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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16/2024 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CHIUCCHI TECLA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliati Via Vincenzo Gioberti 60044 NO ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e c.f. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 17 marzo 2025 ad ore 9,16 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
per con avv. CHIUCCHI TECLA, oggi sostituita dalla Parte_1
dott.ssa Ballelli Benedetta
per essuno è presente CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La procuratrice di parte attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo di lite ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 10,01 sospende la trattazione del presente procedimento per altri già calendarizzati.
pagina 1 di 6 Ad ore 10,34, riaperto il verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 15.16.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
atto sottoscritto digitalmente pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CHIUCCHI TECLA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliati Via Vincenzo Gioberti 60044 NO ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e c.f. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo.
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, parte attrice evocava in giudizio il sig. dinnanzi all'autorità Giudiziaria Intestata per sentirsi accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale accogliere la presente domanda e, per
l'effetto, ogni contraria ragione ed eccezione disattesa, dichiarare in favore del signor pagina 3 di 6 , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. San Parte_1
Michele n. 62/H, C.F. l'acquisto per intervenuta usucapione C.F._1
dell'appezzamento di terreno, sito in NO (AN) e distinto al Catasto terreni dello stesso Comune al foglio 180, particella 673 - partita 30147, Reddito dominicale Euro
4,28 -Reddito agrario 3,67; Con vittoria di spese e competenze professionali in caso di ingiusta opposizione.”
Parte convenuta, pur se citata regolarmente mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 cpc (pubblicazione su G.U. n. 150 del 23.12.23), rimaneva contumace.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e prova testi.
All'odierna udienza sulle conclusioni della sola parte attrice e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Osserva, infatti, il Giudicante che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che altresì non deve essere iniziato in modo violento o clandestino (nec vis nec clam), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163
c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.).
Orbene, le emergenze processuali ed in particolar modo, le risultanze della documentazione prodotta dalla parte attrice (compresa l'integrazione documentale - autorizzata da questo giudice - mediante produzione di visura storica sull'immobile oggetto di causa), nonché le dichiarazioni testimoniali dei sig.ri ed Testimone_1
, valutate nel loro complesso positivamente, così come rese. Testimone_2
Ritiene il giudicante che vada esaminato altresì il comportamento processuale ed extraprocessuale della parte convenuta, rimasta assente sia in sede di mediazione che contumace in sede giudiziale, dimostrando totale disinteresse verso il presente pagina 4 di 6 procedimento.
A tale ultimo proposito appare utile riportare un costante orientamento della S.C.
"L'art. 116 cpc conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti e il comportamento (extraprocessuale e) processuale … delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito…"
(Cass. 14748/2007; Cass. 26088/2011; Cass.18128/2006; e già Cass. 1503/1988).
Detti elementi di prova coordinati tra loro e valutati positivamente corroborano gli assunti attorei circa l'esistenza dei presupposti per procedere alla pronuncia di intervenuta usucapione del cespite per cui è causa in favore di parte attrice.
Appare altresì necessario ordinare la trascrizione della presente sentenza nei Registri
Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità in capo allo stesso.
Il carattere di mero accertamento dell'azione esercitata e la mancata resistenza giudiziale dei convenuti costituiscono “giusti motivi” ai sensi e per gli effetti di cui all'art.92 c.p.c. per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
accoglie la domanda proposta e per l'effetto, dichiara acquisita per maturata usucapione ultraventennale, in capo a (c.f. Parte_1 [...]
), del bene immobile - terreno - sito nel Comune di Fabiano (AN) e C.F._4
meglio contraddistinto al Catasto Terreni del citato Comune come segue: foglio 180, particella 673 - partita 30147, Reddito dominicale Euro 4,28 - Reddito agrario 3,67.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina la trascrizione della sentenza alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero di responsabilità del Conservatore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 5 di 6 Ancona 17 marzo 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6