CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 652/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento iscritto al n. 652 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pt_1 CodiceFiscale_1
Mittica) e , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Giuseppe Seminara).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene proposto appello avverso la sentenza n. 487/2021 del Tribunale di
Locri (emessa a definizione del giudizio n. 1819/2018 R.G.), con la quale veniva accolta parzialmente la richiesta di risarcimento dei danni avanzata – dall'odierna parte appellante –
a seguito del sinistro verificatosi il 23 luglio 2016, quando la stessa si trovava a bordo – quale terza trasportata – dell'autovettura Fiat 500, targata ED869YJ e di proprietà di , CP_2 condotta – nell'occasione – da : il quale – lungo il tratto della Strada statale Parte_2
106 ubicato all'interno del Comune di Locri, ed esattamente in prossimità del Km. 96/7 – perdeva il controllo del mezzo, collidendo dapprima contro un muro (posto a sinistra della carreggiata) e – successivamente – contro il guard-rail opposto;
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice a) non ritenendo ravvisabili elementi oggettivi atti a superare le risultanze della relazione peritale, confermava la percentuale di danno biologico permanente quantificata dal consulente, affermando un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'incidente, b) mancava di riconoscere la personalizzazione del danno non patrimoniale asseritamente subito dall'appellante, c) ometteva di pronunciarsi rispetto alla richiesta di CTU tecnico-modale, e d) disponeva la compensazione delle spese di lite.
3. L'assicuratrice resiste all'iniziativa avversaria e insiste per il rigetto dell'appello, sul presupposto per il quale la valutazione operata dal giudice di primo grado sia da ritenere corretta ed esente da censure.
4. All'esito della camera di consiglio del 22 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va subito precisato come il giudizio di primo grado – condotto innanzi al Tribunale territoriale – si sia svolto solo in confronto della compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro (avendo la danneggiata evocato in giudizio la sola assicurazione).
6. Nel caso di specie, dunque, è stata pronunciata una sentenza nulla, giacché il processo è risultato celebrato – dal suo esordio alla sua conclusione – in assenza di un litisconsorte affatto necessario, ossia il proprietario del veicolo impiegato e coinvolto nel sinistro, il quale non è mai stato evocato in giudizio.
7. Orbene, ai sensi dell'art. 354, I c., c.p.c.: «[…] il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o
2 non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma».
8. Nel caso di specie, va ribadito come parte attrice abbia incardinato il giudizio (dinnanzi al
Tribunale di Locri) chiedendo il risarcimento del danno da circolazione dei veicoli esclusivamente nei confronti della compagnia assicurante – per la responsabilità civile – il veicolo a bordo del quale ella si trovava (come terza trasportata) al momento del sinistro.
9. Va dichiarata – pertanto – la nullità della sentenza di primo grado, per difetto del contraddittorio nei confronti della proprietaria – – della vettura assicurata CP_2 presso la Compagnia appellata (quest'ultima, risultata – appunto – unica convenuta, anche in primo grado).
10. In materia di sinistri stradali – invero – il proprietario del veicolo e la società assicuratrice sono litisconsorti necessari nel giudizio risarcitorio promosso dal terzo trasportato negli immediati confronti dell'assicurazione del responsabile civile.
10.1. La circostanza è stata chiarita – fra le altre – da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 23706/2016, secondo la quale «Il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicurazione con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali».
11. Nel caso in delibazione – dunque – non essendo stato citato nel primo grado di giudizio il proprietario del veicolo assicurato, né essendone stata disposta l'integrazione del contradditorio, la sentenza deve dichiararsi affetta da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (si consideri, al riguardo, Cass., sent. n. 13850/2007).
12. La causa deve – allora – essere rimessa ex art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza (ai sensi dell'art. 353, II c., c.p.c).
13. Quanto – infine – alle spese di lite, conformemente a quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda – fra le altre – Cass., sent. n. 5456/2003), le stesse sono a carico della parte causatrice della nullità, ossia – nella specie – l'attrice).
14. Nel caso in scrutinio – perciò – le spese sono poste a carico dell'appellante, e sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, con abbattimento in misura pari alla metà, stante la definizione della causa (considerata di complessità bassa) in rito:
3 Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
Spettanze dovute all'esito della decurtazione per metà: € 3.580,00
15. Non essendo stati pronunciati il rigetto ovvero l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'appello, ma essendo stato piuttosto constatato un difetto procedurale implicante la regressione della vertenza al giudice di prima cura, non sussistono i presupposti per l'adozione – da parte di questa Corte – d'una statuizione concernente il contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, avverso la sentenza n. 487/2021 emessa dal
Tribunale di Locri, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza succitata;
- per l'effetto rimette la causa al Tribunale di Locri;
- conseguentemente assegna alle parti il termine previsto dalla legge per la relativa riassunzione;
- condanna, infine, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, delle Controparte_3
spese di lite, liquidate complessivamente (e previa riduzione in misura pari alla metà) in
3.580,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento iscritto al n. 652 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pt_1 CodiceFiscale_1
Mittica) e , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Giuseppe Seminara).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene proposto appello avverso la sentenza n. 487/2021 del Tribunale di
Locri (emessa a definizione del giudizio n. 1819/2018 R.G.), con la quale veniva accolta parzialmente la richiesta di risarcimento dei danni avanzata – dall'odierna parte appellante –
a seguito del sinistro verificatosi il 23 luglio 2016, quando la stessa si trovava a bordo – quale terza trasportata – dell'autovettura Fiat 500, targata ED869YJ e di proprietà di , CP_2 condotta – nell'occasione – da : il quale – lungo il tratto della Strada statale Parte_2
106 ubicato all'interno del Comune di Locri, ed esattamente in prossimità del Km. 96/7 – perdeva il controllo del mezzo, collidendo dapprima contro un muro (posto a sinistra della carreggiata) e – successivamente – contro il guard-rail opposto;
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice a) non ritenendo ravvisabili elementi oggettivi atti a superare le risultanze della relazione peritale, confermava la percentuale di danno biologico permanente quantificata dal consulente, affermando un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'incidente, b) mancava di riconoscere la personalizzazione del danno non patrimoniale asseritamente subito dall'appellante, c) ometteva di pronunciarsi rispetto alla richiesta di CTU tecnico-modale, e d) disponeva la compensazione delle spese di lite.
3. L'assicuratrice resiste all'iniziativa avversaria e insiste per il rigetto dell'appello, sul presupposto per il quale la valutazione operata dal giudice di primo grado sia da ritenere corretta ed esente da censure.
4. All'esito della camera di consiglio del 22 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va subito precisato come il giudizio di primo grado – condotto innanzi al Tribunale territoriale – si sia svolto solo in confronto della compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro (avendo la danneggiata evocato in giudizio la sola assicurazione).
6. Nel caso di specie, dunque, è stata pronunciata una sentenza nulla, giacché il processo è risultato celebrato – dal suo esordio alla sua conclusione – in assenza di un litisconsorte affatto necessario, ossia il proprietario del veicolo impiegato e coinvolto nel sinistro, il quale non è mai stato evocato in giudizio.
7. Orbene, ai sensi dell'art. 354, I c., c.p.c.: «[…] il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o
2 non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma».
8. Nel caso di specie, va ribadito come parte attrice abbia incardinato il giudizio (dinnanzi al
Tribunale di Locri) chiedendo il risarcimento del danno da circolazione dei veicoli esclusivamente nei confronti della compagnia assicurante – per la responsabilità civile – il veicolo a bordo del quale ella si trovava (come terza trasportata) al momento del sinistro.
9. Va dichiarata – pertanto – la nullità della sentenza di primo grado, per difetto del contraddittorio nei confronti della proprietaria – – della vettura assicurata CP_2 presso la Compagnia appellata (quest'ultima, risultata – appunto – unica convenuta, anche in primo grado).
10. In materia di sinistri stradali – invero – il proprietario del veicolo e la società assicuratrice sono litisconsorti necessari nel giudizio risarcitorio promosso dal terzo trasportato negli immediati confronti dell'assicurazione del responsabile civile.
10.1. La circostanza è stata chiarita – fra le altre – da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 23706/2016, secondo la quale «Il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicurazione con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali».
11. Nel caso in delibazione – dunque – non essendo stato citato nel primo grado di giudizio il proprietario del veicolo assicurato, né essendone stata disposta l'integrazione del contradditorio, la sentenza deve dichiararsi affetta da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (si consideri, al riguardo, Cass., sent. n. 13850/2007).
12. La causa deve – allora – essere rimessa ex art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza (ai sensi dell'art. 353, II c., c.p.c).
13. Quanto – infine – alle spese di lite, conformemente a quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda – fra le altre – Cass., sent. n. 5456/2003), le stesse sono a carico della parte causatrice della nullità, ossia – nella specie – l'attrice).
14. Nel caso in scrutinio – perciò – le spese sono poste a carico dell'appellante, e sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, con abbattimento in misura pari alla metà, stante la definizione della causa (considerata di complessità bassa) in rito:
3 Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
Spettanze dovute all'esito della decurtazione per metà: € 3.580,00
15. Non essendo stati pronunciati il rigetto ovvero l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'appello, ma essendo stato piuttosto constatato un difetto procedurale implicante la regressione della vertenza al giudice di prima cura, non sussistono i presupposti per l'adozione – da parte di questa Corte – d'una statuizione concernente il contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, avverso la sentenza n. 487/2021 emessa dal
Tribunale di Locri, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza succitata;
- per l'effetto rimette la causa al Tribunale di Locri;
- conseguentemente assegna alle parti il termine previsto dalla legge per la relativa riassunzione;
- condanna, infine, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, delle Controparte_3
spese di lite, liquidate complessivamente (e previa riduzione in misura pari alla metà) in
3.580,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
4