all'area retrostante il fabbricato. Ciò corrispondeva ad un pari innalzamento (di 2,20 mt) del piano di campagna nella parte a valle del resede, in cui era realizzato un muro di cinta perimetrale.
E' del pari pacifico che, successivamente, i coniugi eseguivano un ulteriore CP_1 intervento edilizio, oggetto di DIA del 23/03/1999, consistito nella realizzazione di un ulteriore riporto di terreno di circa 1,20 mt, con corrispondente innalzamento del piano di campagna, in modo da posizionare un muro di confine fondato su micropali in corrispondenza dell'angolo di resede più a valle.
Neppure è contestato che nell'area in cui è situata l'unità immobiliare dei coniugi si verificavano, CP_1 dapprima nel 2011 e, poi, nel
2013, alcuni movimenti franosi all'esito dei quali si riscontrava il crollo del muretto di confine e il dissesto di una significativa porzione del piazzale di proprietà degli attori. Più specificamente, nella primavera del 2011 si manifestavano i primi segni dell'innesco di una frana, mentre nel 2013 si verificava un cedimento rotazionale del muro di confine tra la Cont proprietà – ed il CP_1 terreno sottostante, con contestuale abbassamento del piazzale attiguo. Parimenti pacifico tra le parti è che, in seguito ai predetti ultimi episodi franosi del 2013, i coniugi realizzavano, previa presentazione di apposita Parte_4
SCIA in data 30.01.2013 (prot. 2029), un intervento di consolidamento consistito nella collocazione di una fila di pali del diametro di 60 cm e della profondità di 12 m. E' infine pacifico che la frana in oggetto non veniva inserita tra quelle ammesse al finanziamento regionale di cui al documento annuale per la difesa del suolo, essendo stato il dissesto ritenuto di origine non naturale, ma antropica, ovvero conseguente a modifiche del territorio operate da privati.
La controversia oggetto del presente giudizio di appello si incentra dunque sull'accertamento dei fattori causali che hanno determinato i predetti episodi franosi e, in particolare, sulla sussistenza di una correlazione causale tra gli stessi e lo stato di manutenzione da parte del dei propri sottostanti terreni, nonché sulla esigibilità Pt_1 da parte dell'ente pubblico comunale di condotte aventi ad oggetto l'adozione d misure idonee a contrastare la frana. Del pari controversa è la sussistenza di una incidenza causale, rispetto alla determinazione e/o all'aggravamento del fenomeno, della condotta tenuta dagli attori, con particolare riferimento alle opere edilizie e di sistemazione del terreno circostante l'abitazione dagli stessi poste in essere.
2.Il primo motivo di appello principale: l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del - Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la Pt_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del pur non avendo gli attori fornito la prova della proprietà Parte_1 comunale dei terreni situati a valle rispetto alla loro unità immobiliare, dai quali, secondo la prospettazione attorea, avrebbe avuto origine il fenomeno franoso. In particolare, sostiene l'appellante che gli attori, pur avendo invocato la responsabilità del ex Pt_1 art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. in qualità di ente proprietario del fondo confinante con quello degli attori e collocato a valle rispetto allo stesso, in cui la frana si sarebbe innescata, accrescendo il suo effetto rovinoso in assenza di doveroso monitoraggio e interventi, si erano limitati a prospettare la titolarità del detto terreno in capo al senza in tal senso fornirne alcuna prova. Pt_1
La doglianza in esame non merita accoglimento.
Giova chiarire come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tra la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consistente nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte e l'effettiva titolarità del rapporto controverso che, invece, è questione attinente al merito della controversia e, quindi, alla fondatezza della domanda proposta (cfr. ex plurimis, Cass. sentenza n. 7776 del 27/03/2017). In tal senso, la legittimazione passiva può ritenersi carente laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il convenuto non è il soggetto nei cui confronti è fatta valere la pretesa avanzata dall'attore. Diversamente, la circostanza che il convenuto non sia effettivamente titolare dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto dall'attore è problema che attiene al merito della decisione.
Con il motivo di appello in esame il ha sollevato una questione attinente alla Pt_1 effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio e non alla carenza di legitimatio ad causam, in quanto ha contestato il difetto di prova della reale qualità di proprietario del fondo da cui, secondo la prospettazione attorea, avrebbe avuto origine il movimento franoso.
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che trattasi di una eccezione validamente proposta per la prima volta in secondo grado dal rimasto contumace in primo Pt_1 grado, con conseguente infondatezza della eccezione di tardività rilevata dagli appellati
Parte_2
Invero, la contestazione della titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, fatta valere in giudizio dall'attore costituisce una mera difesa che il convenuto può formulare in ogni grado di giudizio. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, anche a Sezioni
Unite (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2951/2016), l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Né l'eventuale contumacia o tardiva costituzione del convenuto può assumere alcuna valenza di non contestazione o alterare la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
Alla luce dei principi poc'anzi richiamati, quella sollevata dal per la prima volta Pt_1 nel presente grado di appello rappresenta dunque una mera difesa, consistente nella negazione di un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria azionata in giudizio e, come tale, deve ritenersi tempestivamente formulata, con la conseguenza che è necessario esaminare nel merito la relativa questione (cfr. Cass. n. 32814 del 27/11/2023).
Ciò posto, nel merito l'eccezione è infondata per come di seguito specificato.
Infatti dalla documentazione prodotta in atti ed in particolare dalla convenzione del
01.04.1983 stipulata dai coniugi con il Comune di avente ad CP_1 Parte_1 oggetto la cessione dell'area su cui gli attori hanno edificato l'unità immobiliare oggetto di causa, si dà atto che la proprietà degli attori confina su tutti i lati con aree di proprietà comunale (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione). Inoltre, nella relazione del
09.11.2020 a firma del Segretario comunale e dirigente ad interim dell'area tecnica del in relazione al contenzioso con i coniugi per gli Parte_1 CP_1 episodi franosi di cui è causa, si dà atto, in più passaggi, della proprietà comunale del fondo situato a valle dell'unità immobiliare degli attori (cfr. doc. 13 allegato all'atto introduttivo). Tale ultimo documento non solo non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte del ma è stato anzi da questo richiamato nel proprio Pt_1 atto di appello, sia pure per sostenere la propria tesi difensiva, secondo cui gli episodi franosi di cui è causa sarebbero riconducibili in via esclusiva agli interventi edilizi realizzati dagli attori. A ciò si aggiunge che nello stesso atto di appello del sono Pt_1 contenute affermazioni in contrasto con la negazione della proprietà del fondo Cont confinante a valle con quello dei – circostanza che deve dunque essere CP_1 ritenuta ammessa dall'ente pubblico in particolare nel punto dell'atto di gravame in cui, esponendo che gli attori hanno realizzato micropali, li colloca “al confine con la proprietà comunale posta a valle, su cui è stato poi fondato un muretto di confine” (p. 2 dell'atto di appello).
Dunque, ancorchè non sia stato prodotto l'atto pubblico da cui risulti la proprietà del Cont del fondo confinante a valle con quello di proprietà dei – i suddetti Pt_1 CP_1 elementi integrano indizi gravi, precisi e concordanti nel senso di ritenere provata la titolarità da parte del del detto fondo, cui gli appellati Parte_1 riconducono la formazione della frana.
Peraltro, si osserva che la domanda è stata proposta in via principale dagli attori ai sensi dell'art 2051 c.c., norma in cui, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la custodia della res rilevante ai fini della responsabilità non coincide necessariamente con la proprietà della stessa, potendo consistere anche in una relazione di fatto con la cosa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che possano insorgere in essa e di escludere i terzi dal contatto con la stessa (cfr. ex multis, Cass. ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Cass. sentenza
n. 15761/2016).
Nel caso di specie, il si è limitato ad eccepire il difetto di prova della proprietà Pt_1 in capo allo stesso del fondo a valle rispetto alla proprietà senza tuttavia Parte_2 contestare anche la sussistenza di una relazione qualificata con la cosa idonea ad integrare il presupposto della custodia del terreno in questione, fatta valere dagli attori ex art. 2051 c.c., che comunque emerge chiaramente dalla documentazione sopra richiamata.
Per tutte le ragioni sinora esposte il presente motivo di appello deve essere rigettato.
3. Le eccezioni processuali in punto di rinnovo della CTU – Prima di andare ad esaminare i motivi di appello riguardanti il merito della causa e dunque tali da coinvolgere le risultanze della CTU, è opportuno analizzare le doglianze espresse dalle parti appellate a proposito della nuova CTU disposta da questa Corte, sia con riferimento alla sua ammissione, sia in relazione alle modalità di svolgimento delle operazioni.
Con riferimento al primo di detti profili, le eccezioni spiegate sono così riassumibili: la rinnovazione della CTU non sarebbe stata tempestivamente richiesta da nessuna delle parti, neppure dal che si era limitato a sollecitare una integrazione del Pt_1 precedente elaborato;
la richiesta in tal senso del sarebbe stata comunque Pt_1 tardiva;
non essendo state fatte espresse critiche alla precedente CTU, la rinnovazione di quest'ultima comporterebbe una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Le suddette censure non appaiono fondate.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale la CTU non integra un vero e proprio mezzo istruttorio, sottoposto al potere dispositivo delle parti, bensì un mezzo di valutazione di fatti e/o aspetti aventi natura tecnica, con il fine di coadiuvare l'organo giudicante nella decisione di questioni aventi carattere specialistico in vari settori della scienza e della tecnica. Da questo la conseguente possibilità del giudice di disporre la CTU e dunque anche la sua rinnovazione, ancorchè al di fuori delle richieste delle parti, ogni qual volta si ritenga necessario il ricorso, ai fini della decisione,
a specifiche peculiari competenze scientifiche. Rientrando dunque la disposizione dell'indagine tecnica tra i poteri discrezionali del giudice di merito (cfr. ex multis Cass.
n° 22799/2017), questo anche in grado di appello può disporne la rinnovazione qualora reputi necessario, come accaduto nella fattispecie, un maggiore approfondimento delle questioni con riferimento alle quali sono stati formulati i motivi di appello. Ciò che all'evidenza delimita il potere decisionale del giudice di secondo grado ai sensi e per gli effetti dell'art 112 c.p.c. sono infatti i motivi di appello. Nel caso in esame i motivi di appello principale involgevano per l'appunto proprio la responsabilità del Pt_1
(affermata dal primo giudice pur senza precisare se ex art. 2051 c.c. oppure ex art. 2043 c.c.) con riferimento a origine e cause del movimento franoso che aveva danneggiato l'immobile del circostanze queste ultime che non Parte_5 apparivano oggetto di sufficiente approfondimento nel primo elaborato.
Il secondo ordine di contestazioni relative al modus operandi dei CTU nominati in grado di appello concerne gli ulteriori accertamenti espletati dal consulenti ed i nuovi documenti acquisiti. In particolare si lamenta che i CTU nominati dalla Corte abbiano provveduto ad ulteriori indagini tecniche, ovvero: videoispezioni del sistema fognario misto, analisi chimico fisica delle acque affioranti, penetrometrie dinamiche con istallazione di piezometri.
Si tratta all'evidenzia di esami e attività ritenute dai CTU funzionali a meglio chiarire e verificare le circostanze di fatto e ricostruire la dinamica della frana in esame di cui ai quesiti;
quesiti formulati all'evidenza in funzione dell'esame dei motivi di appello.
Altra doglianza concerne l'acquisizione da parte dei detti CTU di ulteriore documentazione non presente in atti e precisamente: planimetria generale della infrastruttura fognaria meteorica, nera e mista, videoispezioni fognarie, elenco riparazioni sistemi fognari, progetto di manufatto fognario, planimetria funzionale del sistema di drenaggio meteorico superficiale e ipodermico interno alla proprietà.
A tale proposito si osserva che l'acquisizione della suddetta ulteriore documentazione è stata autorizzata dalla Corte ex art. 213 c.p.c. con ordinanza in data 12.10.2023, sul presupposto che si trattasse di acquisizioni prima facie conformi ai dettami di cui Cass
SSUU n° 3086 dell'1.02.2022. Con tale ultima pronuncia, infatti, le Sezioni Unite, superando il precedente, più restrittivo orientamento (di cui Cass n° 31886/2019, che aveva ritenuto applicabili anche al CTU le preclusioni previste per le parti), ha affermato la possibilità del CTU di acquisire i documenti che ritiene necessari per rispondere ai quesiti, purchè non abbiano ad oggetto i fatti principali posti a fondamento della domanda, ma unicamente quelli secondari, per i quali non si applicano dunque le preclusioni istruttorie che incombono sulle parti.
Nel caso di specie la documentazione acquisita dai CTU (volta a verificare la natura del terreno e le caratteristiche del sottostante sistema fognario, in funzione del chiarimento del processo di formazione della frana), riguarda certamente fatti c.d. secondari, come tali privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla miglior valutazione dei fatti principali.
Dal chè l'insussistenza delle violazioni rilevate dalle parti appellate.
4.Secondo e terzo motivo di appello principale: l'an della responsabilità – Il secondo e il terzo motivo di gravame formulati dal possono essere esaminati Pt_1 congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Con il secondo motivo di gravame si censura infatti la affermata sussistenza di nesso causale tra la formazione della frana e la condotta del mentre con il terzo si contesta l'attribuzione in capo al Pt_1 medesimo di un obbligo di consolidamento del versante della frana, ritenuto al Pt_1 contrario non esigibile, sia con riferimento all'origine 'non naturale' della frana, sia in relazione alla competenza regionale in materia di governo del territorio. I motivi sono fondati nei termini di seguito specificato.
I CCTTUU nominati da questa Corte, con un articolato e puntuale elaborato, come tale condivisibile, hanno spiegato che ai tempi del piano di lottizzazione (PEEP) all'inizio degli anni '70, l'area in esame era da ritenersi 'al limite dell'equilibrio geomorfologico' rilevando in proposito: 'Infatti la locale stratigrafia mostra la presenza di una coltre di argille torbose, plastiche e geotecnicamente mediocri, poggianti a franapoggio sul substrato argilloso-sabbioso compatto, entro il quale sono peraltro sussistenti circolazioni idriche di infiltrazione variabili per entità, distribuzione ed emergenza'.
Escludevano tuttavia categoricamente che nella zona interessata dal dissesto di cui è causa fosse presente 'alcuna frana quiescente', dissentendo decisamente dalla ricostruzione degli appellati, secondo cui il dissesto in oggetto si sarebbe originato come richiamo a valle di un più vasto sistema franoso.
A sostegno di tale tesi i consulenti da ultimo nominati hanno posto una accurata ricostruzione cartografica e geomorfologica della zona, specificando altresì che 'fino al
2011, conclusa l'edificazione dell'intera schiera di abitazioni, l'area non mostrava fenomeni di dissesto significativi (Fig. 9 e Fig. 11) né risultano evidenze e segnalazioni in atti in tal senso'. Aggiungevano che l'area in esame non risultava essere mai stata censita tra quelle interessate da 'frana quiescente', in nessuna delle carte di settore, spiegando che la frana più vicina tra quelle censite 'è oltre Torribina, in altro contesto inconferente ai fini in oggetto'.
I CCTTUU esponevano quindi che 'le più probabili cause scatenanti l'evento del 2011 sono il progressivo sovraccarico da riporto (oltre 2 m nel 1983-85 ed oltre 1 m nel 1999) in testa al versante privo di adeguata opera di sostegno e la circolazione idrica sub- superficiale con contestuale imbibizione delle sottostanti argille torbose di scadenti caratteristiche geotecniche ed aumento delle pressioni neutre'. In proposito spiegavano nello specifico: 'Nell'aprile 2011 si verifica il primo importante collasso, riguardante Cont principalmente il riporto a valle del muro di cinta M&C ( – ndr), postovi a CP_1 seguito dei lavori di cui alla D.I.A. del 1999, in terreno di proprietà comunale (Fig. 13), presumibilmente con contestuale instabilizzazione anche di almeno parte del rilevato di riporto M&C cui ha temporaneamente posto contrasto il muro debolmente ancorato a micropali e la rigidezza della pavimentazione. In assenza di interventi strutturali di sostegno del rilevato M&C e/o di riduzione dello stesso, il dissesto non poteva che progredire (2012) sino al collasso anche della sovrastruttura di resede, come in effetti ha fatto ad inizio 2013; solo allora, si è intervenuti con la paratia (Fig. 17, Fig. 18 e Fig. 19) che almeno arrestato la retrogressione del franamento (Fig. 19, Fig. 23, Fig. 25,
Fig. 29-Fig. 40)'.
A fronte di tale argomentata e puntuale ricostruzione del fenomeno franoso in esame, del tutto recessive e non condivisibili devono essere ritenute le conclusioni cui era pervenuta la prima CTU, in cui alla descrizione del fenomeno non si era accompagnata anche una chiara ricostruzione del processo alla base dell'innesco franoso, così argomentandosi: '…lo strato di terreno più superficiale, di scarse proprietà meccaniche, tenda a scorrere in maniera plastica sullo strato più consistente posto a livello inferiore;
si è infatti rilevato un visibile aumento delle pressioni neutre circa in corrispondenza di tale interfaccia, a significare che la rilevante presenza d'acqua in tale zona può verosimilmente costituire la causa del soliflusso'. Del tutto prive di concreto riscontro erano rimaste in tale contesto le osservazioni del consulente dell'odierna parte appellante, tese ad evidenziare che l'area era priva di 'morfemi' e non erano mai state segnalate problematiche geomorfologiche, come comprovato anche dall'analisi della cartografia e delle foto aeree e satellitari prodotte in atti. Nella prima CTU, peraltro, il fenomeno franoso in esame appare essere stato analizzato in 'sovrapposizione' rispetto ad altro che, dall'approfondimento espletato dai CTU successivamente nominati è risultato interessare area del tutto diversa e dunque non avere nessuna correlazione con il dissesto di cui è controversia.
In particolare ad essere sintomatico di una sostanziale carenza ricostruttiva della prima
CTU proprio uno dei passaggi che gli odierni appellati hanno posto a sostegno della fondatezza della loro richiesta risarcitoria, ovvero: '…l'inerzia delle parti…risulta a parere dello scrivente – ma si ritiene indubbiamente - il fattore di gran lunga prevalente nella causazione del danno nella consistenza attuale, anche indipendentemente dalla causa effettiva del dissesto”. In tal senso, nella prima CTU, le opere edili realizzate dai Cont
– nel fondo a monte, non erano state compiutamente messe in relazione CP_1 rispetto al fenomeno verificatosi nel fondo a valle, seppure anche il primo CTU avesse rilevato gli effetti negativi della costruzione in relazione alla condizione geologica del terreno (da cui il concorso di colpa riconosciuto in primo grado). Al contrario, secondo la condivisibile ricostruzione dei CCTTUU da ultimo nominati, in un contesto litotecnico degli strati superficiali del terreno caratterizzato da fattori fortemente predisponenti al franamento (ovvero la scarsa resistenza meccanica delle masse argillose o torbose, la disposizione a franapoggio, la successione dei termini litologici che induce possibili circolazioni idriche all'interfaccia degli strati più superficiali), il delicato equilibrio è stato 'rotto' a causa del successivo sovraccarico dei riporti di terreno, posti in essere sia in fase di costruzione dell'edificio (stimati in oltre 2 mt), sia in occasione della successiva riconfigurazione del resede (con ulteriore carico di 1 – 1,5 mt), senza che ad essi si accompagnasse alcuna adeguata opera di sostegno e di regimazione delle acque sub superficiali di scarico provenienti dall'abitazione
(a margine foto 46 tratta dalla CTU).
I detti consulenti hanno nel dettaglio evidenziato come 'La costruzione del fabbricato
M&C (Maruccia – Cei, ndr) (C.E. n. 956/1983-1985; Fig. 5), al di là di alcune difformità tra rappresentazioni progettuali ed as-built, ha certamente determinato due fatti salienti: a) la introduzione di un manufatto impermeabile entro lo stato di circolazione idrica dei deflussi sub-superficiali (il c.d. "piano interrato" o "sottofondazione" dei
CCTTPP di ATP;
cfr. Fig. 47); b) il sovraccarico per rimaneggiamento e riporto finanche oltre 2 m di terreno (presumibilmente proveniente dallo scavo di fondazione, di scadenti caratteristiche geotecniche e senza informazioni sulla modalità di ammorsamento e costipamento) nel resede'. Proseguivano i CTU affermando come 'Con D.I.A. 1999, viene ampliato verso valle il resede M&C operando un ulteriore riporto di terreno superiore a 1 m al fine di rendere più agevole l'accesso al garage e l'utilizzo in generale.
Gli effetti essenziali sono: a) l'incremento notevole del sovraccarico, sia entro il resede sia esternamente (Fig. 48); b) la pavimentazione con sistema di drenaggio, di topologia
e schema funzionale non accertato nel dettaglio8 ma certamente interamente entro rilevato privo di accorgimenti atti a ridurre il rischio di sversamenti occulti e/o di troppo pieno'. A tale proposito i CTU hanno messo in evidenza come tale successione di lavori posti in Cont essere dai – determinando una serie di modifiche di un assetto già con CP_1 elevata predisposizione al franamento, aveva provocato il collasso prima del 2011 e poi del 2013 'riducendo il preesistente margine di "sopportazione" delle pressioni interstiziali', considerato altresì che 'l'acqua di infiltrazione e circolazione sub- superficiale sia stata il fattore ultimo di instabilizzazione pare accettabile oltre ogni ragionevole dubbio, anche considerando la morfologia del franamento, le sistematiche evidenze di emergenze idriche immediatamente a valle di M&C anche in corso di CTU e
l'andamento delle precipitazioni medie e del 2010'. esame).
Quanto al fenomeno franoso verificatosi nel
2013 lo stesso è stato ritenuto dai
CTU quale
'naturale' evoluzione di quello del 2011,
'in assenza di contromisure'.
I CCTTUU hanno quindi concluso affermando come 'Nei termini eziologici già descritti, si ritiene che sussista un chiaro nesso causale tra gli interventi edilizi M&C ed il movimento franoso di cui trattasi'.
Sebbene sia stato sottolineato che l'edificio costruito dagli appellati abbia nella sostanza dato 'buona prova di sé', in termini strutturali, la sua realizzazione, così come la successiva sistemazione del circostante resede, ha comportato importanti riporti di terra che, nel tempo, hanno rotto il delicato equilibrio idrogeologico del terreno interessato, determinando la formazione della frana che si è manifestata nel terreno del Comune sottostante quello dei I CTU hanno in proposito evidenziato che 'Il Parte_5 dissesto poi avvenuto si sarebbe ben potuto evitare, prima di tutto ben inquadrando la problematica dal punto di vista idrogeologico e, conseguentemente, definendo i dettagli progettuali (ampiezze, riporti, pavimentazioni, drenaggi, ...), dimensionando in conformità agli obblighi di legge e realizzando a regola d'arte (drenaggi compresi) un'opera di sostegno perimetrale, della tipologia tardivamente adottata nell'intervento di somma urgenza del 2013'.
A tale ultimo proposito i consulenti nominati dalla Corte hanno spiegato che la paratia di pali realizzata nel 2013 dagli appellati e finalizzata alla messa in sicurezza dell'abitazione, anche se passibile di alcuni rilievi costruttivi 'ha certamente avuto il pregio dell'efficacia', rilevando in proposito che 'il fenomeno di retrogressione del franamento verso l'abitazione è stato arrestato, riducendo anche il sovraccarico da riporto gravante sul pendio immediatamente a valle'. I CTU deducevano che dopo i riporti di terra conseguenti alla costruzione di cui alla CE del 1983 - 85 e alla DIA del
1999, un modo per evitare il formarsi del fenomeno franoso sarebbe stato realizzare una paratia di tale tipo 'al primo manifestarsi della problematica di dissesto', da completare con opportuna regimazione delle acque meteoriche del piazzale, così evitandone la dispersione incontrollata nel corpo del rilevato, attraverso le fessurazioni e contemporaneamente 'verificando l'integrità della pericolosa rete di drenaggio delle proprie acque meteoriche'. Aggiungevano infine che 'Presumibilmente, però, anche tale intervento avrebbe avuto carattere provvisionale, inevitabilmente dovendo poi, salvo diverso assetto del resede, in via definitiva procedere alla demolizione parziale del piazzale ed alla ricostruzione del rilevato sorretto da adeguata opera di sostegno, sostitutiva del muretto su micropali originario. Il tutto a regola d'arte, ovvero compresi gli opportuni drenaggi (ispezionabili) e la rimodellazione (scarico) del pendio a valle
(riporti M&C in terreno comunale) e quant'altro necessario a dare sicurezza statica e certezza di mantenimento dell'efficacia nel tempo in conformità alla normativa vigente'.
Dunque i CTU da ultimo nominati hanno, con dovizia di particolari e ampiezza di motivazione, chiaramente affermato che il fenomeno franoso si è attivato nel 2011 nel terreno del Comune, sottostante quello degli appellati, specificando che ciò era avvenuto 'dove erano presenti terre riportate, con modalità improprie, presumibilmente Cont in seguito alle operazioni edilizie condotte dai sig.ri e non del tutto definite CP_1 negli atti autorizzativi'.
Traendo le conclusioni, dunque, secondo la argomentata ricostruzione dei CTU, il fenomeno franoso verificatosi nel 2011 e ulteriormente sviluppatosi nel 2013, non sarebbe frutto di un fenomeno naturale, bensì la conseguenza degli interventi edilizi posti in essere sul sovrastante terreno dai con particolare riferimento ai Parte_5 consistenti riporti di terreni che, in mancanza di adeguate opere di sostegno e regimazione delle acque di scarico dell'immobile, avrebbero a poco a poco rotto il delicato equilibrio geologico della zona. La frana si sarebbe quindi innescata nel terreno del ma non come fenomeno scaturito naturalmente da quest'ultimo, bensì Pt_1 come conseguenza delle interferenze geologiche in esso determinate dagli interventi edilizi degli appellati. In particolare dalla CTU si evince che la frana sarebbe stato il frutto oltre che dell'appesantimento del terreno sovrastante degli appellati, anche della collocazione sul declivio sottostante di proprietà del comune di consistenti 'riporti' di terreno, che il comune nel 2011 si era limitato a 'rimodellare', dunque tollerando la relativa presenza.
Tanto premesso, non può essere ritenuta alcuna responsabilità del per l'innesco Pt_1 nel suo terreno, a valle rispetto a quello degli appellati, di una frana, considerato che quest'ultima è risultata non già fenomeno naturale caratterizzante la res (ovvero il terreno del comune), bensì la conseguenza delle attività edilizie poste in essere dai medesimi senza adottare le adeguate misura che tenessero conto della Parte_5 conformazione geologica e della struttura del terreno, per come sopra specificato richiamando la CTU da ultimo espletata.
In tal senso l'attività edilizia posta in essere dagli attori deve ritenersi aver assunto un ruolo causale del tutto assorbente rispetto alla formazione della frana, che pur essendosi manifestata nel terreno del comune a valle rispetto a quello degli attori, non è risultata frutto del dinamismo del detto terreno, ma conseguenza degli interventi edilizi dei proprietari del fondo soprastante che avevano comportato consistenti sopraelevazioni del piano di campagna, con rilevante accumulo di terra in prossimità del terreno scosceso, senza realizzazione di adeguate opere di contenimento e di una corretta regimazione delle acque di scarico dell'abitazione.
Il rapporto fenomenologico deve essere ritenuto inverso rispetto a quanto prospettato dagli originari attori e odierni appellati: non è infatti stata la res custodita dal Pt_1 ovvero il terreno sottostante alla proprietà degli attori, ad avere, o per suo intrinseco dinamismo, o per l'insorgenza in essa di un fenomeno dannoso, provocato la frana che ha trascinato verso il basso le sovrastanti strutture, danneggiandole;
sono al contrario state tali ultime che, determinando un appesantimento del terreno sovrastante, in mancanza di adeguate strutture di contenimento e creazione di controspinte adeguate, nonché senza una corretta regimazione della acque di scolo di piazzale e abitazione, che hanno, con il passare del tempo, determinato la formazione della frana localizzatasi nel fondo del comune, proprio sotto quello degli appellati. Non è infatti in alcun modo emerso che alla base del fenomeno franoso vi sia stato, neppure in parte, lo stato manutentivo del fondo del (che come si vede dalle foto in atti appare Pt_1 sostanzialmente incolto), che ha nella sostanza subito gli effetti, manifestatisi con il passare del tempo, delle modifiche apportate nel sovrastante fondo ed in particolare dei cospicui riporti di terra con rilevante innalzamento del piano di campagna.
Va quindi verificato se residui una qualche responsabilità del per l'ulteriore Pt_1 aggravamento del detto fenomeno franoso innescatosi nel 2011 e sfociato nel successivo, più incisivo dissesto del 2013.
Anche in questo caso la risposta deve essere in termini di esclusione della responsabilità del che ha anzi subito, nel terreno di sua proprietà, gli effetti del dissesto Pt_1 scaturito sia dalle opere realizzate dagli appellati nel fondo sovrastante, sia dai riporti di terra derivanti dai medesimi lavori, che l'ente pubblico ha cercato di sistemare
'risagomando' la massa di terra riversatasi nel suo terreno. Come chiaramente evidenziato dalla CTU, sarebbero dovuti essere gli appellati ad attivarsi, ai primi segni del dissesto dagli stessi provocato, ponendo in essere adeguate opere di contenimento, del tipo di quella realizzata solo nel 2013, per contenere gli effetti franosi dagli stessi causati.
Va infine evidenziato come nessuna responsabilità sia imputabile al neppure Pt_1 con riferimento alla questione - accennata dagli appellati per la prima volta in sede di comparse conclusionali di replica in funzione di risposta alle deduzioni fatte dall'appellante – relativa all'avere l'ente comunale 'autorizzato la costruzione della abitazione dei coniugi e nell'avere questi ultimi…'costruito il proprio Parte_5 appartamento in forza di una espressa autorizzazione tecnica comunale…'
A tale proposito si osserva in primo luogo che mai la domanda risarcitoria proposta dai
è stata basata su ritenuti mancanti controlli amministrativi né tantomeno Parte_5 su un incolpevole affidamento degli attori circa la legittima attività autorizzatoria dell'ente comunale: la deduzione è, dunque, del tutto inidonea a fondare alcuna responsabilità del stante la mancanza di una tempestiva domanda fondata Pt_1 anche sui suddetti fatti materiali. Nell'atto di citazione proposto in primo grado la responsabilità del è stata infatti basata unicamente sulla condotta dell'ente in Pt_1
Cont ordine sia alla manutenzione del terreno sottostante quello dei – in cui CP_1 veniva allegato essersi formata la frana, sia al monitoraggio dell'area, mentre, al contrario, mai è stata in alcun modo fatto riferimento all'attività autorizzatoria e/o concessoria come causa efficiente dei danni. Trattandosi di domanda avente ad oggetto il risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (proposta ex art 2051 c.c. o
2043 c.c.) e dunque di una domanda avente ad oggetto diritti c.d. eterodeterminati, era infatti onere degli attori in primo grado indicare espressamente tutti i fatti materiali che assumevano essere stati lesivi del proprio diritto (cfr. da ultimo Cass. n° 23233/2024). In tale prospettiva, pertanto, gli unici fatti materiali validamente allegati e, dunque, posti a fondamento della decisione, sono stati quelli tempestivamente allegati in primo grado, con conseguente esclusione della valutazione del contegno dell'ente comunale in relazione ai provvedimenti autorizzatori e concessori delle opere edili realizzate dai
Parte_5
Per quanto detto, in accoglimento di secondo e terzo motivo di appello, ad integrale riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del danno proposta dagli appellati deve essere integralmente respinta, come pure la domanda di condanna del ad eseguire opere di consolidamento del versante. Pt_1
5. Quarto motivo di appello principale e appello incidentale: il concorso di colpa dei danneggiati – L'accoglimento dei precedenti motivi di appello, determinando il rigetto della domanda risarcitoria, comporta l'assorbimento del quarto motivo di appello principale e dell'appello incidentale, inerenti il concorso di colpa dei danneggiati.
6.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, in base all'esito finale della lite, i Parte_5 sono risultati soccombenti su tutta la domanda, con conseguente onere di rifondere al comune le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese di CTU. Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da
€ 52.000 a € 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con la precisazione che quanto al primo grado sono dovute solo le spese di partecipazione all'ATP, considerato che il Comune è rimasto contumace nel giudizio di merito.
In applicazione del medesimo principio di soccombenza, le spese di CTU, sia di quella espletata in primo grado in sede di ATP, sia di quella espletata in grado di appello, liquidate come in atti, sono definitivamente poste a carico delle parti appellate.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle parti appellanti incidentali, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Non sussistono invece i presupposti per dare seguito alla domanda reiterata da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni, in cui ha chiesto la condanna degli appellati 'alla restituzione di quanto eventualmente medio tempore percepito'. Non risulta infatti mai essere stato allegato dall'appellante l'effettiva (e non solo eventuale) dazione di somme in esecuzione della sentenza di primo grado, che è stata sospesa da questa Corte.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) accoglie l'appello principale e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, respinge tutte le domande di risarcimento danni proposte dai Parte_5 ei confronti del
[...] Parte_1
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3)condanna gli appellati e , in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2 al le spese di lite dei due gradi di giudizio che si liquidano: Parte_1 quanto al procedimento per ATP di primo grado in complessivi € 3827,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
nulla quanto al procedimento di merito di primo grado stante la contumacia del quanto al secondo grado in complessivi € 14317,00 per compenso, da Pt_1 maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) pone tutte le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico degli appellati e;
Controparte_1 CP_2
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.02.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni