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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. 95 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
3) dott. Nicola Morgese Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Meschisi
appellante
E
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Michele Geronimo
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2188/2023 in data 8.9.2023, il Tribunale del lavoro di Bari rigettava il ricorso in opposizione a precetto proposto il 19.7.2019 da ed inteso ad ottenere Parte_1
1 l'annullamento, previa sospensione del titolo esecutivo, del precetto con il quale gli CP_1 aveva intimato - in forza della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. BA00003/2018-213 del
7.8.2018 emessa dalla divenuta esecutiva in data Controparte_2
9.10.2018 - il pagamento della complessiva somma di € 22.482,54 (di cui € 361,61 per spese e competenze legali) a titolo di differenze retributive maturate negli anni dal 2012 al 2017 in ragione del rapporto di lavoro subordinato svolto alle sue dipendenze dal 16.6.2008 al 20.8.2017; condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Con ricorso del 15.2.2024, ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza.
si è costituita in giudizio con memoria del 30.11.2024, ed ha chiesto il rigetto dello CP_1 stesso.
Acquisiti il fascicolo di primo grado e i documenti prodotti dalle parti, a seguito di sollecitazione di questa Corte e concessi una serie di rinvii, stante la pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza del 7.10.2025 le parti hanno dato atto di aver interamente transatto la controversia, alle condizioni di cui al separato verbale di conciliazione giudiziale, contestualmente sottoscritto, invocando una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Acquisito agli atti il verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
È emerso dalle concordi allegazioni delle parti private l'intervenuta definizione transattiva di ogni pendenza, anche relativamente alle spese processuali (cfr. verbale di conciliazione giudiziale in atti).
Ad avviso di questa Corte, attesa l'intervenuta conciliazione dell'intera controversia oggetto del giudizio e tenuto conto delle concordi richieste delle parti, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da con ricorso di primo grado del Pt_1
19.7.2019.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto un fatto idoneo a privare le parti di ogni interesse alla definizione nel merito della res litigiosa.
2 La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis,
Cass. 27.10. 2005, n. 20860; Cass.
8.11.2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28.7. 2004,
n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2.8.2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20.5.1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice
d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto […] ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia.”
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P Q M
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 15.2.2024 avverso la sentenza n. 2188/2023 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, in data 8.9.2023 nei confronti di , così provvede: CP_1
in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da anche in ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Parte_1
3 Così deciso in Bari, il 7.10.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
3) dott. Nicola Morgese Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Meschisi
appellante
E
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Michele Geronimo
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2188/2023 in data 8.9.2023, il Tribunale del lavoro di Bari rigettava il ricorso in opposizione a precetto proposto il 19.7.2019 da ed inteso ad ottenere Parte_1
1 l'annullamento, previa sospensione del titolo esecutivo, del precetto con il quale gli CP_1 aveva intimato - in forza della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. BA00003/2018-213 del
7.8.2018 emessa dalla divenuta esecutiva in data Controparte_2
9.10.2018 - il pagamento della complessiva somma di € 22.482,54 (di cui € 361,61 per spese e competenze legali) a titolo di differenze retributive maturate negli anni dal 2012 al 2017 in ragione del rapporto di lavoro subordinato svolto alle sue dipendenze dal 16.6.2008 al 20.8.2017; condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Con ricorso del 15.2.2024, ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza.
si è costituita in giudizio con memoria del 30.11.2024, ed ha chiesto il rigetto dello CP_1 stesso.
Acquisiti il fascicolo di primo grado e i documenti prodotti dalle parti, a seguito di sollecitazione di questa Corte e concessi una serie di rinvii, stante la pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza del 7.10.2025 le parti hanno dato atto di aver interamente transatto la controversia, alle condizioni di cui al separato verbale di conciliazione giudiziale, contestualmente sottoscritto, invocando una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Acquisito agli atti il verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
È emerso dalle concordi allegazioni delle parti private l'intervenuta definizione transattiva di ogni pendenza, anche relativamente alle spese processuali (cfr. verbale di conciliazione giudiziale in atti).
Ad avviso di questa Corte, attesa l'intervenuta conciliazione dell'intera controversia oggetto del giudizio e tenuto conto delle concordi richieste delle parti, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da con ricorso di primo grado del Pt_1
19.7.2019.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto un fatto idoneo a privare le parti di ogni interesse alla definizione nel merito della res litigiosa.
2 La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis,
Cass. 27.10. 2005, n. 20860; Cass.
8.11.2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28.7. 2004,
n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2.8.2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20.5.1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice
d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto […] ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia.”
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P Q M
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 15.2.2024 avverso la sentenza n. 2188/2023 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, in data 8.9.2023 nei confronti di , così provvede: CP_1
in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da anche in ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Parte_1
3 Così deciso in Bari, il 7.10.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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