CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 992/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3700/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maiori
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1890 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento con condanna delle spese per responsabilità aggravata oltre alla condanna delle spese del presente giudizio. Resistente/Appellato: nessuno è presente alle ore 12:34.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è procedimento Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, recante il numero IMU_OPVC25 - 1890 del 14/05/2025 e notificato in data 14 maggio 2025, con il quale il Comune di Maiori chiedeva il pagamento di complessivi euro 435,00 a titolo di I.M.U. per gli anni d'imposta dal 2020 al 2023. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'avviso di accertamento impugnato per difetto del presupposto impositivo per il locale ad uso deposito censito in catasto al Dati_Catastali_1 e per l'abitazione di tipo popolare di cui al foglio Dati_Catastali_2, in quanto alienati con atto di vendita per notaio Nominativo_1 del 27 dicembre 2019. Aggiungeva che per l'anno d'imposta 2022, oltre ai due immobili de quibus, l'I.M.U. sarebbe stata erroneamente richiesta dal Comune di Maiori per gli immobili ereditati dal padre Nominativo_2, deceduto nel 2022, per i quali il pagamento era stato effettuato a nome del de cuius. Il ricorrente chiedeva, pertanto, annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, e con condanna del Comune per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. In data 1 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il resistente Comune di Maiori, rappresentando di avere parzialmente ridotto la pretesa di cui all'atto impugnato mediante l'emissione di un atto in rettifica, difendendo per il resto la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, nonché con condanna di parte ricorrente, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Infine, depositate da parte ricorrente memorie illustrative, alla fissata udienza del 23 febbraio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso in fatto che nelle more della decisione del presente giudizio il Comune di Maiori ha inviato a parte ricorrente un avviso di accertamento in rettifica, recante il numero IMU_OPVC25 – 1890/1 del 14/05/2025 e notificato in data 30 settembre 2025, con il quale, così come richiesto dal contribuente, ha escluso dall'imposizione (in quanto alienate nell'anno 2019) le particelle Dati_Catastali_1
. L'indicato avviso di accertamento in rettifica si è, dunque, risolto in una riduzione della pretesa tributaria originaria (di cui al precedente avviso di accertamento numero IMU_OPVC25 - 1890 del 14/05/2025 e notificato in data 14 maggio 2025), e quindi in una revoca parziale del relativo avviso di accertamento. Ne consegue che deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle somme già oggetto di annullamento in autotutela da parte del Comune di Maiori. L'ente comunale chiede al contribuente il pagamento di ulteriori somme, pari ad euro 87,00, a titolo di I.M.U. per l'anno 2022 in relazione a immobili di cui l'odierno ricorrente sarebbe proprietario quale erede del padre Nominativo_2. È pacifico in fatto, in quanto non contestato da parte resistente, che l'I.M.U. per tali immobili sia stato pagato a nome del de cuius. Il Comune di Maiori ha disconosciuto tali pagamenti, sostenendo che, poiché l'odierno ricorrente era soggetto passivo sin dal giorno del decesso del padre, le somme pagate in nome del de cuius costituirebbero indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. Il ricorrente, da parte sua, ritiene che tale tesi non possa trovare accoglimento in quanto, poiché la successione è stata presentata solo in data 8 febbraio 2023, l'I.M.U. per il 2022 sarebbe stata regolarmente versata a nome del de cuius. Ora, secondo il disposto dell'art. 456 c.c.: “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.” Conseguentemente, è dalla data del decesso che l'erede diventa titolare del patrimonio del de cuius, e questo a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. Inoltre, in caso di decesso del soggetto passivo I.M.U. l'obbligo tributario si trasferisce agli eredi che, secondo l'art. 752 c.c., contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie. Gli eredi sono, dunque, tenuti a versare l'I.M.U. in nome e per conto del defunto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento fino alla data del decesso;
per i mesi successivi alla data del decesso gli eredi pagheranno l'I.M.U. in nome proprio, diventando così soggetti passivi, in base alla propria percentuale di eredità. Tanto premesso in punto di diritto, si osserva peraltro che molti comuni (si veda, tra i vari, il comune di Genova) consentono agli eredi di una persona deceduta a nome della quale siano stati effettuati versamenti entro l'anno dalla morte di effettuare la compensazione dei pagamenti tra la persona deceduta e gli eredi, a condizione che l'imposta per l'immobile risulti interamente pagata. Tanto è avvenuto proprio nel caso in esame, in cui non vi è dubbio che l'I.M.U. sia stata interamente pagata. Orbene, pur dovendosi rilevare l'irregolarità commessa (consistente nell'avere effettuato il pagamento a nome del de cuius, anziché in nome proprio), la stessa deve qualificarsi quale errore meramente formale, privo di incidenza sostanziale sull'adempimento dell'obbligazione tributaria. Non emergono, infatti, elementi idonei a configurare condotte elusive o evasive, risultando al contrario che il contribuente ha provveduto al tempestivo versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2022. Una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nonché con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa. Ritenere non imputabile all'erede un pagamento integralmente effettuato e tempestivamente acquisito dall'ente impositore determinerebbe un'irragionevole duplicazione procedimentale, costringendo il contribuente ad attivare un autonomo procedimento restitutorio per somme già versate, pur in assenza di qualsivoglia pregiudizio per l'ente impositore, atteso che l'obbligazione tributaria risulta integralmente adempiuta. L'ente impositore ha ricevuto il tributo dovuto in relazione all'immobile e all'annualità oggetto di accertamento;
non sussiste, pertanto, alcuna perdita di gettito, né alcun pregiudizio per l'interesse fiscale tutelato. Va considerato che, in materia tributaria, l'ordinamento distingue nettamente tra violazioni sostanziali e meri errori formali, questi ultimi privi di incidenza sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. Nel caso di specie, l'errore di intestazione del pagamento non ha inciso né sull'an né sul quantum dell'obbligazione tributaria, già integralmente soddisfatta. L'errore commesso dal contribuente attiene esclusivamente alla formale intestazione del versamento, in un contesto - quale quello dell'anno del decesso del dante causa - oggettivamente idoneo a generare incertezza circa le modalità operative dell'adempimento. Sotto il profilo costituzionale, una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto il principio di capacità contributiva impone che il prelievo sia correlato a una effettiva manifestazione di ricchezza e non può tradursi in una duplicazione sostanziale dell'imposizione a fronte di un tributo già versato. Essa risulterebbe, altresì, incompatibile con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, non essendo conforme a tale parametro un'interpretazione che, a fronte di un pagamento tempestivo e integrale dell'imposta, consenta all'Amministrazione di pretendere nuovamente il tributo con applicazione di sanzioni e interessi, relegando il contribuente alla mera possibilità di attivare un autonomo procedimento restitutorio, con il rischio, peraltro, di maturazione dei termini di decadenza per l'azione di rimborso. Alla luce di quanto sopra, ritiene la Corte che il ricorso (per la parte non 'coperta' dalla dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere) debba essere accolto. Quanto alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, come sopra descritte, nonché della natura interpretativa della presente decisione. Per le medesime ragioni devono essere rigettate le domande, formulate da entrambe le parti, di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;
accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento in rettifica N. IMU_OPVC25 - 1890/1 del 14/05/2025; rigetta le domande di risarcimento ex art. 96 c.p.c. presentate dalle parti;
compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3700/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maiori
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1890 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento con condanna delle spese per responsabilità aggravata oltre alla condanna delle spese del presente giudizio. Resistente/Appellato: nessuno è presente alle ore 12:34.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è procedimento Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, recante il numero IMU_OPVC25 - 1890 del 14/05/2025 e notificato in data 14 maggio 2025, con il quale il Comune di Maiori chiedeva il pagamento di complessivi euro 435,00 a titolo di I.M.U. per gli anni d'imposta dal 2020 al 2023. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'avviso di accertamento impugnato per difetto del presupposto impositivo per il locale ad uso deposito censito in catasto al Dati_Catastali_1 e per l'abitazione di tipo popolare di cui al foglio Dati_Catastali_2, in quanto alienati con atto di vendita per notaio Nominativo_1 del 27 dicembre 2019. Aggiungeva che per l'anno d'imposta 2022, oltre ai due immobili de quibus, l'I.M.U. sarebbe stata erroneamente richiesta dal Comune di Maiori per gli immobili ereditati dal padre Nominativo_2, deceduto nel 2022, per i quali il pagamento era stato effettuato a nome del de cuius. Il ricorrente chiedeva, pertanto, annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, e con condanna del Comune per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. In data 1 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il resistente Comune di Maiori, rappresentando di avere parzialmente ridotto la pretesa di cui all'atto impugnato mediante l'emissione di un atto in rettifica, difendendo per il resto la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, nonché con condanna di parte ricorrente, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Infine, depositate da parte ricorrente memorie illustrative, alla fissata udienza del 23 febbraio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso in fatto che nelle more della decisione del presente giudizio il Comune di Maiori ha inviato a parte ricorrente un avviso di accertamento in rettifica, recante il numero IMU_OPVC25 – 1890/1 del 14/05/2025 e notificato in data 30 settembre 2025, con il quale, così come richiesto dal contribuente, ha escluso dall'imposizione (in quanto alienate nell'anno 2019) le particelle Dati_Catastali_1
. L'indicato avviso di accertamento in rettifica si è, dunque, risolto in una riduzione della pretesa tributaria originaria (di cui al precedente avviso di accertamento numero IMU_OPVC25 - 1890 del 14/05/2025 e notificato in data 14 maggio 2025), e quindi in una revoca parziale del relativo avviso di accertamento. Ne consegue che deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle somme già oggetto di annullamento in autotutela da parte del Comune di Maiori. L'ente comunale chiede al contribuente il pagamento di ulteriori somme, pari ad euro 87,00, a titolo di I.M.U. per l'anno 2022 in relazione a immobili di cui l'odierno ricorrente sarebbe proprietario quale erede del padre Nominativo_2. È pacifico in fatto, in quanto non contestato da parte resistente, che l'I.M.U. per tali immobili sia stato pagato a nome del de cuius. Il Comune di Maiori ha disconosciuto tali pagamenti, sostenendo che, poiché l'odierno ricorrente era soggetto passivo sin dal giorno del decesso del padre, le somme pagate in nome del de cuius costituirebbero indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. Il ricorrente, da parte sua, ritiene che tale tesi non possa trovare accoglimento in quanto, poiché la successione è stata presentata solo in data 8 febbraio 2023, l'I.M.U. per il 2022 sarebbe stata regolarmente versata a nome del de cuius. Ora, secondo il disposto dell'art. 456 c.c.: “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.” Conseguentemente, è dalla data del decesso che l'erede diventa titolare del patrimonio del de cuius, e questo a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. Inoltre, in caso di decesso del soggetto passivo I.M.U. l'obbligo tributario si trasferisce agli eredi che, secondo l'art. 752 c.c., contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie. Gli eredi sono, dunque, tenuti a versare l'I.M.U. in nome e per conto del defunto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento fino alla data del decesso;
per i mesi successivi alla data del decesso gli eredi pagheranno l'I.M.U. in nome proprio, diventando così soggetti passivi, in base alla propria percentuale di eredità. Tanto premesso in punto di diritto, si osserva peraltro che molti comuni (si veda, tra i vari, il comune di Genova) consentono agli eredi di una persona deceduta a nome della quale siano stati effettuati versamenti entro l'anno dalla morte di effettuare la compensazione dei pagamenti tra la persona deceduta e gli eredi, a condizione che l'imposta per l'immobile risulti interamente pagata. Tanto è avvenuto proprio nel caso in esame, in cui non vi è dubbio che l'I.M.U. sia stata interamente pagata. Orbene, pur dovendosi rilevare l'irregolarità commessa (consistente nell'avere effettuato il pagamento a nome del de cuius, anziché in nome proprio), la stessa deve qualificarsi quale errore meramente formale, privo di incidenza sostanziale sull'adempimento dell'obbligazione tributaria. Non emergono, infatti, elementi idonei a configurare condotte elusive o evasive, risultando al contrario che il contribuente ha provveduto al tempestivo versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2022. Una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nonché con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa. Ritenere non imputabile all'erede un pagamento integralmente effettuato e tempestivamente acquisito dall'ente impositore determinerebbe un'irragionevole duplicazione procedimentale, costringendo il contribuente ad attivare un autonomo procedimento restitutorio per somme già versate, pur in assenza di qualsivoglia pregiudizio per l'ente impositore, atteso che l'obbligazione tributaria risulta integralmente adempiuta. L'ente impositore ha ricevuto il tributo dovuto in relazione all'immobile e all'annualità oggetto di accertamento;
non sussiste, pertanto, alcuna perdita di gettito, né alcun pregiudizio per l'interesse fiscale tutelato. Va considerato che, in materia tributaria, l'ordinamento distingue nettamente tra violazioni sostanziali e meri errori formali, questi ultimi privi di incidenza sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. Nel caso di specie, l'errore di intestazione del pagamento non ha inciso né sull'an né sul quantum dell'obbligazione tributaria, già integralmente soddisfatta. L'errore commesso dal contribuente attiene esclusivamente alla formale intestazione del versamento, in un contesto - quale quello dell'anno del decesso del dante causa - oggettivamente idoneo a generare incertezza circa le modalità operative dell'adempimento. Sotto il profilo costituzionale, una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto il principio di capacità contributiva impone che il prelievo sia correlato a una effettiva manifestazione di ricchezza e non può tradursi in una duplicazione sostanziale dell'imposizione a fronte di un tributo già versato. Essa risulterebbe, altresì, incompatibile con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, non essendo conforme a tale parametro un'interpretazione che, a fronte di un pagamento tempestivo e integrale dell'imposta, consenta all'Amministrazione di pretendere nuovamente il tributo con applicazione di sanzioni e interessi, relegando il contribuente alla mera possibilità di attivare un autonomo procedimento restitutorio, con il rischio, peraltro, di maturazione dei termini di decadenza per l'azione di rimborso. Alla luce di quanto sopra, ritiene la Corte che il ricorso (per la parte non 'coperta' dalla dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere) debba essere accolto. Quanto alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, come sopra descritte, nonché della natura interpretativa della presente decisione. Per le medesime ragioni devono essere rigettate le domande, formulate da entrambe le parti, di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;
accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento in rettifica N. IMU_OPVC25 - 1890/1 del 14/05/2025; rigetta le domande di risarcimento ex art. 96 c.p.c. presentate dalle parti;
compensa integralmente le spese di lite.