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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1222/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ ”, con sede legale in Milano, alla via Domenichino, n. 5, cod. fisc. Parte_1
, in persona dei procuratori, dott. Andrea Benettin e avv. Antonio Gustato, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Loredana
Basile, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla traversa Pr. T. de
Amicis, n. 52; appellante
E
con sede in piazza Zanardelli, n. 3, p. iva Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, dott. , rappresentato P.IVA_2 Persona_1
e difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 130 del 7 dicembre 2023 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni Pagano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in alla via S. Maria delle Grazie, n. 78; CP_1
appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2036/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – DOMANDA DI PAGAMENTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in integrale riforma della sentenza n.
2036/2023 emessa il 19/10/2023 e pubblicata in pari data dal Tribunale di RA NF
e notificata in data 20/10/23, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla causa civile iscritta al n. RG. 5808/20, … preliminarmente dichiarare la nullità della impugnata sentenza n. 2036/2023 … per violazione di legge e rimettere gli atti al Giudice di I grado;
in via subordinata e nel merito condannare il
[...]
al pagamento in favore di per le ragioni Controparte_2 Parte_2
e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: • € 603.737,23 per sorta capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 e su questa somma: • gli interessi moratori sulla predetta sorte capitale: − 'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
3 - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: − nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 28.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
• € 304,88 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del
[...]
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta ed Controparte_1
oggetto delle note debito prodotte sub all.7 e su questa somma: • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: − nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora CP_1
oggetto delle note debito;
• in via subordinata: condannare il Controparte_1
al pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di Parte_2
sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte
2 capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, interessi di mora di cui alle note debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, interessi anatocistici relativi agli interessi di mora di cui alle note debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle note debito, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione) – “1) dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla già ex artt. 342 e 348 bis Parte_1 Parte_2
c.p.c., per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di diritto sopra enunciati;
3) confermare la sentenza di primo grado n. 2036/2023 emessa il 19 ottobre 2023 e pubblicata il 19 ottobre 2023, notificata il 20 ottobre 2023 dal Tribunale di RA NF …; 4) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2036/2023, il Tribunale di RA NF, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti del Parte_2
con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2020, così Controparte_1
provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla , quale Parte_2
cessionaria di crediti vantati dalla “Hera Comm s.r.l.”, dalla “Enel Energia s.p.a.” e dalla
“Olivetti s.p.a.” nei confronti del per ottenere il pagamento Controparte_3
della somma di euro 603.737,23 a titolo di corrispettivo delle fatture specificamente indicate nell'allegato n. 3, oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n.
231/2002 ed interessi anatocistici a norma dell'art. 1283 cod. civ., nonché il risarcimento del danno da ritardato adempimento ed il recupero di interessi di mora maturati su ulteriori fatture, ritenendo che l'istituto bancario non avesse dimostrato l'avvenuta adesione dell'Ente locale ai contratti di cessione stipulati con le predette società; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Parte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la (già Parte_1 [...]
) con atto di citazione notificato il 20 novembre 2023, formulando Parte_2
3 i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era nulla per violazione del diritto di difesa, non avendo il Tribunale di RA NF concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; 2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nel caso in esame, non trovavano applicazione gli artt. 9 legge n. 2248/1865, all. E, e 70, comma
3, R.D. n. 2440/1923, atteso che, nel momento in cui la “Hera Comm s.r.l.”, la “Enel
Energia s.p.a.” e la “Olivetti s.p.a.” avevano stipulato con l'istituto bancario i contratti di cessione dei crediti vantati nei confronti del i singoli rapporti Controparte_1
di somministrazione o fornitura con l'Ente locale erano cessati, sicché non operava il divieto della loro alienazione in mancanza dell'adesione della Pubblica Amministrazione;
peraltro, gli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 erano applicabili limitatamente ai contratti di cessione di crediti verso Amministrazioni Statali;
né poteva eccepirsi che i contratti di fornitura tra il e la “Hera Comm s.r.l.” e la “Enel Energia Controparte_1
s.p.a.” non erano stati stipulati in forma scritta, atteso che tali società erogavano energia elettrica e gas naturale in regime di salvaguardia e, dunque, sulla base di un rapporto negoziale sorto automaticamente per effetto della legge n. 125/2007 e regolato da tale testo normativo e dalla disciplina secondaria attuativa.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 18 marzo 2024, il
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1
degli artt. 342, c. 1, e 348 bis, c. 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 dicembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/17 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal
[...] in ordine all'inammissibilità del gravame per violazione del principio CP_1 sancito dall'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
4 permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, Parte_1
diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, in accoglimento del primo motivo di gravame, deve essere rilevata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata, giacché resa dal Tribunale di RA NF senza la preventiva assegnazione alle parti dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ed infatti, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la sentenza emessa dal giudice senza concedere i termini perentori stabiliti dall'art. 190, comma 1, c.p.c., richiamato, per i giudizi a decisione monocratica, dall'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
o prima della loro scadenza è affetta da nullità, risultando, per ciò solo, impedito alle parti il pieno ed incondizionato esercizio del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio derivante da tali inosservanze, giacché la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva del diritto di difesa.
Ne deriva che la parte che impugni la sentenza di primo grado deducendone la nullità in ragione dell'impossibilità di articolare le proprie difese conclusive o di replicare a quelle avversarie non ha alcun onere di indicare quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre nella prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia.
La violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica o senza attenderne la scadenza, infatti, comporta, ex se, la nullità della sentenza per l'impedimento frapposto alla completa estrinsecazione del diritto di difesa, atteso che la violazione del principio del contraddittorio, cui il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (cfr. Cass., Sez.
Un., 25 novembre 2021, n. 36596).
5 Nella fattispecie de qua agitur, il giudice di primo grado, con ordinanza del 10 novembre
2022, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 18 ottobre 2023, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte, e, in tale data, emanava direttamente la sentenza, senza concedere alle parti, che ne avevano entrambe avanzato espressa richiesta, i termini previsti dagli artt. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c., determinando, di conseguenza, la nullità della pronuncia impugnata.
Non comportando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c. una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c., la Corte d'Appello, cui sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, è tenuta a valutare la domanda di pagamento spiegata “ e reiterata in sede di gravame, senza che a ciò Parte_1
osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass. 6 settembre
2007, n. 18691; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).
La domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare, tuttavia, deve essere respinta l'eccezione sollevata dal
[...] in ordine all'inopponibilità, nei propri confronti, dei contratti con i quali CP_1 la , poi , si era resa cessionaria dei crediti Parte_2 Parte_1 vantati dalla “Hera Comm s.r.l.”, dalla “Enel Energia s.p.a.” e dalla “Olivetti s.p.a.”.
Al riguardo, occorre premettere che, in tema di cessione dei crediti verso la Pubblica
Amministrazione, da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, dunque, anche i Comuni, il divieto di cessione senza la sua adesione, sancito dagli artt. 9 legge n. 2248/1865, all. E,
e 70, comma 3, R.D. n. 2240/1923, si applica esclusivamente ai contratti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantirne la regolare esecuzione, evitando che, durante la stessa, possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa, in tal modo, risultare compromessa l'ordinaria prosecuzione del rapporto (cfr., ex plurimis, Cass. 28 gennaio 2002, n. 981; Cass. 21 settembre 2005, n.
18610; Cass. 27 agosto 2014, n. 18339; Cass. ord. 23 dicembre 2024, n. 34173).
Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste fino a quando il contratto è in corso e cessa con la conclusione del rapporto negoziale, tornando ad applicarsi, da tale momento, la regola generale posta dagli art. 69 R.D. n. 2440/2023 e
6 1264 cod. civ., secondo cui l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto richiede esclusivamente la sua notificazione (cfr., ex ceteris, Cass. 11 gennaio
2006, n. 268; Cass. 1 febbraio 2007, n. 2209).
La somministrazione di energia elettrica o di gas o di servizi di telefonia, che venga pagata annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1999, n. 6209;
Cass. 7 agosto 2002, n. 11918; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1442), la cui esecuzione esclude che l'efficacia della cessione del credito maturato dall'ente erogatore sia condizionato o subordinato all'adesione della Pubblica Amministrazione, non essendo configurabile l'esigenza di garantire il regolare espletamento di una fornitura già resa.
In sostanza, la cessione dei crediti derivanti da tali contratti di somministrazione è opponibile alla Pubblica Amministrazione a prescindere dalla sua adesione, atteso che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la corrispondente fattura la traduzione in termini monetari di un'operazione o di una prestazione già conclusa.
I crediti di cui la si era resa acquirente dalla “Hera Comm Parte_2
s.r.l.” derivavano da fatture emesse e, dunque, da prestazioni portate a compimento prima della stipulazione, mediante scritture private autenticate, dei contratti di cessione del 21 dicembre 2018 (avente ad oggetto le fatture emesse dal 27 agosto 2018 al 10 novembre
2018), del 28 marzo 2019 (avente ad oggetto le fatture emesse dal 26 novembre 2018 al
25 febbraio 20), del 26 giugno 2019 (avente ad oggetto le fatture emesse dal 9 marzo 2019 al 24 maggio 2019) e del 26 settembre 2019 (avente ad oggetto le fatture emesse dall'8 giugno 2019 al 10 agosto 2019), sicché, ai fini dell'opponibilità di tali negozi traslativi al era sufficiente la loro notifica, non occorrendo anche Controparte_1
l'accettazione da parte dell'Ente locale.
Parimenti, i crediti che la aveva acquistato dall' “Enel Parte_2
Energia s.p.a.” scaturivano da fatture emesse e, quindi, da forniture eseguite prima della stipulazione, mediante scritture private autenticate, dei contratti di cessione del 22 giugno
2017 (avente ad oggetto le fatture scadute dal 21 aprile 2016 al 24 marzo 2017), del 22 dicembre 2017 (avente ad oggetto le fatture scadute dal 18 ottobre 2017 al 21 dicembre
2017) e del 24 settembre 2018 (avente ad oggetto le fatture scadute dall'8 gennaio 2018 al 24 settembre 2018), con la conseguenza il non doveva Controparte_1
prestare alcuna adesione a tali negozi giuridici.
7 Non diversamente, i crediti trasferiti dall' “Olivetti s.p.a.” alla Parte_2
traevano origine da fatture emesse e, dunque, da forniture effettuate in date
[...]
antecedenti alla stipulazione, mediante scrittura privata autenticata, del contratto di cessione del 18 dicembre 2019 (avente ad oggetto le fatture emesse dal 19 luglio 2018 al
9 novembre 2018), sicché, anche in tal caso, non occorreva l'assenso da parte della
Pubblica Amministrazione.
Né il può fondatamente eccepire la nullità dei contratti di Controparte_1
somministrazione intercorsi con la “Hera Comm s.r.l.” e l' “Enel Energia s.p.a.” per mancanza della forma scritta richiesta dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923.
Ed infatti, la “Hera Comm s.r.l.” e l' “Enel Energia s.p.a.” espletavano, in favore dell'Ente locale, l'attività di somministrazione di energia elettrica e gas naturale in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1 decreto legge n. 73/2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2007, vale a dire sulla base di un rapporto giuridico che, trovando la sua fonte genetica direttamente in tale testo normativo ed essendo regolamentato dai decreti ministeriali attuativi, non doveva essere trasfuso in un contratto scritto.
Di contro, risulta affetto da nullità per violazione degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 il rapporto negoziale intrattenuto dal Comune di con l' “Olivetti s.p.a.”, non CP_3 avendo la dimostrato l'intervenuta stipulazione, tra l'Ente locale e la Parte_1
società fornitrice dei servizi di telefonia, di un contratto scritto e, di riflesso, l'esistenza del titolo sotteso alla cessione del credito e alla domanda di pagamento delle fatture, peraltro neanche depositate in giudizio.
Per quanto attiene alla domanda proposta dalla per ottenere il Parte_1
pagamento del corrispettivo delle somministrazioni che la “Hera Comm s.r.l.” e l' “Enel
Energia s.p.a.” avrebbero erogato in favore del è necessario Controparte_3 preliminarmente osservare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui
8 inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872).
In particolare, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente gli elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire un valido elemento di prova del negozio e delle prestazioni eseguite, ancorché annotata nei libri contabili obbligatori, ma, al più, un mero indizio (cfr., ex plurimis, Cass. 20 maggio 2004,
n. 9593; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299; Cass. ord. 29 dicembre 2024, n. 34831).
Nel caso in esame, la , sebbene ne fosse onerata ai sensi degli artt. 2697, Parte_1
comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha comprovato i fatti costitutivi del credito azionato in giudizio, non essendo a tal fine sufficiente la produzione delle sole fatture emesse dalla
“Hera Comm s.r.l.” dal 27 agosto 2018 al 10 agosto 2019, giacché espressamente contestate dal sin dalla costituzione nel primo grado del Controparte_1
giudizio proprio in ragione della loro inidoneità ad avvalorare la fondatezza della domanda, con la conseguenza che la società attrice avrebbe dovuto dimostrare, al fine di ottenere il pagamento di quanto richiesto, l'effettiva esecuzione delle prestazioni cui erano riferibili i documenti fiscali in oggetto e la loro rispondenza alle condizioni indicate nei decreti ministeriali attuativi della legge n. 125/2007.
In sostanza, la , a fronte dell'eccezione sollevata dal Parte_1 [...]
in ordine alla mancanza della prova del credito fatto valere in giudizio e, CP_1 in particolare, all'inesistenza delle somministrazioni di energia elettrica di cui veniva chiesto il pagamento, avrebbe dovuto produrre documentazione a tal fine rilevante e, comunque, non rinunciare all'ammissione dei mezzi istruttori articolati per dimostrare che la cedente “Hera Comm s.r.l.” aveva maturato il diritto di conseguire dall'Ente locale il corrispettivo delle forniture per le quali aveva emesso le fatture in oggetto, non potendo incentrare la propria domanda soltanto su documenti di derivazione unilaterale.
9 In effetti, la , con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n. Parte_1
2, c.p.c., aveva chiesto, onde comprovare la fondatezza dell'azionata pretesa creditoria,
l'interrogatorio formale del Sindaco del e l'escussione, quale Controparte_1 teste, del responsabile dell'Ufficio finanziario dell'Ente nonché l'emanazione, ex artt. 210
o 213 c.p.c., dell'ordine di esibizione dei libri contabili relativi al periodo di emissione delle fatture in contestazione, rinunciando, tuttavia, all'espletamento di tali mezzi istruttori, per non averne in alcun modo riproposto l'istanza di ammissione a seguito dell'ordinanza del 10 novembre 2022, con la quale il Tribunale di RA NF, nel ritenere la causa matura per la decisione, li aveva implicitamente disattesi e fissato, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 18 ottobre 2023.
Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, al momento della precisazione delle conclusioni, senza potersi limitare al generico richiamo dei precedenti atti difensivi, atteso che, diversamente, tali istanze devono ritenersi rinunciate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass. 4 agosto 2016, n. 16290; Cass. ord. 3 agosto 2017, n. 19352; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. ord. 23 novembre 2021, n. 36134).
Tale presunzione, del resto, può reputarsi superata soltanto qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione dell'istanza istruttoria non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel giudizio, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (cfr.
Cass. 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. ord. 4 aprile 2022, n. 10767).
Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 ottobre 2023, ex art. 127 ter
c.p.c., la formulava, in maniera specifica, le conclusioni di merito, Parte_1
chiedendo la condanna del al pagamento della sorte capitale Controparte_1
portata dalle fatture oggetto di cessione, dei relativi interessi moratori ed anatocistici, della somma prevista a titolo risarcitorio dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, delle note di debito relative ad interessi moratori maturati su crediti diversi da quelli azionati nonché alla refusione delle spese processuali, ma non richiamava, neanche genericamente, le istanze istruttorie, in tal modo manifestando un sostanziale disinteresse alla loro ammissione.
In definitiva, non avendo prodotto in giudizio documentazione diretta a corroborare il valore meramente indiziario delle fatture, né coltivato le richieste istruttorie articolate con la memoria di cui all'art. 186, c. 6, n. 2 c.p.c., la non ha comprovato Parte_1
l'esistenza dei presupposti generatori del credito cedutole dalla “Hera Comm s.r.l.”.
10 A fortiori, la non ha diritto di ricevere dal Comune di Parte_1 CP_1 il pagamento del corrispettivo delle forniture che l' “Enel Energia s.p.a.” avrebbe erogato in favore dell'Ente locale, giacché, oltre ad aver abdicato all'ammissione dei mezzi istruttori, non ha depositato in giudizio neanche le relative fatture.
Del pari, priva di fondamento è la pretesa creditoria azionata per il recupero degli interessi moratori maturati su fatture diverse da quelle indicate nelle cessioni di credito sottese alla domanda, per non avere la prodotto in giudizio alcuna documentazione Parte_1
a corredo della mera nota di debito e per aver rinunciato agli articolati mezzi istruttori.
L'infondatezza ed il conseguente rigetto della domanda proposta dalla Parte_1
ne comportano, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal per il primo grado, in euro 20.000,00 per compenso, di cui Controparte_1
euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 7.000,00 per la fase istruttoria ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 14.000,00 per compenso, di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione della somma di euro 14.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, in favore dell'avv. Giovanni Pagano, quale procuratore distrattario dell'Ente locale, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 2036/2023 del Tribunale di RA Parte_1
NF con atto di citazione notificato il 20 novembre 2023, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 190, comma
1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c.;
2. rigetta la domanda proposta dalla , poi Parte_2 Parte_1
, con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2020;
[...]
3. condanna la alla refusione, in favore del Parte_1 [...]
delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il CP_1
primo grado, in euro 20.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 4.000,00 per la
11 fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 7.000,00 per la fase istruttoria ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro
14.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro
3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con attribuzione della somma di euro
14.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a beneficio dell'avv.
CP_ Giovanni Pagano, quale procuratore distrattario dell' locale, ex art. 93, c. 1, c.p.c..
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
12
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1222/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ ”, con sede legale in Milano, alla via Domenichino, n. 5, cod. fisc. Parte_1
, in persona dei procuratori, dott. Andrea Benettin e avv. Antonio Gustato, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Loredana
Basile, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla traversa Pr. T. de
Amicis, n. 52; appellante
E
con sede in piazza Zanardelli, n. 3, p. iva Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, dott. , rappresentato P.IVA_2 Persona_1
e difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 130 del 7 dicembre 2023 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni Pagano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in alla via S. Maria delle Grazie, n. 78; CP_1
appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2036/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – DOMANDA DI PAGAMENTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in integrale riforma della sentenza n.
2036/2023 emessa il 19/10/2023 e pubblicata in pari data dal Tribunale di RA NF
e notificata in data 20/10/23, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla causa civile iscritta al n. RG. 5808/20, … preliminarmente dichiarare la nullità della impugnata sentenza n. 2036/2023 … per violazione di legge e rimettere gli atti al Giudice di I grado;
in via subordinata e nel merito condannare il
[...]
al pagamento in favore di per le ragioni Controparte_2 Parte_2
e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: • € 603.737,23 per sorta capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 e su questa somma: • gli interessi moratori sulla predetta sorte capitale: − 'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
3 - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: − nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 28.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
• € 304,88 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del
[...]
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta ed Controparte_1
oggetto delle note debito prodotte sub all.7 e su questa somma: • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: − nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora CP_1
oggetto delle note debito;
• in via subordinata: condannare il Controparte_1
al pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di Parte_2
sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte
2 capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, interessi di mora di cui alle note debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, interessi anatocistici relativi agli interessi di mora di cui alle note debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle note debito, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione) – “1) dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla già ex artt. 342 e 348 bis Parte_1 Parte_2
c.p.c., per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di diritto sopra enunciati;
3) confermare la sentenza di primo grado n. 2036/2023 emessa il 19 ottobre 2023 e pubblicata il 19 ottobre 2023, notificata il 20 ottobre 2023 dal Tribunale di RA NF …; 4) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2036/2023, il Tribunale di RA NF, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti del Parte_2
con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2020, così Controparte_1
provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla , quale Parte_2
cessionaria di crediti vantati dalla “Hera Comm s.r.l.”, dalla “Enel Energia s.p.a.” e dalla
“Olivetti s.p.a.” nei confronti del per ottenere il pagamento Controparte_3
della somma di euro 603.737,23 a titolo di corrispettivo delle fatture specificamente indicate nell'allegato n. 3, oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n.
231/2002 ed interessi anatocistici a norma dell'art. 1283 cod. civ., nonché il risarcimento del danno da ritardato adempimento ed il recupero di interessi di mora maturati su ulteriori fatture, ritenendo che l'istituto bancario non avesse dimostrato l'avvenuta adesione dell'Ente locale ai contratti di cessione stipulati con le predette società; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Parte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la (già Parte_1 [...]
) con atto di citazione notificato il 20 novembre 2023, formulando Parte_2
3 i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era nulla per violazione del diritto di difesa, non avendo il Tribunale di RA NF concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; 2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nel caso in esame, non trovavano applicazione gli artt. 9 legge n. 2248/1865, all. E, e 70, comma
3, R.D. n. 2440/1923, atteso che, nel momento in cui la “Hera Comm s.r.l.”, la “Enel
Energia s.p.a.” e la “Olivetti s.p.a.” avevano stipulato con l'istituto bancario i contratti di cessione dei crediti vantati nei confronti del i singoli rapporti Controparte_1
di somministrazione o fornitura con l'Ente locale erano cessati, sicché non operava il divieto della loro alienazione in mancanza dell'adesione della Pubblica Amministrazione;
peraltro, gli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 erano applicabili limitatamente ai contratti di cessione di crediti verso Amministrazioni Statali;
né poteva eccepirsi che i contratti di fornitura tra il e la “Hera Comm s.r.l.” e la “Enel Energia Controparte_1
s.p.a.” non erano stati stipulati in forma scritta, atteso che tali società erogavano energia elettrica e gas naturale in regime di salvaguardia e, dunque, sulla base di un rapporto negoziale sorto automaticamente per effetto della legge n. 125/2007 e regolato da tale testo normativo e dalla disciplina secondaria attuativa.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 18 marzo 2024, il
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1
degli artt. 342, c. 1, e 348 bis, c. 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 dicembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/17 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal
[...] in ordine all'inammissibilità del gravame per violazione del principio CP_1 sancito dall'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
4 permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, Parte_1
diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, in accoglimento del primo motivo di gravame, deve essere rilevata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata, giacché resa dal Tribunale di RA NF senza la preventiva assegnazione alle parti dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ed infatti, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la sentenza emessa dal giudice senza concedere i termini perentori stabiliti dall'art. 190, comma 1, c.p.c., richiamato, per i giudizi a decisione monocratica, dall'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
o prima della loro scadenza è affetta da nullità, risultando, per ciò solo, impedito alle parti il pieno ed incondizionato esercizio del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio derivante da tali inosservanze, giacché la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva del diritto di difesa.
Ne deriva che la parte che impugni la sentenza di primo grado deducendone la nullità in ragione dell'impossibilità di articolare le proprie difese conclusive o di replicare a quelle avversarie non ha alcun onere di indicare quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre nella prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia.
La violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica o senza attenderne la scadenza, infatti, comporta, ex se, la nullità della sentenza per l'impedimento frapposto alla completa estrinsecazione del diritto di difesa, atteso che la violazione del principio del contraddittorio, cui il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (cfr. Cass., Sez.
Un., 25 novembre 2021, n. 36596).
5 Nella fattispecie de qua agitur, il giudice di primo grado, con ordinanza del 10 novembre
2022, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 18 ottobre 2023, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte, e, in tale data, emanava direttamente la sentenza, senza concedere alle parti, che ne avevano entrambe avanzato espressa richiesta, i termini previsti dagli artt. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c., determinando, di conseguenza, la nullità della pronuncia impugnata.
Non comportando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c. una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c., la Corte d'Appello, cui sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, è tenuta a valutare la domanda di pagamento spiegata “ e reiterata in sede di gravame, senza che a ciò Parte_1
osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass. 6 settembre
2007, n. 18691; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).
La domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare, tuttavia, deve essere respinta l'eccezione sollevata dal
[...] in ordine all'inopponibilità, nei propri confronti, dei contratti con i quali CP_1 la , poi , si era resa cessionaria dei crediti Parte_2 Parte_1 vantati dalla “Hera Comm s.r.l.”, dalla “Enel Energia s.p.a.” e dalla “Olivetti s.p.a.”.
Al riguardo, occorre premettere che, in tema di cessione dei crediti verso la Pubblica
Amministrazione, da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, dunque, anche i Comuni, il divieto di cessione senza la sua adesione, sancito dagli artt. 9 legge n. 2248/1865, all. E,
e 70, comma 3, R.D. n. 2240/1923, si applica esclusivamente ai contratti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantirne la regolare esecuzione, evitando che, durante la stessa, possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa, in tal modo, risultare compromessa l'ordinaria prosecuzione del rapporto (cfr., ex plurimis, Cass. 28 gennaio 2002, n. 981; Cass. 21 settembre 2005, n.
18610; Cass. 27 agosto 2014, n. 18339; Cass. ord. 23 dicembre 2024, n. 34173).
Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste fino a quando il contratto è in corso e cessa con la conclusione del rapporto negoziale, tornando ad applicarsi, da tale momento, la regola generale posta dagli art. 69 R.D. n. 2440/2023 e
6 1264 cod. civ., secondo cui l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto richiede esclusivamente la sua notificazione (cfr., ex ceteris, Cass. 11 gennaio
2006, n. 268; Cass. 1 febbraio 2007, n. 2209).
La somministrazione di energia elettrica o di gas o di servizi di telefonia, che venga pagata annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1999, n. 6209;
Cass. 7 agosto 2002, n. 11918; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1442), la cui esecuzione esclude che l'efficacia della cessione del credito maturato dall'ente erogatore sia condizionato o subordinato all'adesione della Pubblica Amministrazione, non essendo configurabile l'esigenza di garantire il regolare espletamento di una fornitura già resa.
In sostanza, la cessione dei crediti derivanti da tali contratti di somministrazione è opponibile alla Pubblica Amministrazione a prescindere dalla sua adesione, atteso che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la corrispondente fattura la traduzione in termini monetari di un'operazione o di una prestazione già conclusa.
I crediti di cui la si era resa acquirente dalla “Hera Comm Parte_2
s.r.l.” derivavano da fatture emesse e, dunque, da prestazioni portate a compimento prima della stipulazione, mediante scritture private autenticate, dei contratti di cessione del 21 dicembre 2018 (avente ad oggetto le fatture emesse dal 27 agosto 2018 al 10 novembre
2018), del 28 marzo 2019 (avente ad oggetto le fatture emesse dal 26 novembre 2018 al
25 febbraio 20), del 26 giugno 2019 (avente ad oggetto le fatture emesse dal 9 marzo 2019 al 24 maggio 2019) e del 26 settembre 2019 (avente ad oggetto le fatture emesse dall'8 giugno 2019 al 10 agosto 2019), sicché, ai fini dell'opponibilità di tali negozi traslativi al era sufficiente la loro notifica, non occorrendo anche Controparte_1
l'accettazione da parte dell'Ente locale.
Parimenti, i crediti che la aveva acquistato dall' “Enel Parte_2
Energia s.p.a.” scaturivano da fatture emesse e, quindi, da forniture eseguite prima della stipulazione, mediante scritture private autenticate, dei contratti di cessione del 22 giugno
2017 (avente ad oggetto le fatture scadute dal 21 aprile 2016 al 24 marzo 2017), del 22 dicembre 2017 (avente ad oggetto le fatture scadute dal 18 ottobre 2017 al 21 dicembre
2017) e del 24 settembre 2018 (avente ad oggetto le fatture scadute dall'8 gennaio 2018 al 24 settembre 2018), con la conseguenza il non doveva Controparte_1
prestare alcuna adesione a tali negozi giuridici.
7 Non diversamente, i crediti trasferiti dall' “Olivetti s.p.a.” alla Parte_2
traevano origine da fatture emesse e, dunque, da forniture effettuate in date
[...]
antecedenti alla stipulazione, mediante scrittura privata autenticata, del contratto di cessione del 18 dicembre 2019 (avente ad oggetto le fatture emesse dal 19 luglio 2018 al
9 novembre 2018), sicché, anche in tal caso, non occorreva l'assenso da parte della
Pubblica Amministrazione.
Né il può fondatamente eccepire la nullità dei contratti di Controparte_1
somministrazione intercorsi con la “Hera Comm s.r.l.” e l' “Enel Energia s.p.a.” per mancanza della forma scritta richiesta dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923.
Ed infatti, la “Hera Comm s.r.l.” e l' “Enel Energia s.p.a.” espletavano, in favore dell'Ente locale, l'attività di somministrazione di energia elettrica e gas naturale in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1 decreto legge n. 73/2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2007, vale a dire sulla base di un rapporto giuridico che, trovando la sua fonte genetica direttamente in tale testo normativo ed essendo regolamentato dai decreti ministeriali attuativi, non doveva essere trasfuso in un contratto scritto.
Di contro, risulta affetto da nullità per violazione degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 il rapporto negoziale intrattenuto dal Comune di con l' “Olivetti s.p.a.”, non CP_3 avendo la dimostrato l'intervenuta stipulazione, tra l'Ente locale e la Parte_1
società fornitrice dei servizi di telefonia, di un contratto scritto e, di riflesso, l'esistenza del titolo sotteso alla cessione del credito e alla domanda di pagamento delle fatture, peraltro neanche depositate in giudizio.
Per quanto attiene alla domanda proposta dalla per ottenere il Parte_1
pagamento del corrispettivo delle somministrazioni che la “Hera Comm s.r.l.” e l' “Enel
Energia s.p.a.” avrebbero erogato in favore del è necessario Controparte_3 preliminarmente osservare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui
8 inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872).
In particolare, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente gli elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire un valido elemento di prova del negozio e delle prestazioni eseguite, ancorché annotata nei libri contabili obbligatori, ma, al più, un mero indizio (cfr., ex plurimis, Cass. 20 maggio 2004,
n. 9593; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299; Cass. ord. 29 dicembre 2024, n. 34831).
Nel caso in esame, la , sebbene ne fosse onerata ai sensi degli artt. 2697, Parte_1
comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha comprovato i fatti costitutivi del credito azionato in giudizio, non essendo a tal fine sufficiente la produzione delle sole fatture emesse dalla
“Hera Comm s.r.l.” dal 27 agosto 2018 al 10 agosto 2019, giacché espressamente contestate dal sin dalla costituzione nel primo grado del Controparte_1
giudizio proprio in ragione della loro inidoneità ad avvalorare la fondatezza della domanda, con la conseguenza che la società attrice avrebbe dovuto dimostrare, al fine di ottenere il pagamento di quanto richiesto, l'effettiva esecuzione delle prestazioni cui erano riferibili i documenti fiscali in oggetto e la loro rispondenza alle condizioni indicate nei decreti ministeriali attuativi della legge n. 125/2007.
In sostanza, la , a fronte dell'eccezione sollevata dal Parte_1 [...]
in ordine alla mancanza della prova del credito fatto valere in giudizio e, CP_1 in particolare, all'inesistenza delle somministrazioni di energia elettrica di cui veniva chiesto il pagamento, avrebbe dovuto produrre documentazione a tal fine rilevante e, comunque, non rinunciare all'ammissione dei mezzi istruttori articolati per dimostrare che la cedente “Hera Comm s.r.l.” aveva maturato il diritto di conseguire dall'Ente locale il corrispettivo delle forniture per le quali aveva emesso le fatture in oggetto, non potendo incentrare la propria domanda soltanto su documenti di derivazione unilaterale.
9 In effetti, la , con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n. Parte_1
2, c.p.c., aveva chiesto, onde comprovare la fondatezza dell'azionata pretesa creditoria,
l'interrogatorio formale del Sindaco del e l'escussione, quale Controparte_1 teste, del responsabile dell'Ufficio finanziario dell'Ente nonché l'emanazione, ex artt. 210
o 213 c.p.c., dell'ordine di esibizione dei libri contabili relativi al periodo di emissione delle fatture in contestazione, rinunciando, tuttavia, all'espletamento di tali mezzi istruttori, per non averne in alcun modo riproposto l'istanza di ammissione a seguito dell'ordinanza del 10 novembre 2022, con la quale il Tribunale di RA NF, nel ritenere la causa matura per la decisione, li aveva implicitamente disattesi e fissato, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 18 ottobre 2023.
Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, al momento della precisazione delle conclusioni, senza potersi limitare al generico richiamo dei precedenti atti difensivi, atteso che, diversamente, tali istanze devono ritenersi rinunciate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass. 4 agosto 2016, n. 16290; Cass. ord. 3 agosto 2017, n. 19352; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. ord. 23 novembre 2021, n. 36134).
Tale presunzione, del resto, può reputarsi superata soltanto qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione dell'istanza istruttoria non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel giudizio, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (cfr.
Cass. 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. ord. 4 aprile 2022, n. 10767).
Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 ottobre 2023, ex art. 127 ter
c.p.c., la formulava, in maniera specifica, le conclusioni di merito, Parte_1
chiedendo la condanna del al pagamento della sorte capitale Controparte_1
portata dalle fatture oggetto di cessione, dei relativi interessi moratori ed anatocistici, della somma prevista a titolo risarcitorio dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, delle note di debito relative ad interessi moratori maturati su crediti diversi da quelli azionati nonché alla refusione delle spese processuali, ma non richiamava, neanche genericamente, le istanze istruttorie, in tal modo manifestando un sostanziale disinteresse alla loro ammissione.
In definitiva, non avendo prodotto in giudizio documentazione diretta a corroborare il valore meramente indiziario delle fatture, né coltivato le richieste istruttorie articolate con la memoria di cui all'art. 186, c. 6, n. 2 c.p.c., la non ha comprovato Parte_1
l'esistenza dei presupposti generatori del credito cedutole dalla “Hera Comm s.r.l.”.
10 A fortiori, la non ha diritto di ricevere dal Comune di Parte_1 CP_1 il pagamento del corrispettivo delle forniture che l' “Enel Energia s.p.a.” avrebbe erogato in favore dell'Ente locale, giacché, oltre ad aver abdicato all'ammissione dei mezzi istruttori, non ha depositato in giudizio neanche le relative fatture.
Del pari, priva di fondamento è la pretesa creditoria azionata per il recupero degli interessi moratori maturati su fatture diverse da quelle indicate nelle cessioni di credito sottese alla domanda, per non avere la prodotto in giudizio alcuna documentazione Parte_1
a corredo della mera nota di debito e per aver rinunciato agli articolati mezzi istruttori.
L'infondatezza ed il conseguente rigetto della domanda proposta dalla Parte_1
ne comportano, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal per il primo grado, in euro 20.000,00 per compenso, di cui Controparte_1
euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 7.000,00 per la fase istruttoria ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 14.000,00 per compenso, di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione della somma di euro 14.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, in favore dell'avv. Giovanni Pagano, quale procuratore distrattario dell'Ente locale, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 2036/2023 del Tribunale di RA Parte_1
NF con atto di citazione notificato il 20 novembre 2023, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 190, comma
1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c.;
2. rigetta la domanda proposta dalla , poi Parte_2 Parte_1
, con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2020;
[...]
3. condanna la alla refusione, in favore del Parte_1 [...]
delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il CP_1
primo grado, in euro 20.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 4.000,00 per la
11 fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 7.000,00 per la fase istruttoria ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro
14.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 5.000,00 per la fase di studio, euro
3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con attribuzione della somma di euro
14.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a beneficio dell'avv.
CP_ Giovanni Pagano, quale procuratore distrattario dell' locale, ex art. 93, c. 1, c.p.c..
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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