Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/02/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01600/2025REG.PROV.COLL.
N. 06103/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6103 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Grenci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Bologna e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''LI RO (Sezione Prima) n.231/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi al T.A.R. per l’LI RO il provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 103, comma 1 d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/2020, presentata il 17.07.2020 dal sig. -OMISSIS- in suo favore, adottato dalla Prefettura di Bologna il 09.09.2021 e notificato il 18.01.2022.
Il provvedimento è motivato sul rilievo che il ricorrente sia stato condannato per il reato di cui all’art. 624 c.p. e 625 c.p. n. 2 e n. 7 e art. 56 c.p. alla pena della reclusione di mesi 8 e alla multa di euro 100,00 (circostanza per la quale la Questura di Bologna aveva espresso parere negativo), reato automaticamente ostativo con presunzione assoluta della pericolosità sociale senza necessità di accertamento in concreto.
1.2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per violazione di legge e, in particolare, degli artt. 380, comma 2, lett. e) c.p.p. e 103, comma 10, lett. c) del d.l. 34/2020 convertito in l. 77/2020, eccesso di potere e travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
In sostanza le tesi sostenuta in primo grado (e ribadita in appello) è che la sussistenza della circostanza aggravante di cui al numero 2), prima ipotesi, del primo comma dell’art. 625 del c.p. sarebbe tutt'altro che pacifica, in quanto lo stesso Tribunale penale di Bologna, nell’emettere sentenza di condanna, ne avrebbe ipotizzato l’esclusione ritenendo invece integrata la diversa aggravante di cui all'art. 625 n.2 seconda ipotesi c.p. (“l'impiego di mezzo fraudolento”), circostanza quest'ultima che esula dalle ipotesi di arresto obbligatorio in caso di flagranza ex art. 380, comma 2, lett. e) del c.p.p. e che, dunque, farebbe venire meno l'ostatività della condanna riportata in primo grado dal ricorrente rispetto all'accoglimento della domanda di emersione ex art. 103, comma 10, lett. c) del d.l. n. 34/2020, convertito in l. 77/2020.
1.3. Si è costituita in giudizio la Prefettura di Bologna resistendo al ricorso.
1.4. Il T.A.R. con sentenza n.231 del 17 aprile 2023 ha rigettato il ricorso, rilevando come il reato per il quale il ricorrente ha subito la condanna è ostativo all’accoglimento dell’istanza.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente, secondo cui la circostanza aggravante di cui al numero 2), prima ipotesi, del primo comma dell’art. 625 del c.p. sarebbe tutt'altro che pacifica così motivando: “ nel caso in esame, avendo il giudice penale “formalmente” ritenuto ravvisabile la circostanza aggravante di cui al comma 1, n. 2, prima ipotesi, dell’art. 625 del c.p. “se il colpevole usa violenza sulle cose”, rientrando pertanto il reato ascritto nell’ambito dell’art. 380 comma 2, lett. e) del c.p.p., sussisteva la condizione prevista dall’art. 103, comma 10 del d.l. n. 34 del 2020 per negare l’ammissione alla procedura di emersione, essendo a tal fine irrilevante quanto affermato dal giudice penale nella motivazione della sentenza a mero titolo di ipotesi “…quand’anche si dovesse escludere l’effrazione della recinzione …”.
2.1. Con atto notificato il 15 giugno 2023 il signor -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo 4 motivi di appello così rubricati:
I) Sul reato ostativo giudicato con la sentenza n. 1232 emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica – Sezione II in data 23.03.2015.
II) Sulla sentenza n. 231/2023 Reg. Prov. Coll del Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI-RO, erronea interpretazione, e conseguente 9applicazione, dell'art. 103 co. 10 lett. c) D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, contrasto con gli artt. 3 e 117 co. 1 Costituzione, in riferimento all'art. 8 CEDU.
III) Sulla possibilità di accedere a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 103 co. 10 lett. c) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020.
IV) Sulla necessità di promuovere questione di legittimità costituzionale dell'art. 103 co. 10 lett. c) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 per violazione degli artt. 3 e 117 co. 1 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU.
2.2. L’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna e il Ministero dell’Interno si sono costituiti con atto di mera forma.
2.3. Con ordinanza n.-OMISSIS-del 15 settembre 2023 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante esclusivamente sotto il profilo del danno grave e irreparabile riveniente dall’esecuzione del provvedimento impugnato, impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso alla fase di merito.
2.4. Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L’appello è manifestamente infondato.
4. Con il primo motivo l’appellante ribadisce la tesi sostenuta già in primo grado sostenendo che il giudice penale avrebbe “considerato l'opzione” di escludere la ricorrenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose e di ritenere, invece, integrata quella dell'uso di un mezzo fraudolento, pure tipizzata dall'art. 625 n. 2 c.p.; e ciò in quanto nella motivazione della sentenza ha affermato: “In ogni caso, quand'anche si dovesse escludere l'effrazione della recinzione, risulta evidente che gli imputati sono penetrati all'interno scavalcandola (oppure scavalcando il cancello di ingresso della struttura, come nei filmati si vedono fare al momento della loro uscita dalla stazione); di talché tale comportamento integrerebbe l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (…)” concludendo “Dunque in ogni caso di tentativo di furto pluri-aggravato si tratta”.
La difesa dell’appellante, al fine di corroborare la propria interpretazione della sentenza, sostiene che non si comprenderebbe perché, dopo aver piegato una porzione di rete metallica per entrare nell'isola ecologica, i due correi sarebbero dovuti uscire scavalcando la stessa recinzione o il cancello d'ingresso, anziché avvalersi dell'apertura all'uopo creata mediante violenza sulle cose.
In sostanza, essendo stato condannato per furto aggravato, l’appellante vorrebbe rimettere in discussione l’aggravante ascrittagli dal giudice penale in sentenza, demandando a questo giudice amministrativo di ritenere insussistente l’aggravante dell’uso di violenza sulle cose (apertura di un varco nella rete metallica) come formalmente riconosciuta nella sentenza penale di condanna, e di ritenere invece integrata l’aggravante dell’impiego di un mezzo fraudolento (scavalcamento del cancello) la quale, a differenza della prima non comporta l’automatismo espulsivo previsto dall'art. 103 co. 10 lett. c) D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, che preclude l'accesso alla procedura di emersione.
La decisione del T.A.R. Bologna sarebbe pertanto erronea perché in tesi ancorata a un dato meramente formale.
4.1. Il motivo di appello è infondato avendo il giudice di prime cure condivisibilmente considerato esclusivamente quanto emerge dal provvedimento impugnato nonché dalla sentenza n. 1232 datata 23 marzo 2015 del Tribunale Penale di Bologna, depositata in giudizio.
Rileva esclusivamente che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 624 c.p. e 625 c.p. n. 2 e n. 7 e art. 56 c.p. e nella sentenza si precisa che il ricorrente è imputato per tale reato “perché al fine di trarne profitto, in concorso tra loro, dopo aver piegato e divelto una porzione di recinzione perimetrale, si introducevano all’interno della Stazione Ecologica Comunale di Budrio ove accumulavano 10 cartoni di secchi per la raccolta differenziata del valore di circa euro 120,00 e asportavano due mountain-bike, un televisore di grandi dimensioni, tre velocipedi, due casse per altoparlanti e un passeggino, caricando il tutto su di un furgone all’uopo parcheggiato sull’adiacente strada dove venivano bloccati da personale Arma Carabinieri. Con l’aggravante di aver usato violenza sulle cose e di aver compiuto il reato su cose esistenti in stabilimenti pubblici in Budrio (BO), 27/02/2015”
Ne consegue che, nel caso in esame, avendo il giudice penale formalmente ritenuto ravvisabile la circostanza aggravante di cui al comma 1, n. 2, prima ipotesi, dell’art. 625 del c.p. - “se il colpevole usa violenza sulle cose”- , il reato ascritto rientra nell’ambito dell’art. 380 comma 2, lett. e) del c.p.p., e dunque sussisteva la condizione prevista dall’art. 103, comma 10 del d.l. n. 34 del 2020 per negare l’ammissione alla procedura di emersione, essendo del tutto irrilevante quanto affermato dal giudice penale nella motivazione della sentenza a mero titolo di ipotesi “…quand’anche si dovesse escludere l’effrazione della recinzione…” . Non è pertanto ravvisabile né la violazione di legge, né il travisamento dei fatti dedotti dalla difesa del ricorrente.
5. Con il secondo motivo l’appellante deduce che la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI-RO, oggetto della presente impugnazione, si porrebbe in contrasto con i principi recentissimamente espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 08.05.2023, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 co. 1 Costituzione in relazione all'art. 8 CEDU, del combinato disposto degli artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 D.Lgs. 286/1998 nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990, e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474 co. 2 c.p., senza prevedere che l'Autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
5.1. La censura è infondata atteso che la sentenza della Corte Costituzionale citata dall’appellante riguarda fattispecie di reato diverse (piccolo spaccio di stupefacenti e commercio con segni falsi) rispetto a quella qui in evidenza.
6. Il terzo ed il quarto motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Con il terzo motivo l’appellante deduce che una lettura dell'art. 103 co. 10 lett. c) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, che sia conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, sarebbe possibile soltanto accedendo a un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che vieti di ipotizzare automatismi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno senza considerare la pericolosità in concreto del fatto delittuoso.
Con il quarto motivo, formulato in via subordinata per l’ipotesi che questo giudice ritenesse di non poter accedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 103 co. 10 lett. c) D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, l’appellante chiede di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma con riferimento agli artt. 3 e 117 co. 1 Cost, in relazione all'art. 8 CEDU.
6.1 I superiori motivi sono infondati.
La Corte costituzionale, infatti, si è già pronunciata con precipuo riferimento all'esistenza di meccanismi presuntivi a fronte della commissione di reati di una certa gravità, laddove la P.A. sia tenuta a negare o revocare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni.
La Corte ne ha affermato la legittimità a condizione che la valutazione discrezionale compiuta a monte dal legislatore sia il risultato di un bilanciamento “... ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 Cost., tra l'esigenza, da un lato, di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall'altro, di salvaguardare i diritti dello straniero ...” (ex plurimis sentenze 202 del 2013 e 172 del 2012).
Nel caso in esame l’aggravante della “violenza sulle cose” comporta l’arresto obbligatorio in fragranza ai sensi dell’art.380 c.p.p., comma 2, lettera e), e non può quindi ritenersi rilevante e non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale, come deduce l’appellante, del citato articolo 103, comma 10, lettera c ), considerato che la disposizione normativa in esame non presenta profili di violazione del principio di parità di trattamento di cui all’articolo 3 della Costituzione, risolvendosi in una scelta del Legislatore frutto dell’esercizio della potestà legislativa, che non presenta profili censurabili sul piano del rispetto del principio di uguaglianza.
7. Infine si rileva che l’appellante ha depositato in giudizio – senza alcuna memoria di accompagnamento - la sentenza della Corte di Appello di Bologna di estinzione per prescrizione del reato del 12/09/2023 emessa in data successiva sia al provvedimento impugnato sia alla sentenza del T.A.R. qui appellata. Detta sentenza risulta del tutto inconferente ai fini della valutazione della legittimità dell’atto adottato nel 2021 atteso che “Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, la causa ostativa rappresentata dalla condanna subita dallo straniero non viene meno in caso di estinzione del reato o della pena” (Cons. St., Sez. III, 24/07/2018, n.4521).
8. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi l’appello è infondato e va respinto.
9. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
10. Da ultimo, con decreto n.138 dell’8 settembre 2023la Commissione per il Gratuito Patrocinio istituita presso il Consiglio di Stato, ha respinto la domanda di ammissione provvisoria ritenendo le prospettazioni difensive dell’istante manifestamente infondate.
Ritiene il Collegio di confermare definitivamente la statuizione di non ammissione al beneficio richiesto, stante la manifesta infondatezza dell’appello sopra rilevata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- respinge l’appello;
- respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.