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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 202/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Pt_1 C.F._1
dall'avv.to DEFILIPPI CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' avv.to TRISOGLIO P.IVA_1
SARA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine perentorio del 9 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale della Spezia il Sig. Pt_1
premesso di aver aderito alla c.d. rottamazione di cui all'art. 1 commi 231 e sgg. della L. n. 197/22 e di aver ricevuto ad agosto
2023 da Agenzia delle Entrate – Riscossione (AD) la comunicazione delle somme conseguentemente dovute, ha eccepito:
(a) la violazione dell'art. 53, Cost. e dei principi di capacità contributiva, progressività ed equità,
(b) il difetto di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione, la prescrizione e la decadenza,
(c) la nullità o illegittimità della comunicazione per difetto di motivazione e l'annullamento ex lege dei carichi di importo residuo fino a 1000 euro,
(d) l'illegittima esclusione dalla c.d. rottamazione dei carichi affidati dopo il 30.6.2022 per disparità di trattamento;
(e) l'illegittimità della comunicazione per omessa possibilità di pagare le somme dovute mediante compensazione.
AD ha chiesto la reiezione del ricorso.
2. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le doglianze sub b), c)
e f), respingendo tutte le altre e condannando il ricorrente alle spese di lite.
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2.1. In sintesi il giudice ha così motivato:
2.1.1. Sub a), ha ritenuto che il piano di ammortamento era stato predisposto da DE in attuazione della normativa di cui all'art. 1 commi 231 sgg. legge 197/22 che prevede una ripartizione del pagamento in diciotto rate, di cui le prime due pari al 10% dell'importo complessivamente dovuto e le altre di pari importo.
Ha al riguardo richiamato un precedente di questa Corte di
Appello (App. NO, sez. lav., 23.3-19.4.2022 n. 76) secondo cui la normativa aveva introdotto un' agevolazione del contribuente, mediante una riduzione del debito originario da pagarsi ratealmente, alla quale volontariamente quest'ultimo aveva aderito, salvo poi non rispettarla e contestarla.
2.1.2. Sub b), ha ritenuto l' inammissibilità della doglianza, richiamando sul punto un precedente della Corte di Appello di
NO (sentenza n. 76/22) secondo cui il contribuente che ricorre alla procedura di rottamazione, pur potendo non riconoscere il suo debito, non può tuttavia lamentare una mancata notifica;
in ogni caso difettava l'interesse ex art. 12 comma 4 bis dPR 602/73 ed infine, trattandosi di eccezione che investiva il merito della pretesa contributiva, AD non era il soggetto che avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio, non essendo l'effettivo creditore della contribuzione richiesta, come ormai sancito da giurisprudenza ormai consolidata (Cass., ss. uu.,
8.3.2022 n. 7514).
2.1.3. Sub c), ha ritenuto la tardività della doglianza relativa al difetto di motivazione, trattandosi, per costante giurisprudenza,
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di un vizio di natura formale che avrebbe dovuto essere fatto valere con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento. Ha poi ritenuto l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla rottamazione completa degli atti di pagamento per importi inferiori a €. 1.000,00, evidenziando come il ricorrente neppure aveva concretamente allegato che nel piano di ammortamento vi fossero carichi di natura previdenziale di importo residuo inferiore a 1000 euro affidati all prima del Controparte_2
2015.
2.1.4. Sub. d), ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 231 della legge
197/22 sollevata dal ricorrente per violazione dell'art. 3 Cost. (ed il contrasto della medesima disposizione con il diritto dell'UE), nella parte in cui il legislatore aveva escluso dalla rottamazione i carichi affidati all'agente della riscossione dopo il 30.6.2022; ciò in quanto, per costante giurisprudenza costituzionale, il decorso del tempo era di per sé sufficiente per differenziare due situazioni giuridiche. La questione – ad avviso del giudicante era comunque anche irrilevante, in quanto nuovamente il ricorrente neppure aveva dedotto l'esistenza di carichi (di natura previdenziale) affidati dopo il 30.6.2022, sicché mancava l'interesse ad agire.
2.1.5. Sub e), ha ritenuto nuovamente inammissibile la questione relativa alla impossibilità di utilizzare in compensazione propri crediti per il pagamento delle somme, sia per tardività della stessa (trattandosi di opposizione agli atti esecutivi che avrebbe
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dovuto essere proposta nel termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.), sia per mancanza di interesse ad agire, dato che il ricorrente neppure aveva allegato di avere dei crediti da poter compensare.
2.2. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'AD le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
3. appella la sentenza per i seguenti motivi. Pt_1
3.1. Con il primo motivo l'appellante sostiene la illegittimità della normativa che non ha previsto una personalizzazione nell'individuazione del numero di rate per pagare le somme dovute in relazione alla capacità del contribuente, costituente un vulnus ancora più evidente rispetto alle rottamazioni precedenti, non essendo contemplata la possibilità di effettuare una compensazione con eventuali crediti.
Sul punto l'appellante censura il ragionamento del giudice, secondo cui avrebbe dovuto essere fornita la prova dell'esistenza di crediti da compensare;
prova che era assolutamente inutile, dato che la norma aveva escluso tale possibilità.
3.2. Con il 2° motivo il contribuente censura la sentenza per aver ritenuto che AD non sia legittimata passiva a resistere sulla eccezione di prescrizione sollevata in ricorso per mancata notifica degli atti impositivi indicati nella comunicazione di ammortamento. Invoca al riguardo la giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. n. 97 del 2015) secondo cui, nell'ambito della riscossione esattoriale, la legge ha stabilito un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità
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dell'azione esecutiva, spettante esclusivamente all'agente della riscossione, che resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione che di opposizione agli atti esecutivi;
il tutto in applicazione dell' art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, in forza del quale, se la contestazione della pretesa contributiva è proposta nei confronti dell'agente della riscossione, è onere di quest'ultimo, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, chiamare in causa l'ente impositore creditore.
3.3. Con il 3° motivo l'appellante ha chiesto che tutti i carichi notificati entro il termine per aderire alla definizione, ovvero e quantomeno, entro la data di entrata in vigore della legge, siano inclusi nella domanda di definizione agevolata, dovendosi ritenere illegittima la normativa che aveva irragionevolmente limitato la possibilità di rottamare solo i carichi affidati all'ente della riscossione prima del 30.06.22.
4. AD resiste per i motivi che verranno esaminati nella parte motiva della presente sentenza.
5. La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 14/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L'appello dev'essere respinto per i seguenti motivi.
6.1. Il primo motivo di appello è in parte infondato ed in parte inammissibile.
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6.1.1. Anzitutto, come correttamente evidenziato dall'Agenzia appellata, la doglianza relativa alla personalizzazione del pagamento non considera che l'art. 1 commi 231 sgg. legge
197/22 prevede espressamente una ripartizione in diciotto rate, di cui le prime due pari al 10% dell'importo complessivamente dovuto e le altre di pari importo.
che non contesta che il piano di ammortamento Pt_1
dell'ente di riscossione si sia discostato dalla previsione di legge, sembra sostenere che il giudice possa disapplicarla, introducendo un numero di rate maggiormente compatibile con la capacità contributiva dello stesso.
Si richiamano al riguardo le motivazioni contenute nella sentenza di questa Corte di Appello (App. NO, sez. lav., 23.3-
19.4.2022 n. 76) secondo cui : “…i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività, imposti dalle previsioni di cui al richiamato art. 53 della Costituzione, riguardano il livello dei contributi previdenziali e dei tributi che ciascun obbligato deve pagare, quindi riguardano le somme che l'appellante doveva in origine pagare e la cui entità non riguarda l'oggetto dell'odierno procedimento. L'odierno ricorso riguarda infatti
l'entità delle rate che lo stesso appellante ha chiesto di poter pagare, quale agevolazione rispetto ai mancati originari pagamenti a lui imputati, non si tratta quindi dell'entità del debito previdenziale e tributario, quello sì da pretendere in misura rispetto alla capacità contributiva, ma della misura di una agevolazione richiesta dallo stesso ricorrente e per sua
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natura già agevolativa rispetto ai suoi interessi, come dallo stesso già valutati al momento della sua richiesta di
'rottamazione'. L'appellante doveva infatti essere sin dall'inizio in grado di valutare se tale richiesta fosse di suo interesse, in quanto le singole rate sono predeterminate dalla legge e quindi calcolabili in anticipo, tra l'altro, come giustamente osservato dall'Agenzia appellata, potendo lo stesso richiedente già godere dalla medesima assistenza legale di cui all'odierno procedimento. L'interessato ha voluto, per sua libera e, si deve presumere, consapevole scelta, avvalersi di un istituto normativamente disciplinato e quindi sapeva perfettamente quale era l'effetto economico della sua domanda, effetto comunque di favore rispetto al suo carico economico iscritto a ruolo, ovviamente ben maggiore rispetto a quello dovuto a seguito delle agevolazioni richieste. Le somme di cui alla 'comunicazione' impugnata sono predeterminate per legge, senza alcuna possibile discrezionalità da parte dell . Controparte_1
Va inoltre rilevato che essendo la legge, per definizione, generale ed astratta, non può che prevedere una ipotesi di definizione agevolata aperta ad una platea indistinta di contribuenti, fissando in maniera univoca i criteri, obiettivi e generali, per la determinazione del dovuto. Nel caso, ciò accade sempre normativamente con l'art. 1, commi 186-188, L. ult. cit.
Rimane inoltre nel campo della discrezionalità legislativa sia
l'introdurre, nel corso del tempo, diverse ipotesi normative di definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione) sia
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individuare i presupposti e le condizioni per accedervi, che possono ben essere variate da un'ipotesi ad un'altra.”
6.1.2. Relativamente alla questione della mancata previsione di una compensazione con eventuali crediti, va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'appello, avendo il Tribunale qualificato tale doglianza come opposizione agli atti esecutivi, ritenendone la tardività per inosservanza del termine decadenziale di 20 giorni previsto dall' art. 617 c.p.c..
Ed infatti, atteso il disposto dell'art. 618, comma 3, c.p.c.,
l'impugnazione della sentenza sul punto avrebbe dovuto essere proposta separatamente, anche per il principio dell'apparenza, non con l'appello ma con il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. tra altre Cass. 3166/2020, Cass.
18312/2014 Cass. 13203/2010).
6.2. Il secondo motivo di appello è infondato alla luce della sentenza della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 8.3.2022 n.
7514) che – dirimendo un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni – ha chiarito che “limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (…) concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”. Le Sezioni Unite hanno infatti precisato che
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“la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
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In applicazione di detti principi, espressione dell'art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, va confermata la sentenza del Tribunale che ha rilevato il difetto di legittimazione passiva di AD sulle domande attinenti al merito delle pretese contributive azionate con le cartelle oggetto di rottamazione.
Oltre a ciò, va altresì evidenziato che non sono stati specificamente impugnati tutti gli altri motivi che hanno indotto il giudice a respingere la doglianza, quale - in particolare - la impossibilità per il contribuente che chiede la definizione agevolata di pagamento di eccepire la mancata conoscenza degli atti impositivi in questione per inesistenza o nullità della loro notificazione.
6.3. Il 3° motivo di appello è inammissibile.
Esso è una mera reiterazione della doglianza relativa alla illegittima esclusione dalla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30/06/2022, senza alcuna confutazione delle motivazioni
(peraltro pienamente condivisibili) poste a base della reiezione della domanda;
l'appellante non ha infatti censurato sia l'argomentazione secondo cui il decorso del tempo è di per sé un elemento di differenziazione di due situazioni giuridiche, sia la decisione relativa alla mancanza di concreto interesse ad agire, non avendo il ricorrente dedotto di avere altri carichi successivi al 30 giugno 2022 da aggiungere nella rottamazione.
Ad abundantiam, va altresì evidenziato che la procedura di
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rottamazione è stata avviata dallo stesso contribuente con una istanza volta ad adempiere ad un piano di ammortamento per una serie di atti impositivi precedenti a tale data;
in sede giudiziale non si può certo richiedere che si aggiungano altri non meglio precisati carichi successivi.
Per tutti questi motivi l'appello va respinto.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2025
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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